TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10574/2023 R.G. avente ad oggetto disconoscimento di giornate di lavoro agricolo dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cunsolo ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Biancavilla via G. Matteotti n. 20, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro CP_1
Il Grande n.21, p.iva rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, con sede a Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.10.2023, ha impugnato il Parte_1 provvedimento, notificato dall' il 22.04.2023, con il quale l'ente previdenziale, senza CP_1
Pagina 1 alcuna motivazione, ha modificato gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. n.1949/1940, disponendo la cancellazione del proprio nominativo per aver disconosciuto le 156 giornate di lavoro agricolo espletate nel 2014 alle dipendenze della società cooperativa CP_2
A tal fine, in breve, il ricorrente ha dedotto:
- che, per gli anni in questione, ha lavorato, come bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta con sede in Biancavilla via Laudani n.92, p. iva , Controparte_3 P.IVA_2
rendendo le proprie prestazioni presso svariati fondi siti in diversi Comuni della Provincia di
Catania, Siracusa ed Agrigento, nello specifico occupandosi della raccolta di prodotti agricoli;
- che ha osservato quale orario di lavoro giornaliero, “dalle ore 7,00 alle 14,30 con una pausa pranzo di circa un'ora”, svolgendo “la predetta attività lavorativa, … dietro precise direttive (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta e di lavorazione dei terreni, ecc.) impartite dal legale rappresentante della
[...]
e sotto il controllo di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle Parte_2 prestazioni lavorative”, sempre avvalendosi degli “gli attrezzi di lavoro (scala, paniere, ecc.) forniti dalla medesima cooperativa datrice di lavoro”, dietro il pagamento di una paga giornaliera pari circa ad euro 63,00;
- che l'assunzione e lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato relativa alle giornate oggetto di causa è dimostrata dalle comunicazioni Unilav, dalle buste paga, dalle certificazioni uniche attestanti i redditi da lavoro dipendente percepiti dallo stesso, oltre che dai DMAG;
- che l'omessa motivazione dei provvedimenti opposti, peraltro adottati ad anni di distanza dal riconoscimento delle predette giornate, pregiudica l'esercizio del proprio diritto di difesa, rendendo illegittimi i medesimi;
- che l' non ha dimostrato l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato annullato, CP_1 laddove “lo stesso vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 375/1993, “fa fede a tutti gli effetti””;
- che, stante l'erroneità dei provvedimenti di cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo all'ente previdenziale, respinto con provvedimenti non comunicati allo stesso.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto testualmente di “1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli CP_1 elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 156 giornate lavorative in agricoltura prestate dal(lo stesso) … nell'anno 2014 e dei provvedimenti con i quali il medesimo , a seguito di riesame, ha revocato l'indennità di disoccupazione CP_4
agricola già concessa intimandone la restituzione, dichiarare il (suo) diritto … al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori
Pagina 2 agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo CP_1
di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità; 2) condannare, di conseguenza, l' a restituir(gli) … le somme già recuperate o CP_1 che saranno recuperate nel corso del giudizio dal medesimo Istituto in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al(lo stesso)
… per l'annualità oggetto del presente giudizio (2014); 3) condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del … procuratore anticipante”.
In data 22.02.2024 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando memoria CP_1 difensiva con la quale, in via preliminare, ha sollecitato la verifica dell'osservanza dei termini decadenziali di cui all'art. 22 del d.l. n.7/1970 conv. in l. n.83/1970 a fronte del provvedimento comunicato per l'annualità in questione e, nel merito, in estrema sintesi, ha contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal ricorrente, soffermandosi ad argomentare l'artificiosità dei vincoli negoziali denunciati dalla Parte_3
Su tali premesse, l'ente previdenziale ha chiesto testualmente, “- preliminarmente disporre per la riunione del presente procedimento con gli altri meglio sopra indicati, a norma dell'art.151 disp. att. c.p.c.; - in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l. n.7/2970 conv. in legge n.83/1970 dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività. - Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per l'effetto, confermare i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate per gli anni dal 208 al 2020 da - Con il favore di spese e compensi Parte_3 CP_5 di lite”.
Con provvedimento del 2.04.2024 l' è stato invitato ad interloquire in ordine al CP_1 rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e ed altresì, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., CP_2
a produrre il verbale di accertamento inerente al disconoscimento dei rapporti di lavoro oggetto del presente giudizio;
quindi, la presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalla parti.
Con provvedimento del 10.01.2025, il giudizio che ci occupa è stato assegnato a questo giudice in seguito al trasferimento del precedente Istruttore presso altro Ufficio e, all'udienza del 7.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
Pagina 3 _________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rigettata l'istanza di riunione avanzata dall'Amministrazione resistente, in quanto, visti i criteri tabellari di assegnazione, trattasi di cause promosse da lavoratori diversi, aventi posizioni lavorative autonome intrattenute peraltro con altra società.
Sempre sul piano processuale, occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, contestata dall'ente previdenziale ex art. 22 del d.l.
3.02.1970 n.7 conv. in l. 11.03.1970 n.83 –e, peraltro,
a norma dell'art. 2969 c.c. rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio
(così, Cass. 25.08.2020 n. 17653)- per l'asserita omessa tempestiva impugnazione dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole relativi all'anno 2015 e 2016.
Al riguardo, giova premettere che il disposto dell'art. 17 del d.l. n.7/1970 è stato interamente sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 11.08.1993 n.375 che in attuazione del comma 1 lettera a) dell'art. 3 della l. n. 421/1992 n. 421 stabilisce: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisando il successivo comma che “Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, Pt_4
entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, per cui il provvedimento reiettivo tacito ex lege deve ritenersi definitivo legittimando l'interessato all'azione giudiziaria nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970.
Non è superfluo notare che gli artt. 9 ter comma, 9 quinquies e 9 sexies del d.l. n. 510/1996 conv. con l. n. 608/1996, hanno attribuito all' le funzioni già proprie dello , CP_1 Pt_4
precisando che la decisione di accoglimento del ricorso esperito ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993, da' titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge.
Nel contesto considerato, il comma 1 dell'articolo 22 del d.l. n. 7/1970, convertito in l. n.
83/1970 dispone testualmente che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Pagina 4 Va osservato che la disciplina relativa alla formazione degli elenchi nominativi è stata riformata con l'art. 43 comma 7 del d.l. n.76/2020 conv. in l. n.120/2020 che, modificando il disposto dell'art. 38 comma 7 del d.l. n.98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, introdotta per la prima volta dall'art. 17 del d.l. 7/1970 e, a seguito dell'intervento operato con l'art. 6 della l. n.459/1972, poi recuperata dall'art. 8 comma 5 d.lgs. n. 375/1993.
In aderenza alle previsioni normative vigenti ratione temporis, l'ente previdenziale ha dato prova di aver comunicato al ricorrente in data 22-26.04.2023 i provvedimenti di disconoscimento delle giornate relativi all'anno 2014.
La Suprema Corte ha precisato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)”
(Cass. 27.12.2011 n. 29070; conf., fra tante, Cass.
1.10.1997 n. 9595; Cass. 21.04. 2001 n.
5942; Cass.
8.11.2003 n. 16803; Cass. 10.08.2004 n. 15460; Cass. 18.05.2005 n. 10393).
Segnatamente, "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti,
è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno"” (Cass. n. 27355/2011 cit.).
Peraltro, “questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n.
192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88
Pagina 5 del 1988 non configgente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi)” (Cass.
17.01.2017 n. 992).
Alla luce di quanto precede, dunque, l'azione giudiziaria deve essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito per la presentazione dei rimedi amministrativi previsti dal suddetto art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 (tra le tante, Cass.
23.03.2005 n. 623; Cass. 20.04.2016, n. 7835; Cass. 04.03.2019, n. 6259), tenendo conto che il termine di durata teorico del procedimento (240 giorni) presuppone che l'interessato abbia effettivamente adito entrambi gli organi amministrativi competenti con i relativi ricorsi e che lo abbia fatto tempestivamente.
La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, che “la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del
2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla (v. in motivazione, Cass.
16.01.2007 n. 813; conf., ancora, tra le varie, Cass. 03.04.2008 n. 8650; Cass. 992/2017 cit.;
Cass. n. 13092/2009 cit.)
Dando applicazione ai superiori principi alla fattispecie concreta, è agevole rilevare che avverso i provvedimenti oggetto di causa il lavoratore ha proposto il ricorso amministrativo il
15.05.2023, deciso in senso reiettivo nella seduta del 7.06.2023 per come risulta dalla comunicazione datata 7.06.2023, senza tuttavia che sussista prova della ricezione di esse da parte del ricorrente.
Pagina 6 Ebbene, il dies a quo del termine di 120 giorni per incoare il ricorso in sede giurisdizionale deve essere individuato a decorrere dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso che, in difetto dell'azione di un provvedimento conclusivo espresso reso noto al ricorrente, coincide con la data di scadenza dei termini previsti dall'art. 11 citato dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
L'azione giudiziaria che ci occupa è stata incoata con il deposito del ricorso effettuato in data 16.10.2023, e, dunque, quando ancora il termine di cui al richiamato art. 22 non può ritenersi spirato.
Ciò posto, il ricorrente si duole che il provvedimento che ci occupa difetta di motivazione sufficiente a consentirgli di effettuare deduzioni e rilievi difensivi.
L'eccezione è priva di pregio.
La tesi del ricorrente trascura che la materia in esame è oggetto di normazione specifica, strutturata nel d.l. n. 7/1970, poi convertito, con modificazioni, nella l. n. 83/1970, e successive integrazioni e modifiche, la quale, per soddisfare le peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli prevede l'adozione di provvedimenti taciti e automatici, avverso i quali sono esperibili ricorsi amministrativi sicché l'imposizione di un obbligo di motivazione nei termini delineati dall'art. 3 comma 4 della l. n.241/1990 si porrebbe in contrasto con l'innegabile specialità che connota le disposizioni de quibus (al riguardo, tra le tante, Cass. 15.04.2009 n.13092; Corte d'Appello Bari Sez. Lav. sent. 31.01.2023; Corte
d'Appello Lecce Sez. Lav. sent. 23.05.2023).
D'altra parte, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, “all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'estraneità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina di cui alla L. n. 240 del 1991 che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (v. Cass. n. 28141 del 2018; n. 13198 del 2019, entrambe non massimate)” (Cass. 09.12.2022 n. 36101).
Non a caso, ove i fatti costitutivi dell'obbligazione sono carenti, la sussistenza di eventuali disfunzioni procedimentali non gioverebbe comunque a legittimare la spettanza di una prestazione previdenziale, proprio perché oggetto della cognizione del giudice del lavoro non è la legittimità formale dell'atto dell'amministrazione pubblica, ma la sussistenza (o insussistenza) del diritto soggettivo o dell'obbligazione posta a base dell'atto amministrativo
(Cass. Sez. Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Pagina 7 Nel merito, le questioni fattuali e giuridiche veicolate nel ricorso ricadono nell'ambito di un contenzioso di natura seriale promosso contro l'ente previdenziale resistente in seguito al disconoscimento operato da quest'ultimo della sussistenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti negli anni oggetto di causa dalla per averne Parte_2
assunto la fittizietà.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c., non può che farsi riferimento a quanto già ritenuto nella precedenti pronunce rese da questo giudice in casi del tutto sovrapponibili alla fattispecie de qua (v. sent. 30.07.2024 n.4019; conf. sent. 30.07.2024 nn. 4020 e 4021).
Più esattamente, si trascrive per intero quanto statuito con sentenza n.4019/2024:
“costituisce elemento essenziale per la tutela delle pretese di cui al ricorso la prova, a carico dell'istante, dell'espletamento di attività lavorativa in regime di subordinazione nel previsto numero di giornate nell'anno.
Al riguardo, va rilevato che l'iscrizione negli elenchi pur avendo la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, non integra una prova legale ma, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, costituisce una risultanza processuale suscettibile di libero apprezzamento da parte del giudice, senza che l'istituto previdenziale, ove neghi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, debba impugnare per simulazione il preteso contratto di lavoro (Cass. 12.02.1987, n. 1557).
Ne consegue che qualora l' a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375/1993, viene meno la funzione di agevolazione probatoria espletata da tale iscrizione, restando onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato incidentalmente (Cass. 11.02.2016 n.2739; tra le varie, Cass. 17.01.2023 n. 1292; Cass.
2.12.2022, n. 35548; Cass. 16.05.2018 n.12002; Cass. 2739/2016; Cass. n.14296/2011; Cass.
19.05.2003 n. 7845).
In particolare, la Suprema Corte ha già precisato che “il lavoro subordinato in agricoltura
è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice
Pagina 8 civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori
(legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass. 20.03.2001 n. 3975; conf. Cass.
29.09.2003 n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass. 12.10.1996, n. 8935).
La prova di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, dei requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione, deve essere assolta dalla parte ricorrente in maniera precisa e rigorosa sì da superare le particolari risultanze degli accertamenti ispettivi che hanno condotto il personale ispettivo a concludere per l'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati ai fini fiscali. Ne consegue che non può giovare a fondare la domanda di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli l'assunto svolgimento di attività lavorativa sulla scorta di generiche “indicazioni” ed indeterminati “ordini” essendo una siffatta situazione compatibile anche con il lavoro autonomo, occorrendo piuttosto l'adozione di ordini specifici sotto l'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, concretamente da apprezzarsi con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità dell'attuazione di esso (Cass. 27.07.1999 n. 8132).
Nel caso di specie, il ricorso presenta allegazioni lacunose essendo apoditticamente affermata l'esistenza di un vincolo di eterodirezione sulla scorta della generica prospettazione di aver svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda nonché della generica e cumulativa indicazione del numero di giorni lavorati e delle ore lavorate, laddove tali elementi -in specie per periodi di lavoro non continuativi- non possono ritenersi determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La prova per testi articolata dal ricorrente ne riflette le carenze assertive, sicché, anche ove espletata, non sarebbe idonea ad avallare l'esistenza di un vincolo di subordinazione essendo priva di puntuali concreti elementi individualizzanti l'esistenza del dedotto vincolo di eterodirezione. Infatti, parte ricorrente ha incentrato l'articolato di prova sul generico fatto di aver “negli anni 2014 (per n. 156 giornate distribuite nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre), 2015 (per n. 156 giornate
Pagina 9 distribuite nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre), 2016 (per n. 156 giornate distribuite nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre), 2017 (per n. 156 giornate distribuite nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre) … effettuato, dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa pranzo di un'ora), l'attività di raccolta di prodotti agricoli nei terreni agricoli, ubicati in diversi Comuni della provincia di volta in volta indicati dal legale rappresentante…”, così trascurando che “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento” (cfr. Cass.
11.02.2004, n. 2622; conf., tra le tante, Cass. 11.07.2018, n.18253; Cass. 6.08.2004, n.15275;
Cass. 13.06.2003, n.9492; Cass. 22.11.1999, n. 12926; Cass. 14.07.1993, n.7796; Cass.
14.07.1984, n.4131) e, nella specie, non gioverebbe assumere una valenza qualificante il sommario richiamo ad un orario di lavoro, compiuto in giorni non meglio noti, in quanto la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro di per sé solo non può ritenersi sufficiente a far venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (così, Cass.
9.03.2009 n. 5645 ha cassato un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso l'amministrazione. Conf., tra le tante, Cass. 25.02.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità).
Alle medesime considerazioni, altresì, resta esposto il capitolo di prova con cui è stato chiesto al teste di riferire se “l'attività di raccolta di prodotti agricoli effettuata … nell'anno
2014, 2015, 2016 2017 è stata svolta dietro direttive (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, ecc.) impartite dal legale rappresentante della (sig. ) e sotto il controllo di Controparte_3 Testimone_1
quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle prestazioni lavorative”, non avendo fornito dati univoci per determinare il contenuto e la tipologia dei dedotti “ordini”, dei tempi e/o della
Pagina 10 frequenza in cui essi erano impartiti sì da poter ritenere –anche a fronte del particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo e che ha condotto l' a contestare il CP_1
carattere fittizio del rapporto o comunque la mancanza di un nesso di subordinazione- che il ricorrente per l'anno 2014, 2015, 2016 e 2017 era stabilmente inserito nell'organizzazione lavorativa, finendo in tal modo per rimettere al teste valutazioni sulle proprie personali considerazioni della natura delle istruzioni lavorative, senza consentire a questo giudice di pervenire ad un proprio autonomo convincimento sulla natura eterodiretta o meno del rapporto negoziale oggetto di causa.
Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale)” (Cass. 16.11.2018, n.29646).
Difetta inoltre tanto nel corpo degli articolati di prova quanto del ricorso l'indicazione i meccanismi di controlli adoperati dall'azienda finendo per ripercuotersi sul giudizio di rilevanza della stessa prova testimoniale che a norma dell'art. 244 c.p.c. deve essere a priori specifica in guisa da consentire al decidente di apprezzare la conducenza dei fatti, prospettati dalla parte, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Né consentono di addivenire ad una obiettiva qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione gli ulteriori capitoli di prova formulati dal ricorrente essendo essi sommariamente diretti ad accertare, in giorni e periodi non meglio precisati, che “l'attività di raccolta … è stata effettuata con gli attrezzi forniti dalla ed altresì che il CP_2 ricorrente “si è recato sui terreni agricoli … su mezzi di trasporto messi a disposizione dalla
, per lo svolgimento di attività lavorativa “dalle ore 7,00 alle 14,30 con una pausa CP_2 pranzo di un'ora”, posto che, anche quando il ricorrente (con una frequenza non indicata) possa essersi avvalso per raggiungere il luogo di lavoro del furgone della ditta per occuparsi della raccolta di prodotti agricoli non più esattamente identificati, presso terreni di non
Pagina 11 chiarita ubicazione, le circostanze in parola non varrebbero di per sé a comprovare la soggezione del prestatore all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte datoriale, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione.
Nessuna prova è stata offerta in ricorso per inferire la sottoposizione del prestatore al potere disciplinare del datore di lavoro rispetto alle giornate lavorative complessivamente dedotte in ricorso, sì precludendo ogni verifica tanto dai testi quanto da questo giudice dei giorni e dei terreni in cui in concreto si sarebbe sviluppato il rapporto di lavoro.
Alla stessa stregua, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'ente previdenziale, il fatto che il ricorrente assuma vagamente che nell'esecuzione delle prestazioni lavorative è stato assoggettato ad un controllo non può ritenersi dirimente, atteso che lo stesso non ha allegato elementi per escludere che nel 2014, 2015, 2016 e 2017 era stato privato della libertà di accettare le singole proposte contrattuali e sottrarsi ad esse a fronte di pregressi impegni ovvero di assumerne anche altri nei confronti dei terzi, laddove in sede ispettiva la società non ha fornito neppure documentazione che consentisse agli ispettori di riscontrare, rispetto a 99 OTD assunti nel 2014, a 62 OTD assunti nel 2015, a 103 OTD assunti nel 2016 e a 96 OTD assunti nel 2017, che erano state denunziate assenze dal lavoro per malattie o altro, ma, anzi, sono emersi dati puntuali che evidenziano come l'organo amministrativo e la compagine sociale siano stati strutturati secondo una organizzazione che si discosta nettamente dai requisiti della prevalenza dello scopo mutualistico previsti dall'art. 2513 c.c. per quanto diffusamente spiegato dagli ispettori nel verbale versato in atti al quale per brevità si rinvia.
E' appena il caso di precisare che le carenze dell'attività di allegazione e prova non sono sanabili attraverso l'attività di integrazione probatoria ex art. 421 c.p.c., non potendo essa mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (Cass., Sez. Unite, 24.03.2006, n. 6572), in quanto, “se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo, ne scaturirebbe un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte” (Corte
d'Appello Bari Sez. Lav. sent. 03.06.2020).
Per completezza, non giova sottolineare che le lacune probatorie del ricorso non possono essere colmate tramite la produzione di unilav, buste paga, CUD o di altra documentazione proveniente dal preteso datore di lavoro, trattandosi di documenti che ben si inseriscono tra
Pagina 12 quelli funzionali a creare l'apparenza di rapporti di lavoro, la cui esistenza, in realtà, è stata indicata dai verbalizzanti come falsamente attestata.
Da questo punto di vista, non è superfluo sottolineare che il ricorrente non ha prodotto neanche stralci di estratto conto attestanti l'accredito di pagamenti effettuati dalla società
a titolo retributivo. La mancata corrispondenza alla realtà dell'effettivo pagamento CP_2
della retribuzione al ricorrente, come agli altri dipendenti, è uno degli elementi centrali dell'accertamento ispettivo condotto dall' avente avuto esito negativo, essendo stato CP_1 espressamente richiesto dagli ispettori alla cooperativa l'esibizione, tra l'altro, di CP_2
documentazione contabile e fiscale attestante pagamenti e fatture unitamente agli ulteriori documenti aziendali di cui al verbale di primo accesso del 26.03.2019.
Fermi tali rilievi, occorre dare atto ancora che gli ispettori hanno appurato dalla verifica condotta sugli archivi dell'Agenzia delle Entrate che la società cooperativa in accertamento, per gli anni ricompresi dal 2014 al 2017, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali eccetto i modelli 770, registrando nella gestione aziendale una sproporzione evidente, avendo dichiarato di aver provveduto ad un esborso di retribuzioni pari:
- nel 2014 ad euro 788.098,00;
- nel 20154 ad euro 94.570,00
- nel 2016 ad euro 835.288,00
- nel 2017 ad euro 780.577,00
- nel 2018 ad euro 144.692,00 perciò, maturando un debito contributivo per gli anni in parola pari ad euro 945.547,28, laddove “per l'anno 2014 ha esibito fatture per operazioni attive (vendite) per un importo pari
€ 219.198,68 (fatture relative esclusivamente a vendite di agrumi e pesche, a servizi vari forniti ad altre aziende, come raccolta di agrumi per conto terzi o scozzolatura di fichi d'india, e di vendita a "strasalto" di pesche ad altre aziende), mentre per operazioni passive (acquisti) non ha esibito alcuna fattura;
per l'anno 2015 ha esibito fatture per operazioni attive (vendite) per un importo pari € 111.660,16 (fatture relative esclusivamente a vendite di agrumi e pesche, e a servizi vari forniti ad altre aziende, come raccolta di agrumi, pesche e olive per conto terzi), mentre per operazioni passive (acquisti) ha esibito fatture per un importo pari a circa €
44.792,80 (fatture relative al semplice acquisto di agrumi per oltre € 32.000, e solo una piccola parte, due sole fatture di acquisto di fichi d'india a "strasalto" di circa € 9.000 e una sola fattura di acquisto di arance a "pendialbero" di circa € 3.000); per l'anno 2015 ha esibito fatture per operazioni attive (vendite) per un importo pari € 159.263,47 (fatture relative esclusivamente a servizi vari forniti ad altre aziende, come raccolta di agrumi per conto terzi, e
Pagina 13 di vendita a "strasalto" di agrumi ad altre aziende), mentre per operazioni passive (acquisti) non ha esibito alcuna fattura;
per l'anno 2017 ha esibito fatture per operazioni attive (vendite) per un importo pari € 105.843,92 (fatture relative esclusivamente a servizi vari forniti ad altre aziende, come raccolta di agrumi per conto terzi o potatura viti per conto terzi, e di vendita a
"strasalto" di agrumi a altre aziende). Per l'anno 2018 l'azienda non ha esibito né fatture attive né fatture passive. Si fa presente che con i termini a "strasalto" o a "pendialbero" si intende l'acquisto o la vendita dei prodotti agricoli direttamente sull'albero, e che l'azienda che acquista tali prodotti li raccoglie direttamente sull'albero con propri operai, attività inquadrabile nel settore agricolo”..
Muovendo dai dati in parola, l'organo ispettivo ha verificato che la condotta imprenditoriale della cooperativa è stata improntata all'anti-economicità, atteso CP_2 che “dal 1° trimestre del 2014 al 4° trimestre del 2018, quali soli costi per le retribuzioni, avrebbe dovuto erogare, ai complessivi n. 360 lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) denunciati, l'importo totale lordo pari ad € 3.043.225,00. All'importo delle retribuzioni che avrebbe presumibilmente dovuto erogare andrebbero aggiunti i contributi insoluti e non versati all' per lo stesso periodo, che ammontano a circa € 614.485,00, oltre alle altre CP_1
spese per la gestione dell'attività agricola e gli onorari per i professionisti che hanno seguito la società.
Di contro, la " ", dal 2011 in avanti, non ha dichiarato Parte_2
all'Amministrazione Finanziaria lo sviluppo di alcun volume d'affari, e durante la presente verifica ispettiva, non ha esibito alcuna fattura, ne attiva e né passiva in proprio possesso. … il fatturato emerso appare inverosimilmente disallineato rispetto agli elevati imponibili delle retribuzioni …:
Anno Fatturato passivo Fatturato attivo Retribuzioni
2014 euro 219.198,68 Euro 788.098,00
2015 Euro 44.792,80 euro 111.660,16 Euro 494.570,00
2016 - euro 159.263,47 Euro 835.288,00
2017 - euro 105.843,92 Euro 780.577,00
2018 - euro // Euro 144.492,00”.
Accanto ai superiori rilievi, neppure possono tacersi le ulteriori contraddizioni e incongruenze rilevate dagli ispettori nel corso degli accertamenti posti in essere a carico di le quali, lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea CP_2
nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione.
Pagina 14 Da questo punto di vista, infatti, si afferma negli atti sociali che la cooperativa opponente è stata costituita nel 2011 da tre soci sottoscrivendo e versando un capitale iniziale di € 1.500,00
e precisamente ciascuno n° 5 quote del valore di € 100, denunciando un fabbisogno annuo di
250 giornate lavorative in terreni coltivati ad arance, pervenuti in comodato di uso in agro laddove, presso terreni non meglio indicati, nel 2014 l'asserito fabbisogno di CP_6
giornate lavorative sarebbe stato di 11.613 giornate, nel 2015 di 7287 giornate, nel 2016 di
12150 giornate, nel 2017 di 11236 giornate e nel 2018 di 2061 e ciò a fronte di un non dimostrato espletamento di attività agricola ai sensi del disposto dell'art. 2135 c.c. non essendo state prodotte agli ispettori fatture comprovanti lo svolgimento di un ciclo biologico e/o attività annoverabili tra quelle attività connesse ma soltanto di raccolta di prodotti agricoli per conto di terzi.
Secondo il consolidato costante insegnamento dei giudici di legittimità, gli accertamenti ispettivi condotti da enti pubblici fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
per converso, la fede privilegiata di detti accertamenti non è estesa agli apprezzamenti in essi contenuti né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis, Cass.
7.11.2014 n.23800 che “in applicazione … ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_1
esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341”)
In ogni caso, il materiale raccolto nel corso dell'inchiesta o in seguito ad ispezione di documenti resta liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (tra le tante, (cfr. Cass., 14.02.2013, n 3705; Cass., 16.03.2011, n 6196: Cass.
02.02.2011, n 2434; Cass. Sez. Unite 24.07.2009, n 17355; Cass., 30.12,2005, n 28939; Cass.
9827/2000).
Pagina 15 In considerazione di quanto precede, l'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, pone in evidenza che la cooperativa presunta datrice di lavoro non è strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque disconosciuti”.
Alla luce di quanto precede, è appena il caso di ribadire in questa sede che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alla fruizione delle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, di cui costituisce componente centrale la prova dello svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento.
Nella specie, al di là del tenore delle argomentazioni difensive formulate dall' , l'onere CP_1
della prova, a carico del ricorrente, non può ritenersi assolto anche laddove si procedesse all'escussione dei testi sui capitoli di prova articolati da nel proprio atto introduttivo1, Pt_1
essendo stati essi imperniati su aspetti fattuali generici e, in parte, valutativi e, perciò, non sufficienti a comprovare l'assunto nesso di eterodirezione che connota il rapporto di lavoro subordinato proprio alla luce di quanto diffusamente esposto nei richiamati precedenti che, perciò, nel caso concreto restano pienamente condivisi e ai quali, per brevità, si rinvia.
Per l'effetto, difettando prova degli elementi essenziali del vincolo di subordinazione (così,
Cass. Sez. Unite 26.10.2000, n.1133), le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali sono regolate secondo il principio della soccombenza e, perciò, a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c. vanno dichiarate irripetibili, atteso che il ricorrente ha proposto il presente giudizio per ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi dei lavoratori agricoli e per il conseguimento 1 Nello specifico, a pag. 7 del ricorso, ha chiesto di “ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: Pt_1 1) “Vero o no che , nell'anno 2014 (per n. 156 giornate distribuite nei mesi di febbraio, marzo, Parte_1 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre) ha effettuato, dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa pranzo di un'ora), l'attività di raccolta di prodotti agricoli nei terreni agricoli di volta in volta indicati dal legale rappresentante (sig. ) della con sede a Biancavilla Testimone_1 Controparte_3 (CT), via Laudani n. 92, P.Iva/C. F. ?” P.IVA_2 2) “Vero o no che il sig. nell'anno 2014 unitamente ad altri operai, si è recato sui terreni agricoli Parte_1 ove effettuare l'attività di raccolta di prodotti agricoli su mezzi di trasporto (furgone) messi a disposizione dalla
” Controparte_3 3) “Vero o no che l'attività lavorativa di raccolta di prodotti agricoli svolta dal sig. nell'anno Parte_1 2014, è stata effettuata con gli attrezzi di lavoro (scala, paniere, ecc.) forniti dalla ” Controparte_3
4) “Vero o no che l'attività di raccolta di prodotti agricoli effettuata dal sig. nell'anno 2014 è stata Parte_1 svolta dietro direttive (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, ecc.) impartite dal legale rappresentante della (sig. ) e sotto il Controparte_3 Testimone_1 controllo di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle prestazioni lavorative?”
5) “Vero o no che il sig. , nell'anno 2014, in relazione all'attività lavorativa prestata in favore di Parte_1 ha ricevuto da quest'ultima una paga pari a circa € 63,00 al giorno?””. Controparte_3 Pagina 16 dell'indennità di disoccupazione agricola recuperata dall' (Cass. 23.02.2024 n. 4890; Cass. CP_1
28.12.2022 n. 37973).
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo inter partes le controversie riunite, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
DICHIARA irripetibili le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'8.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 17