Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10717/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10717 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1D14E6B1F, B1D14E7BF2, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci, Giuseppe Guizzi, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RN Rete AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, Francesco Mataluni, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
nei confronti
di Telecom AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Claudia Ciccolo, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
Vodafone AL S.p.A., Sirti Digital Solutions S.p.A., Sirti Telco Infrastructures S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Elisabetta Pistis, Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento.
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di aggiudicazione di RN Rete AL S.p.A. dell'11 agosto 2025, recante in oggetto "Gara 41589 per la "Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati" - Lotto 1 e Lotto 2";
- della comunicazione di Aggiudicazione trasmessa a mezzo di piattaforma telematica in data 11 agosto 2025, recante in oggetto "Comunicazione di Aggiudicazione della Gara 41589 per la "Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati" - Lotto 1 e Lotto 2";
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Verbale di Commissione n. 2 del 15 maggio 2025 recante la valutazione delle offerte tecniche;
- i Verbali di comprova dei requisiti redatti dal Team tecnico tra il 4 e il 18 luglio;
- il Verbale di Commissione n. 4 del 22 luglio 2025, recante le risultanze dell'attività di comprova e verifica dei requisiti minimi e premianti, nonché la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti risultati ai primi due posti in graduatoria;
nonché, ove occorrer possa,
- del Bando pubblicato sulla GUUE il 24/05/2024 (Rif. GUUE 305797-2024);
- della Richiesta di Offerta del 3 settembre 2024;
- della Specifica Tecnica;
- del Capitolato generale di appalto di fornitura con eventuali prestazioni in sito;
- del Verbale della Commissione n. 1 del 4 gennaio 2025;
- del Verbale della Commissione n. 3 del 19 giugno 2025.
e per la conseguente esclusione dalla gara
di Telecom AL S.p.A. e dell'RTC Vodafone AL S.p.A. - Sirti Digital Solutions S.p.A. - Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind TR S.p.A. in qualità di terza classificata;
o, se del caso, per la rideterminazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica di Telecom AL S.p.A. e dell'RTC Vodafone AL S.p.A. - Sirti Digital Solutions S.p.A. - Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind TR S.p.A.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wind TR S.p.A. il 22.9.2025:
per l’annullamento:
- del provvedimento di aggiudicazione di RN Rete AL S.p.A. dell’11 agosto 2025, recante in oggetto “Gara 41589 per la “Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati” – Lotto 1 e Lotto 2”;
- della comunicazione di Aggiudicazione trasmessa a mezzo di piattaforma telematica in data 11 agosto 2025, recante in oggetto “Comunicazione di Aggiudicazione della Gara 41589 per la “Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati” – Lotto 1 e Lotto 2”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il Verbale di Commissione n. 2 del 15 maggio 2025 recante la valutazione delle offerte tecniche;
- i Verbali di comprova dei requisiti redatti dal Team tecnico tra il 4 e il 18 luglio;
- il Verbale di Commissione n. 4 del 22 luglio 2025, recante le risultanze dell’attività di comprova e verifica dei requisiti minimi e premianti, nonché la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti risultati ai primi due posti in graduatoria;
nonché, ove occorrer possa,
- del Bando pubblicato sulla GUUE il 24/05/2024 (Rif. GUUE 305797-2024);
- della Richiesta di Offerta del 3 settembre 2024;
- della Specifica Tecnica;
- del Capitolato generale di appalto di fornitura con eventuali prestazioni in sito;
- del Verbale della Commissione n. 1 del 4 gennaio 2025;
- del Verbale della Commissione n. 3 del 19 giugno 2025;
- della nota RN del 13 maggio 2025 avente ad oggetto “Riscontro comunicazione prot. n. MIMIT.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0023123.12-11-2024 del Direttore Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni recante “Richiesta di chiarimenti in relazione alla notifica presentata in data 24 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. - Proc. n. 110/2023”, inviata a mezzo PEC in data 12 novembre 2024”
e per la conseguente esclusione
dalla gara di Telecom AL S.p.A. e della RTC Vodafone AL S.p.A. – Sirti Digital Solutions S.p.A. – Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind TR S.p.A. in qualità di terza classificata;
o, se del caso, per la rideterminazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica di Telecom AL S.p.A. e dell’RTC Vodafone AL S.p.A. – Sirti Digital Solutions S.p.A. – Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind TR S.p.A.;
o, in via meramente subordinata, per l’annullamento della Richiesta d’Offerta e della Specifica Tecnica della gara RN Rete AL S.p.A. “Gara 41589 per la “Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati” – Lotto 1 e Lotto 2” pubblicato sulla GUUE il 24/05/2024 (Rif. GUUE 305797-2024).
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vodafone AL S.p.A. il 6.10.2025:
per l’annullamento
del par. 11 (lettera m) della Richiesta d'Offerta (in combinato con il par. 8), nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di prevedere la sanzione della esclusione anche con riferimento a requisiti premiali non essenziali ai fini dell’aggiudicazione;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom AL S.p.A. il 6.10.2025:
per l’annullamento
dei paragrafi 8 e 11 lett. m) e lett. b) della RDO della Gara;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vodafone AL S.p.A. il 21.10.2025:
per l’annullamento:
- di tutti i verbali della commissione (verbali di commissione nn. 1 del 1.04.2025, 2 del 15.05.2025, 3 del 19.06.2025 e 4 del 22.07.2025) e di ogni altro atto della procedura di gara nella parte in cui RN non ha escluso Wind TR S.p.A.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RN Rete AL S.p.A., Telecom AL S.p.A., Vodafone AL S.p.A., Sirti Digital Solutions S.p.A. e Sirti Telco Infrastructures S.p.A.;
Visti i ricorsi incidentali e i relativi motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato alla gara, indetta da RN Rete AL S.p.A., per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la “ Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati ”. L’appalto, di valore complessivo di € 175.000.000, è diviso in due lotti, rispettivamente del valore di € 105.000.000 e di € 70.000.000.
2. All’esito della selezione la ricorrente si è posizionata al terzo posto in graduatoria, non utile ai fini dell’aggiudicazione, e ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, affidato a tre motivi.
3. Con il primo motivo si deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, lett. a), d) e f), dell’art. 59, commi 1, lett. a), b), d), f), dell’art. 60 del. D.lgs. n. 259 del 2003; violazione del principio di uso efficiente dello spettro frequenziale; violazione del par. 3, requisito P.006 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 3.2.2, requisiti P.020, P.021, P.022 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 11, lett. b), della Richiesta di Offerta; violazione del par. 11, lett. m), della Richiesta di Offerta; violazione del par. 8 della Richiesta di Offerta; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento e/o errata valutazione dei fatti, per difetto di motivazione, per disparità di trattamento ”. Le parti controinteressate avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti premianti P.006 (“ Ogni sistema Autonomous 5G Core, 5G Core di Periferia, componente UPF locale, Base Band Unit 5G, Apparato radio remoto 5G e Sottosistema Radio Integrato Multi-tecnologia deve garantire il supporto all’integrazione con reti TSN, in conformità alla TS 23.501 par 4.4.8 ”) – in quanto il supporto TSN non sarebbe disponibile prima del 2026 secondo quanto affermato dallo stesso produttore – e P.022 (che attribuisce fino a 7,7 punti per la copertura con banda in uso esclusivo a RN, secondo quanto precisato dalla legge di gara, lungo le linee), dal momento che sarebbe del tutto irrealistico dichiarare il possesso indiscriminato del requisito premiante per le linee, essendo il rischio di interferenze inevitabile,
4. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si lamenta “ violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, lett. a), d) e f), dell’art. 59, commi 1, lett. a), b), d), f), dell’art. 60 19 del. D.lgs. n. 259 del 2003; violazione del principio di uso efficiente dello spettro frequenziale; violazione del par. 3, requisito P.006 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 3.2.2, requisiti P.020, P.021, P.022 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 8 della Richiesta di Offerta; violazione degli artt. 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento e/o errata valutazione dei fatti, per difetto di motivazione, per disparità di trattamento ”. Laddove non potesse essere disposta in via diretta l’esclusione delle controinteressate dalla procedura di gara, si censura l’omessa valutazione da parte della stazione appaltante del grave illecito professionale dalle medesime commesso per avere fornito “ informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ”, in quanto il punteggio correlato ai requisiti P.006, P.020, P.021 e P.022 sarebbe stato integralmente conseguito in virtù delle false informazioni fornite.
5. Con il terzo motivo, formulato in via ulteriormente subordinata, si contesta “ violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, lett. a), d) e f), dell’art. 59, commi 1, lett. a), b), d), f), dell’art. 60 del. D.lgs. n. 259 del 2003; violazione del principio di uso efficiente dello spettro frequenziale; violazione del par. 3, requisito P.006 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 3.2.2, requisiti P.020, P.021, P.022 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 8 della Richiesta di Offerta; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento e/o errata valutazione dei fatti, per difetto di motivazione, per disparità di trattamento ”. Anche laddove le controinteressate non potessero essere escluse, l’insussistenza dei requisiti premianti si ripercuoterebbe sulla valutazione delle offerte Tecniche, a cui la Commissione Aggiudicatrice avrebbe dovuto attribuire un punteggio sensibilmente inferiore. In particolare, per l’insussistenza dei requisiti premianti P.006, P.020, P.021 e P.022 dovrebbero essere sottratti alle controinteressate complessivi 34 punti, con conseguente sopravanzamento in graduatoria da parte della ricorrente.
6. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 22.9.2025, formulati a seguito dell’evasione della richiesta di accesso documentale, la ricorrente ha proposto le seguenti ulteriori censure:
I) “ Violazione del par. 3, requisito P.006 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 11, lett. b), della Richiesta di Offerta; violazione del par. 11, lett. m), della Richiesta di Offerta; violazione del par. 8 della Richiesta di Offerta; violazione dell’art. 99 del D.lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento e/o errata valutazione dei fatti, per difetto di motivazione, per difetto del presupposto, per disparità di trattamento ”. La documentazione acquisita a valle dell’accesso agli atti confermerebbe il difetto di istruttoria da parte della stazione appaltante, che in sede di comprova avrebbe dovuto rilevare la mendacia delle dichiarazioni rese dalle aggiudicatarie con riferimento al possesso del requisito premiante P.006, comminando, di conseguenza, l’esclusione dalla procedura ai sensi del par. 8 della RdO;
II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, lett. a), d) e f), dell’art. 59, commi 1, lett. a), b), d), f), dell’art. 60 del. D.lgs. n. 259 del 2003; violazione del principio di uso efficiente dello spettro frequenziale; violazione del par. 3.2.2, requisiti P.020, P.021, P.022 delle Specifiche Tecniche; violazione del par. 11, lett. b), della Richiesta di Offerta; violazione del par. 11, lett. m), della Richiesta di Offerta; violazione del par. 8 della Richiesta di Offerta; violazione dell’art. 99 del D.lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento e/o errata valutazione dei fatti, per difetto di motivazione, per disparità di trattamento ”. Il riscontro all’accesso agli atti confermerebbe anche l’illegittimità della mancata esclusione delle controinteressate dalla procedura di gara per dichiarazioni mendaci anche in ordine al possesso da parte delle aggiudicatarie dei requisiti premianti P.020, P.021 e P.022, in quanto le interferenze e/o limitazioni all’uso pubblico per ogni specifico asset avrebbero dovuto essere individuate prima della presentazione dell’Offerta, con conseguente illegittimità delle offerte ALL IN prive di rigoroso ed esaustivo supporto documentale analiticamente verificato in sede di Comprova tecnica sul possesso dei requisiti oggetto dell’autodichiarazione. Né a conclusioni diverse potrebbe aggiungersi anche ove si accedesse alla lettura dei requisiti nei termini espressi da RN al MIMIT con nota del 13 maggio 2025, atteso che le modalità ivi richiamate non troverebbero alcun riscontro nella lex specialis e, comunque, sarebbero errate sotto il profilo tecnico;
III) “V iolazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), art. 5, commi 1 e 2, art. 13, dell’art. 58, comma 2, lett. a), d) e f), dell’art. 59, commi 1, lett. a), b), d), f), dell’art. 60 D.lgs. n. 259 del 2003; violazione dell’art. 99 del D.lgs. n. 36 del 2023; eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria, per travisamento o erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà ”. In via meramente subordinata, si censura la stessa legge di gara ove dovesse interpretarsi nel senso di consentire l’aggiudicazione di Offerte ALL IN fondate su autodichiarazioni prive di riscontro istruttorio, in quanto in tal modo verrebbe consentita la creazione di una rete proprietaria in violazione dei principi, della normativa e del complesso della regolamentazione in tema di utilizzo delle risorse frequenziali assegnate agli operatori e che impongono di evitare interferenze o limitazioni del servizio pubblico.
7. La RN Rete AL S.p.A. e le parti controinteressate si sono costituite eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti per la proposizione cumulativa, essendo stati impugnati gli atti relativi a due lotti e, nel merito, hanno argomentato in ordine all’infondatezza delle censure.
8. Le parti controinteressate hanno, altresì, presentato ricorso incidentale condizionato, censurando la legge di gara – e in particolare i paragrafi 8 e 11, lett. m), della RdO – ove dovesse essere interpretata nel senso di prevedere la sanzione della esclusione anche con riferimento a requisiti premiali non essenziali ai fini dell’aggiudicazione, in quanto una tale conseguenza si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
9. Vodafone AL S.p.A. ha, altresì, presentato motivi aggiunti, anch’essi condizionati, con i quali si contesta la carenza in capo alla parte ricorrente principale del requisito minimo M.081, alla quale dovrebbe conseguire l’esclusione della stessa dalla gara.
10. Tutte le parti hanno prodotto memorie e relazioni tecniche a sostegno delle rispettive posizioni.
11. All’udienza pubblica del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dalle convenute, essendo il ricorso principale infondato nel merito.
13. La ricorrente principale contesta, in primo luogo, la carenza in capo alle controinteressate del requisito premiante P.006 (“ Ogni sistema Autonomous 5G Core, 5G Core di Periferia, componente UPF locale, Base Band Unit 5G, Apparato radio remoto 5G e Sottosistema Radio Integrato Multi-tecnologia deve garantire il supporto all’integrazione con reti TSN, in conformità alla TS 23.501 par 4.4.8 ”). Sostiene, infatti, che secondo le dichiarazioni del produttore (unico sul mercato), peraltro acquisite agli atti della procedura di gara, il supporto TSN non sarebbe disponibile prima del 2026. Ne consegue che le aggiudicatarie, nell’affermare il contrario, avrebbero reso false dichiarazioni e, in ogni caso, la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente verificato la sussistenza del requisito, con conseguente difetto d’istruttoria.
14. La censura non è fondata.
15. Occorre al riguardo anzitutto rilevare che, come emerge dalla formulazione testuale del requisito, ai concorrenti era soltanto richiesto, per ottenere il relativo punteggio, di garantire il supporto all’integrazione con le reti TSN. La legge di gara non prevede, invece, che la soluzione TSN debba anche essere disponibile, in quanto una cosa è il supporto a una data tecnologia, altro è l’effettiva disponibilità di tale tecnologia. Nessun rilievo può, pertanto, assumere la dichiarazione del produttore secondo cui “ La soluzione [TSN, n.d.r.] sarà disponibile entro il 2026 ”, in quanto la circostanza che essa possa sopraggiungere in futuro (o eventualmente non essere proprio implementata) non incide in alcun modo sull’idoneità dei dispositivi offerti dalle controinteressate a sostenerla nel momento in cui dovesse risultare disponibile, che era esattamente quanto richiesto dalla legge di gara.
16. Sotto quest’ultimo profilo va rilevato che secondo la Specifica Tecnica di gara “ Ogni elemento di rete offerto deve essere predisposto per l'integrazione in rete nel rispetto delle specifiche 3GPP R16 o superiori ”. Il requisito premiante P.006 richiede, inoltre, come sopra rilevato, la conformità alla TS 23.501 par 4.4.8. La ricorrente principale non può, pertanto, addure a sostegno delle proprie ragioni un documento ( Statement of compliance del produttore) che fa riferimento alla release 18 delle specifiche 3GPP, non richiesta dalla legge di gara. Per contro, è agli atti lo stralcio della specifica tecnica “ 3GPP TS 23.501 version 16.20.0 Release 16 ”, pertinente e conforme ai requisiti richiesti, nella quale è testualmente affermato, al paragrafo 4.4.8.1, che “ The 5G System is extended to support Time sensitive communication as defined in IEEE 802.1 Time Sensitive Networking (TSN) standards ” (il sistema 5G è ampliato al supporto alla Time sensitive communication come definitiva negli standard IEEE 802.1 Time Sensitive Networking (TSN)).
17. Consegue dalla superiore analisi che alcuna falsa dichiarazione è stata resa dalle parti controinteressate, né alcun vizio istruttorio è imputabile a RN per aver riconosciuto la spettanza del requisito in parola.
18. Passando alle censure mosse in relazione ai requisiti premianti P.020, P.021 e P.022, occorre in primo luogo evidenziare che suggestivamente, ma impropriamente, la ricorrente impiega la locuzione “ offerte ALL IN ” per indicare le proposte delle controinteressate, le quali, tuttavia, non riguardano in alcun modo l’integralità della rete di RN, come detta locuzione potrebbe suggerire.
19. In realtà, da un lato la legge di gara richiedeva, per ottenere il massimo punteggio, che l’impegno riguardasse almeno 4.400 km di linee su un totale di oltre 12.000; dall’altro lato, risulta dagli atti (cfr. la relazione tecnica depositata da Vodafone, non smentita sul punto dalla ricorrente principale) che l’offerta di Vodafone copre 4.403 km su oltre 12.000, mentre quella di TIM 4.452 km, di cui soltanto 1.719 km sono comuni alle due offerte. Se a ciò si aggiunge che la modulistica di gara richiedeva l’indicazione selettiva degli specifici tratti di linea e delle stazioni per i quali veniva assunto l’impegno, si coglie immediatamente la pretestuosità della prospettazione contenuta nel ricorso.
20. Ciò precisato, prima di esaminare le censure è necessario soffermarsi sulla formulazione dei requisiti contestati, in particolare quanto all’aspetto connesso all’uso esclusivo delle bande frequenziali, sul cui esatto significato si sono variamente intrattenute le relazioni tecniche depositate dalle parti.
21. Nella specifica tecnica viene precisato che “ Il Fornitore deve garantire, per ogni impianto di copertura radioelettrica, per 5 anni dalla data del “Verbale di collaudo e accettazione”, l’utilizzo esclusivo di frequenze poste nel segmento di spettro compreso tra 1700 MHz e 3800 MHz designate per l’utilizzo da parte di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche radiomobili come previsto dal PNRF del 31 agosto 2022 G.U. del 13/9/22, n. 214 S.O. n.35 in tecnologia 4G e/o 5G, e limitatamente alla copertura degli Asset di RN ”.
22. Il riferimento all’utilizzo esclusivo delle porzioni di spettro ricorre diffusamente nella Specifica Tecnica e, nella sostanza, non differisce dall’uso dedicato cui RN fa riferimento nella propria interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico. Detto “uso dedicato”, infatti, riguarda, come testualmente riferito al Ministero, una specifica banda di frequenze, che abbia determinati requisiti in termini di velocità e latenza e che, per le ragioni legate alla sicurezza alla gestione della RTN, “ non sarà oggetto di condivisione con utenze di soggetti terzi ”.
23. E’, pertanto, da escludere che RN abbia surrettiziamente modificato il tenore della lex specialis trasmutando il richiesto uso esclusivo in un qualcosa di tecnicamente diverso, sempre alludendo i requisiti di gara alla disponibilità degli operatori a offrire a RN, per quanto strettamente di interesse, porzioni di spettro non oggetto di condivisione con altri.
24. Il predetto uso esclusivo va, peraltro, necessariamente letto alla luce del contesto normativo che vede le frequenze assegnate, attraverso meccanismi competitivi, a operatori che ne detengono i diritti d’uso su base nazionale, con la conseguenza che le reti private dedicate – come quella che RN intende realizzare – non possono che operare su porzioni dello spettro frequenziale già impegnate dalle reti pubbliche nazionali.
25. Di tale realtà operativa, d’altra parte, la ricorrente principale ha mostrato di avere perfetta consapevolezza, rilevando (cfr. pag. 16 della relazione del Prof. Pasquino) di aver “ progettato […] una rete che, pur non potendo essere full isolated per insormontabili limiti di legge, se ne avvicina al massimo possibile, realizzando l’isolamento (e quindi l’assenza di interferenza) ” attraverso una selezione degli asset che avrebbe garantito (solamente de facto ) le condizioni richieste dalla legge di gara, tant’è che la medesima ricorrente ha (asseritamente) individuato una soglia massima di interferenza alla quale avrebbe subordinato i requisiti premianti offerti in gara (cfr. le relazioni tecniche depositate). Nell’ulteriore perizia del Prof. Bernardini (pag. 24), inoltre, si legge che la copertura offerta poteva riguardare non solo gli asset situati in aree prive di servizio pubblico, ma anche quelli rispetto ai quali “ il livello di interferenza poteva considerarsi accettabile ”, il che elimina ogni dubbio sul fatto che Wind avesse rettamente inteso i dettami della lex specialis .
26. Va pertanto escluso che quando RN ha indicato, in riscontro a una richiesta di chiarimenti, che “ il livello di interferenza accettabile sarà quello per cui possa essere garantito - da parte del fornitore – il rispetto di tutti gli SLA riportati in specifica tecnica, di tutti i requisiti minimi previsti e dei requisiti migliorativi offerti ” abbia anche, in sostanza, modificato la legge di gara, in quanto l’uso esclusivo cui ivi è stato fatto riferimento non avrebbe potuto che intendersi come assenza, nello spettro dedicato, di interferenze tali da pregiudicare gli obiettivi perseguiti con l’affidamento della fornitura.
27. Ciò precisato, va rilevato che i requisiti premianti P.020, P.021 e P.022 sono formulati nel modo seguente:
- “ P.020 Ogni Stazione elettrica inclusa in “Lista delle Stazioni offerte” oltre la 50-esima ”;
- “ P.021 La “Lista delle Stazioni offerte” include tutte le Stazioni dello sheet “Stazioni RN” del file excel “Gara 41589 - 5G - Dichiarazione del possesso dei requisiti premianti” contrassegnate con “Sì” in corrispondenza della colonna “Priorità”:
• Almeno 15 prioritarie,
• Almeno 25 prioritarie,
• Almeno 40 prioritarie,
• 50 prioritarie ”;
- “ P.022 La somma della lunghezza delle Linee in “Lista delle Linee offerte” rientri in uno dei seguenti intervalli:
• 80,0 km ≤ Somma della lunghezza delle Linee < 250,0 km,
• 250,0 km ≤ Somma della lunghezza delle Linee < 750,0 km,
• 750,0 km ≤ Somma della lunghezza delle Linee < 1500,0 km,
• 1500,0 km ≤ Somma della lunghezza delle Linee < 2300,0 km,
• 2300,0 km ≤ Somma della lunghezza delle Linee < 3100,0 km,
• 3100,0 km ≤ Somma della lunghezza delle Linee < 3800,0 km,
• 3800,0 km ≤ Somma della lunghezza delle Linee < 4400,0 km,
• Somma della lunghezza delle Linee ≥ 4400,0 km ”.
28. La Specifica Tecnica chiarisce altresì, in via generale, che “ Tutti i requisiti premianti di gara, qualora offerti dal Proponente, rappresentano obbligazione che il Fornitore si impegna ad eseguire nell’arco di vigenza del contratto e delle relative Lettere di Attivazione ”.
29. La concreta declinazione dei requisiti in parola, formulati in termini di intervenuto inserimento o meno delle stazioni e/o linee nelle rispettive liste, e il relativo valore, espressamente stabilito dagli atti di gara, di impegno negoziale osta inevitabilmente a ogni possibile qualificazione in termini di falsità dichiarativa degli impegni così assunti. La falsità, infatti, può predicarsi esclusivamente rispetto a dati di realtà, ovvero a situazioni fattuali per le quali possa porsi l’alternativa logica “vero/falso” rispetto alle quali valutare la dichiarazione resa dall’operatore (cfr. TAR Lazio – Roma, III- ter , 20.11.2025, n. 20732). Un’obbligazione assunta, invece, al più potrà essere (variamente) invalida o rimanere inadempiuta, ma certo non può dirsi che nell’assumere un impegno l’operatore possa incorrere in falsità dichiarativa.
30. In merito all’asserito difetto d’istruttoria di RN, si rileva altresì che proprio la formulazione del requisito premiante in termini di assunzione o meno del corrispondente impegno tramite inserimento delle stazioni e linee offerte all’interno delle apposite liste rende inconferente il richiamo al par. 8 della RdO. A fronte della richiamata formulazione dei requisiti (sostanzialmente diversa da quella adoperata per i requisiti richiedenti la conformità a determinate specifiche tecniche o il supporto a standard o tecnologie da parte dei prodotti offerti, per i quali la comprova non poteva che passare per il riscontro delle dichiarazioni rese con la relativa documentazione tecnica), la relativa comprova non poteva, infatti, che consistere nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di copertura in termini di numero di stazioni e di lunghezza delle linee offerte, mentre nessun elemento della lex specialis può essere interpretato nel senso che gli operatori fossero anche onerati di dimostrare, in sede di gara, la concreta fattibilità tecnica dell’impegno assunto, dimostrazione che non era in alcun modo richiesta.
31. Tutto quanto sopra conduce al rigetto del ricorso introduttivo e del primo e secondo motivo aggiunto.
32. Resta da esaminare il terzo motivo aggiunto, con il quale la ricorrente principale ha censurato la legge di gara ove interpretata nel senso di consentire l’aggiudicazione sulla base di Offerte ALL IN prive di idoneo supporto documentale attestante l’assenza di interferenze e/o limitazioni all’efficienza del servizio pubblico e non oggetto di comprova procedimentale.
33. Anche tale censura è infondata, in quanto in sostanza si risolve, anche negli elaborati tecnici depositati in giudizio, in una petizione di principio.
34. Nei predetti documenti si legge che Wind ha individuato nel valore di -110 dBm quello massimo accettabile per evitare interferenza da parte della rete pubblica del medesimo operatore, ma non spiega in che modo abbia ricavato tale dato, che pertanto non assume di per sé alcuna valenza decisiva.
35. Sotto altro profilo, nella medesima documentazione tecnica (cfr. pagg. 20 ss. della relazione del Prof. Bernardini) si legge che, proprio sulla base dell’analisi tecnica svolta da Wind TR, le sarebbe stato possibile offrire la copertura di linee aeree per circa 621 km. La ragione per la quale gli asset corrispondenti non sarebbero stati offerti risiederebbe nel fatto che, non disponendo di posizioni esatte per le quali effettuare simulazioni di propagazione, non sarebbe stato possibile definire, in fase di gara, l’impatto che i sistemi da installare avrebbero avuto sulla copertura pubblica.
36. In sostanza, ciò che emerge dalla predetta analisi tecnica è unicamente che, ancorché sarebbe stato tecnicamente possibile per la stessa ricorrente principale, almeno per una parte delle linee (corrispondenti a oltre 600 km di tratta), offrire la copertura esclusiva richiesta da RN, Wind TR ha ritenuto opportuno non assumere l’impegno corrispondente in ragione dell’astratta possibilità di non essere concretamente in grado di garantire lo standard di servizio richiesto dalla legge di gara.
37. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che per stessa ammissione dei tecnici incaricati da Wind la copertura “esclusiva” richiesta da RN era praticabile anche in relazione alle linee, per un’estensione evidentemente individuata in funzione delle infrastrutture a disposizione di ciascun singolo operatore, dei rispettivi diritti d’uso delle frequenze e delle portanti offerte in gara. La circostanza che i livelli di concreta interferenza con la rete pubblica avrebbero potuto essere apprezzati in funzione delle soluzioni di progettazione, necessariamente posteriori alla gara, certo non vale a rendere inverosimile l’impegno assunto dai concorrenti in punto di stazioni e linee coperte, né il suddetto impegno implica di per sé la necessaria violazione dei vincoli di servizio pubblico connessi alla disponibilità delle frequenze ovvero l’inadeguatezza del servizio offerto a RN.
38. Neppure può assumere valore probante della impraticabilità delle soluzioni proposte dalle controinteressate il fatto che esse abbiano assunto il relativo impegno per un’estensione totale di oltre 4.000 km di linee e per tutte le stazioni offerte. Invero, una volta appurato (e le relazioni tecniche depositate da Wind TR lo attestano) che quanto richiesto dalla legge di gara è astrattamente possibile, la ricorrente avrebbe dovuto compiere uno sforzo ben maggiore per dimostrare l’irragionevolezza della lex specialis nel non richiedere, in fase di gara, la relativa comprova dal punto di vista tecnico. D’altra parte, non è chiara la ragione per la quale la legge di gara dovrebbe reputarsi illegittima solo in quanto consenta di assumere l’impegno costituente il requisito premiante per tutta l’estensione che consenta di ottenere il massimo punteggio e non anche laddove consenta di ottenere un punteggio aggiuntivo purchessia, se non di conseguire il requisito minimo delle 50 stazioni offerte.
39. Né la parte ricorrente può pensare di servirsi della tendenziosa qualificazione delle offerte delle controinteressate come “ offerte ALL IN ” (espressione che non ne rispecchia in nessun modo il contenuto) per accreditare la tesi di un impegno sconsideratamente assunto dalle controinteressate ma di fatto irrealizzabile: come sopra rilevato, infatti, le offerte di Vodafone e Telecom non riguardano l’intera infrastruttura di RN ma ben specifiche e individuate tratte (peraltro in gran parte diverse nell’una e nell’altra offerta), sicché non si comprende la ragione per cui la medesima analisi svolta da Wind non possa essere stata svolta dalle controinteressate.
40. D’altra parte, anche laddove Wind adduce elementi indiziari, come la presenza di impianti pubblici all’interno o in prossimità di SSEE dichiarati conformi all’uso esclusivo, essa non si confronta in alcun modo con le deduzioni avversarie circa le molteplici soluzioni tecniche impiegabili per la riduzione delle interferenze, che certo non possono essere contrastate adducendo che essere certi di gestire i problemi di interferenza per tutte le tratte e per una lunghezza di oltre 4.400 km “ è tutt’altro che banale ”, ovvero che dimostrare, per tutte le 250 stazioni, di poter gestire i problemi di interferenza “ risulta essere un’impresa ardua ” (cfr. la relazione tecnica del Prof. Bernardini).
41. In ragione di quanto sopra, la censura formulata nel terzo motivo aggiunto si rivela generica e non è idonea a mettere in luce profili di evidente irragionevolezza della legge di gara.
42. Per quanto osservato, sia il ricorso introduttivo che i successivi motivi aggiunti presentati da Wind TR vanno rigettati in quanto infondati.
43. I ricorsi incidentali e i motivi aggiunti presentati dalle controinteressate, espressamente condizionati all’accoglimento del ricorso principale, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
44. Le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da Wind TR;
- dichiara improcedibili i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti presentati da Telecom AL e da Vodafone.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | EN NI |
IL SEGRETARIO