CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1177/2021
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Presidente relatore Silvia Rita Fabrizio
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra e quest'ultimo quale erede univer- Parte_1 Parte_2
sale di entrambi elettivamente domiciliati in Pineto Persona_1
(TE), via Gabriele D'Annunzio n. 194/6, presso lo studio dell'avv. Achille
Ronda, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del precedente grado di giudizio ed espressamente estesa all'impugnazione; appellante e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Mastrilli ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in S. Nicolò a Tordino (TE), via Benedetto Croce n. 6, giusta procura ge- nerale per atto Notar del 01/03/2017, Rep. n. 53868, Racc. n. Persona_2
26971, appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante: “si insiste per l'accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza n.
1473/2021 del Tribunale di Teramo, essendo erronea la statuizione di inam- missibilità della domanda risarcitoria per asserita preclusione da giudicato.
Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza im- pugnata, accerti il diritto degli appellanti al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato rilascio dell'immobile nel periodo successivo alla pubbli- cazione della sentenza n. 1323/2014 e sino alla data di precisazione delle con- clusioni dinanzi a codesta Corte d'Appello, condannando Controparte_2
al pagamento dell'importo di euro 110,00 per ciascun mese di occupa-
[...]
zione sine titulo, senza che possano assumere rilievo i tempi tecnici dedotti dalla società appellata.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.” per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, per i motivi dedotti in narrativa,
2. In subordine, nel merito, voglia rigettare l'avverso atto di appello e confer- mare la sentenza impugnata;
3. Con condanna degli appellanti, in entrambi i casi precedenti, al rimborso delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
4. In via ulteriormente gradata, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila dare atto che la società appellata si è dichiarata disposta a corrispondere il giusto indennizzo dovuto, quantificato dallo stesso Giudice, anche in conside- razione del palese ostruzionismo posto in essere dal e dei Controparte_3
tempi tecnici necessari per ottenere i dovuti permessi per il materiale trasloco della cabina;
5. Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito scomputare dal tempo in cui è dovuto l'indennizzo, parametrato alla misura di Euro 110,00 al mese, il ritar- do provocato dall'ostruzionismo del nonché il tempo tecni- Controparte_3
2 camente necessario per ottenere i dovuti permessi per il materiale trasloco del- la cabina, fino all'effettivo trasferimento della stessa in altro sito;
Con compensazione totale delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso l'ordinanza n. 1473/2021 del Tribunale di Teramo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 1473/2021 il Tribunale di Teramo ha statuito l'inammissibilità della domanda risarcitoria per preclusione da giudicato, pro- posta da e (quest'ultimo in qualità di erede universale Pt_1 Parte_2
di , nei confronti di . Persona_1 Controparte_1
e avevano esposto di essere proprietari di un immobile Pt_1 Parte_2
urbano sito nel Comune , distinto al foglio 26, part. 1087 sub 2 del CP_3
NCU del Comune , ove insisteva una cabina di trasformazione per il CP_3 sezionamento e misura dell'energia elettrica.
Con la sentenza n. 1323/2014, il Tribunale di Teramo aveva condannato
[...]
al rilascio, in loro favore, di detto locale, detenuto e oc- Controparte_1
cupato dalla società in assenza di valido titolo, nonché al pagamento della somma di € 10.340,00, a titolo risarcitorio, per l'occupazione illegittima per il periodo decorrente dal mese di novembre 2006 sino alla pubblicazione della sentenza.
Avevano altresì dedotto che , pur avendo corrisposto la Controparte_1
somma di euro 10.300,00 in loro favore, in esecuzione della sentenza di primo grado, non aveva invece provveduto al rilascio del suddetto immobile. Nelle more, la società aveva interposto appello innanzi a questa Corte, la quale CP_1
aveva confermato la decisione del giudice di primo grado.
La sentenza era passata in giudicato in data 19.01.2020.
3 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 16.11.2020 e han- Pt_1 Parte_2 no richiesto al Tribunale la liquidazione del risarcimento dell'ulteriore pre- giudizio dagli stessi subito in conseguenza del mancato adempimento del rila- scio dell'immobile, da parte di , disposto dalla suddetta Controparte_2
condanna giudiziale.
La società asseriva che, non appena passata in giudicato la sentenza che CP_1
aveva disposto lo spostamento della cabina, si era subito attivata con gli enti preposti, al fine di reperire una nuova area compatibile per la collocazione della cabina stessa.
Il Tribunale di Teramo respingeva la domanda ravvisando l'esistenza di “un giudicato sulla fattispecie costitutiva dell'obbligazione di pagamento a carico di per un danno ingiusto derivante dall'occupazione Controparte_1 dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti e censita al foglio 26, part.
1087 sub 2 del NCU del Comune di Pineto. E proprio il predetto provvedi- mento, contraddistinto dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, impedisce
a qualsiasi giudice di pronunciarsi un'altra volta su quel diritto, promosso dalle stesse parti ricorrenti, sul quale c'è già stata una pronuncia che ha esaurito la serie dei possibili reclami”.
Compensava le spese tra le parti, alla luce delle conclusioni precisate dalla re- sistente.
Avverso l'ordinanza hanno proposto appello e artico- Pt_1 Parte_2
lando due motivi che si andranno di seguito ad esaminare.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la statuizione del Tribunale nella parte in cui il Giudice a quo ha ritenuto “che il pregiudizio lamentato con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 16.11.2020 coincida, non solo nel presuppo- sto, ma anche nel contenuto, con quello liquidato dal Tribunale di Teramo con la citata sentenza 1323/2014, e che, dunque, non potesse essere più ri- chiesto in virtù del giudicato formatosi sul punto e del correlato principio del ne bis in idem”.
4 Sostiene in proposito parte appellante che il pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento, da parte di , della condan- Controparte_1
na giudiziale non fosse sorto al momento della proposizione della domanda di rilascio, ma successivamente, e che si trattasse dunque di un ulteriore danno non prevedibile a priori.
Con il secondo motivo, parte appellante afferma di aver subito un danno risar- cibile a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte di Controparte_2 che avrebbe dovuto essere “liquidato sulla scorta del medesimo parametro uti- lizzato dal Tribunale di Teramo nella calendata sentenza del 2014 in base al canone medio percepibile per un immobile di analoghe caratteristiche”.
Si è costituita la parte appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per- ché proposto avverso un'ordinanza di rigetto della domanda ex art. 702 bis cpc, nel merito deducendone la infondatezza.
In via gradata, ha chiesto di scomputare dal tempo in cui è dovuto l'indennizzo, il ritardo provocato dall'ostruzionismo del , Controparte_3
nonché il tempo tecnicamente necessario per ottenere i dovuti permessi per il materiale trasloco della cabina, fino all'effettivo trasferimento della stessa in altro sito.
Il procedimento subiva rinvii sin dal 28.3.2022 a causa di numerose richieste delle parti essendo in atto tentativi di componimento bonario della lite, non portati a termine.
All'udienza del 13/11/2024, la causa veniva perciò rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello, ammissibile anche contro l'ordinanza di rigetto ex art. 702 bis cpc, che comunque conclude il giudizio, è fondato e va accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che la domanda proposta dagli odierni ap- pellanti con ricorso ex art 702 bis del 16.11.2020 costituisce domanda nuova rispetto a quella definita con sentenza n. 1323/2014.
5 Invero, il pregiudizio di cui gli appellati hanno chiesto il ristoro è insorto suc- cessivamente alla mancata esecuzione della sentenza di primo grado.
Ed invero, la decisione impugnata contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di limiti oggettivi del giudicato nelle ipotesi di illeciti permanenti, qual è quello oggetto di causa, sicché avendo la sentenza poi passata in giudicato statuito circa il ristoro del pregiu- dizio subito dagli attori dal 2006, data dell'iniziale occupazione, fino all'ottobre 2024, ossa data di pubblicazione di quella decisione, oggi si tratta di emettere analoga statuizione per il periodo successivo, dal novembre 2014 alla data di pubblicazione della presente decisione e, quindi sino al marzo
2025, posto che nella specie, l'occupazione dell'immobile è perdurata anche
[... dopo il passaggio in giudicato della sentenza (2020), proprio perché
non ha prontamente ottemperato alla condanna giudiziale. Parte_3
Parte appellante ha pertanto diritto al riconoscimento di un indennizzo da li- quidarsi dal novembre 2014 al marzo 2025 nella misura di € 110,00 al mese, sulla quale concordano le parti essendo stata all'uopo determinata dal CTU nella relazione peritale depositata il 20.02.2009 nel procedimento RG n.
200322/2006, quale canone medio di mercato percepibile per un immobile di analoghe caratteristiche e dimensioni ubicato nella medesima zona.
Dalla somma, determinata pertanto in € 13.750,00, non possono essere scom- putati ulteriori periodi, come richiesto da parte appellata, in ragione della “ra- tio” dell'indennizzo, che (pur non potendo assicurare un pieno ristoro per i danni subiti, come il risarcimento del danno), va comunque individuata nella riparazione dal pregiudizio subito, cioè nel ristoro di tutti gli effetti negativi, delle alterazioni in peius derivate alla parte e al suo patrimonio per effetto dell'illecito. Del resto, l'eventuale complessità dell'iter autorizzativo per il tra- sferimento della cabina elettrica non può in alcun modo elidere né ridurre l'obbligo risarcitorio gravante sulla Società appellata, essendo le difficoltà in-
6 contrate nell'adempimento dell'ordine di rilascio un rischio che grava esclusi- vamente sull'occupante illegittimo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma riforma della sentenza im- pugnata, deve disporsi la condanna dell' a corrispondere agli appel- CP_1 lanti la somma di € 13.750,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo tariffa, con applicazione dei parametri medi, fatta ecce- zione per la fase istruttoria, al minimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso Pt_1 Parte_2 Controparte_1
l'ordinanza n. 1473/2021 del Tribunale di Teramo così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al pagamento in favore degli appellati della somma di € Controparte_1
13.750,00 a titolo di indennità di occupazione dal novembre 2014 al marzo
2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2)condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese dell'intero giudizio, che liquida in € 4.237,00 quanto al primo grado, oltre € 118,50 per spese vive e in € 4.888,00 quanto al presente grado, oltre € 355,50 per spese vive e, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto svolta in data 24/03/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1177/2021
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Presidente relatore Silvia Rita Fabrizio
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra e quest'ultimo quale erede univer- Parte_1 Parte_2
sale di entrambi elettivamente domiciliati in Pineto Persona_1
(TE), via Gabriele D'Annunzio n. 194/6, presso lo studio dell'avv. Achille
Ronda, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del precedente grado di giudizio ed espressamente estesa all'impugnazione; appellante e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Mastrilli ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in S. Nicolò a Tordino (TE), via Benedetto Croce n. 6, giusta procura ge- nerale per atto Notar del 01/03/2017, Rep. n. 53868, Racc. n. Persona_2
26971, appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante: “si insiste per l'accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza n.
1473/2021 del Tribunale di Teramo, essendo erronea la statuizione di inam- missibilità della domanda risarcitoria per asserita preclusione da giudicato.
Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza im- pugnata, accerti il diritto degli appellanti al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato rilascio dell'immobile nel periodo successivo alla pubbli- cazione della sentenza n. 1323/2014 e sino alla data di precisazione delle con- clusioni dinanzi a codesta Corte d'Appello, condannando Controparte_2
al pagamento dell'importo di euro 110,00 per ciascun mese di occupa-
[...]
zione sine titulo, senza che possano assumere rilievo i tempi tecnici dedotti dalla società appellata.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.” per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, per i motivi dedotti in narrativa,
2. In subordine, nel merito, voglia rigettare l'avverso atto di appello e confer- mare la sentenza impugnata;
3. Con condanna degli appellanti, in entrambi i casi precedenti, al rimborso delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
4. In via ulteriormente gradata, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila dare atto che la società appellata si è dichiarata disposta a corrispondere il giusto indennizzo dovuto, quantificato dallo stesso Giudice, anche in conside- razione del palese ostruzionismo posto in essere dal e dei Controparte_3
tempi tecnici necessari per ottenere i dovuti permessi per il materiale trasloco della cabina;
5. Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito scomputare dal tempo in cui è dovuto l'indennizzo, parametrato alla misura di Euro 110,00 al mese, il ritar- do provocato dall'ostruzionismo del nonché il tempo tecni- Controparte_3
2 camente necessario per ottenere i dovuti permessi per il materiale trasloco del- la cabina, fino all'effettivo trasferimento della stessa in altro sito;
Con compensazione totale delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso l'ordinanza n. 1473/2021 del Tribunale di Teramo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 1473/2021 il Tribunale di Teramo ha statuito l'inammissibilità della domanda risarcitoria per preclusione da giudicato, pro- posta da e (quest'ultimo in qualità di erede universale Pt_1 Parte_2
di , nei confronti di . Persona_1 Controparte_1
e avevano esposto di essere proprietari di un immobile Pt_1 Parte_2
urbano sito nel Comune , distinto al foglio 26, part. 1087 sub 2 del CP_3
NCU del Comune , ove insisteva una cabina di trasformazione per il CP_3 sezionamento e misura dell'energia elettrica.
Con la sentenza n. 1323/2014, il Tribunale di Teramo aveva condannato
[...]
al rilascio, in loro favore, di detto locale, detenuto e oc- Controparte_1
cupato dalla società in assenza di valido titolo, nonché al pagamento della somma di € 10.340,00, a titolo risarcitorio, per l'occupazione illegittima per il periodo decorrente dal mese di novembre 2006 sino alla pubblicazione della sentenza.
Avevano altresì dedotto che , pur avendo corrisposto la Controparte_1
somma di euro 10.300,00 in loro favore, in esecuzione della sentenza di primo grado, non aveva invece provveduto al rilascio del suddetto immobile. Nelle more, la società aveva interposto appello innanzi a questa Corte, la quale CP_1
aveva confermato la decisione del giudice di primo grado.
La sentenza era passata in giudicato in data 19.01.2020.
3 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 16.11.2020 e han- Pt_1 Parte_2 no richiesto al Tribunale la liquidazione del risarcimento dell'ulteriore pre- giudizio dagli stessi subito in conseguenza del mancato adempimento del rila- scio dell'immobile, da parte di , disposto dalla suddetta Controparte_2
condanna giudiziale.
La società asseriva che, non appena passata in giudicato la sentenza che CP_1
aveva disposto lo spostamento della cabina, si era subito attivata con gli enti preposti, al fine di reperire una nuova area compatibile per la collocazione della cabina stessa.
Il Tribunale di Teramo respingeva la domanda ravvisando l'esistenza di “un giudicato sulla fattispecie costitutiva dell'obbligazione di pagamento a carico di per un danno ingiusto derivante dall'occupazione Controparte_1 dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti e censita al foglio 26, part.
1087 sub 2 del NCU del Comune di Pineto. E proprio il predetto provvedi- mento, contraddistinto dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, impedisce
a qualsiasi giudice di pronunciarsi un'altra volta su quel diritto, promosso dalle stesse parti ricorrenti, sul quale c'è già stata una pronuncia che ha esaurito la serie dei possibili reclami”.
Compensava le spese tra le parti, alla luce delle conclusioni precisate dalla re- sistente.
Avverso l'ordinanza hanno proposto appello e artico- Pt_1 Parte_2
lando due motivi che si andranno di seguito ad esaminare.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la statuizione del Tribunale nella parte in cui il Giudice a quo ha ritenuto “che il pregiudizio lamentato con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 16.11.2020 coincida, non solo nel presuppo- sto, ma anche nel contenuto, con quello liquidato dal Tribunale di Teramo con la citata sentenza 1323/2014, e che, dunque, non potesse essere più ri- chiesto in virtù del giudicato formatosi sul punto e del correlato principio del ne bis in idem”.
4 Sostiene in proposito parte appellante che il pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento, da parte di , della condan- Controparte_1
na giudiziale non fosse sorto al momento della proposizione della domanda di rilascio, ma successivamente, e che si trattasse dunque di un ulteriore danno non prevedibile a priori.
Con il secondo motivo, parte appellante afferma di aver subito un danno risar- cibile a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte di Controparte_2 che avrebbe dovuto essere “liquidato sulla scorta del medesimo parametro uti- lizzato dal Tribunale di Teramo nella calendata sentenza del 2014 in base al canone medio percepibile per un immobile di analoghe caratteristiche”.
Si è costituita la parte appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per- ché proposto avverso un'ordinanza di rigetto della domanda ex art. 702 bis cpc, nel merito deducendone la infondatezza.
In via gradata, ha chiesto di scomputare dal tempo in cui è dovuto l'indennizzo, il ritardo provocato dall'ostruzionismo del , Controparte_3
nonché il tempo tecnicamente necessario per ottenere i dovuti permessi per il materiale trasloco della cabina, fino all'effettivo trasferimento della stessa in altro sito.
Il procedimento subiva rinvii sin dal 28.3.2022 a causa di numerose richieste delle parti essendo in atto tentativi di componimento bonario della lite, non portati a termine.
All'udienza del 13/11/2024, la causa veniva perciò rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello, ammissibile anche contro l'ordinanza di rigetto ex art. 702 bis cpc, che comunque conclude il giudizio, è fondato e va accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che la domanda proposta dagli odierni ap- pellanti con ricorso ex art 702 bis del 16.11.2020 costituisce domanda nuova rispetto a quella definita con sentenza n. 1323/2014.
5 Invero, il pregiudizio di cui gli appellati hanno chiesto il ristoro è insorto suc- cessivamente alla mancata esecuzione della sentenza di primo grado.
Ed invero, la decisione impugnata contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di limiti oggettivi del giudicato nelle ipotesi di illeciti permanenti, qual è quello oggetto di causa, sicché avendo la sentenza poi passata in giudicato statuito circa il ristoro del pregiu- dizio subito dagli attori dal 2006, data dell'iniziale occupazione, fino all'ottobre 2024, ossa data di pubblicazione di quella decisione, oggi si tratta di emettere analoga statuizione per il periodo successivo, dal novembre 2014 alla data di pubblicazione della presente decisione e, quindi sino al marzo
2025, posto che nella specie, l'occupazione dell'immobile è perdurata anche
[... dopo il passaggio in giudicato della sentenza (2020), proprio perché
non ha prontamente ottemperato alla condanna giudiziale. Parte_3
Parte appellante ha pertanto diritto al riconoscimento di un indennizzo da li- quidarsi dal novembre 2014 al marzo 2025 nella misura di € 110,00 al mese, sulla quale concordano le parti essendo stata all'uopo determinata dal CTU nella relazione peritale depositata il 20.02.2009 nel procedimento RG n.
200322/2006, quale canone medio di mercato percepibile per un immobile di analoghe caratteristiche e dimensioni ubicato nella medesima zona.
Dalla somma, determinata pertanto in € 13.750,00, non possono essere scom- putati ulteriori periodi, come richiesto da parte appellata, in ragione della “ra- tio” dell'indennizzo, che (pur non potendo assicurare un pieno ristoro per i danni subiti, come il risarcimento del danno), va comunque individuata nella riparazione dal pregiudizio subito, cioè nel ristoro di tutti gli effetti negativi, delle alterazioni in peius derivate alla parte e al suo patrimonio per effetto dell'illecito. Del resto, l'eventuale complessità dell'iter autorizzativo per il tra- sferimento della cabina elettrica non può in alcun modo elidere né ridurre l'obbligo risarcitorio gravante sulla Società appellata, essendo le difficoltà in-
6 contrate nell'adempimento dell'ordine di rilascio un rischio che grava esclusi- vamente sull'occupante illegittimo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma riforma della sentenza im- pugnata, deve disporsi la condanna dell' a corrispondere agli appel- CP_1 lanti la somma di € 13.750,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo tariffa, con applicazione dei parametri medi, fatta ecce- zione per la fase istruttoria, al minimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso Pt_1 Parte_2 Controparte_1
l'ordinanza n. 1473/2021 del Tribunale di Teramo così provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] al pagamento in favore degli appellati della somma di € Controparte_1
13.750,00 a titolo di indennità di occupazione dal novembre 2014 al marzo
2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2)condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese dell'intero giudizio, che liquida in € 4.237,00 quanto al primo grado, oltre € 118,50 per spese vive e in € 4.888,00 quanto al presente grado, oltre € 355,50 per spese vive e, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto svolta in data 24/03/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
7