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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa NI Tavolieri, all'udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2025, al numero 4, promossa con domanda depositata in data 02/01/2025
da
, nata a CO EL ZI (FR) il 13/02/1944, (C.F. Parte_1
, elett.te dom.ta in FERENTINO, VIA STUFA PIGNA C.F._1
CASTELLO N. 121/B, presso lo studio dell'Avv. MARIELLI LUIGI, dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente contro
in persona Controparte_1 del legale rappr.te p.t.. elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio
Legale della Sede di Frosinone, presso l'Avv. TUMIELLI MARIA CP_1
ANTONIETTA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
resistente
OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla competente Commissione, con
1 esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di
A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i relativi ratei CP_1 maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, dal provvedimento di reiezione o dalla maturazione del diritto sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, per carenza di interesse ad ottenere il riconoscimento dello status di handicap grave si sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 in quanto tale status è stato già riconosciuto dalla Commissione medica , va osservato che – contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dall'Istituto – la predetta eccezione è infondata in quanto dall'analisi degli atti di causa si evince che l'oggetto della domanda deve ritenersi limitato al riconoscimento del solo diritto all'indennità di accompagnamento.
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza, ma è carente dei requisiti sanitari richiesti per ottenere i benefici previdenziali oggetto della domanda. Le rilevate infermità comportano, sulla persona sottoposta a perizia, una condizione di inabilità totale e permanente, senza la necessità di assistenza continua, vista la sussistente capacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze
2 di vita quotidiane (ipotesi alternative come chiarito da Cass. 1993 n.4664).
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al CP_1 novellato art. 152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con CP_1 separato decreto.
Frosinone, 07/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa NI Tavolieri
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