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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/09/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa BRla Del Mastro Presidente rel.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice 3) Dott.ssa Roberta Marra
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1212 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, decisa all'udienza del 22/07/2025, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLINI Parte 1 c.f.
MANUELA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lecce (Le) alla via Calabria n. 3;
- ricorrente -
E
c.f. C.F. 2 rappresentata e difesa dall'avv. PALOMBO MARIA CP 1 و
GRAZIA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in San Pietro Vernotico (Br), alla via F.
Turati n. 18;
- resistente
-
Visto del Pubblico Ministero del 15/05/2024
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
dall'unione sentimentale tra le parti sono nati i figli Persona 1 (28/05/2010), Persona 2
(29/07/2012) e Persona_3 (27/07/2021). con provvedimento di omologa del 10/07/2023, reso nel procedimento n. 282/2023 RGVG, veniva regolata la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Con ricorso depositato in data 30/04/2024 Parte 2 ha chiesto la modifica della precedente regolamentazione della responsabilità genitoriale, e con comparsa di costituzione e risposta CP 1 ha contestato tutte le avverse istanze formulate nel ricorso introduttivo;
le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato ex art. 473 bis 14 c.p.c., la quale, previo ascolto dei minori, ha formulato una proposta conciliativa;
da ultimo, all'udienza del 22/07/2025 le parti hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno chiesto di trasformare il procedimento da giudiziale in consensuale, sottoscrivendo le condizioni concordate tra loro ed allegate al presente atto.
Pertanto, va dato atto che tali pattuizioni, che verranno di seguito riportate, non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie agli interessi dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente proposta con ricorso del 30/04/2024 da Parte 2 nei confronti di CP 1 e poi congiuntamente da entrambe le parti previa trasformazione del rito in consensuale, prende atto e dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e di cui ai fogli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Brindisi, li 30/09/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
La Presidente rel.
(dott.ssa BRla Del Mastro) TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI dott.ssa DEL MASTRO - n.1212/2024 R.G. - Ud. 15.07.2025
CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE
Con il presente atto, redatto in duplice originale, valevole a tutti gli effetti di Legge,
TRA
•nato a [...] il [...]), EC SI (c.f. [...]rappresentato dall'Avv. Manuela Bellini
E
EL EF (c.f. [...]- nata a [...] il [...]),
rappresentata dall'Avv. Maria Grazia Palombo
PREMESSO CHE
a) è pendente innanzi al Tribunale di Brindisi il giudizio emarginato, con prossima udienza 15.07.2025 da tenersi mediante trattazione scritta;
b) all'udienza del 13.05.2025 l'Ill.mo Giudice dott.ssa DEL MASTRO, a seguito dell'ascolto dei minori EC BR e AT, non avendo ritenuto esistenti particolari criticità nel rapporto figli-madre tali da esigere una differente collocazione dei minori, ha formulato una proposta conciliativa alla quale le parti hanno aderito;
c) alla suddetta udienza l'Ill.mo Giudice ha rinviato il giudizio per consentire alle parti di formalizzare l'accordo;
d) stante l'invito formulato dal Tribunale, entrambe le parti intendono regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti
CONDIZIONI
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) i figli AT (15 anni), BR (13 anni) e RA (4 anni) continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre, sig.ra EL EF;
2) nei periodi in cui il sig. LE è in licenza in Puglia, i figli AT e BR potranno stare con lui almeno quindici giorni al mese, anche non consecutivi, durante i quali potranno pernottare;
detti giorni potranno essere concordati
HI SI ELIA Stefany
سلا Лито Ele
CamScanner direttamente dai figli col padre e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici durante il periodo invernale e compatibilmente con eventuali impegni già presi con la madre.
Resta inteso che - nei giorni in cui non pernotteranno dal padre - i minori saranno prelevati e riportati dal padre in orari congrui e, comunque, con rientro non oltre le ore 20.00 nel periodo invernale e le ore 22.00 nel periodo estivo;
3.a) ad integrazione del diritto di visita disciplinato con accordo del 22.06.2023, ratificato dal Tribunale di Brindisi il 10.07.2023
- nel periodo in cui il sig. EC si troverà in Salento continuativamente per almeno un mese, la figlia RA pernotterà con il padre presso l'abitazione sita in
Salice Salentino (Le) alla via Francesco Petrarca n.14, a fine settimana alternati, da venerdì mattina fino a sabato sera o da sabato mattina fino a domenica sera, previo accordo con la madre, la quale dovrà sapere con congruo anticipo (non oltre la prima settimana del mese) gli effettivi giorni licenza usufruiti;
- nel periodo in cui il sig. EC soggiornerà in Salento per un periodo inferiore al mese, RA pernotterà col padre anche due fine settimana consecutive al fine di consentire alla DI di recuperare i mancati pernotti. Anche in questo caso, il SI.
EC dovrà comunicare con congruo anticipo alla SI.ra EL i giorni effettivi di licenza;
3.b) a modifica di quanto statuito nel predetto provvedimento giudiziario, RA starà col padre il Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle 17:00 alle 20:00, nel periodo invernale e dalle 18.00 alle 21.00 nel periodo estivo;
3.c) ad integrazione di quanto statuito nel predetto provvedimento giudiziario, durante le vacanze natalizie e pasquali, RA dormirà ad anni alterni, con la madre il 24 dicembre e il 31 dicembre e il giorno di Pasqua e col padre il 25 dicembre,
1° gennaio e il lunedi dell'Angelo; durante le vacanze estive, RA trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive - da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno - e durante il periodo estivo di permanenza col padre, la minore dormirà presso di lui da venerdì mattina fino a sabato sera o da sabato mattina fino a domenica sera.
2
HI SI EL EF
DA
SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa BRla Del Mastro Presidente rel.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice 3) Dott.ssa Roberta Marra
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1212 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, decisa all'udienza del 22/07/2025, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLINI Parte 1 c.f.
MANUELA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lecce (Le) alla via Calabria n. 3;
- ricorrente -
E
c.f. C.F. 2 rappresentata e difesa dall'avv. PALOMBO MARIA CP 1 و
GRAZIA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in San Pietro Vernotico (Br), alla via F.
Turati n. 18;
- resistente
-
Visto del Pubblico Ministero del 15/05/2024
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
dall'unione sentimentale tra le parti sono nati i figli Persona 1 (28/05/2010), Persona 2
(29/07/2012) e Persona_3 (27/07/2021). con provvedimento di omologa del 10/07/2023, reso nel procedimento n. 282/2023 RGVG, veniva regolata la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Con ricorso depositato in data 30/04/2024 Parte 2 ha chiesto la modifica della precedente regolamentazione della responsabilità genitoriale, e con comparsa di costituzione e risposta CP 1 ha contestato tutte le avverse istanze formulate nel ricorso introduttivo;
le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato ex art. 473 bis 14 c.p.c., la quale, previo ascolto dei minori, ha formulato una proposta conciliativa;
da ultimo, all'udienza del 22/07/2025 le parti hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno chiesto di trasformare il procedimento da giudiziale in consensuale, sottoscrivendo le condizioni concordate tra loro ed allegate al presente atto.
Pertanto, va dato atto che tali pattuizioni, che verranno di seguito riportate, non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie agli interessi dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda originariamente proposta con ricorso del 30/04/2024 da Parte 2 nei confronti di CP 1 e poi congiuntamente da entrambe le parti previa trasformazione del rito in consensuale, prende atto e dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti e di cui ai fogli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Brindisi, li 30/09/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
La Presidente rel.
(dott.ssa BRla Del Mastro) TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI dott.ssa DEL MASTRO - n.1212/2024 R.G. - Ud. 15.07.2025
CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE
Con il presente atto, redatto in duplice originale, valevole a tutti gli effetti di Legge,
TRA
•nato a [...] il [...]), EC SI (c.f. [...]rappresentato dall'Avv. Manuela Bellini
E
EL EF (c.f. [...]- nata a [...] il [...]),
rappresentata dall'Avv. Maria Grazia Palombo
PREMESSO CHE
a) è pendente innanzi al Tribunale di Brindisi il giudizio emarginato, con prossima udienza 15.07.2025 da tenersi mediante trattazione scritta;
b) all'udienza del 13.05.2025 l'Ill.mo Giudice dott.ssa DEL MASTRO, a seguito dell'ascolto dei minori EC BR e AT, non avendo ritenuto esistenti particolari criticità nel rapporto figli-madre tali da esigere una differente collocazione dei minori, ha formulato una proposta conciliativa alla quale le parti hanno aderito;
c) alla suddetta udienza l'Ill.mo Giudice ha rinviato il giudizio per consentire alle parti di formalizzare l'accordo;
d) stante l'invito formulato dal Tribunale, entrambe le parti intendono regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti
CONDIZIONI
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) i figli AT (15 anni), BR (13 anni) e RA (4 anni) continueranno ad essere collocati prevalentemente presso la madre, sig.ra EL EF;
2) nei periodi in cui il sig. LE è in licenza in Puglia, i figli AT e BR potranno stare con lui almeno quindici giorni al mese, anche non consecutivi, durante i quali potranno pernottare;
detti giorni potranno essere concordati
HI SI ELIA Stefany
سلا Лито Ele
CamScanner direttamente dai figli col padre e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici durante il periodo invernale e compatibilmente con eventuali impegni già presi con la madre.
Resta inteso che - nei giorni in cui non pernotteranno dal padre - i minori saranno prelevati e riportati dal padre in orari congrui e, comunque, con rientro non oltre le ore 20.00 nel periodo invernale e le ore 22.00 nel periodo estivo;
3.a) ad integrazione del diritto di visita disciplinato con accordo del 22.06.2023, ratificato dal Tribunale di Brindisi il 10.07.2023
- nel periodo in cui il sig. EC si troverà in Salento continuativamente per almeno un mese, la figlia RA pernotterà con il padre presso l'abitazione sita in
Salice Salentino (Le) alla via Francesco Petrarca n.14, a fine settimana alternati, da venerdì mattina fino a sabato sera o da sabato mattina fino a domenica sera, previo accordo con la madre, la quale dovrà sapere con congruo anticipo (non oltre la prima settimana del mese) gli effettivi giorni licenza usufruiti;
- nel periodo in cui il sig. EC soggiornerà in Salento per un periodo inferiore al mese, RA pernotterà col padre anche due fine settimana consecutive al fine di consentire alla DI di recuperare i mancati pernotti. Anche in questo caso, il SI.
EC dovrà comunicare con congruo anticipo alla SI.ra EL i giorni effettivi di licenza;
3.b) a modifica di quanto statuito nel predetto provvedimento giudiziario, RA starà col padre il Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle 17:00 alle 20:00, nel periodo invernale e dalle 18.00 alle 21.00 nel periodo estivo;
3.c) ad integrazione di quanto statuito nel predetto provvedimento giudiziario, durante le vacanze natalizie e pasquali, RA dormirà ad anni alterni, con la madre il 24 dicembre e il 31 dicembre e il giorno di Pasqua e col padre il 25 dicembre,
1° gennaio e il lunedi dell'Angelo; durante le vacanze estive, RA trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive - da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno - e durante il periodo estivo di permanenza col padre, la minore dormirà presso di lui da venerdì mattina fino a sabato sera o da sabato mattina fino a domenica sera.
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HI SI EL EF
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