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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa EL GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4642/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosalia Giaccone, rappresentante e difensore e
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Alda Di Stefano, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 24/11/2025 e il
26/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/10/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 29/9/2012, unione dalla quale erano le figlie (il Per_1
24/8/2017) e (l'8/10/2019), e di essersi separati con sentenza di omologa n. Per_2
351/2024 dell'1-2/7/2024 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di
1 note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
29/9/2012;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa n. 351/2024 dell'1-2/7/2024, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“Art. 1) e continueranno a vivere separati con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1 mutuo rispetto.
Art. 2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Per_2 genitori e domicilieranno prevalentemente con la madre. Salvo diversi accordi fra le parti il sig. potrà vederle e tenerle con sé: durante l'anno scolastico il martedì ed il giovedì CP_1 pomeriggio prelevandole dall'uscita della scuola fino alle ore 21,45, quando le riaccompagnerà a casa;
due fine settimana al mese in alternanza con la madre, dal venerdì pomeriggio fino a domenica sera, compresi i pernottamenti;
durante le vacanze natalizie per 3 giorni consecutivi o dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio, sempre alternativamente con la madre e secondo la rotazione annuale.
Per tutte le altre festività calendate ( Pasqua e Pasquetta, Epifania, primo maggio ) e non espressamente già previste, dalle ore 15,00 del giorno antecedente alla festa fino alle ore 20,00, e secondo la rotazione annuale.
Per i compleanni delle bambine, esse trascorreranno il giorno del compleanno a rotazione con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive verrà mantenuto lo stesso calendario prorogando di un'ora il rientro serale ed, inoltre, le figlie trascorreranno con il padre due periodi continuativi di 7 gg. ciascuno con date da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che durante i periodi di permanenza presso un genitore sarà sospeso il diritto di visita dell'altro.
2 In tutte queste circostanze il sig. potrà condurre con sé le figlie anche fuori città; la CP_1 stessa cosa potrà fare la sig.ra , tenendo esclusivamente con sé le figlie per periodi della Parte_1 medesima durata ed allontanandosi dal luogo abituale di residenza senza che a ciò possa frapporre ostacoli il sig. pretendendo di esercitare il proprio diritto di visita. Di ogni spostamento CP_1 fuori città delle minori, comunque, ciascun genitore dovrà fare all'altro apposita comunicazione, ad eccezione dei viaggi intercontinentali per i quali sarà necessario l'apposito consenso dell'altro genitore. Le scelte più importanti per la vita di e dovranno, comunque, essere Persona_3 Per_2 condivise dai genitori.
Art. 3) In considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
Art. 4) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie il sig. verserà alla Controparte_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00, contributo rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e senza bisogno di formalità alcuna richiesta. Ciascun genitore percepirà la metà dell'Assegno Unico per i figli che saranno fiscalmente a carico delle parti al 50% ciascuno.
Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore come da Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo.
Art. 5) La casa coniugale sita in Palermo, via Tommaso Aversa n. 123, è stata già venduta ed il prezzo ricavato, previa estinzione del mutuo co-intestato ed acceso presso è stato ripartito CP_2 fra i coniugi in parti uguali così come i mobili e le suppellettili.
Art. 6) I sigg.ri e si scambiano reciproco consenso per il Controparte_1 Parte_1 rilascio del passaporto proprio e/o delle minori e di ogni altro documento equipollente e/o valido per l'espatrio.
Art. 7) Le spese legali del presente procedimento rimarranno a carico di entrambi i coniugi per metà ciascuno ma ognuno provvederà in proprio a soddisfare il proprio Legale. Gli avv.ti Giaccone e
Di Stefano, sottoscrivendo il presente accordo, rinunziano alla solidarietà professionale vigente in materia.
Art. 8) Per quant'altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 29/9/2012 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2012, al n. 120, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
EL GI ES MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa EL GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4642/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosalia Giaccone, rappresentante e difensore e
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Alda Di Stefano, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 24/11/2025 e il
26/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/10/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 29/9/2012, unione dalla quale erano le figlie (il Per_1
24/8/2017) e (l'8/10/2019), e di essersi separati con sentenza di omologa n. Per_2
351/2024 dell'1-2/7/2024 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di
1 note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
29/9/2012;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa n. 351/2024 dell'1-2/7/2024, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“Art. 1) e continueranno a vivere separati con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1 mutuo rispetto.
Art. 2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Per_2 genitori e domicilieranno prevalentemente con la madre. Salvo diversi accordi fra le parti il sig. potrà vederle e tenerle con sé: durante l'anno scolastico il martedì ed il giovedì CP_1 pomeriggio prelevandole dall'uscita della scuola fino alle ore 21,45, quando le riaccompagnerà a casa;
due fine settimana al mese in alternanza con la madre, dal venerdì pomeriggio fino a domenica sera, compresi i pernottamenti;
durante le vacanze natalizie per 3 giorni consecutivi o dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio, sempre alternativamente con la madre e secondo la rotazione annuale.
Per tutte le altre festività calendate ( Pasqua e Pasquetta, Epifania, primo maggio ) e non espressamente già previste, dalle ore 15,00 del giorno antecedente alla festa fino alle ore 20,00, e secondo la rotazione annuale.
Per i compleanni delle bambine, esse trascorreranno il giorno del compleanno a rotazione con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive verrà mantenuto lo stesso calendario prorogando di un'ora il rientro serale ed, inoltre, le figlie trascorreranno con il padre due periodi continuativi di 7 gg. ciascuno con date da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che durante i periodi di permanenza presso un genitore sarà sospeso il diritto di visita dell'altro.
2 In tutte queste circostanze il sig. potrà condurre con sé le figlie anche fuori città; la CP_1 stessa cosa potrà fare la sig.ra , tenendo esclusivamente con sé le figlie per periodi della Parte_1 medesima durata ed allontanandosi dal luogo abituale di residenza senza che a ciò possa frapporre ostacoli il sig. pretendendo di esercitare il proprio diritto di visita. Di ogni spostamento CP_1 fuori città delle minori, comunque, ciascun genitore dovrà fare all'altro apposita comunicazione, ad eccezione dei viaggi intercontinentali per i quali sarà necessario l'apposito consenso dell'altro genitore. Le scelte più importanti per la vita di e dovranno, comunque, essere Persona_3 Per_2 condivise dai genitori.
Art. 3) In considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
Art. 4) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie il sig. verserà alla Controparte_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00, contributo rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e senza bisogno di formalità alcuna richiesta. Ciascun genitore percepirà la metà dell'Assegno Unico per i figli che saranno fiscalmente a carico delle parti al 50% ciascuno.
Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore come da Protocollo adottato dal Tribunale di Palermo.
Art. 5) La casa coniugale sita in Palermo, via Tommaso Aversa n. 123, è stata già venduta ed il prezzo ricavato, previa estinzione del mutuo co-intestato ed acceso presso è stato ripartito CP_2 fra i coniugi in parti uguali così come i mobili e le suppellettili.
Art. 6) I sigg.ri e si scambiano reciproco consenso per il Controparte_1 Parte_1 rilascio del passaporto proprio e/o delle minori e di ogni altro documento equipollente e/o valido per l'espatrio.
Art. 7) Le spese legali del presente procedimento rimarranno a carico di entrambi i coniugi per metà ciascuno ma ognuno provvederà in proprio a soddisfare il proprio Legale. Gli avv.ti Giaccone e
Di Stefano, sottoscrivendo il presente accordo, rinunziano alla solidarietà professionale vigente in materia.
Art. 8) Per quant'altro non previsto i coniugi si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 29/9/2012 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2012, al n. 120, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
EL GI ES MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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