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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 360 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti MUSCARI Parte_1
TOMAIOLI FRANCESCO e PARISI SILVIA,
appellante
E
con l'avv. GIDARO SERGIO Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 804/2022 , pubblicata in data 15/11/2022, opposizione avviso di addebito.
FATTO.
1.Il Giudice del Lavoro di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] avverso l' avviso di addebito n. 33020190001615174000 del 24.09.2019, ha accertato CP_1
l'infondatezza della pretesa contributiva azionata con quel titolo dall' limitatamente alle CP_2 somme derivanti dai modd. DM10/V per il periodo 09/2013 – 10/2018 e ha dichiarato cessata la materia del contendere, relativamente alle partite debitorie afferenti al periodo dal febbraio 2018 all'ottobre 2018 per l'ammontare oggetto di sgravio.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che non si fosse raggiunta la prova - da fornirsi con onere a carico dell' , quale soggetto creditore e dunque attore in senso sostanziale ai sensi dell'art. CP_2
1 2697 c.c. - circa la effettiva sussistenza nell'arco temporale settembre 2013/ ottobre 2018 di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le sig.re e in luogo del formale ( e Pt_2 CP_3 documentato con lettere di incarico sottoscritte in data 01.10.2009 e 01.07.2012) rapporto di collaborazione occasionale e ha rilevato lo sgravio parziale delle partite debitorie afferenti ai contributi previdenziali dal febbraio 2018 all'ottobre 2018, per complessivi € 3.970,60.
2. La sentenza è stata appellata dall' sulla scorta dei seguenti motivi: CP_2
(1)Omessa e/o erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: Dall'attività ispettiva e dall'escussione dei testi sarebbe emerso:
- che il luogo di lavoro e gli strumenti di lavoro impiegati dalle Sigg.re e sarebbero CP_3 Pt_2 sempre stati in disponibilità del datore di lavoro;
- che in fase ispettiva non è stato esibito il contratto di prestazione occasionale, né è stata fornita alcuna documentazione fiscale diretta a sostenere la pretesa autonomia dei rapporti;
- che le prestazioni delle lavoratrici e si sarebbero sempre svolte, anche prima della CP_3 Pt_2 formale assunzione, in modo continuativo ed esclusivo in favore del dott. , con inserimento CP_1 delle lavoratrici nella sua struttura organizzativa. Esse, infatti, utilizzavano “credenziali per l'accesso ai sistemi informatici e software forniti dal datore di lavoro e/o da suo collaboratore”, su richiesta e per esigenza del il quale impartiva anche le relative direttive;
CP_1
- che le prestazioni lavorative e le modalità di esecuzione delle stesse non avrebbero subito variazioni in seguito alla formale assunzione nel febbraio 2018;
- che, anche in ipotesi di infondatezza del primo motivo di appello, la sentenza di primo grado andrebbe comunque corretta con riferimento all'errore materiale in cui il Tribunale è incorso nell'indicare il periodo contributivo interessato dal relativo capo, da individuare nel seguente:
“09/2013 – 01/2018” e non in quello“09/2013 – 10/2018” erroneamente indicato a pag. 6 primo periodo e nel dispositivo della sentenza. E ciò in quanto dal 02/2018 le lavoratrici in argomento risultano assunte dal dott. come lavoratrici subordinate;
CP_1
(2) Inadempienze e violazioni accertate con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con le lavoratrici e per il periodo successivo alla regolarizzazione, vale a dire Pt_2 CP_3 successivo dal 13/02/2018: nella motivazione della sentenza il primo Giudice, preso atto dello sgravio parziale dell'Istituto pari ad € 3.970,60 ha erroneamente quantificato in € 972,01 anziché in
2 € 2.936,88 (di cui € 2.137,61 per contributi ed € 799,27 per sanzioni) il debito residuo dell'odierno appellato - per il periodo successivo alla formalizzazione dei rapporti lavoro (02/2018 a 10/2018) –
a seguito dello sgravio parziale effettuato dall' in data 12.10.2020; CP_2
(3)Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo / errore in parte dispositiva:il dispositivo della sentenza appellata è contraddittorio rispetto alla sua motivazione ovvero è affetto da errore materiale. Ed invero, la sentenza di che trattasi, pur correttamente argomentando ed affermando in parte motiva la legittimità della pretesa contributiva dell' per il periodo da febbraio CP_2
2018 a ottobre 2018 (“…Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione alla pretesa contributiva dell' relativa al periodo da febbraio a ottobre 2018, deve essere rigettata …” – CP_2 pag. 6 sentenza appellata) nella sua parte dispositiva contraddittoriamente e/o erroneamente dispone: “…accerta l'infondatezza della pretesa contributiva azionata dall' portata CP_2 dall'avviso di addebito n. 33020190001615174000 7 del 24.09.2019, limitatamente alle somme derivanti da modd. DM10/V periodo 09/2013 – 10/2018”.
3.L'appellato, ritualmente costituito ha aderito al terzo motivo di appello relativo all'errore di scritturazione in dispositivo laddove accoglie l'opposizione per il periodo contributivo “09/2013-
10/2018”, anziché per il periodo “09/2013-01/2018, per il resto insistendo nel rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto per quanto di ragione.
6.Va subito precisato che la pretesa contributiva azionata dall'Istituto per lavoro subordinato irregolare riguarda il periodo da settembre 2013 fino a gennaio 2018 e non già (come erroneamente riportato in sentenza) ottobre 2018: è , infatti, pacifico in giudizio che le sig.re e Pt_2 CP_3 siano state regolarmente assunte in regime di subordinazione a tempo indeterminato dal febbraio
2018.
6.1-E va altrettanto precisato che la pretesa dell' per il periodo successivo, ossia dal febbraio CP_2
2018, ha ad oggetto irregolarità contributive afferenti ai rapporti di lavoro subordinato che da quella data risultano regolarmente instaurati con le medesime signore e . Pt_2 Pt_3
3 7.Ciò detto, ritiene la Corte di condividere la valutazione del primo giudice circa la mancanza di prova del lavoro irregolare nel periodo settembre 2013/gennaio 2018.
7.1-L' sostiene che dall'istruttoria emergano indizi precisi, concordanti e univoci nel senso di CP_2 un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in contestazione, e segnatamente: continuità delle prestazioni e identità delle modalità di svolgimento sia prima che dopo la formale assunzione nel febbraio 2018, esclusività in favore dell'opponente, mancanza di mezzi propri delle lavoratrici, sottoposizione alle direttive del e, infine, la mancata esibizione delle lettere di incarico al CP_1 momento dell'accesso ispettivo.
7.2-Reputa, invece, la Corte che nel contesto probatorio delineatosi in giudizio, per un verso, non si colgono tutti gli elementi valorizzati dall' e, per altro verso, quelli che residuano rimangono al CP_2 rango di meri sospetti come tali inidonei a svolgere una qualsivoglia efficacia probatoria.
7.2.1-Ed invero, non si ravvisano contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede di accessi ispettivi e in sede giudiziale e conseguentemente non vi è motivo alcuno di dubitare della loro attendibilità.
In maniera costante sia la che la hanno riferito di essere state assunte in regime CP_3 Pt_2 di subordinazione a tempo parziale a partire dal febbraio 2018 e che negli anni precedenti hanno collaborato con lo studio in relazione ad alcune specifiche attività ( la per inserimento dati del CP_3 personale dipendente dalle aziende gestite dallo studio;
la per pratiche c.d. SUAP) senza Pt_2 vincolo di orario, indifferentemente, a scelta delle due collaboratrici presso la loro abitazione ovvero presso lo Studio del dott. o del consulente del lavoro , e con CP_1 Persona_1 compensi variabili in ragione del numero delle pratiche evase;
specificando entrambe che a seguito dell'assunzione l'oggetto della prestazione si è ampliato. ( Sisca Annunziata verbale ud. Tribunale
05.05.2021.<…l'attività lavorativa da me svolta dopo il 13.02.2018 è cambiata, nel senso che, non essendo il Dott. in ufficio, ho iniziato ad occuparmi di assunzioni, pagamenti, rateizzazioni CP_1
richieste DURC, rateizzazioni in generale anche con altri Enti, comunicazione CP_2 licenziamenti” ; Condito Rita verbale ud. Tribunale 05.05.2021: <…dopo l'assunzione, in considerazione del fatto che il lavoro presso lo Studio del Dott. è aumentato, oltre a CP_1 svolgere le attività che facevo prima, mi occupo anche di contabilità, registrazione di fatture, comunicazioni LIPE trimestrali > ).
7.2.2-Alle stregua di tali risultanze non si apprezza l'identità affermata dall' tra il prima e il CP_2 dopo l'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato, né sotto il profilo delle modalità spazio-
4 temporali di esecuzione delle prestazioni (vincolo di orario, sede di lavoro, retribuzione fissa non emergono infatti prima dell'assunzione ) né sotto il profilo dell'oggetto ( che dopo l'assunzione si modifica, estendendosi alle attività come sora riferite da entrambe le lavoratrici, della cui attendibilità come già evidenziato non vi è motivo di dubitare ).
7.2.3-Non è neanche decisiva, nel senso voluto dall'appellante, la circostanza che nel periodo precedente all'assunzione, la prestazione sia stata comunque svolta secondo quelle che entrambe le lavoratrici hanno definito “indicazioni” del , ove si consideri che nel rapporto libero CP_1 professionale è pur sempre necessario un semplice coordinamento attuabile con direttive di carattere generale e nella specie non sono emersi nell'istruttoria elementi da cui potere desumere che le “indicazioni” del siano invece consistite in ordini specifici, reiterati ed CP_1 intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa come avviene in ipotesi di subordinazione.
7.2.4-Infine, in tale quadro, la circostanza che al momento dell'accesso ispettivo non sono state esibite le lettere di incarico di prestazione autonoma occasionale non è di per sola significativa della sussistenza di rapporti di lavoro in nero nel periodo in contestazione.
7.3- In definitiva, ritiene la Corte che la sentenza sul punto in esame debba essere solo emendata dall'erronea indicazione del periodo temporale nel quale va collocata la collaborazione autonoma e dichiarata infondata la pretesa contributiva dell' : il periodo va dal “09/2013 – 01/2018” in CP_2 luogo di quello “09/2013 – 10/2018”che si legge sia in motivazione che in dispositivo.
8.Va, da ultimo respinta la residua censura, giacchè la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato la cessazione della materia del contendere <… relativamente alle partite debitorie portate dall'avviso di addebito n. 33020190001615174000 del 24.09.2019, afferenti ai contributi previdenziali dal febbraio 2018 all'ottobre 2018, per complessivi € 3.970,60, oggetto di sgravio>, impregiudicato rimanendo l'ammontare del residuo debito contributivo.
9. Le spese del grado compensate per un sesto in ragione della reciproca parziale soccombenza, vanno per il resto poste a carico dell' appellante e liquidate mediante applicazione dei parametri di cui al dm. 55/2014 e succ.modif., nella misura indicata in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 19/04/2023 , avverso la Parte_4
5 sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 804/2022 , pubblicata in data
15/11/2022 , così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata accerta l'infondatezza della pretesa contributiva azionata dall' limitatamente al periodo 09/2013 – CP_2
1/2018;
conferma nel resto;
-compensa le spese del grado in ragione di un sesto;
condanna l'appellante al pagamento della restante parte liquidata in euro 2430,00,oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr. Domenico Ottavio Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 360 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti MUSCARI Parte_1
TOMAIOLI FRANCESCO e PARISI SILVIA,
appellante
E
con l'avv. GIDARO SERGIO Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 804/2022 , pubblicata in data 15/11/2022, opposizione avviso di addebito.
FATTO.
1.Il Giudice del Lavoro di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] avverso l' avviso di addebito n. 33020190001615174000 del 24.09.2019, ha accertato CP_1
l'infondatezza della pretesa contributiva azionata con quel titolo dall' limitatamente alle CP_2 somme derivanti dai modd. DM10/V per il periodo 09/2013 – 10/2018 e ha dichiarato cessata la materia del contendere, relativamente alle partite debitorie afferenti al periodo dal febbraio 2018 all'ottobre 2018 per l'ammontare oggetto di sgravio.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che non si fosse raggiunta la prova - da fornirsi con onere a carico dell' , quale soggetto creditore e dunque attore in senso sostanziale ai sensi dell'art. CP_2
1 2697 c.c. - circa la effettiva sussistenza nell'arco temporale settembre 2013/ ottobre 2018 di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le sig.re e in luogo del formale ( e Pt_2 CP_3 documentato con lettere di incarico sottoscritte in data 01.10.2009 e 01.07.2012) rapporto di collaborazione occasionale e ha rilevato lo sgravio parziale delle partite debitorie afferenti ai contributi previdenziali dal febbraio 2018 all'ottobre 2018, per complessivi € 3.970,60.
2. La sentenza è stata appellata dall' sulla scorta dei seguenti motivi: CP_2
(1)Omessa e/o erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: Dall'attività ispettiva e dall'escussione dei testi sarebbe emerso:
- che il luogo di lavoro e gli strumenti di lavoro impiegati dalle Sigg.re e sarebbero CP_3 Pt_2 sempre stati in disponibilità del datore di lavoro;
- che in fase ispettiva non è stato esibito il contratto di prestazione occasionale, né è stata fornita alcuna documentazione fiscale diretta a sostenere la pretesa autonomia dei rapporti;
- che le prestazioni delle lavoratrici e si sarebbero sempre svolte, anche prima della CP_3 Pt_2 formale assunzione, in modo continuativo ed esclusivo in favore del dott. , con inserimento CP_1 delle lavoratrici nella sua struttura organizzativa. Esse, infatti, utilizzavano “credenziali per l'accesso ai sistemi informatici e software forniti dal datore di lavoro e/o da suo collaboratore”, su richiesta e per esigenza del il quale impartiva anche le relative direttive;
CP_1
- che le prestazioni lavorative e le modalità di esecuzione delle stesse non avrebbero subito variazioni in seguito alla formale assunzione nel febbraio 2018;
- che, anche in ipotesi di infondatezza del primo motivo di appello, la sentenza di primo grado andrebbe comunque corretta con riferimento all'errore materiale in cui il Tribunale è incorso nell'indicare il periodo contributivo interessato dal relativo capo, da individuare nel seguente:
“09/2013 – 01/2018” e non in quello“09/2013 – 10/2018” erroneamente indicato a pag. 6 primo periodo e nel dispositivo della sentenza. E ciò in quanto dal 02/2018 le lavoratrici in argomento risultano assunte dal dott. come lavoratrici subordinate;
CP_1
(2) Inadempienze e violazioni accertate con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con le lavoratrici e per il periodo successivo alla regolarizzazione, vale a dire Pt_2 CP_3 successivo dal 13/02/2018: nella motivazione della sentenza il primo Giudice, preso atto dello sgravio parziale dell'Istituto pari ad € 3.970,60 ha erroneamente quantificato in € 972,01 anziché in
2 € 2.936,88 (di cui € 2.137,61 per contributi ed € 799,27 per sanzioni) il debito residuo dell'odierno appellato - per il periodo successivo alla formalizzazione dei rapporti lavoro (02/2018 a 10/2018) –
a seguito dello sgravio parziale effettuato dall' in data 12.10.2020; CP_2
(3)Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo / errore in parte dispositiva:il dispositivo della sentenza appellata è contraddittorio rispetto alla sua motivazione ovvero è affetto da errore materiale. Ed invero, la sentenza di che trattasi, pur correttamente argomentando ed affermando in parte motiva la legittimità della pretesa contributiva dell' per il periodo da febbraio CP_2
2018 a ottobre 2018 (“…Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione alla pretesa contributiva dell' relativa al periodo da febbraio a ottobre 2018, deve essere rigettata …” – CP_2 pag. 6 sentenza appellata) nella sua parte dispositiva contraddittoriamente e/o erroneamente dispone: “…accerta l'infondatezza della pretesa contributiva azionata dall' portata CP_2 dall'avviso di addebito n. 33020190001615174000 7 del 24.09.2019, limitatamente alle somme derivanti da modd. DM10/V periodo 09/2013 – 10/2018”.
3.L'appellato, ritualmente costituito ha aderito al terzo motivo di appello relativo all'errore di scritturazione in dispositivo laddove accoglie l'opposizione per il periodo contributivo “09/2013-
10/2018”, anziché per il periodo “09/2013-01/2018, per il resto insistendo nel rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto per quanto di ragione.
6.Va subito precisato che la pretesa contributiva azionata dall'Istituto per lavoro subordinato irregolare riguarda il periodo da settembre 2013 fino a gennaio 2018 e non già (come erroneamente riportato in sentenza) ottobre 2018: è , infatti, pacifico in giudizio che le sig.re e Pt_2 CP_3 siano state regolarmente assunte in regime di subordinazione a tempo indeterminato dal febbraio
2018.
6.1-E va altrettanto precisato che la pretesa dell' per il periodo successivo, ossia dal febbraio CP_2
2018, ha ad oggetto irregolarità contributive afferenti ai rapporti di lavoro subordinato che da quella data risultano regolarmente instaurati con le medesime signore e . Pt_2 Pt_3
3 7.Ciò detto, ritiene la Corte di condividere la valutazione del primo giudice circa la mancanza di prova del lavoro irregolare nel periodo settembre 2013/gennaio 2018.
7.1-L' sostiene che dall'istruttoria emergano indizi precisi, concordanti e univoci nel senso di CP_2 un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in contestazione, e segnatamente: continuità delle prestazioni e identità delle modalità di svolgimento sia prima che dopo la formale assunzione nel febbraio 2018, esclusività in favore dell'opponente, mancanza di mezzi propri delle lavoratrici, sottoposizione alle direttive del e, infine, la mancata esibizione delle lettere di incarico al CP_1 momento dell'accesso ispettivo.
7.2-Reputa, invece, la Corte che nel contesto probatorio delineatosi in giudizio, per un verso, non si colgono tutti gli elementi valorizzati dall' e, per altro verso, quelli che residuano rimangono al CP_2 rango di meri sospetti come tali inidonei a svolgere una qualsivoglia efficacia probatoria.
7.2.1-Ed invero, non si ravvisano contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede di accessi ispettivi e in sede giudiziale e conseguentemente non vi è motivo alcuno di dubitare della loro attendibilità.
In maniera costante sia la che la hanno riferito di essere state assunte in regime CP_3 Pt_2 di subordinazione a tempo parziale a partire dal febbraio 2018 e che negli anni precedenti hanno collaborato con lo studio in relazione ad alcune specifiche attività ( la per inserimento dati del CP_3 personale dipendente dalle aziende gestite dallo studio;
la per pratiche c.d. SUAP) senza Pt_2 vincolo di orario, indifferentemente, a scelta delle due collaboratrici presso la loro abitazione ovvero presso lo Studio del dott. o del consulente del lavoro , e con CP_1 Persona_1 compensi variabili in ragione del numero delle pratiche evase;
specificando entrambe che a seguito dell'assunzione l'oggetto della prestazione si è ampliato. ( Sisca Annunziata verbale ud. Tribunale
05.05.2021.<…l'attività lavorativa da me svolta dopo il 13.02.2018 è cambiata, nel senso che, non essendo il Dott. in ufficio, ho iniziato ad occuparmi di assunzioni, pagamenti, rateizzazioni CP_1
richieste DURC, rateizzazioni in generale anche con altri Enti, comunicazione CP_2 licenziamenti” ; Condito Rita verbale ud. Tribunale 05.05.2021: <…dopo l'assunzione, in considerazione del fatto che il lavoro presso lo Studio del Dott. è aumentato, oltre a CP_1 svolgere le attività che facevo prima, mi occupo anche di contabilità, registrazione di fatture, comunicazioni LIPE trimestrali > ).
7.2.2-Alle stregua di tali risultanze non si apprezza l'identità affermata dall' tra il prima e il CP_2 dopo l'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato, né sotto il profilo delle modalità spazio-
4 temporali di esecuzione delle prestazioni (vincolo di orario, sede di lavoro, retribuzione fissa non emergono infatti prima dell'assunzione ) né sotto il profilo dell'oggetto ( che dopo l'assunzione si modifica, estendendosi alle attività come sora riferite da entrambe le lavoratrici, della cui attendibilità come già evidenziato non vi è motivo di dubitare ).
7.2.3-Non è neanche decisiva, nel senso voluto dall'appellante, la circostanza che nel periodo precedente all'assunzione, la prestazione sia stata comunque svolta secondo quelle che entrambe le lavoratrici hanno definito “indicazioni” del , ove si consideri che nel rapporto libero CP_1 professionale è pur sempre necessario un semplice coordinamento attuabile con direttive di carattere generale e nella specie non sono emersi nell'istruttoria elementi da cui potere desumere che le “indicazioni” del siano invece consistite in ordini specifici, reiterati ed CP_1 intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa come avviene in ipotesi di subordinazione.
7.2.4-Infine, in tale quadro, la circostanza che al momento dell'accesso ispettivo non sono state esibite le lettere di incarico di prestazione autonoma occasionale non è di per sola significativa della sussistenza di rapporti di lavoro in nero nel periodo in contestazione.
7.3- In definitiva, ritiene la Corte che la sentenza sul punto in esame debba essere solo emendata dall'erronea indicazione del periodo temporale nel quale va collocata la collaborazione autonoma e dichiarata infondata la pretesa contributiva dell' : il periodo va dal “09/2013 – 01/2018” in CP_2 luogo di quello “09/2013 – 10/2018”che si legge sia in motivazione che in dispositivo.
8.Va, da ultimo respinta la residua censura, giacchè la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato la cessazione della materia del contendere <… relativamente alle partite debitorie portate dall'avviso di addebito n. 33020190001615174000 del 24.09.2019, afferenti ai contributi previdenziali dal febbraio 2018 all'ottobre 2018, per complessivi € 3.970,60, oggetto di sgravio>, impregiudicato rimanendo l'ammontare del residuo debito contributivo.
9. Le spese del grado compensate per un sesto in ragione della reciproca parziale soccombenza, vanno per il resto poste a carico dell' appellante e liquidate mediante applicazione dei parametri di cui al dm. 55/2014 e succ.modif., nella misura indicata in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 19/04/2023 , avverso la Parte_4
5 sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 804/2022 , pubblicata in data
15/11/2022 , così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata accerta l'infondatezza della pretesa contributiva azionata dall' limitatamente al periodo 09/2013 – CP_2
1/2018;
conferma nel resto;
-compensa le spese del grado in ragione di un sesto;
condanna l'appellante al pagamento della restante parte liquidata in euro 2430,00,oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6