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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data
18.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1677/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Gian Luca Altini
contro
:
RO
Contumace
Controparte_2 propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 842/14 emesso dal Tribunale di
[...]
Ravenna su ricorso monitorio proposto dalla curatela della fallita per ottenere il pagamento Parte_1 della somma di € 13.977,53 per la fornitura merci, oltre ad interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, dedusse di essersi rivolta alla in bonis per RO Parte_1 realizzare la produzione di una serie di borse in plastica a marchio ”, da consegnare al cliente CP_3 finale “Full Spot s.r.l.”, titolare del predetto marchio, ma la merce era risultata affetta da vizi, in quanto consegnata in colorazioni difformi ed in parte neppure consegnata.
La merce era stata oggetto di tempestiva contestazione tramite comunicazioni via email che solo genericamente erano state riscontrate dall'opposta la quale aveva respinto ogni responsabilità
pagina 1 di 7 eccependo che i difetti erano stati determinati dagli stampi, forniti dalla stessa opponente, per la realizzazione delle borse.
Si costituì la curatela contestando, per quel che qui ancora rileva, le argomentazioni dell'opponente cui contestava di non avere nemmeno promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo per l'accertamento dei pretesi vizi e di non avere nemmeno depositato una perizia tecnica di parte.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti depositarono le rispettive memorie e la causa fu istruita anche mediante escussione testimoniale.
Con sentenza n. 1393/15, il Tribunale respinse l'opposizione con la seguente motivazione: “Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria, non risulti dimostrata né la tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, né la consistenza stessa dei vizi che solo un ATP nell'immediatezza dei fatti avrebbe potuto compiutamente dimostrare (accertamento oggi non più possibile poiché la merce è stata tutta rivenduta) né l'ammontare esatto dei lamentati danni lì dove la parte non ha prodotto alcuna perizia della merce in oggetto e i testi non hanno fornito elementi utili in tal senso;
ritenuto che
al rigetto dell'opposizione consegua la conferma del decreto e la condanna dell'opponente alle spese di lite come in dispositivo”.
Avverso la decisione propose appello contestando che: RO
- il giudice di prime cure aveva, in violazione all'art. 2697 c.c., addossato su RO
l'onere probatorio, mentre incombeva al provare, a fronte Parte_2 dell'eccezione ritualmente sollevata di inadempimento, di avere compiutamente adempiuto all'obbligazione;
- aveva dal canto suo prodotto documentazione attestante non solo l'esistenza di CP_1 merce difettosa e viziata, ma altresì l'ammontare del danno. Peraltro, i vizi erano stati espressamente riconosciuti dalla società appaltatrice;
- i testi escussi avevano confermato la non conformità della merce consegnata;
- aveva debitamente assolto al proprio onere probatorio allegando l'inesatto RO adempimento della controparte e, a fronte dell'eccezione, era onere di quest'ultima allegare l'esatto adempimento;
- il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto rimproverabile il mancato esperimento di un ATP che accertasse la sussistenza e consistenza dei vizi e/o difetti.
Si costituì il contestando l'impugnazione in quanto infondata e chiedendo la Parte_2 conferma della decisione del Tribunale.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 470/20, accolse il gravame e dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo regolando le spese secondo soccombenza. pagina 2 di 7 Dalle comunicazioni intercorse tra le parti, espose il Collegio, emergeva come avesse RO tempestivamente provveduto a contestare i vizi relativi alla fornitura di Parte_1
Secondo la Corte, a fronte dell'eccezione di inadempimento, che doveva ritenersi ben circostanziata, gravava quindi sull'opposta allegare il proprio esatto adempimento, talché non era condivisibile quanto affermato dall'appellata circa il riparto dell'onere della prova “in quanto non è ad RO essere inadempiente ma l'inadempimento è stato eccepito in relazione alla prestazione che Parte_1 doveva eseguire in conformità agli accordi contrattuali.
Consegue da ciò l'assoluta irrilevanza della produzione delle fatture in quanto, come noto, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di tali documenti fiscali l'onere della prova grava sulle parti secondo gli ordinari principi che ne recano la disciplina di talché a fronte della tempestiva eccezione di inadempimento, cui consegue la domanda azionata con l'opposizione era onere dell'opposto fornire prova del proprio esatto adempimento.
Ugualmente deve ritenersi irrilevante ogni considerazione in ordine al fatto che non RO avrebbe subito alcun danno dai vizi invocati in quanto l'appellante non ha proposto alcuna domanda risarcitoria nei confronti della parte appellata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati come dispositivo.”
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, propose ricorso per Cassazione il Parte_2 affidandolo a cinque motivi, di seguito descritti, di cui si riporta anche la rubrica:
[...]
1. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) c.p.c. degli artt. 1492, 1495, 2697 e 2704 c.c.
e 45 e 28 L.F in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) c.p.c. per avere la Corte di
Appello di Bologna ritenuto tempestiva la denunzia alla luce delle comunicazioni intercorse prive di data certa con riferimento alle date di consegna dei vari lotti di prodotto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5)
c.p.c. là dove nella sentenza impugnata – con motivazione apparente e senza valutare il complessivo quadro probatorio di primo grado – si è ravvisata la tempestività della denunzia ex art. 1495 c.c. senza indicare e valutare la prova documentale di riferimento alla luce degli artt. 45 L.F. e 2704 c.c.”
La Corte aveva erroneamente ritenuto sufficienti le produzioni documentali, omettendo di esaminare e valorizzare l'insussistenza delle formalità richieste dagli artt. 45 L.F. e 2704 c.c. dovendosi il curatore considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria con conseguente applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito pagina 3 di 7 2. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c. per non avere la sentenza impugnata ritenuto assenti i vizi e i difetti lamentati ex artt. 1490 e segg. C.c. sulla scorta del fatto incontroverso della vendita della merce a terzi, dei documenti di trasporto sottoscritti dal compratore senza riserve e delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado”.
La sentenza della Corte non aveva tenuto debito conto di quanto emerso in corso di istruzione probatoria, sia dall'assunzione delle prove orali, sia dai fatti incontroversi e dall'acquisizione dei documenti di trasporto attestanti la consegna della merce.
Tali evidenze unitamente all'avvenuta vendita a terzi da parte della resistente dei beni oggetto di compravendita avrebbe dovuto indurre la Corte ad una decisione diversa da quella impugnata.
3. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) c.p.c. degli artt. 1492, 1495, 1513, 2697,
2709, 2710 e 2733 c.c., in relazione agli artt. 112, 115, 116, 230 e 696 c.p.c., nella parte in cui
l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere l'inadempimento del venditore senza valutare correttamente il quadro probatorio di causa”.
La sentenza di secondo grado risultava errata in quanto non conforme ai principi di cui all'art. 1513 c.c. che impone in materia di vendita di beni mobili l'obbligo di promuovere l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in capo alla parte su cui incombe l'onere della prova dei vizi.
4. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3) c.p.c. degli artt. 1218, 1460, 1492, 1513 e
2697 c.c. e 28 L.F. in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) c.p.c. e 2729 c.c. per avere la Corte di Appello di Bologna ritenuto erroneamente dimostrato l'inadempimento contrattuale di Open s.r.l. in fallimento, quale venditore, con conseguente suo onere di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità a sé dell'inadempimento”.
Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto sussistere l'inadempimento del venditore senza valutare correttamente il quadro probatorio di causa che deponeva invece per l'assenza dell'elemento oggettivo e materiale dell'inadempimento.
Inoltre, la decisione impugnata non teneva conto della sentenza Sez. Unite del 16.3.2019 n. 11748, secondo cui in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o riduzione del prezzo ex 1492 c.c., offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
5. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c. non essendosi la sentenza impugnata intrattenuta su circostanze di fatto incontroverse dimostranti l'assenza di inadempimento del venditore”.
pagina 4 di 7 La Corte non aveva debitamente considerato il quadro probatorio che aveva evidenziato l'assenza di inadempimento in capo alla società in bonis nella fornitura della merce non avendo l' Parte_1 [...] dato prova né dei vizi e dei danni, né della tempestiva denuncia 1495 c.c., peraltro avendo CP_1 omesso di acquisire l'accertamento tecnico preventivo prima che la merce fosse venduta a terzi.
Resisteva con controricorso RO
Con ordinanza n. 7117/2020, la Suprema Corte, esaminati unitariamente i primi tre motivi e ritenuti infondati ed inammissibili, accoglieva il quarto motivo di impugnazione e ritenendo assorbito il quinto ed ultimo motivo, cassava con rinvio la sentenza d'appello conformandosi, con espresso richiamo, all'arresto delle sez. Unite n. 11748/2019 secondo cui il compratore che esercita le azioni edilizie ex art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta, dal momento che la prova è più vicina al compratore, il quale si trova nella disponibilità materiale del bene, ricevuto in consegna, che si pretende viziato: “In conclusione, le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno ritenuto non applicabile alla garanzia per vizi il criterio di ripartizione dell'onere della prova sancito dalle S.U. n. 13533/2001, sia perché il tema della garanzia per i vizi della cosa venduta esula, in ragione della sua specificità, dall'area dell'inadempimento delle obbligazioni, sia perché, in ogni caso, l'esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al compratore.
La Corte d'Appello non ha fatto buon governo di tale principio, ritenendo erroneamente che il compratore che eccepisca l'esistenza di vizi della cosa compravenduta, non sia gravato dell'onere di dimostrare gli stessi vizi, e che sia, invece il venditore onerato della prova di aver consegnato un bene immune da vizi.
Il quinto motivo – con cui è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. Civ., per non essersi la sentenza impugnata intrattenuta su circostanze incontroverse dimostranti l'assenza di inadempimento del venditore – è assorbito.”
Il giudizio è stato ritualmente riassunto dal Controparte_4 non si è costituita.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La Suprema Corte, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, ha cassato la sentenza d'appello e rimesso la decisione a questa Corte chiamata, in diversa composizione, ad un nuovo esame, oltre che a decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
pagina 5 di 7 La decisione cassata aveva ritenuto che il compratore, il quale aveva eccepito l'esistenza di vizi sulla cosa compravenduta, non fosse altresì gravato dell'onere di dimostrarne la sussistenza, spettando in capo al venditore la prova di avere consegnato un bene immune da vizi.
La Cassazione ha giudicato non applicabile al caso de quo il criterio di ripartizione dell'onere della prova adottato dal giudice del gravame, che avrebbe dovuto invece conformarsi a quello indicato dalla decisione delle Sez. Unite n. 11748/2019, secondo cui l'esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al medesimo e pertanto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire prova dell'esistenza dei vizi.
Tanto precisato, il presente giudizio va deciso in base al corretto criterio di riparto dell'onere della prova. Andrà pertanto esaminato se parte acquirente, vale a dire abbia assolto all'onere RO di provare la sussistenza dei vizi.
Dal quadro probatorio in atti risulta come la merce non fosse più nella disponibilità di parte acquirente in quanto era stata oggetto di cessione a terzi e comunque mai sottoposta a perizia.
Ora, in via generale è corretto quanto eccepito da nell'atto di gravame, in quanto non RO incombeva sulla stessa nessun obbligo di promuovere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696
c.p.c. Purtuttavia, l'esperimento di un accertamento tecnico sulla merce, prima che la stessa divenisse oggetto di cessione a terzi, avrebbe potuto soccorrere parte acquirente nell'assolvere all'onere di provare la sussistenza dei vizi.
La produzione agli atti della deducente in ordine ai lamentati vizi risulta infatti irrimediabilmente generica.
La corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata dall'opponente oggetto peraltro di RO specifica contestazione da parte del a nulla vale ai fini della prova circa la Parte_2 materiale sussistenza degli stessi, mirando perlopiù a documentare la pretesa tempestività della denuncia dei vizi la cui sussistenza, comunque, è rimasta indimostrata.
Nemmeno il capitolato istruttorio formulato dall'opponente aveva ad oggetto l'esistenza dei vizi.
Dal canto suo, il ha fornito prova dell'effettiva consegna della fornitura, per Parte_2 un verso producendo i documenti di trasporto, per l'altro evidenziando il valore probatorio della deposizione resa da legale rappresentante di la quale interrogata sulla Tes_1 RO effettiva consegna della merce indicata nelle fatture, rispondeva affermativamente “E' vero la merce delle fatture che mi vengono esibite è stata consegnata alla ”. Così come affermativamente CP_1
pagina 6 di 7 sullo stesso capitolato rispondeva il teste il quale dichiarava di essere stato legale Tes_2 rappresentante di Parte_1
Dal quadro probatorio di causa emerge in sostanza l'assoluta assenza di prova dei contestati vizi, non risultando neppure un principio di prova dei medesimi.
In conclusione, alla luce del criterio di riparto dell'onere della prova indicato dalla Suprema Corte, è infondata l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RO
Ravenna.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia nel presente grado di RO
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 842/14 emesso dal RO
Tribunale di Ravenna a favore del Parte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore del che RO Parte_2 liquida in € 3.000 per compensi per il primo grado, in € 3.500 per compensi per il secondo grado, in €
701 per spese ed € 1.800 per compensi per il giudizio di cassazione ed in € 355 per spese ed € 3.000 per la presente fase di rinvio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data
18.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1677/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Gian Luca Altini
contro
:
RO
Contumace
Controparte_2 propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 842/14 emesso dal Tribunale di
[...]
Ravenna su ricorso monitorio proposto dalla curatela della fallita per ottenere il pagamento Parte_1 della somma di € 13.977,53 per la fornitura merci, oltre ad interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, dedusse di essersi rivolta alla in bonis per RO Parte_1 realizzare la produzione di una serie di borse in plastica a marchio ”, da consegnare al cliente CP_3 finale “Full Spot s.r.l.”, titolare del predetto marchio, ma la merce era risultata affetta da vizi, in quanto consegnata in colorazioni difformi ed in parte neppure consegnata.
La merce era stata oggetto di tempestiva contestazione tramite comunicazioni via email che solo genericamente erano state riscontrate dall'opposta la quale aveva respinto ogni responsabilità
pagina 1 di 7 eccependo che i difetti erano stati determinati dagli stampi, forniti dalla stessa opponente, per la realizzazione delle borse.
Si costituì la curatela contestando, per quel che qui ancora rileva, le argomentazioni dell'opponente cui contestava di non avere nemmeno promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo per l'accertamento dei pretesi vizi e di non avere nemmeno depositato una perizia tecnica di parte.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., le parti depositarono le rispettive memorie e la causa fu istruita anche mediante escussione testimoniale.
Con sentenza n. 1393/15, il Tribunale respinse l'opposizione con la seguente motivazione: “Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria, non risulti dimostrata né la tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, né la consistenza stessa dei vizi che solo un ATP nell'immediatezza dei fatti avrebbe potuto compiutamente dimostrare (accertamento oggi non più possibile poiché la merce è stata tutta rivenduta) né l'ammontare esatto dei lamentati danni lì dove la parte non ha prodotto alcuna perizia della merce in oggetto e i testi non hanno fornito elementi utili in tal senso;
ritenuto che
al rigetto dell'opposizione consegua la conferma del decreto e la condanna dell'opponente alle spese di lite come in dispositivo”.
Avverso la decisione propose appello contestando che: RO
- il giudice di prime cure aveva, in violazione all'art. 2697 c.c., addossato su RO
l'onere probatorio, mentre incombeva al provare, a fronte Parte_2 dell'eccezione ritualmente sollevata di inadempimento, di avere compiutamente adempiuto all'obbligazione;
- aveva dal canto suo prodotto documentazione attestante non solo l'esistenza di CP_1 merce difettosa e viziata, ma altresì l'ammontare del danno. Peraltro, i vizi erano stati espressamente riconosciuti dalla società appaltatrice;
- i testi escussi avevano confermato la non conformità della merce consegnata;
- aveva debitamente assolto al proprio onere probatorio allegando l'inesatto RO adempimento della controparte e, a fronte dell'eccezione, era onere di quest'ultima allegare l'esatto adempimento;
- il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto rimproverabile il mancato esperimento di un ATP che accertasse la sussistenza e consistenza dei vizi e/o difetti.
Si costituì il contestando l'impugnazione in quanto infondata e chiedendo la Parte_2 conferma della decisione del Tribunale.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 470/20, accolse il gravame e dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo regolando le spese secondo soccombenza. pagina 2 di 7 Dalle comunicazioni intercorse tra le parti, espose il Collegio, emergeva come avesse RO tempestivamente provveduto a contestare i vizi relativi alla fornitura di Parte_1
Secondo la Corte, a fronte dell'eccezione di inadempimento, che doveva ritenersi ben circostanziata, gravava quindi sull'opposta allegare il proprio esatto adempimento, talché non era condivisibile quanto affermato dall'appellata circa il riparto dell'onere della prova “in quanto non è ad RO essere inadempiente ma l'inadempimento è stato eccepito in relazione alla prestazione che Parte_1 doveva eseguire in conformità agli accordi contrattuali.
Consegue da ciò l'assoluta irrilevanza della produzione delle fatture in quanto, come noto, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di tali documenti fiscali l'onere della prova grava sulle parti secondo gli ordinari principi che ne recano la disciplina di talché a fronte della tempestiva eccezione di inadempimento, cui consegue la domanda azionata con l'opposizione era onere dell'opposto fornire prova del proprio esatto adempimento.
Ugualmente deve ritenersi irrilevante ogni considerazione in ordine al fatto che non RO avrebbe subito alcun danno dai vizi invocati in quanto l'appellante non ha proposto alcuna domanda risarcitoria nei confronti della parte appellata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati come dispositivo.”
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, propose ricorso per Cassazione il Parte_2 affidandolo a cinque motivi, di seguito descritti, di cui si riporta anche la rubrica:
[...]
1. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) c.p.c. degli artt. 1492, 1495, 2697 e 2704 c.c.
e 45 e 28 L.F in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) c.p.c. per avere la Corte di
Appello di Bologna ritenuto tempestiva la denunzia alla luce delle comunicazioni intercorse prive di data certa con riferimento alle date di consegna dei vari lotti di prodotto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5)
c.p.c. là dove nella sentenza impugnata – con motivazione apparente e senza valutare il complessivo quadro probatorio di primo grado – si è ravvisata la tempestività della denunzia ex art. 1495 c.c. senza indicare e valutare la prova documentale di riferimento alla luce degli artt. 45 L.F. e 2704 c.c.”
La Corte aveva erroneamente ritenuto sufficienti le produzioni documentali, omettendo di esaminare e valorizzare l'insussistenza delle formalità richieste dagli artt. 45 L.F. e 2704 c.c. dovendosi il curatore considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria con conseguente applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito pagina 3 di 7 2. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c. per non avere la sentenza impugnata ritenuto assenti i vizi e i difetti lamentati ex artt. 1490 e segg. C.c. sulla scorta del fatto incontroverso della vendita della merce a terzi, dei documenti di trasporto sottoscritti dal compratore senza riserve e delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado”.
La sentenza della Corte non aveva tenuto debito conto di quanto emerso in corso di istruzione probatoria, sia dall'assunzione delle prove orali, sia dai fatti incontroversi e dall'acquisizione dei documenti di trasporto attestanti la consegna della merce.
Tali evidenze unitamente all'avvenuta vendita a terzi da parte della resistente dei beni oggetto di compravendita avrebbe dovuto indurre la Corte ad una decisione diversa da quella impugnata.
3. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) c.p.c. degli artt. 1492, 1495, 1513, 2697,
2709, 2710 e 2733 c.c., in relazione agli artt. 112, 115, 116, 230 e 696 c.p.c., nella parte in cui
l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere l'inadempimento del venditore senza valutare correttamente il quadro probatorio di causa”.
La sentenza di secondo grado risultava errata in quanto non conforme ai principi di cui all'art. 1513 c.c. che impone in materia di vendita di beni mobili l'obbligo di promuovere l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in capo alla parte su cui incombe l'onere della prova dei vizi.
4. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3) c.p.c. degli artt. 1218, 1460, 1492, 1513 e
2697 c.c. e 28 L.F. in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4) c.p.c. e 2729 c.c. per avere la Corte di Appello di Bologna ritenuto erroneamente dimostrato l'inadempimento contrattuale di Open s.r.l. in fallimento, quale venditore, con conseguente suo onere di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità a sé dell'inadempimento”.
Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto sussistere l'inadempimento del venditore senza valutare correttamente il quadro probatorio di causa che deponeva invece per l'assenza dell'elemento oggettivo e materiale dell'inadempimento.
Inoltre, la decisione impugnata non teneva conto della sentenza Sez. Unite del 16.3.2019 n. 11748, secondo cui in materia di garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o riduzione del prezzo ex 1492 c.c., offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
5. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c. non essendosi la sentenza impugnata intrattenuta su circostanze di fatto incontroverse dimostranti l'assenza di inadempimento del venditore”.
pagina 4 di 7 La Corte non aveva debitamente considerato il quadro probatorio che aveva evidenziato l'assenza di inadempimento in capo alla società in bonis nella fornitura della merce non avendo l' Parte_1 [...] dato prova né dei vizi e dei danni, né della tempestiva denuncia 1495 c.c., peraltro avendo CP_1 omesso di acquisire l'accertamento tecnico preventivo prima che la merce fosse venduta a terzi.
Resisteva con controricorso RO
Con ordinanza n. 7117/2020, la Suprema Corte, esaminati unitariamente i primi tre motivi e ritenuti infondati ed inammissibili, accoglieva il quarto motivo di impugnazione e ritenendo assorbito il quinto ed ultimo motivo, cassava con rinvio la sentenza d'appello conformandosi, con espresso richiamo, all'arresto delle sez. Unite n. 11748/2019 secondo cui il compratore che esercita le azioni edilizie ex art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta, dal momento che la prova è più vicina al compratore, il quale si trova nella disponibilità materiale del bene, ricevuto in consegna, che si pretende viziato: “In conclusione, le Sezioni Unite n. 11748/2019 hanno ritenuto non applicabile alla garanzia per vizi il criterio di ripartizione dell'onere della prova sancito dalle S.U. n. 13533/2001, sia perché il tema della garanzia per i vizi della cosa venduta esula, in ragione della sua specificità, dall'area dell'inadempimento delle obbligazioni, sia perché, in ogni caso, l'esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al compratore.
La Corte d'Appello non ha fatto buon governo di tale principio, ritenendo erroneamente che il compratore che eccepisca l'esistenza di vizi della cosa compravenduta, non sia gravato dell'onere di dimostrare gli stessi vizi, e che sia, invece il venditore onerato della prova di aver consegnato un bene immune da vizi.
Il quinto motivo – con cui è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. Civ., per non essersi la sentenza impugnata intrattenuta su circostanze incontroverse dimostranti l'assenza di inadempimento del venditore – è assorbito.”
Il giudizio è stato ritualmente riassunto dal Controparte_4 non si è costituita.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La Suprema Corte, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, ha cassato la sentenza d'appello e rimesso la decisione a questa Corte chiamata, in diversa composizione, ad un nuovo esame, oltre che a decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
pagina 5 di 7 La decisione cassata aveva ritenuto che il compratore, il quale aveva eccepito l'esistenza di vizi sulla cosa compravenduta, non fosse altresì gravato dell'onere di dimostrarne la sussistenza, spettando in capo al venditore la prova di avere consegnato un bene immune da vizi.
La Cassazione ha giudicato non applicabile al caso de quo il criterio di ripartizione dell'onere della prova adottato dal giudice del gravame, che avrebbe dovuto invece conformarsi a quello indicato dalla decisione delle Sez. Unite n. 11748/2019, secondo cui l'esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al medesimo e pertanto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire prova dell'esistenza dei vizi.
Tanto precisato, il presente giudizio va deciso in base al corretto criterio di riparto dell'onere della prova. Andrà pertanto esaminato se parte acquirente, vale a dire abbia assolto all'onere RO di provare la sussistenza dei vizi.
Dal quadro probatorio in atti risulta come la merce non fosse più nella disponibilità di parte acquirente in quanto era stata oggetto di cessione a terzi e comunque mai sottoposta a perizia.
Ora, in via generale è corretto quanto eccepito da nell'atto di gravame, in quanto non RO incombeva sulla stessa nessun obbligo di promuovere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696
c.p.c. Purtuttavia, l'esperimento di un accertamento tecnico sulla merce, prima che la stessa divenisse oggetto di cessione a terzi, avrebbe potuto soccorrere parte acquirente nell'assolvere all'onere di provare la sussistenza dei vizi.
La produzione agli atti della deducente in ordine ai lamentati vizi risulta infatti irrimediabilmente generica.
La corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata dall'opponente oggetto peraltro di RO specifica contestazione da parte del a nulla vale ai fini della prova circa la Parte_2 materiale sussistenza degli stessi, mirando perlopiù a documentare la pretesa tempestività della denuncia dei vizi la cui sussistenza, comunque, è rimasta indimostrata.
Nemmeno il capitolato istruttorio formulato dall'opponente aveva ad oggetto l'esistenza dei vizi.
Dal canto suo, il ha fornito prova dell'effettiva consegna della fornitura, per Parte_2 un verso producendo i documenti di trasporto, per l'altro evidenziando il valore probatorio della deposizione resa da legale rappresentante di la quale interrogata sulla Tes_1 RO effettiva consegna della merce indicata nelle fatture, rispondeva affermativamente “E' vero la merce delle fatture che mi vengono esibite è stata consegnata alla ”. Così come affermativamente CP_1
pagina 6 di 7 sullo stesso capitolato rispondeva il teste il quale dichiarava di essere stato legale Tes_2 rappresentante di Parte_1
Dal quadro probatorio di causa emerge in sostanza l'assoluta assenza di prova dei contestati vizi, non risultando neppure un principio di prova dei medesimi.
In conclusione, alla luce del criterio di riparto dell'onere della prova indicato dalla Suprema Corte, è infondata l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RO
Ravenna.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia nel presente grado di RO
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 842/14 emesso dal RO
Tribunale di Ravenna a favore del Parte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore del che RO Parte_2 liquida in € 3.000 per compensi per il primo grado, in € 3.500 per compensi per il secondo grado, in €
701 per spese ed € 1.800 per compensi per il giudizio di cassazione ed in € 355 per spese ed € 3.000 per la presente fase di rinvio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 15.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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