TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 413
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza del requisito premiante P.006 (supporto TSN)

    La Corte ha ritenuto che la legge di gara richiedesse solo il supporto all'integrazione con reti TSN, non la disponibilità immediata della tecnologia. La dichiarazione del produttore è irrilevante in quanto la tecnologia potrebbe essere disponibile in futuro. Inoltre, la specifica tecnica richiesta era conforme alla release 16 delle specifiche 3GPP, che prevede il supporto TSN.

  • Rigettato
    Carenza dei requisiti premianti P.020, P.021, P.022 (copertura linee/stazioni)

    La Corte ha ritenuto che i requisiti in questione fossero formulati in termini di impegno negoziale (inserimento in liste di stazioni/linee), non come dati di realtà verificabili come falsi. La falsità dichiarativa non è predicabile per un'obbligazione assunta. La stazione appaltante non era onerata di dimostrare la concreta fattibilità tecnica dell'impegno in fase di gara.

  • Rigettato
    Legittimità della legge di gara che consente offerte ALL IN prive di riscontro istruttorio

    La censura è infondata e si risolve in una petizione di principio. La Corte ha ritenuto che la copertura 'esclusiva' fosse praticabile e che la legge di gara non richiedesse la dimostrazione della concreta fattibilità tecnica in fase di gara. Le offerte delle controinteressate non riguardano l'intera infrastruttura ma specifiche tratte, e le soluzioni tecniche per ridurre le interferenze sono molteplici.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per mancata esclusione a seguito di dichiarazioni mendaci sul requisito P.006

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse falsa dichiarazione né vizio istruttorio in quanto la legge di gara richiedeva il supporto all'integrazione con reti TSN, non la disponibilità immediata della tecnologia.

  • Rigettato
    Illegittimità della mancata esclusione per dichiarazioni mendaci sui requisiti P.020, P.021, P.022

    La Corte ha ritenuto che i requisiti fossero formulati in termini di impegno negoziale, non come dati di realtà verificabili come falsi. La falsità dichiarativa non è predicabile per un'obbligazione assunta. La stazione appaltante non era onerata di dimostrare la concreta fattibilità tecnica dell'impegno in fase di gara.

  • Rigettato
    Illegittimità della legge di gara per consentire offerte ALL IN prive di riscontro istruttorio

    La censura è infondata e si risolve in una petizione di principio. La Corte ha ritenuto che la copertura 'esclusiva' fosse praticabile e che la legge di gara non richiedesse la dimostrazione della concreta fattibilità tecnica in fase di gara. Le offerte delle controinteressate non riguardano l'intera infrastruttura ma specifiche tratte, e le soluzioni tecniche per ridurre le interferenze sono molteplici.

  • Improcedibile
    Carenza del requisito minimo M.081 in capo a Wind TR S.p.A.

    I ricorsi incidentali sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto condizionati all'accoglimento del ricorso principale, che è stato rigettato.

  • Improcedibile
    Interpretazione della sanzione di esclusione per requisiti premiali non essenziali

    I ricorsi incidentali sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto condizionati all'accoglimento del ricorso principale, che è stato rigettato.

  • Improcedibile
    Contestazione dei paragrafi 8 e 11 lett. m) e b) della RDO

    I ricorsi incidentali sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto condizionati all'accoglimento del ricorso principale, che è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 413
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 413
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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