Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2024, n. 18261
CASS
Sentenza 3 luglio 2024

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In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la società incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.

Commentari3

  • 1Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

    , 17 settembre 2024, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario 1.- Premessa: l'inquadramento della fusione delle società nello schema della successione per causa di morte. Come si confonde nella nostra giurisprudenza la vivacità festosa di un ‘matrimonio' con l'atmosfera lugubre di un ‘funerale'. 2.- La regola di diritto giurisprudenziale dell'autonoma fallibilità della società incorporata entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese: un nonsense upon stilts. Accade che, confondendo il ‘matrimonio' tra la società incorporata e la società incorporante con il ‘funerale' dell'incorporata, si presuppone, senza dichiararlo, un diritto dei creditori sociali alla separazione del …

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  • 2Ristrutturazioni Aziendali
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  • 3In caso di fusione per incorporazione il ricorso per fallimento va notificato all’incorporataAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2024, n. 18261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18261
Data del deposito : 3 luglio 2024

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