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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
R.G. 275/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott.Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Sivori Giudice Esperto
Dott.Luciano Cartosio Giudice Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 275/2024 R.G., avverso la sentenza n. 180/2024, emessa in data 23.09.2024 dal Tribunale per i minorenni di Genova promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Zoppi del Foro di Genova per Parte_1 mandato in atti
APPELLANTE contro
Avv. Barbara Girotto del Foro di Genova, nella sua qualità di curatore speciale della minore
Persona_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportuno accertamento,
IN VIA PRELIMINARE in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, avente n. 180/2024 emessa in data 23.09.2024, all'esito del procedimento R.G. n. 754 / 2024 IN VIA PRINCIPALE:
– In totale riforma della sentenza appellata revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto la sentenza n. 184 / 2024, emessa in data 23.09.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Genova, all'esito del procedimento R.G. n. 754/ 2024 e, per l'effetto: pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore
, nata a [...], il [...], e per l'effetto revocare lo stato di adottabilità. Persona_1
in via subordinata nel caso in cui non si revocasse lo stato di adottabilità, valutare la possibilità di procedere con una adozione c.d. “mite”, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra il piccolo e la famiglia di origine, ed in Per_1 particolare la madre, signora e con il conseguente mantenimento dei rapporti Parte_1 suddetti e la loro predisposizione attraverso i Servizi Sociali competenti.
In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali della IG.ra .” Parte_1
Per parte reclamata: “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis rigettare le istanze tutte formulate da parte avversa nel ricorso introduttivo, poiché infondate in fatto e diritto, come meglio esposto nella relazione peritale agli atti e per le ragioni formulate negli atti della sottoscritta difesa.
Con vittoria delle spese di lite.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni di Genova con la sentenza oggetto di impugnazione ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...]; la Persona_1
decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
la Parte_1
definitiva interruzione di ogni rapporto dei minori con la famiglia di origine e la previsione di inserimento in idonea famiglia adottiva.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha accertato in esito ad un lungo periodo di osservazione l'inadeguatezza ed incapacità genitoriale della madre, soggetto fragile e bisognosa essa stessa di cure, incapace di assumere o recuperare un consapevole ruolo genitoriale, non essendo stata in grado, nonostante il tempo trascorso ed il sostegno offertole dal servizio sociale e dalle strutture di accoglienza, nemmeno in pendenza del presente procedimento, di avviare un percorso di cura e crescita personale, né di elaborare una progettualità concreta e stabile. L'inadeguatezza materna – ha osservato il Tribunale – è stata rilevata e riportata da tutti gli operatori – sociali e sanitari – che sono venuti a contatto col nucleo, nell'ambito di una valutazione unanime, riferita ad un periodo di valutazione congruo, non essendo nemmeno apparso necessario – al Tribunale – disporre CTU per ulteriori approfondimenti.
L'appellante ha contestato la dichiarazione di adottabilità, osservando che il giudice deve esprimere una prognosi sull'effettiva possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Deve pertanto essere tentato un intervento di sostegno diretto a rimuovere eventuali situazioni di difficoltà o disagio familiare. Soltanto ove questo dovesse fallire, talchè risultasse impossibile per la madre recuperare la capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze di crescita e sviluppo del minore sarebbe legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. Ha osservato che l'accertamento dello stato di abbandono del minore presuppone l'accertamento di carenze particolarmente gravi, stabili, e tali da caratterizzare definitivamente il rapporto con i genitori: intanto, richiede un'analisi concreta ed attuale, basata su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e prognostica. Onde la difesa denunciava un difetto di istruttoria della causa e chiedeva di disporre CTU – non disposta dal Tribunale – volta ad effettuare indagini approfondite sulla condizione della madre, ad accertare non solo l'attuale capacità genitoriale della madre ma anche la possibilità, per la stessa, di acquisirla in futuro.
Il tutore s'è opposto all'accoglimento dell'appello.
Questa Corte, ritenutane la necessità per la decisione della causa, ha disposto CTU volta ad accertare la capacità genitoriale della madre, la sua disponibilità a prendersi cura della bambina;
formulare una prognosi sulla sua possibilità di recuperare la capacità genitoriale e sui tempi di recupero.
Dopo il deposito della relazione peritale ha fissato l'udienza del 19.06.2025 per la discussione dell'appello, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Il difensore dell'appellante ha depositato nota scritta con la quale ha dichiarato di rimettersi a giustizia.
Il P.G. ha richiesto il rigetto dell'impugnazione.
L'appello è infondato. Il CTU ha espresso un giudizio negativo sulla personalità della madre e ha formulato una prognosi negativa sulla sua capacità di recuperare la responsabilità genitoriale a causa delle proprie notevoli e pesanti problematiche personali, già evidenziate dalla sentenza del Tribunale. Dalla stessa CTU, che si ritiene del tutto condivisibile perché congruamente motivata ed esente da vizi di contraddittorio o logico deduttivi, emerge il quadro di una personalità estremamente fragile, incapace di rappresentarsi le esigenze della bambina:
“la giovane presenta un'insufficienza cognitiva non sanabile, che ad oggi non la rende in grado di occuparsi della figlia, e non sono emersi miglioramenti, intesi come acquisizione di consapevolezza di nessun tipo nella comunità madre bambino: pertanto, la situazione di Pt_1
non presenta possibilità di evoluzione in un tempo minimamente compatibile con la crescita di . La debolezza cognitiva in un contesto deprivato, in assenza di interventi importanti Per_1
delle istituzioni, ormai lette dalla giovane come persecutori, non rende possibile il recupero delle capacità genitoriali”.
“Ad oggi non appare disponibile a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità poiché Pt_1
non riesce ad avere una visione critica del proprio funzionamento ed appare inconsapevole delle proprie aree fragili”. La medesima non ha addotto l'esistenza di situazioni oggettive ovvero di impegni che le impediscano di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Non ha spiegato le ragioni del suo rifiuto, imputabile piuttosto che a ragioni oggettive ad un atteggiamento psicologico di chiusura verso l'esterno e ad una sindrome persecutoria dovuta ad una struttura della personalità fragile che la ha portata a sviluppare tratti paranoidei, per cui il mondo esterno e le istituzioni vengono percepiti con tratti ostili e con un pregiudizio di sfiducia e sospetto. “I servizi sociali vengono ormai visti dalla giovane donna come coloro che hanno tramato per portarle via la bimba”.
non è nemmeno sostenuta da una famiglia solida, protettiva ed idonea a coadiuvarla e Pt_1
sostenerla nell'accudimento della bambina. La signora madre di , unica familiare CP_1 Pt_1
che si è dichiarata disponibile ad accogliere la bambina, vive con un altro figlio diciannovenne che presenta criticità comportamentali importanti. Essa medesima presenta problematiche psichiatriche e psicologiche tali da renderla del tutto inidonea ad accogliere la bambina. Il rapporto di con la madre è divenuto ancora più critico e si è complicato dopo che ha Pt_1 Pt_1
attribuito la paternità della bambina a tale signor che era stato il compagno della Per_2
madre. In considerazione di tutto quanto esposto – conclude la CTU – la famiglia non può rappresentare un valido sostegno per . Pt_1
Tutto quanto precede conferma il giudizio negativo e la prognosi ostativa poste a fondamento della decisione del Tribunale. Per contro, la bambina ha sviluppato un solido legame affettivo con la famiglia affidataria, nella quale ha trovato anche solide figure di riferimento ed un ambiente adeguato alla sua crescita. Non è possibile nemmeno valutare positivamente la possibilità di procedere alla adozione c.d. mite, ai fine di non recidere del tutto i rapporti della bambina con la madre e la famiglia di origine. Appare preferibile che i rapporti della madre con la bambina siano sospesi – come ha stabilito il Tribunale - posto che allo stato l'inserimento di una figura fragile e di una personalità destrutturata come quella della madre potrebbe pregiudicare lo sviluppo psicologico della bambina che nella famiglia collocataria, con la quale ha stabilito un forte legame affettivo, ha trovato dei punti solidi di riferimento.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – compensa interamente tra le parti le spese di causa. Liquida con separato provvedimento le spese di CTU, che pone interamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa le spese.
Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in data odierna.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 20 giugno 2025
IL PRESIDENTE
ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
R.G. 275/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott.Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Sivori Giudice Esperto
Dott.Luciano Cartosio Giudice Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 275/2024 R.G., avverso la sentenza n. 180/2024, emessa in data 23.09.2024 dal Tribunale per i minorenni di Genova promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Zoppi del Foro di Genova per Parte_1 mandato in atti
APPELLANTE contro
Avv. Barbara Girotto del Foro di Genova, nella sua qualità di curatore speciale della minore
Persona_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportuno accertamento,
IN VIA PRELIMINARE in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, avente n. 180/2024 emessa in data 23.09.2024, all'esito del procedimento R.G. n. 754 / 2024 IN VIA PRINCIPALE:
– In totale riforma della sentenza appellata revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto la sentenza n. 184 / 2024, emessa in data 23.09.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Genova, all'esito del procedimento R.G. n. 754/ 2024 e, per l'effetto: pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore
, nata a [...], il [...], e per l'effetto revocare lo stato di adottabilità. Persona_1
in via subordinata nel caso in cui non si revocasse lo stato di adottabilità, valutare la possibilità di procedere con una adozione c.d. “mite”, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra il piccolo e la famiglia di origine, ed in Per_1 particolare la madre, signora e con il conseguente mantenimento dei rapporti Parte_1 suddetti e la loro predisposizione attraverso i Servizi Sociali competenti.
In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali della IG.ra .” Parte_1
Per parte reclamata: “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis rigettare le istanze tutte formulate da parte avversa nel ricorso introduttivo, poiché infondate in fatto e diritto, come meglio esposto nella relazione peritale agli atti e per le ragioni formulate negli atti della sottoscritta difesa.
Con vittoria delle spese di lite.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni di Genova con la sentenza oggetto di impugnazione ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...]; la Persona_1
decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
la Parte_1
definitiva interruzione di ogni rapporto dei minori con la famiglia di origine e la previsione di inserimento in idonea famiglia adottiva.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha accertato in esito ad un lungo periodo di osservazione l'inadeguatezza ed incapacità genitoriale della madre, soggetto fragile e bisognosa essa stessa di cure, incapace di assumere o recuperare un consapevole ruolo genitoriale, non essendo stata in grado, nonostante il tempo trascorso ed il sostegno offertole dal servizio sociale e dalle strutture di accoglienza, nemmeno in pendenza del presente procedimento, di avviare un percorso di cura e crescita personale, né di elaborare una progettualità concreta e stabile. L'inadeguatezza materna – ha osservato il Tribunale – è stata rilevata e riportata da tutti gli operatori – sociali e sanitari – che sono venuti a contatto col nucleo, nell'ambito di una valutazione unanime, riferita ad un periodo di valutazione congruo, non essendo nemmeno apparso necessario – al Tribunale – disporre CTU per ulteriori approfondimenti.
L'appellante ha contestato la dichiarazione di adottabilità, osservando che il giudice deve esprimere una prognosi sull'effettiva possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Deve pertanto essere tentato un intervento di sostegno diretto a rimuovere eventuali situazioni di difficoltà o disagio familiare. Soltanto ove questo dovesse fallire, talchè risultasse impossibile per la madre recuperare la capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze di crescita e sviluppo del minore sarebbe legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. Ha osservato che l'accertamento dello stato di abbandono del minore presuppone l'accertamento di carenze particolarmente gravi, stabili, e tali da caratterizzare definitivamente il rapporto con i genitori: intanto, richiede un'analisi concreta ed attuale, basata su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e prognostica. Onde la difesa denunciava un difetto di istruttoria della causa e chiedeva di disporre CTU – non disposta dal Tribunale – volta ad effettuare indagini approfondite sulla condizione della madre, ad accertare non solo l'attuale capacità genitoriale della madre ma anche la possibilità, per la stessa, di acquisirla in futuro.
Il tutore s'è opposto all'accoglimento dell'appello.
Questa Corte, ritenutane la necessità per la decisione della causa, ha disposto CTU volta ad accertare la capacità genitoriale della madre, la sua disponibilità a prendersi cura della bambina;
formulare una prognosi sulla sua possibilità di recuperare la capacità genitoriale e sui tempi di recupero.
Dopo il deposito della relazione peritale ha fissato l'udienza del 19.06.2025 per la discussione dell'appello, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Il difensore dell'appellante ha depositato nota scritta con la quale ha dichiarato di rimettersi a giustizia.
Il P.G. ha richiesto il rigetto dell'impugnazione.
L'appello è infondato. Il CTU ha espresso un giudizio negativo sulla personalità della madre e ha formulato una prognosi negativa sulla sua capacità di recuperare la responsabilità genitoriale a causa delle proprie notevoli e pesanti problematiche personali, già evidenziate dalla sentenza del Tribunale. Dalla stessa CTU, che si ritiene del tutto condivisibile perché congruamente motivata ed esente da vizi di contraddittorio o logico deduttivi, emerge il quadro di una personalità estremamente fragile, incapace di rappresentarsi le esigenze della bambina:
“la giovane presenta un'insufficienza cognitiva non sanabile, che ad oggi non la rende in grado di occuparsi della figlia, e non sono emersi miglioramenti, intesi come acquisizione di consapevolezza di nessun tipo nella comunità madre bambino: pertanto, la situazione di Pt_1
non presenta possibilità di evoluzione in un tempo minimamente compatibile con la crescita di . La debolezza cognitiva in un contesto deprivato, in assenza di interventi importanti Per_1
delle istituzioni, ormai lette dalla giovane come persecutori, non rende possibile il recupero delle capacità genitoriali”.
“Ad oggi non appare disponibile a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità poiché Pt_1
non riesce ad avere una visione critica del proprio funzionamento ed appare inconsapevole delle proprie aree fragili”. La medesima non ha addotto l'esistenza di situazioni oggettive ovvero di impegni che le impediscano di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Non ha spiegato le ragioni del suo rifiuto, imputabile piuttosto che a ragioni oggettive ad un atteggiamento psicologico di chiusura verso l'esterno e ad una sindrome persecutoria dovuta ad una struttura della personalità fragile che la ha portata a sviluppare tratti paranoidei, per cui il mondo esterno e le istituzioni vengono percepiti con tratti ostili e con un pregiudizio di sfiducia e sospetto. “I servizi sociali vengono ormai visti dalla giovane donna come coloro che hanno tramato per portarle via la bimba”.
non è nemmeno sostenuta da una famiglia solida, protettiva ed idonea a coadiuvarla e Pt_1
sostenerla nell'accudimento della bambina. La signora madre di , unica familiare CP_1 Pt_1
che si è dichiarata disponibile ad accogliere la bambina, vive con un altro figlio diciannovenne che presenta criticità comportamentali importanti. Essa medesima presenta problematiche psichiatriche e psicologiche tali da renderla del tutto inidonea ad accogliere la bambina. Il rapporto di con la madre è divenuto ancora più critico e si è complicato dopo che ha Pt_1 Pt_1
attribuito la paternità della bambina a tale signor che era stato il compagno della Per_2
madre. In considerazione di tutto quanto esposto – conclude la CTU – la famiglia non può rappresentare un valido sostegno per . Pt_1
Tutto quanto precede conferma il giudizio negativo e la prognosi ostativa poste a fondamento della decisione del Tribunale. Per contro, la bambina ha sviluppato un solido legame affettivo con la famiglia affidataria, nella quale ha trovato anche solide figure di riferimento ed un ambiente adeguato alla sua crescita. Non è possibile nemmeno valutare positivamente la possibilità di procedere alla adozione c.d. mite, ai fine di non recidere del tutto i rapporti della bambina con la madre e la famiglia di origine. Appare preferibile che i rapporti della madre con la bambina siano sospesi – come ha stabilito il Tribunale - posto che allo stato l'inserimento di una figura fragile e di una personalità destrutturata come quella della madre potrebbe pregiudicare lo sviluppo psicologico della bambina che nella famiglia collocataria, con la quale ha stabilito un forte legame affettivo, ha trovato dei punti solidi di riferimento.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – compensa interamente tra le parti le spese di causa. Liquida con separato provvedimento le spese di CTU, che pone interamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa le spese.
Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in data odierna.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 20 giugno 2025
IL PRESIDENTE
ESTENSORE