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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23421 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 23 ottobre 2024, vertente
T R A in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Parte_2
Orzinuovi, alla via Galileo Galilei n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe A.
Tinelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
21 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contrattuale;
ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 comma 2 c.c. del Contratto di sponsorizzazione stipulato dalle parti in data 27.09.2019 e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 8.540,00
(Iva compresa) oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo pagamento;
- IN
VIA SUBORDINATA NEL MERITO: accertato l'inadempimento totale o comunque il grave inadempimento della convenuta, dichiarare ex art. 1453
1 c.c. la risoluzione del Contratto di sponsorizzazione stipulato dalle parti in data 27.09.2019 e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 8.540,00 (Iva compresa) oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo pagamento;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A. e C.p.a. e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022 la soc. ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1
la soc. al fine di sentirla condannare Controparte_2 alla restituzione in suo favore della somma di €8.540,00, versata in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione che non aveva avuto concreta esecuzione;
• che, a sostegno della propria domanda, l'attrice, premesso di aver concluso con la nel settembre 2019, un contratto di Controparte_2 sponsorizzazione che prevedeva l'inserimento del proprio logo/marchio su un veicolo elettrico che avrebbe dovuto circolare nel territorio della
Valle d'Aosta tra aprile e ottobre 2020 nell'ambito di un evento denominato E-Tour organizzato dalla convenuta, ha in sintesi dedotto che, pur avendo essa corrisposto in varie tranche un anticipo complessivamente ammontante ad €8.540,00 (€7.000,00 + Iva), la controparte non aveva svolto alcuna attività di sponsorizzazione, stante la sospensione delle attività disposta dalla competenti autorità per fronteggiare la nota emergenza epidemiologica;
che tale inadempimento era previsto dall'art. 6 del contratto quale causa di risoluzione automatica del rapporto negoziale;
che, comunque, l'inadempimento della
[...]
era tale da giustificare una pronuncia costitutiva di Controparte_2
risoluzione del contratto;
e che, in conseguenza della risoluzione del contratto, sussisteva il proprio diritto ad ottenere la ripetizione delle somme anticipatamente versate, che risultavano corrisposte senza causa;
• che la soc. , sebbene ritualmente citata, Controparte_2
è rimasta contumace;
2 • considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass. sez. un., 30.10.2001, n. 13533; Cass.,
1.12.2003, n. 18315; Cass., 11.10.2003, n. 15249; Cass., 7.3.2006, n.
4867);
• che l'instaurazione del dedotto rapporto contrattuale tra le parti è provata per tabulas dal contratto di sponsorizzazione del 27 settembre 2019 prodotto dall'attrice come doc. 2 del proprio fascicolo;
• che è altresì documentalmente provata la corresponsione, da parte dell'attrice, della somma di €8.540,00 (Iva inclusa), quale corrispettivo anticipato contrattualmente previsto a suo carico (v. le distinte di bonifico e gli estratti conto bancari di cui al doc. 3 della produzione documentale attorea);
• che, di contro, la società convenuta, essendo rimasta contumace, non ha evidentemente fornito la prova, su di essa gravante, tendente a dimostrare l'adempimento (e, anzi, il mancato adempimento trova un riscontro documentale nella e-mail del 3 novembre 2020, prodotta dall'attrice come doc. 4, nella quale la 21 per mezzo del suo socio Controparte_2
riconosce di non aver potuto organizzare l'evento Persona_1 [...]
nel periodo pattiziamente previsto); Pt_3
• considerato tuttavia che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, la situazione di fatto da essa rappresentata non è tale da dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento giacché le restrizioni imposte dalle competenti autorità per il contenimento della nota epidemia da Covid-19 hanno comportato, ai sensi dell'art. 1256 c.c.,
3 l'estinzione dell'obbligazione a carico della per Controparte_2
sopravvenuta impossibilità della prestazione;
• che, peraltro, ai sensi dell'art. 1463 c.c., la liberata Controparte_2
dall'obbligazione a suo carico a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione, è tenuta a restituire la prestazione ricevuta, ovverosia la somma anticipatamente versatale dall'attrice;
• che, del resto, la stessa clausola negoziale invocata dall'attrice, quella di cui all'art. 6 del contratto, non è una clausola risolutiva espressa, bensì una previsione contrattuale che, perfettamente in linea con la disciplina legale di cui al ridetto art. 1463 c.c., sancisce la risoluzione del contratto in caso in cui, per sopravvenuti provvedimenti dell'autorità, la prestazione diventi impossibile (“Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'evento non possa aver luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute successivamente alla stipula del contratto indipendenti dalla volontà di
21 Grammi…”);
• ritenuto pertanto che, dichiarata la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, la società convenuta debba essere condannata a restituire, in favore della la Controparte_3 somma di €8.540,00, oltre interessi legali dal 22 luglio 2021, data della ricezione della lettera di messa in mora (v. doc. 7 fascicolo attoreo);
• che il fatto che in questa sede venga dichiarata la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (e non già per inadempimento, come richiesto dall'attrice) non configuri una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo ben possibile per il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, attribuirle un bene della vita omogeneo rispetto a quello richiesto (v. Cass., 15.6.2020, n. 11466, che ha ritenuto non contrastante con l'art. 112 c.p.c. una sentenza che, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, aveva dichiarato il contratto
4 risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con i conseguenti obblighi restitutori);
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - dichiara risolto, per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta dalla il contratto di sponsorizzazione stipulato tra le Controparte_2
parti in data 27 settembre 2019;
2. - condanna la al pagamento, in favore Controparte_2
della della somma di €8.540,00#, oltre interessi legali Parte_1
dal 22 luglio 2021 sino al soddisfo;
3. - condanna la al pagamento, in favore Controparte_2
della delle spese del giudizio che liquida in Parte_1
€2.400,00# per compensi professionali ed €264,00# per esborsi, oltre oneri di legge.
Roma, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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