Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2020, n. 14604
CASS
Sentenza 9 luglio 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2020, n. 14604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14604
    Data del deposito : 9 luglio 2020

    Testo completo