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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1290/2023e n. 586/2924 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
QU RG, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. DESIDERIO FABIANA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la ditta Parte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito 2) accertare e CP_1 dichiarare che il Sig. ha osservato un orario di lavoro di ore 60 settimanali e che Parte_1 la retribuzione corrispostagli dalla ditta era, invece, conteggiata su ore 40 Controparte_2 settimanali, così per 20 ore settimanali straordinarie mai retribuite;
3) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento del TFR per l'intero periodo di lavoro, comprensivo delle Parte_1 venti ore settimanali di straordinario presso la ditta nonché CP_2 CP_1 inadempimento di quest'ultima per avere omesso l'anzidetto pagamento;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della ditta ad applicare una trattenuta per Controparte_2
“Mancato Preavviso” nei confronti del lavoratore 5) per l'effetto, condannare la Parte_1 ditta al pagamento delle differenze retributive nella misura di Euro Controparte_2
105.345,83 (centocinquemilatrecentoquarantacinque/83), nonché di un nuovo TFR relativo alle ore di straordinario mai pagate, per un importo complessivo di Euro 24.354,01
(ventiquattromilatrecentocinquantaquattro/01) ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia anche all'esito di CTU contabile;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
6) condannare infine la ditta a rifondere le spese legali, con vittoria di spese, CP_2 Controparte_2 competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con separato ricorso, il conveniva la stessa al fine di Parte_1 Controparte_1 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare che dall'inizio del rapporto di lavoro (2 febbraio 2012) il Sig. era stato adibito a svolgere mansioni Parte_1 corrispondenti al terzo livello del CCNL di settore;
2) accertare e dichiarare che il contratto di apprendistato del 2 febbraio 2012 è nullo per violazione degli artt. 42 e 51 del CCNL di settore;
3) per l'effetto, condannare la ditta al pagamento delle differenze retributive Controparte_2 nella misura di Euro 105.345,83 (centocinquemilatrecentoquarantacinque/83), nonché di un nuovo
TFR per un importo complessivo di Euro 24.354,01 (ventiquattromilatrecentocinquantaquattro/01), il tutto considerate le ore di straordinario non retribuito di cui al giudizio n. 1290/2023 del
Tribunale Civile di Pescara sez Lavoro del Tribunale Civile di Pescara ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia anche all'esito di CTU contabile;
il tutto oltre ricostruzione della situazione contributiva del dipendente, interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
4) condannare infine la ditta a rifondere le spese legali, con vittoria di spese, competenze Controparte_2 ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
CP_ Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con inquadramento – dal 1°marzo 2022 - nel terzo Livello del CCNL di categoria per il periodo 2-02-2012/30.08.2023 allorquando rassegnava le dimissioni volontarie;
di aver osservato, in costanza di rapporto, dal lunedì al venerdì un orario di lavoro dalle 8 alla 13 e dalle 14 alle 19.30/20 e il sabato dalle 8 alle 13 per circa sessanta ore settimanali, pur avendo di fatto ricevuto la retribuzione per le sole 40 ore di lavoro settimanali previste dal contratto sottoscritto;
di essersi sempre occupato dell'installazione, riparazione e manutenzione delle caldaie e dei condizionatori predisponendo ogni giorno tutto quanto necessario per effettuare gli interventi presso i clienti e di aver, altresì, eseguito lavori di riparazione e giardinaggio presso l'abitazione privata del titolare della ditta;
che, dunque, era suo diritto percepire le differenze retributive per il lavoro straordinario svolto. Contestava, altresì, il ricorrente l'inquadramento datogli sostenendo di aver svolto sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro – fatta eccezione per i primi due mesi – mansioni proprie del terzo livello con conseguente diritto a percepire la corrispondente retribuzione. Eccepiva, infine, la nullità del contratto di apprendistato sottoscritto con la ditta dal 2.02.2012 al 1°.02.2017 per violazione dei requisiti di legge (mancanza di un piano formativo e durata superiore a quella normativamente prevista).
Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le domande come formulate negli atti introduttivi.
Si costituiva in entrambi i giudizi la , la quale contestava integralmente CP_1 CP_1 gli avversi assunti chiedendo il rigetto dei ricorsi stante la pretestuosità ed infondatezza delle asserzioni fatte dal . Eccepiva, preliminarmente, parte resistente la prescrizione della Parte_1 domanda finalizzata ad ottenere le differenze retributive da circoscriversi, peraltro, al periodo corrente dall'aprile 2019 al gennaio 2022 posto che dal mese di febbraio 2022 il Parte_1 veniva inquadrato nel terzo livello. Sottolineava la piena genuinità del contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti rappresentando che, ad ogni buon conto, anche per quel periodo, il
[...] aveva semplicemente lamentato lo svolgimento di mansioni superiori. Eccepiva, infine, Pt_1
l'inammissibilità della prova orale da controparte richiesta da ritenersi, comunque, inidonea a corroborare le richieste dallo stesso avanzate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, si procedeva alla riunione ai fini della trattazione congiunta dei due ricorsi - iscritti rispettivamente ai nn. 1290/2023 e 586/2024 R.G.L. - in ragione della coincidenza soggettiva e della evidente connessione oggettiva.
Dunque, istruita la causa per mezzo della documentazione dalle parti prodotta e dell'istruttoria orale, all'udienza dell'11.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Prima di entrare nel merito della controversia, appare opportuno effettuare alcune precisazioni sulla molteplicità di domande e contestazioni formulate dal nei due ricorsi proposti dinanzi Parte_1
a questo Tribunale. CP_ Valga, sin da subito osservare, come correttamente rilevato dalla difesa della resistente, che il ha presentato due ricorsi finalizzati a conseguire il medesimo importo, rivendicato, Parte_1 però, in un caso, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e, in un altro caso, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, presuntivamente svolte addirittura sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della . Controparte_1
Nella parte narrativa dei ricorsi, inoltre, il lamenta la illegittimità del contratto di Parte_1 apprendistato – con il quale veniva originariamente assunto – sia per l'eccessiva durata dello stesso che per il difetto di un piano formativo. Omette, però, in sede di conclusioni, di formulare una specifica domanda conseguente all'eventuale accertata nullità di detto contratto, nullità alla quale conseguirebbe la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (tipologia di rapporto che il poi ha avuto con la . Parte_1 CP_1
In punto di illegittimità dei contratti di apprendistato/formazione lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato – sin dalla vigenza del Dlgs. n. 276/2003 - che “in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza” (Sez. L, Sentenza n. 1324 del 26/01/2015).
Lo scopo del contratto di apprendistato/formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.
A fronte di tale ratio del contratto, se, per un verso, è consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, tale discrezionalità (chiarisce la Corte di legittimità) non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass.
08/01/2003 n. 82). Ne segue che, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e l'inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. 14/08/2004 n. 15878; più di recente, Cass. n. n. 16595 del 03/08/2020; n. 1324 del
26/01/2015).
Nel caso che occupa, però, deve ritenersi che la nullità sia stata dedotta al solo fine di lamentare l'inidoneità dell'inquadramento nel V Livello del CCNL pretendendo lo stesso ricorrente di essere inquadrato nel III Livello sin dalla data di assunzione.
Deve, pertanto, qualificarsi domanda nuova – e come tale inammissibile – quella formulata soltanto in sede di note conclusive autorizzate avente ad oggetto “l'accertamento della nullità e/o la invalidità del contratto di apprendistato al fine di vedersi il corrispondere la piena Parte_1 retribuzione della categoria di inquadramento (cfr. 5° livello o superiore)”. Mai prima di tale momento, infatti, il ha lamentato la nullità dell'apprendistato al fine di conseguire la Parte_1 giusta retribuzione ovvero il trattamento economico che gli sarebbe spettato laddove fosse stato assunto con contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto.
Il Tribunale ben conosce il consolidato principio della Corte di legittimità in virtù del quale “la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale” (cfr. Cass. N. 3344/2015, parimenti, Cass. N.
1324/2015 , Cass. 17.03.2014 n. 6068 e, in senso analogo, da ultimo, Cass. 13.7.2017 n. 17373, ancor più di recente Cass. N. 6990/2025), ma ritiene che la stessa parte che eccepisce la nullità debba, sin dall'inizio - considerate anche le puntuali decadenze del rito del lavoro - formulare nelle proprie conclusioni eventuali richieste conseguenti alla dedotta nullità ove accertata.
E ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Risulta, poi, assolutamente legittima la trattenuta operata dal datore di lavoro sull'ultima busta paga relativamente all'indennità di mancato preavviso, avendo il rassegnato le proprie Parte_1 dimissioni con effetto immediato e, dunque, senza rispetto del termine di preavviso indicato dall'art. 51 del CCNL di settore (da determinarsi tenuto conto dell'anzianità di servizio e del Livello, il terzo, rivestito all'atto delle dimissioni). Non ricorre, peraltro, nella specie, alcuna giusta causa che avrebbe consentito al di di recedere senza preavviso sì che alcunchè egli oggi può Pt_1 pretendere a tale titolo.
Infatti, ai sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98). Integra, ad esempio, una giusta causa di dimissioni l'omesso pagamento delle retribuzioni, condotta non ravvisabile in capo al datore di lavoro nel caso che occupa o, comunque, mai lamentata dal ricorrente con riguardo alle ordinarie retribuzioni.
In merito, poi, alla domanda concernente il pagamento del T.F.R., si rileva che la CP_1 provvedeva alla sua corresponsione con bonifico del 30.10.2023 sì che alcun importo può essere riconosciuto a tale titolo al ricorrente. Valga, peraltro, sul punto osservare che non è dato comprendere come il abbia quantificato l'importo del T.F.R domandato pari ad € Parte_1
14.785,75 non risultando prodotto il CU 2024 relativo ai redditi dell'anno 2023 da cui esso avrebbe potuto evincersi e non essendo dato sapere se tale importo sia da considerarsi al netto o al lordo dell'importo già corrisposto per il medesimo titolo da parte datoriale.
L'importo di € 7.470,04 corrisposto dal datore di lavoro è quello determinato nell'ultima busta paga di agosto 2023 al netto della cessione dello stipendio pari ad € 2.065,00; ne consegue che alcunchè può essere chiamato a corrispondere il a tale titolo. CP_2
Sulle differenze retributive per lavoro straordinario.
L'odierno ricorrente sostiene di aver lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro per circa sessanta ore settimanali a fronte delle quaranta ore contrattualmente previste. Agisce, quindi, in questa sede, per conseguire il pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate.
Come è noto, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire il pagamento delle ore di lavoro straordinario e/o supplementare prestate è gravato da un rigoroso onus probandi. Contrariamente a quanto avviene nel caso in cui rivendichi emolumenti relativi a componenti ordinarie del rapporto di lavoro (TFR, tredicesima, quattordicesima mensilità, retribuzione), infatti, ove il dipendente deduca di aver prestato ore di lavoro eccedenti l'orario normale contrattualmente previsto (nella specie 31 ore di lavoro settimanale), egli è tenuto a fornire prova del numero di ore in più lavorate, operandone anche una collocazione cronologica non potendo limitarsi ad allegazioni generiche;
è, infatti, necessario poter ricostruire in quali giorni e in quali occasioni le ore di lavoro straordinario siano state prestate in modo da poter esattamente quantificare il monte ore lavoro complessivamente osservato e determinare, quindi, il corrispettivo dovuto in base alle previsioni specifiche sul punto contenute nella contrattazione collettiva di volta in volta applicabile.
Tali principi sono oramai consolidati nella giurisprudenza tanto di legittimità che di merito la quale, in molteplici occasioni, ha ripetutamente ribadito che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (ex multis Cass. N.
4076/2018).
In ordine al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass.
2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n.
3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Grava, dunque, sul lavoratore un onere di specifica allegazione dovendo essere fornita al giudice non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" e' affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è, inoltre, affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n.16150 del 2018).
L'onere della prova gravante sul lavoratore che agisce per il pagamento del lavoro straordinario è, dunque, un onere rigoroso dovendo essere dimostrata la prestazione di attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro con una precisa collocazione temporale non potendo a tal fine ritenersi sufficienti ed idonee generiche deduzioni né potendo limitarsi il lavoratore a dedurre di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello previsto senza allegare alcunchè.
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il non abbia adempiuto a detto onus Parte_1 probandi non essendo stati acquisiti elementi che consentano di poter affermare che lo stesso lavorasse, di norma, per un numero di ore superiore a quello sancito dalla regolamentazione privata intercorsa tra le parti.
Inidonea a comprovare quanto asserito dal ricorrente appare la testimonianza resa dal teste Tes_1
suo collega di lavoro per il periodo corrente dal luglio 2020 all'ottobre 2021. Questi ha,
[...] infatti, riferito che “preciso che lavoravamo dal lunedì al sabato (il sabato dalle ore 8 alle ore 13); di regola ci trovavamo alle 8 in ditta per prendere i furgoni e iniziare il nostro giro che si concludeva alle 13; alle volte non avevamo neppure tempo per fare una completa pausa pranzo;
l'ultimo appuntamento era di solito verso le 18.30 quindi voleva dire che rientravamo in azienda all'incirca alle 19.30 per lì ritrovarci l'indomani mattina”. A tal riguardo va, però, rilevato che il e il Tes_1 [...] non lavoravano sempre insieme recandosi presso clienti diversi per l'effettuazione dei Pt_1 vari interventi ed incontrandosi in ditta all'inizio della giornata lavorativa e al rientro. Poteva, quindi, capitare che l'uno terminasse prima e l'altro dopo non potendosi, di certo, ritenere ai nostri fini satisfattiva l'affermazione “di solito l'ultimo appuntamento era alle ore 18.30” non potendo da ciò desumersi che ogni giorno della settimana ciò accadesse.
Irrilevante ai fini del decidere risulta anche la testimonianza resa da tale , collega Testimone_2 di lavoro del ricorrente da aprile 2022 a settembre 2023 il quale si è limitato ad affermare che “Ci incontravamo in magazzino verso le 8 per stare dai clienti alle 8.30; poi facevamo una pausa dalle ore 13 alle ore 14 e per le 14.30 dovevamo stare da altri clienti;
teoricamente il turno finiva alle
17.30 ma nella realtà rientravamo sempre verso le 19.30. Lavoravamo anche il sabato” (senza specificare in quale fascia oraria). È chiaro, infatti, che il rientrare in ditta verso le 19.30 non implicava la prestazione di attività lavorativa in via continuativa fino a quell'orario.
Alcuna certezza può dirsi, pertanto, raggiunta circa lo svolgimento di attività lavorativa quotidianamente e senza soluzione di continuità per tutto il periodo del rapporto di lavoro dalle ore
8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19.30.
Il Tribunale non può, inoltre, non rilevare che i testi escussi hanno riferito su un periodo veramente circoscritto del rapporto di lavoro che per oltre dieci anni il ha intrattenuto con la Parte_1
alcuno ha, infatti, riferito per il periodo antecedente al luglio 2020. Di alcun rilievo può, CP_1 infatti, ritenersi la testimonianza resa da , compagna convivente del sin Testimone_3 Parte_1 dal 2014 essendo soggetto estraneo al rapporto di lavoro e, comunque, portatore di un interesse, quantomeno di mero fatto, nella presente controversia. Peraltro, la testimonianza dalla stessa resa risulta anche contraddittoria laddove, da un lato, ha affermato che accompagnava il compagno alle ore 8 del mattino in ditta portandosi dietro i bambini e, dall'altro, che, invece, se si faceva tardi, quegli tornava con il collega perché lei non poteva uscire con i bimbi. Inoltre, che il Tes_2 [...] rincasasse in orario serale nulla dice circa il fatto che lo stesso permanesse sino a Pt_1 quell'ora sul posto di lavoro nulla potendo sul punto riferire la Tes_3
La domanda sul punto va, pertanto, rigettata.
Sulle mansioni superiori finalizzate all'inquadramento nel III Livello del CCNL
Metalmeccanico Artigianato.
Lamenta il di aver svolto, sin dalla data di assunzione con contratto di apprendistato, Parte_1 mansioni riconducibili al terzo livello del CCNL Metalmeccanico-Artigianato, livello attribuitogli dal datore di lavoro soltanto con decorrenza dal mese di marzo 2022. Contesta, quindi, i precedenti inquadramenti nel V e nel IV Livello in quanto non corrispondenti alle mansioni di fatto svolte.
In punto di mansioni superiori, è principio noto quello in virtù del quale "il lavoratore che" - come nella specie - "rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale", non gravando "sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore" (Cass. n. 1012/2003, fra le molte conformi Cass. N. 5536/2021)
Dunque, in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte.
Quanto al giudizio trifasico, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021). In punto di onus probandi, poi, “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, (v. Tribunale Roma, sez. lav.,
22/05/2017, n. 4877) dovendo dal lavoratore essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000).
Secondo la declaratoria del contratto collettivo, al Terzo Livello settore Installazione impianti del
CCNL Metalmeccanico Artigianato – rivendicato dal – appartengono “i lavoratori Parte_1 che, oltre a possedere i requisiti della quarta, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze); e/o coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche gestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali
(documentazione relativa al magazzino ed alle attività di cantiere)”.
Ritiene il Tribunale che, anche sul punto, il non abbia ottemperato all'onus probandi Parte_1 su di esso gravante posto che: di alcun rilievo ai fini che occupano appare la testimonianza resa da tale avendo egli lavorato con il in un periodo in cui lo stesso già Testimone_2 Parte_1 era inquadrato nel III Livello;
anche la testimonianza del teste – anch'egli dipendente della Tes_1 per un breve periodo, parte del quale il già era inquadrato nel IV Livello CP_1 Parte_1
CCNL – appare di per sé inidonea a comprovare lo svolgimento in misura prevalente e senza soluzione di continuità di mansioni riconducibili al terzo Livello.
Non è emerso nel corso del giudizio che l'odierno ricorrente avesse autonomia decisionale nello svolgimento della propria attività lavorativa, che coordinasse altri lavoratori con mansioni inferiori effettuando per lo più il tecnico l'intervento presso il cliente da solo (capitava, infatti, che i colleghi meno esperti lo contattassero telefonicamente se avevano difficoltà) né tantomeno che, nel corso del rapporto lavorativo, egli si sia trovato a dover effettuare interventi di particolare complessità anche in ragione del fatto che la ditta si occupava dell'installazione di condizionatori, CP_1 manutenzione e riparazione caldaie e non anche della realizzazione degli impianti (idrici o del gas).
Risulta, pertanto, evidente che anche eventuali schizzi redatti dal fossero di semplice Parte_1 creazione concernendo semplicemente il collegamento del condizionatore o della caldaia ad un impianto già esistente. Del tutto correttamente, quindi, deve ritenersi che, decorsi alcuni anni dall'instaurazione del rapporto di lavoro e acquisita la dovuta esperienza, il sia stato Parte_1 inquadrato nel III Livello.
È chiaro, inoltre, che, all'atto dell'assunzione, il – in quanto totalmente privo di Parte_1 esperienza nel settore, come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale – non potesse di certo eseguire interventi altamente complessi né fosse in grado di adottare decisioni di particolare rilievo senza previamente consultarsi con il titolare. Inoltre, tenuto conto delle limitate dimensioni della ditta (si veda la testimonianza di , il quale ha riferito che nel periodo CP_2 Testimone_2 in cui lui vi ha lavorato, oltre se stesso, erano alle dipendenze del soltanto il e CP_2 Parte_1 la segretaria), appare difficile immaginare che il ricorrente abbia potuto coordinare l'attività di dipendenti meno esperti.
Preme, inoltre, sul punto rilevare che la genericità delle declaratorie dei vari contratti collettivi succedutisi negli anni relative al terzo, quarto e quinto livello non consente di operare una netta distinzione tra gli stessi. Ciò che, però, balza agli occhi del lettore è che il tratto distintivo del terzo livello – rivendicato dal – è l'autonomia decisionale in uno alla capacità di eseguire Parte_1 schemi complessi e di costruire e/o installare impianti di particolare complessità, elementi che non sono emersi dall'espletata istruttoria orale. I testi escussi hanno, infatti, reso dichiarazioni estremamente generiche – peraltro, si ribadisce, circoscritte ad un limitato arco temporale - non menzionando, nello specifico, la tipologia di interventi che essi erano chiamati ad effettuare né tantomeno descrivendo con dovizia di particolari l'attività da essi svolta. Ad ogni buon conto, poi, come già rilevato, dette testimonianze – comunque, di per sé inidonee a comprovare le ragioni del ricorrente - concernono un brevissimo periodo a fronte degli oltre dieci anni richiesti risultando, quindi, la domanda del tutto sfornita di supporto probatorio.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna di alla rifusione Parte_1 in favore di delle spese del presente giudizio come in dispositivo Controparte_1 liquidate (in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti al n. 1290/2023 e n.
586/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore della ditta Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.629 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
QU RG, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. DESIDERIO FABIANA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la ditta Parte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito 2) accertare e CP_1 dichiarare che il Sig. ha osservato un orario di lavoro di ore 60 settimanali e che Parte_1 la retribuzione corrispostagli dalla ditta era, invece, conteggiata su ore 40 Controparte_2 settimanali, così per 20 ore settimanali straordinarie mai retribuite;
3) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento del TFR per l'intero periodo di lavoro, comprensivo delle Parte_1 venti ore settimanali di straordinario presso la ditta nonché CP_2 CP_1 inadempimento di quest'ultima per avere omesso l'anzidetto pagamento;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della ditta ad applicare una trattenuta per Controparte_2
“Mancato Preavviso” nei confronti del lavoratore 5) per l'effetto, condannare la Parte_1 ditta al pagamento delle differenze retributive nella misura di Euro Controparte_2
105.345,83 (centocinquemilatrecentoquarantacinque/83), nonché di un nuovo TFR relativo alle ore di straordinario mai pagate, per un importo complessivo di Euro 24.354,01
(ventiquattromilatrecentocinquantaquattro/01) ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia anche all'esito di CTU contabile;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
6) condannare infine la ditta a rifondere le spese legali, con vittoria di spese, CP_2 Controparte_2 competenze ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con separato ricorso, il conveniva la stessa al fine di Parte_1 Controparte_1 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare che dall'inizio del rapporto di lavoro (2 febbraio 2012) il Sig. era stato adibito a svolgere mansioni Parte_1 corrispondenti al terzo livello del CCNL di settore;
2) accertare e dichiarare che il contratto di apprendistato del 2 febbraio 2012 è nullo per violazione degli artt. 42 e 51 del CCNL di settore;
3) per l'effetto, condannare la ditta al pagamento delle differenze retributive Controparte_2 nella misura di Euro 105.345,83 (centocinquemilatrecentoquarantacinque/83), nonché di un nuovo
TFR per un importo complessivo di Euro 24.354,01 (ventiquattromilatrecentocinquantaquattro/01), il tutto considerate le ore di straordinario non retribuito di cui al giudizio n. 1290/2023 del
Tribunale Civile di Pescara sez Lavoro del Tribunale Civile di Pescara ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia anche all'esito di CTU contabile;
il tutto oltre ricostruzione della situazione contributiva del dipendente, interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
4) condannare infine la ditta a rifondere le spese legali, con vittoria di spese, competenze Controparte_2 ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
CP_ Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato full time con inquadramento – dal 1°marzo 2022 - nel terzo Livello del CCNL di categoria per il periodo 2-02-2012/30.08.2023 allorquando rassegnava le dimissioni volontarie;
di aver osservato, in costanza di rapporto, dal lunedì al venerdì un orario di lavoro dalle 8 alla 13 e dalle 14 alle 19.30/20 e il sabato dalle 8 alle 13 per circa sessanta ore settimanali, pur avendo di fatto ricevuto la retribuzione per le sole 40 ore di lavoro settimanali previste dal contratto sottoscritto;
di essersi sempre occupato dell'installazione, riparazione e manutenzione delle caldaie e dei condizionatori predisponendo ogni giorno tutto quanto necessario per effettuare gli interventi presso i clienti e di aver, altresì, eseguito lavori di riparazione e giardinaggio presso l'abitazione privata del titolare della ditta;
che, dunque, era suo diritto percepire le differenze retributive per il lavoro straordinario svolto. Contestava, altresì, il ricorrente l'inquadramento datogli sostenendo di aver svolto sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro – fatta eccezione per i primi due mesi – mansioni proprie del terzo livello con conseguente diritto a percepire la corrispondente retribuzione. Eccepiva, infine, la nullità del contratto di apprendistato sottoscritto con la ditta dal 2.02.2012 al 1°.02.2017 per violazione dei requisiti di legge (mancanza di un piano formativo e durata superiore a quella normativamente prevista).
Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le domande come formulate negli atti introduttivi.
Si costituiva in entrambi i giudizi la , la quale contestava integralmente CP_1 CP_1 gli avversi assunti chiedendo il rigetto dei ricorsi stante la pretestuosità ed infondatezza delle asserzioni fatte dal . Eccepiva, preliminarmente, parte resistente la prescrizione della Parte_1 domanda finalizzata ad ottenere le differenze retributive da circoscriversi, peraltro, al periodo corrente dall'aprile 2019 al gennaio 2022 posto che dal mese di febbraio 2022 il Parte_1 veniva inquadrato nel terzo livello. Sottolineava la piena genuinità del contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti rappresentando che, ad ogni buon conto, anche per quel periodo, il
[...] aveva semplicemente lamentato lo svolgimento di mansioni superiori. Eccepiva, infine, Pt_1
l'inammissibilità della prova orale da controparte richiesta da ritenersi, comunque, inidonea a corroborare le richieste dallo stesso avanzate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, si procedeva alla riunione ai fini della trattazione congiunta dei due ricorsi - iscritti rispettivamente ai nn. 1290/2023 e 586/2024 R.G.L. - in ragione della coincidenza soggettiva e della evidente connessione oggettiva.
Dunque, istruita la causa per mezzo della documentazione dalle parti prodotta e dell'istruttoria orale, all'udienza dell'11.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Prima di entrare nel merito della controversia, appare opportuno effettuare alcune precisazioni sulla molteplicità di domande e contestazioni formulate dal nei due ricorsi proposti dinanzi Parte_1
a questo Tribunale. CP_ Valga, sin da subito osservare, come correttamente rilevato dalla difesa della resistente, che il ha presentato due ricorsi finalizzati a conseguire il medesimo importo, rivendicato, Parte_1 però, in un caso, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e, in un altro caso, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, presuntivamente svolte addirittura sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della . Controparte_1
Nella parte narrativa dei ricorsi, inoltre, il lamenta la illegittimità del contratto di Parte_1 apprendistato – con il quale veniva originariamente assunto – sia per l'eccessiva durata dello stesso che per il difetto di un piano formativo. Omette, però, in sede di conclusioni, di formulare una specifica domanda conseguente all'eventuale accertata nullità di detto contratto, nullità alla quale conseguirebbe la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (tipologia di rapporto che il poi ha avuto con la . Parte_1 CP_1
In punto di illegittimità dei contratti di apprendistato/formazione lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato – sin dalla vigenza del Dlgs. n. 276/2003 - che “in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza” (Sez. L, Sentenza n. 1324 del 26/01/2015).
Lo scopo del contratto di apprendistato/formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.
A fronte di tale ratio del contratto, se, per un verso, è consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, tale discrezionalità (chiarisce la Corte di legittimità) non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass.
08/01/2003 n. 82). Ne segue che, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e l'inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. 14/08/2004 n. 15878; più di recente, Cass. n. n. 16595 del 03/08/2020; n. 1324 del
26/01/2015).
Nel caso che occupa, però, deve ritenersi che la nullità sia stata dedotta al solo fine di lamentare l'inidoneità dell'inquadramento nel V Livello del CCNL pretendendo lo stesso ricorrente di essere inquadrato nel III Livello sin dalla data di assunzione.
Deve, pertanto, qualificarsi domanda nuova – e come tale inammissibile – quella formulata soltanto in sede di note conclusive autorizzate avente ad oggetto “l'accertamento della nullità e/o la invalidità del contratto di apprendistato al fine di vedersi il corrispondere la piena Parte_1 retribuzione della categoria di inquadramento (cfr. 5° livello o superiore)”. Mai prima di tale momento, infatti, il ha lamentato la nullità dell'apprendistato al fine di conseguire la Parte_1 giusta retribuzione ovvero il trattamento economico che gli sarebbe spettato laddove fosse stato assunto con contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto.
Il Tribunale ben conosce il consolidato principio della Corte di legittimità in virtù del quale “la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravità dell'inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall'inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale” (cfr. Cass. N. 3344/2015, parimenti, Cass. N.
1324/2015 , Cass. 17.03.2014 n. 6068 e, in senso analogo, da ultimo, Cass. 13.7.2017 n. 17373, ancor più di recente Cass. N. 6990/2025), ma ritiene che la stessa parte che eccepisce la nullità debba, sin dall'inizio - considerate anche le puntuali decadenze del rito del lavoro - formulare nelle proprie conclusioni eventuali richieste conseguenti alla dedotta nullità ove accertata.
E ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Risulta, poi, assolutamente legittima la trattenuta operata dal datore di lavoro sull'ultima busta paga relativamente all'indennità di mancato preavviso, avendo il rassegnato le proprie Parte_1 dimissioni con effetto immediato e, dunque, senza rispetto del termine di preavviso indicato dall'art. 51 del CCNL di settore (da determinarsi tenuto conto dell'anzianità di servizio e del Livello, il terzo, rivestito all'atto delle dimissioni). Non ricorre, peraltro, nella specie, alcuna giusta causa che avrebbe consentito al di di recedere senza preavviso sì che alcunchè egli oggi può Pt_1 pretendere a tale titolo.
Infatti, ai sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98). Integra, ad esempio, una giusta causa di dimissioni l'omesso pagamento delle retribuzioni, condotta non ravvisabile in capo al datore di lavoro nel caso che occupa o, comunque, mai lamentata dal ricorrente con riguardo alle ordinarie retribuzioni.
In merito, poi, alla domanda concernente il pagamento del T.F.R., si rileva che la CP_1 provvedeva alla sua corresponsione con bonifico del 30.10.2023 sì che alcun importo può essere riconosciuto a tale titolo al ricorrente. Valga, peraltro, sul punto osservare che non è dato comprendere come il abbia quantificato l'importo del T.F.R domandato pari ad € Parte_1
14.785,75 non risultando prodotto il CU 2024 relativo ai redditi dell'anno 2023 da cui esso avrebbe potuto evincersi e non essendo dato sapere se tale importo sia da considerarsi al netto o al lordo dell'importo già corrisposto per il medesimo titolo da parte datoriale.
L'importo di € 7.470,04 corrisposto dal datore di lavoro è quello determinato nell'ultima busta paga di agosto 2023 al netto della cessione dello stipendio pari ad € 2.065,00; ne consegue che alcunchè può essere chiamato a corrispondere il a tale titolo. CP_2
Sulle differenze retributive per lavoro straordinario.
L'odierno ricorrente sostiene di aver lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro per circa sessanta ore settimanali a fronte delle quaranta ore contrattualmente previste. Agisce, quindi, in questa sede, per conseguire il pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate.
Come è noto, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire il pagamento delle ore di lavoro straordinario e/o supplementare prestate è gravato da un rigoroso onus probandi. Contrariamente a quanto avviene nel caso in cui rivendichi emolumenti relativi a componenti ordinarie del rapporto di lavoro (TFR, tredicesima, quattordicesima mensilità, retribuzione), infatti, ove il dipendente deduca di aver prestato ore di lavoro eccedenti l'orario normale contrattualmente previsto (nella specie 31 ore di lavoro settimanale), egli è tenuto a fornire prova del numero di ore in più lavorate, operandone anche una collocazione cronologica non potendo limitarsi ad allegazioni generiche;
è, infatti, necessario poter ricostruire in quali giorni e in quali occasioni le ore di lavoro straordinario siano state prestate in modo da poter esattamente quantificare il monte ore lavoro complessivamente osservato e determinare, quindi, il corrispettivo dovuto in base alle previsioni specifiche sul punto contenute nella contrattazione collettiva di volta in volta applicabile.
Tali principi sono oramai consolidati nella giurisprudenza tanto di legittimità che di merito la quale, in molteplici occasioni, ha ripetutamente ribadito che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (ex multis Cass. N.
4076/2018).
In ordine al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass.
2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n.
3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Grava, dunque, sul lavoratore un onere di specifica allegazione dovendo essere fornita al giudice non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" e' affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è, inoltre, affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n.16150 del 2018).
L'onere della prova gravante sul lavoratore che agisce per il pagamento del lavoro straordinario è, dunque, un onere rigoroso dovendo essere dimostrata la prestazione di attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro con una precisa collocazione temporale non potendo a tal fine ritenersi sufficienti ed idonee generiche deduzioni né potendo limitarsi il lavoratore a dedurre di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello previsto senza allegare alcunchè.
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il non abbia adempiuto a detto onus Parte_1 probandi non essendo stati acquisiti elementi che consentano di poter affermare che lo stesso lavorasse, di norma, per un numero di ore superiore a quello sancito dalla regolamentazione privata intercorsa tra le parti.
Inidonea a comprovare quanto asserito dal ricorrente appare la testimonianza resa dal teste Tes_1
suo collega di lavoro per il periodo corrente dal luglio 2020 all'ottobre 2021. Questi ha,
[...] infatti, riferito che “preciso che lavoravamo dal lunedì al sabato (il sabato dalle ore 8 alle ore 13); di regola ci trovavamo alle 8 in ditta per prendere i furgoni e iniziare il nostro giro che si concludeva alle 13; alle volte non avevamo neppure tempo per fare una completa pausa pranzo;
l'ultimo appuntamento era di solito verso le 18.30 quindi voleva dire che rientravamo in azienda all'incirca alle 19.30 per lì ritrovarci l'indomani mattina”. A tal riguardo va, però, rilevato che il e il Tes_1 [...] non lavoravano sempre insieme recandosi presso clienti diversi per l'effettuazione dei Pt_1 vari interventi ed incontrandosi in ditta all'inizio della giornata lavorativa e al rientro. Poteva, quindi, capitare che l'uno terminasse prima e l'altro dopo non potendosi, di certo, ritenere ai nostri fini satisfattiva l'affermazione “di solito l'ultimo appuntamento era alle ore 18.30” non potendo da ciò desumersi che ogni giorno della settimana ciò accadesse.
Irrilevante ai fini del decidere risulta anche la testimonianza resa da tale , collega Testimone_2 di lavoro del ricorrente da aprile 2022 a settembre 2023 il quale si è limitato ad affermare che “Ci incontravamo in magazzino verso le 8 per stare dai clienti alle 8.30; poi facevamo una pausa dalle ore 13 alle ore 14 e per le 14.30 dovevamo stare da altri clienti;
teoricamente il turno finiva alle
17.30 ma nella realtà rientravamo sempre verso le 19.30. Lavoravamo anche il sabato” (senza specificare in quale fascia oraria). È chiaro, infatti, che il rientrare in ditta verso le 19.30 non implicava la prestazione di attività lavorativa in via continuativa fino a quell'orario.
Alcuna certezza può dirsi, pertanto, raggiunta circa lo svolgimento di attività lavorativa quotidianamente e senza soluzione di continuità per tutto il periodo del rapporto di lavoro dalle ore
8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19.30.
Il Tribunale non può, inoltre, non rilevare che i testi escussi hanno riferito su un periodo veramente circoscritto del rapporto di lavoro che per oltre dieci anni il ha intrattenuto con la Parte_1
alcuno ha, infatti, riferito per il periodo antecedente al luglio 2020. Di alcun rilievo può, CP_1 infatti, ritenersi la testimonianza resa da , compagna convivente del sin Testimone_3 Parte_1 dal 2014 essendo soggetto estraneo al rapporto di lavoro e, comunque, portatore di un interesse, quantomeno di mero fatto, nella presente controversia. Peraltro, la testimonianza dalla stessa resa risulta anche contraddittoria laddove, da un lato, ha affermato che accompagnava il compagno alle ore 8 del mattino in ditta portandosi dietro i bambini e, dall'altro, che, invece, se si faceva tardi, quegli tornava con il collega perché lei non poteva uscire con i bimbi. Inoltre, che il Tes_2 [...] rincasasse in orario serale nulla dice circa il fatto che lo stesso permanesse sino a Pt_1 quell'ora sul posto di lavoro nulla potendo sul punto riferire la Tes_3
La domanda sul punto va, pertanto, rigettata.
Sulle mansioni superiori finalizzate all'inquadramento nel III Livello del CCNL
Metalmeccanico Artigianato.
Lamenta il di aver svolto, sin dalla data di assunzione con contratto di apprendistato, Parte_1 mansioni riconducibili al terzo livello del CCNL Metalmeccanico-Artigianato, livello attribuitogli dal datore di lavoro soltanto con decorrenza dal mese di marzo 2022. Contesta, quindi, i precedenti inquadramenti nel V e nel IV Livello in quanto non corrispondenti alle mansioni di fatto svolte.
In punto di mansioni superiori, è principio noto quello in virtù del quale "il lavoratore che" - come nella specie - "rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale", non gravando "sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore" (Cass. n. 1012/2003, fra le molte conformi Cass. N. 5536/2021)
Dunque, in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte.
Quanto al giudizio trifasico, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021). In punto di onus probandi, poi, “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, (v. Tribunale Roma, sez. lav.,
22/05/2017, n. 4877) dovendo dal lavoratore essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000).
Secondo la declaratoria del contratto collettivo, al Terzo Livello settore Installazione impianti del
CCNL Metalmeccanico Artigianato – rivendicato dal – appartengono “i lavoratori Parte_1 che, oltre a possedere i requisiti della quarta, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze); e/o coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche gestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali
(documentazione relativa al magazzino ed alle attività di cantiere)”.
Ritiene il Tribunale che, anche sul punto, il non abbia ottemperato all'onus probandi Parte_1 su di esso gravante posto che: di alcun rilievo ai fini che occupano appare la testimonianza resa da tale avendo egli lavorato con il in un periodo in cui lo stesso già Testimone_2 Parte_1 era inquadrato nel III Livello;
anche la testimonianza del teste – anch'egli dipendente della Tes_1 per un breve periodo, parte del quale il già era inquadrato nel IV Livello CP_1 Parte_1
CCNL – appare di per sé inidonea a comprovare lo svolgimento in misura prevalente e senza soluzione di continuità di mansioni riconducibili al terzo Livello.
Non è emerso nel corso del giudizio che l'odierno ricorrente avesse autonomia decisionale nello svolgimento della propria attività lavorativa, che coordinasse altri lavoratori con mansioni inferiori effettuando per lo più il tecnico l'intervento presso il cliente da solo (capitava, infatti, che i colleghi meno esperti lo contattassero telefonicamente se avevano difficoltà) né tantomeno che, nel corso del rapporto lavorativo, egli si sia trovato a dover effettuare interventi di particolare complessità anche in ragione del fatto che la ditta si occupava dell'installazione di condizionatori, CP_1 manutenzione e riparazione caldaie e non anche della realizzazione degli impianti (idrici o del gas).
Risulta, pertanto, evidente che anche eventuali schizzi redatti dal fossero di semplice Parte_1 creazione concernendo semplicemente il collegamento del condizionatore o della caldaia ad un impianto già esistente. Del tutto correttamente, quindi, deve ritenersi che, decorsi alcuni anni dall'instaurazione del rapporto di lavoro e acquisita la dovuta esperienza, il sia stato Parte_1 inquadrato nel III Livello.
È chiaro, inoltre, che, all'atto dell'assunzione, il – in quanto totalmente privo di Parte_1 esperienza nel settore, come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale – non potesse di certo eseguire interventi altamente complessi né fosse in grado di adottare decisioni di particolare rilievo senza previamente consultarsi con il titolare. Inoltre, tenuto conto delle limitate dimensioni della ditta (si veda la testimonianza di , il quale ha riferito che nel periodo CP_2 Testimone_2 in cui lui vi ha lavorato, oltre se stesso, erano alle dipendenze del soltanto il e CP_2 Parte_1 la segretaria), appare difficile immaginare che il ricorrente abbia potuto coordinare l'attività di dipendenti meno esperti.
Preme, inoltre, sul punto rilevare che la genericità delle declaratorie dei vari contratti collettivi succedutisi negli anni relative al terzo, quarto e quinto livello non consente di operare una netta distinzione tra gli stessi. Ciò che, però, balza agli occhi del lettore è che il tratto distintivo del terzo livello – rivendicato dal – è l'autonomia decisionale in uno alla capacità di eseguire Parte_1 schemi complessi e di costruire e/o installare impianti di particolare complessità, elementi che non sono emersi dall'espletata istruttoria orale. I testi escussi hanno, infatti, reso dichiarazioni estremamente generiche – peraltro, si ribadisce, circoscritte ad un limitato arco temporale - non menzionando, nello specifico, la tipologia di interventi che essi erano chiamati ad effettuare né tantomeno descrivendo con dovizia di particolari l'attività da essi svolta. Ad ogni buon conto, poi, come già rilevato, dette testimonianze – comunque, di per sé inidonee a comprovare le ragioni del ricorrente - concernono un brevissimo periodo a fronte degli oltre dieci anni richiesti risultando, quindi, la domanda del tutto sfornita di supporto probatorio.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna di alla rifusione Parte_1 in favore di delle spese del presente giudizio come in dispositivo Controparte_1 liquidate (in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti al n. 1290/2023 e n.
586/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore della ditta Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.629 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT
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