CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
Sent. n. /25 In nome del popolo italiano OGGETTO: appello avverso la sentenza n.
248/2024 emessa dal L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a Tribunale di Perugia il
14 febbraio 2024 – opposizione a decreto
- S e z i o n e L a v o r o - ingiuntivo
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro Parte_1
tempore della cessata Parte_2
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Valeria
[...]
Vagnoni e Fabrizio D. Mastrangeli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Perugia,
Piazza Italia, n. 4, in forza di procura speciale in calce all'atto di appello, nonché agli indirizzi e Email_1 Email_2
1 - appellante -
c o n t r o
, rappresentata e difeso, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marcello Volpi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Plinio il Giovane n. 5 e presso il suo domicilio digitale
Email_3
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 248/2024 emessa dal Tribunale di Perugia il 14 febbraio
2024 – opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa all'udienza collegiale del 30 aprile 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Perugia il 3 aprile 2023 , quale Parte_1
legale rappresentante e liquidatore dell' Parte_2 Parte_2 Parte_2
, si oppose al decreto ingiuntivo n. 57 del 2020 con il quale gli era stato ingiunto di pagare
[...]
in favore di la somma di € 10.566,93 a titolo di t.f.r. per l'attività di lavoro subordinato CP_1
svolta alle dipendenze dell' in qualità di necroforo-autista, inquadrato nel livello 4 Parte_2
del CCNL, dal 1° marzo 2004 al 10 maggio 2019.
A fondamento dell'illegittimità della pretesa creditoria, il ricorrente sostenne che il durante il CP_1
rapporto di lavoro si fosse indebitamente appropriato dell'importo di € 3.300,00 corrispostogli in contanti da , figlia del defunto , a saldo della fattura n. 19 Controparte_2 Parte_3
2 del 19 aprile 2018 emessa a nome della vedova per il servizio funebre erogato in favore Persona_1
del defunto marito.
Espose, infatti, che, agli inizi dell'anno 2020, risultandogli ancora insoluta quella fattura, si decise a chiedere spiegazioni a , figlia del defunto, la quale gli rappresentò di aver Controparte_2
corrisposto l'intera somma al , mostrandogli la fattura quietanzata con il timbro “PAGATO” CP_1
posto e siglato proprio dal . CP_1
La società opponente, pertanto, chiese che il credito azionato in via monitoria venisse compensato con l'importo incassato dal e con le somme dovutele a titolo di risarcimento del danno ai sensi CP_1
degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p, da determinarsi in via equitativa, dal momento che la condotta del lavoratore integrava la fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p. aggravato ex art. 61 n. 11 c.p.
Costituitosi in giudizio, contestò la commissione del fatto addebitatogli evidenziando CP_1
il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opponente.
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 248/2024, emessa in data 14 febbraio 2024, respinse l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e condannò la società opponente alla rifusione delle spese sostenute dall'opposto liquidate in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori.
2. Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024 , nella qualità di socio accomandatario Parte_1
e di legale rappresentante pro tempore della cessata Parte_2
, ha interposto appello avverso la decisione di primo grado, chiedendo,
[...]
in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
A seguito della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si
è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la carenza di CP_1
legittimazione processuale e sostanziale dell'appellante. In ordine a tale eccezione, l'appellato,
richiamando l'orientamento consolidato della Suprema Corte, ha evidenziato che, cancellandosi dal registro delle imprese, la società avrebbe perso la possibilità di incassare tutti i crediti ancora incerti
3 - ed in attesa di accertamento giudiziale – non indicati nel bilancio di liquidazione e considerati,
quindi, tacitamente rinunciati.
In secondo luogo, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che, nel procedimento penale a carico del , CP_1
per il reato di appropriazione indebita aggravata, tutt'ora pendente e avviato a seguito della denuncia querela sporta dal quest'ultimo si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento dei Pt_1
medesimi danni materiali e morali rivendicati nell'odierno giudizio civile.
Nel merito, l'appellato ha ribadito l'infondatezza della domanda azionata con l'opposizione, in quanto la compensazione atecnica non potrebbe trovare applicazione in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1243 c.c. ovvero la liquidità e l'esigibilità del credito.
In ogni caso, l'appellato ha sostenuto che la compensazione non possa trovare applicazione per non aver la società appellante dimostrato la sussistenza del credito vantato. Ed infatti, ha sottolineato come la società si sia limitata ad allegare la fattura senza però produrre i Registri I.V.A., nei quali sono annotate le fatture pagate e quelle insolute, e il Bilancio di liquidazione, che costituisce il rendiconto conclusivo con lo scopo di esporre i risultati dell'attività di liquidazione, ivi compresi i crediti della società estinta. Ha infine sostenuto che sia alquanto significativo, come rilevato dallo stesso
Tribunale, che il si sia attivato soltanto due anni dopo l'asserito mancato incasso della fattura. Pt_1
Quindi, all'odierna udienza di discussione, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive posizioni e conclusioni rappresentate nei rispettivi atti introduttivi.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale e sostanziale dell'appellante sollevata dall'appellato.
4 1.1. Risulta dalla Visura camerale prodotta dall'appellato (doc. 2) che l'
[...]
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 Parte_2
gennaio 2024 con la causale “chiusura della liquidazione”.
Risulta, inoltre, che ha proposto appello “in qualità di socio accomandatario e Parte_1
legale rappresentante pro tempore della cessata Parte_2 Parte_2
” e, nella stessa identica qualità, ha conferito delega ai propri procuratori speciali,
[...]
avvocati Fabrizio Domenico Mastrangeli e Valeria Vagnoni, per rappresentarlo nell'odierno giudizio
(vedi procura speciale del 21 dicembre 2024, allegata al ricorso in appello).
1.2. Ciò posto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi Sez. II, ordinanza n.
14859 dell'11 maggio 2022, Rv. 664794-01):
“In tema di società di persone, l'appello proposto dalla società successivamente alla sua
cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto
strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, perché la cancellazione comporta
l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza
del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci”.
Né può accogliersi la tesi sostenuta dal procuratore dell'appellante, nel corso della discussione,
secondo la quale il avrebbe agito in proprio. Pt_1
Al riguardo risulta chiaro dall'intestazione del ricorso e dal testo della procura speciale che il Pt_1
non ha agito “in proprio”, ma “nella qualità” di socio accomandatario e di legale rappresentante della società, la quale, pertanto, deve intendersi come la parte appellante.
Anche nel precedente sopra richiamato avevano infatti agito i soci, nella qualità di “soci amministratori” e “legali rappresentanti” della società estinta e la Suprema Corte ha ritenuto che avesse agito la società.
5 1.3. Si riportano, di seguito, alcuni passaggi della sentenza sopra citata, essendo la fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio e condividendosi i principi di diritto in essa affermati.
“1. Si rileva preliminarmente che il giudizio non poteva essere proseguito e, pertanto, la
sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
2. Risulta, infatti, dagli atti che di e Parte_4 CP_3
, iscritta al Registro delle Imprese (CCIAA di Lecce) in data Controparte_4
01/04/2011, fosse stata cancellata dal predetto registro in data 21/10/2014 e che la stessa
società avesse proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Lecce n. 53/2015,
quando cioè la stessa era già estinta.
2.1. Emerge, inoltre, che e hanno agito nel presente Controparte_4 CP_3
giudizio nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta
e , iscritta al Parte_5 CP_3 Controparte_4
Registro delle imprese (CCIAA di Lecce) in data 01/04/2011 e cancellata dal predetto
registro in data 21/10/2014.
2.2. Deve al riguardo rammentarsi che “la cancellazione volontaria dal registro delle
imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società
medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in
giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove
l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare
non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione
deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla
società estinta, a pena di inammissibilità” (Cass. n. 24853/2018).
[…]
Qualora, dunque, come risulta nella fattispecie, l'appello sia stato proposto dalla società
estinta e non dai soci, “si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per
6 l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si
rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l'inammissibilità
dell'atto che lo promuove (cfr. Cass. n. 25275/2014).
2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata debba, quindi, essere cassata senza rinvio
atteso che il giudizio non poteva essere validamente proseguito, essendo stato interposto
appello da società oramai estinta”.
2. In conclusione, ritenuto il difetto di legittimazione processuale e sostanziale della parte appellante,
deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
L'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e perciò è tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
7 Così deciso in Perugia, il 30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
8
Sent. n. /25 In nome del popolo italiano OGGETTO: appello avverso la sentenza n.
248/2024 emessa dal L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a Tribunale di Perugia il
14 febbraio 2024 – opposizione a decreto
- S e z i o n e L a v o r o - ingiuntivo
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro Parte_1
tempore della cessata Parte_2
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Valeria
[...]
Vagnoni e Fabrizio D. Mastrangeli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Perugia,
Piazza Italia, n. 4, in forza di procura speciale in calce all'atto di appello, nonché agli indirizzi e Email_1 Email_2
1 - appellante -
c o n t r o
, rappresentata e difeso, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marcello Volpi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Plinio il Giovane n. 5 e presso il suo domicilio digitale
Email_3
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 248/2024 emessa dal Tribunale di Perugia il 14 febbraio
2024 – opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa all'udienza collegiale del 30 aprile 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Perugia il 3 aprile 2023 , quale Parte_1
legale rappresentante e liquidatore dell' Parte_2 Parte_2 Parte_2
, si oppose al decreto ingiuntivo n. 57 del 2020 con il quale gli era stato ingiunto di pagare
[...]
in favore di la somma di € 10.566,93 a titolo di t.f.r. per l'attività di lavoro subordinato CP_1
svolta alle dipendenze dell' in qualità di necroforo-autista, inquadrato nel livello 4 Parte_2
del CCNL, dal 1° marzo 2004 al 10 maggio 2019.
A fondamento dell'illegittimità della pretesa creditoria, il ricorrente sostenne che il durante il CP_1
rapporto di lavoro si fosse indebitamente appropriato dell'importo di € 3.300,00 corrispostogli in contanti da , figlia del defunto , a saldo della fattura n. 19 Controparte_2 Parte_3
2 del 19 aprile 2018 emessa a nome della vedova per il servizio funebre erogato in favore Persona_1
del defunto marito.
Espose, infatti, che, agli inizi dell'anno 2020, risultandogli ancora insoluta quella fattura, si decise a chiedere spiegazioni a , figlia del defunto, la quale gli rappresentò di aver Controparte_2
corrisposto l'intera somma al , mostrandogli la fattura quietanzata con il timbro “PAGATO” CP_1
posto e siglato proprio dal . CP_1
La società opponente, pertanto, chiese che il credito azionato in via monitoria venisse compensato con l'importo incassato dal e con le somme dovutele a titolo di risarcimento del danno ai sensi CP_1
degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p, da determinarsi in via equitativa, dal momento che la condotta del lavoratore integrava la fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p. aggravato ex art. 61 n. 11 c.p.
Costituitosi in giudizio, contestò la commissione del fatto addebitatogli evidenziando CP_1
il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opponente.
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 248/2024, emessa in data 14 febbraio 2024, respinse l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e condannò la società opponente alla rifusione delle spese sostenute dall'opposto liquidate in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori.
2. Con ricorso depositato il 23 dicembre 2024 , nella qualità di socio accomandatario Parte_1
e di legale rappresentante pro tempore della cessata Parte_2
, ha interposto appello avverso la decisione di primo grado, chiedendo,
[...]
in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
A seguito della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si
è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la carenza di CP_1
legittimazione processuale e sostanziale dell'appellante. In ordine a tale eccezione, l'appellato,
richiamando l'orientamento consolidato della Suprema Corte, ha evidenziato che, cancellandosi dal registro delle imprese, la società avrebbe perso la possibilità di incassare tutti i crediti ancora incerti
3 - ed in attesa di accertamento giudiziale – non indicati nel bilancio di liquidazione e considerati,
quindi, tacitamente rinunciati.
In secondo luogo, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che, nel procedimento penale a carico del , CP_1
per il reato di appropriazione indebita aggravata, tutt'ora pendente e avviato a seguito della denuncia querela sporta dal quest'ultimo si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento dei Pt_1
medesimi danni materiali e morali rivendicati nell'odierno giudizio civile.
Nel merito, l'appellato ha ribadito l'infondatezza della domanda azionata con l'opposizione, in quanto la compensazione atecnica non potrebbe trovare applicazione in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1243 c.c. ovvero la liquidità e l'esigibilità del credito.
In ogni caso, l'appellato ha sostenuto che la compensazione non possa trovare applicazione per non aver la società appellante dimostrato la sussistenza del credito vantato. Ed infatti, ha sottolineato come la società si sia limitata ad allegare la fattura senza però produrre i Registri I.V.A., nei quali sono annotate le fatture pagate e quelle insolute, e il Bilancio di liquidazione, che costituisce il rendiconto conclusivo con lo scopo di esporre i risultati dell'attività di liquidazione, ivi compresi i crediti della società estinta. Ha infine sostenuto che sia alquanto significativo, come rilevato dallo stesso
Tribunale, che il si sia attivato soltanto due anni dopo l'asserito mancato incasso della fattura. Pt_1
Quindi, all'odierna udienza di discussione, i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive posizioni e conclusioni rappresentate nei rispettivi atti introduttivi.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale e sostanziale dell'appellante sollevata dall'appellato.
4 1.1. Risulta dalla Visura camerale prodotta dall'appellato (doc. 2) che l'
[...]
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 Parte_2
gennaio 2024 con la causale “chiusura della liquidazione”.
Risulta, inoltre, che ha proposto appello “in qualità di socio accomandatario e Parte_1
legale rappresentante pro tempore della cessata Parte_2 Parte_2
” e, nella stessa identica qualità, ha conferito delega ai propri procuratori speciali,
[...]
avvocati Fabrizio Domenico Mastrangeli e Valeria Vagnoni, per rappresentarlo nell'odierno giudizio
(vedi procura speciale del 21 dicembre 2024, allegata al ricorso in appello).
1.2. Ciò posto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi Sez. II, ordinanza n.
14859 dell'11 maggio 2022, Rv. 664794-01):
“In tema di società di persone, l'appello proposto dalla società successivamente alla sua
cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto
strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, perché la cancellazione comporta
l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza
del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci”.
Né può accogliersi la tesi sostenuta dal procuratore dell'appellante, nel corso della discussione,
secondo la quale il avrebbe agito in proprio. Pt_1
Al riguardo risulta chiaro dall'intestazione del ricorso e dal testo della procura speciale che il Pt_1
non ha agito “in proprio”, ma “nella qualità” di socio accomandatario e di legale rappresentante della società, la quale, pertanto, deve intendersi come la parte appellante.
Anche nel precedente sopra richiamato avevano infatti agito i soci, nella qualità di “soci amministratori” e “legali rappresentanti” della società estinta e la Suprema Corte ha ritenuto che avesse agito la società.
5 1.3. Si riportano, di seguito, alcuni passaggi della sentenza sopra citata, essendo la fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio e condividendosi i principi di diritto in essa affermati.
“1. Si rileva preliminarmente che il giudizio non poteva essere proseguito e, pertanto, la
sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
2. Risulta, infatti, dagli atti che di e Parte_4 CP_3
, iscritta al Registro delle Imprese (CCIAA di Lecce) in data Controparte_4
01/04/2011, fosse stata cancellata dal predetto registro in data 21/10/2014 e che la stessa
società avesse proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Lecce n. 53/2015,
quando cioè la stessa era già estinta.
2.1. Emerge, inoltre, che e hanno agito nel presente Controparte_4 CP_3
giudizio nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta
e , iscritta al Parte_5 CP_3 Controparte_4
Registro delle imprese (CCIAA di Lecce) in data 01/04/2011 e cancellata dal predetto
registro in data 21/10/2014.
2.2. Deve al riguardo rammentarsi che “la cancellazione volontaria dal registro delle
imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società
medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in
giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove
l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare
non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione
deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla
società estinta, a pena di inammissibilità” (Cass. n. 24853/2018).
[…]
Qualora, dunque, come risulta nella fattispecie, l'appello sia stato proposto dalla società
estinta e non dai soci, “si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per
6 l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si
rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l'inammissibilità
dell'atto che lo promuove (cfr. Cass. n. 25275/2014).
2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata debba, quindi, essere cassata senza rinvio
atteso che il giudizio non poteva essere validamente proseguito, essendo stato interposto
appello da società oramai estinta”.
2. In conclusione, ritenuto il difetto di legittimazione processuale e sostanziale della parte appellante,
deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
L'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e perciò è tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
7 Così deciso in Perugia, il 30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
8