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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2024, n. 11790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11790 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 50776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
28.03.2023 e
promossa da
(IÀ (C.F. e P.IVA Parte_1 Parte_2
), P.IVA_1
1
in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita tra e le Parte_1 imprese mandanti e Parte_3 Controparte_1
[...]
, domiciliata in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3, rappresentata e difesa
[...]
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Canevotti, Andrea Accardo e Daniele
Vagnozzi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
nei confronti di
(IÀ ) (C.F. – P.IVA CP_2 Controparte_3
) P.IVA_2
Elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Nino Bixio n.7/b, presso lo studio dell'avv. Matteo
Mormino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.03.2023, le parti concludevano come da verbale in atti:
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
In via istruttoria, si ritiene completo il quadro istruttorio e la causa documentale, pertanto solo in caso di ulteriori provvedimenti istruttori si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., anche a prova contraria, con contestuale rigetto delle richieste avversarie, in quanto inammissibili e infondate.
Nel merito, condannare la (IÀ ) in CP_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. (C.F. – P.IVA ), con sede legale P.IVA_2
in Roma, Via Casal Bernocchi n. 73, al pagamento diretto in favore della
[...]
quale mandante dell'ATI con capogruppo come in Parte_3 Parte_1
epigrafe indicata, oppure, in denegata ipotesi, in favore della nella Parte_1
2
qualità di capogruppo mandataria della suddetta ATI, dell'importo di € 183.659,24 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, rigettare e respingere ogni contraria domanda ed eccezione svolta da parte della (IÀ ) in quanto CP_2 Controparte_3
infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
PARTE CONVENUTA:
“in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti dell'odierna convenuta per i motivi di cui alla memoria;
nel merito: respingere in ogni caso le domande attoree, in quanto infondate per i motivi di cui all'atto di costituzione;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
POSIZIONI delle PARTI e FATTI di CAUSA
1.1.atto di citazione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: CP_2
- che la (IÀ , era società Parte_1 Parte_2
Cont mandataria del costituito, tra le altre, con la tale Parte_3 raggruppamento (ATI o RTI) nel 2006 si aggiudicava il lotto n. 1 “
[...]
Parte_4
(oggi , giusta deliberazione n. 602 del 02.08.2006, per
[...] CP_2 la durata di tre anni, per l'importo annuo di € 1.866.577,28 iva inclusa, più volte prorogato da parte dell' sino al 31.10.2013; Parte_4
- che il Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva all'art. 20 modalità di fatturazione mensile, ed al successivo art. 21 un principio di revisione prezzi periodica che veniva quantificata e liquidata a consuntivo con distinti provvedimenti dall' CP_3
- che tutte le attività venivano fatturate direttamente dalle singole componenti
Cont dell'ATI e saldate dalla in forma diretta alle medesime;
tuttavia, l'ATI vantava Cont ancora un credito complessivo di € 183.659,24 nei confronti della per
3
prestazioni rese dalla per le quali la stessa aveva emesso fatture, non Pt_3
ancora saldate.
Tale credito vantato dalla (ed azionato dalla mandataria era Pt_3 Pt_1
portato da due gruppi di fatture:
A) Credito per revisione dei prezzi (per complessivi € 126.603,20).
Con deliberazione n. 166/2010, comunicata con nota del 04.03.2010 prot. 21705, la
Cont aveva approvato la revisione prezzi per il periodo 2007-2009, per l'importo complessivo di € 126.603,20, portato dalle fatture dalla n. 385/ 2011 al n. 421/2011.
B) Credito per prestazioni eseguite (per complessivi € 57.056,04 a titolo di residuo saldo)
Risultante da fatture emesse e pagate solo parzialmente dalla , relative Parte_4
al servizio di pulizia, e segnatamente:
32. Fattura n. 33/2011, di € 62.404,01, saldata per € 58.208,43, con credito residuo €
4.195,58;
33. Fattura n. 78/2011 di € 62.404,01, saldata per € 58.208,43, con credito residuo €
4.195,58;
34. Fattura n. 126/2011 di € 62.404,01, saldata per € 58.208,43, con credito residuo €
4.195,58;
35. Fattura n. 177/2011 di € 62.404,01, saldata per € 58.208,43, con credito residuo €
4.195,58;
36. Fattura n. 218/2011 di € 62.404,01, saldata per € 58.208,43, con credito residuo €
4.195,58;
37. Fattura n. 280/2011 di € 62.404,01, saldata per € 58.157,04, con credito residuo €
4.246,97;
38. Fattura n. 340/2011 di € 62.404,01, saldata per € 52.387,58, con credito residuo €
10.016,43;
39. Fattura n. 423/2011 di € 62.404,01, saldata per € 52.387,58, con credito residuo €
10.016,43;
4
40. Fattura n. 455/2011 di € 56.225,66, saldata per € 52.387,58, con credito residuo €
3.838,08;
41. Fattura n. 593/2011 di € 56.225,66, saldata per € 52.387,58, con credito residuo €
3.838,08;
42. Fattura n. 123/2012 di € 62.070,12, saldata per € 58.568,67, con credito residuo €
3.501,45;
43. Fattura n. 200/2012 di € 62.070,12, saldata per € 61.759,77, con credito residuo €
310,35;
44. Fattura n. 251/2012 di € 62.070,12 saldata per € 61.759,77, con credito residuo €
310,35;
Il credito complessivo della ammontava ad € 183.659,24, oltre interessi ai Pt_3
sensi del D.lgs. 231/2002 e s.m.i. a decorrere dalle singole fatture;
- che diversi i solleciti di pagamento della da ultimo in data 11.04.2012, e Pt_3
successivamente parte attrice avanzava istanza di certificazione telematica dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008; Cont
- che il credito veniva ammesso e riconosciuto dalla con nota prot. 184 del
Cont 03.06.2015, con la quale l' rassicurava la che “il pagamento dovuto Pt_3
verrà eseguito dalla Regione Lazio, poiché le fatture sono state inserite in ambito di accordo pagamenti”, ma tali fatture non venivano saldate.
Successivamente, la agiva in sede monitoria ed otteneva Decreto Pt_3
Ingiuntivo Telematico n. 4111/2016, (R.G. 11238/2016), emesso dal Tribunale di
Roma per l'importo di € 231.923,21 oltre interessi, spese ed onorari, per il pagamento di fatture emesse e non corrisposte dall'Azienda Cont Tale decreto ingiuntivo veniva opposto (su R.G. 24520/2020) dalla che eccepiva genericamente la sussistenza di condizioni per l'applicazione di sconti (dal
5% al 10%) in virtù della c.d. “spending review”, di cui al D.lgs. n. 95/2012, nonché la rideterminazione di alcune prestazioni sulla base di una riclassificazione dei codici di complessità
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Tali contestazioni venivano mosse solo per alcune delle fatture azionate (solo per le fatture da n. 32 a 44 ), per un importo complessivamente opposto di soli € 57.056,04, senza contestare la gran parte delle somme azionate, pari ad € 174.867,17; Cont
- che la nelle more, provvedeva a saldare parte del debito non contestato, e precisamente quanto residuava di una delle fatture oggetto del D.I., ossia la fattura n.
359 del 2013 (per € 48.263,97),
- che residuava ancora l'importo di € 183.659,24, dell'importo complessivo azionato con il monitorio, e che veniva successivamente azionato nel presente giudizio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24439/2019 pubblicata in data 20.12.2019, riteneva inammissibile il ricorso e revocava il D.I. opposto per difetto di legittimazione attiva della in qualità di mandante. La mandataria Pt_3
dunque, azionava il presente giudizio per ottenere il pagamento del Pt_1
credito.
Parte attrice deduceva che:
I. la somma di € 126.603,20, si riferiva all'aggiornamento ISTAT per il periodo
2007-2009, oggetto delle fatture di cui al gruppo A dell'elenco suesposto, mai
Cont contestate (né opposte) dalla
II. la somma di € 57.056,04, si riferiva al corrispettivo per le prestazioni nell'anno
2011 e 2012 e 2013, deduceva in particolare:
a) Insussistenza di alcuna riclassificazione dei codici di complessità in riferimento alle Cont fatture nn. 33/2011, 78/2011, 126/2011, 177/2011, 218/2011 e 280/2011, in quanto la Part con nota prot. 62695 del 27.06.2011 aveva chiesto all' di praticare uno sconto sulle fatture emesse dall'inizio del 2011 e non pagate, il tutto in cambio di una proroga del servizio. Sconto che parte attrice non concedeva.
b) Insussistenza di alcuno sconto in attuazione della cd. “spending review” ai sensi del D.lgs.
95/2012, in riferimento alle fatture nn. 340/2011, 423/2011, 455/2011, 539/2011, 123/2012,
200/2012 e 251/2012, atteso che tale Decreto era stato pubblicato in G.U.R.I. in data
06.07.2012, e ratione temporis, non poteva applicarsi alla fattispecie in esame, dato che l'ultima fattura azionata era la n. 251/2012 del 30.06.2012, precedente alla pubblicazione del
Decreto in questione.
Tanto premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe.
1.2 Comparsa di costituzione
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Si costituiva in giudizio la quale chiedeva, contrariis reiectis, il CP_2 rigetto dell'avversa domanda, deducendo:
- il difetto di legittimazione passiva, in quanto le fatture de quibus erano state inserite in ambito dell'Accordo Pagamenti ed eventualmente dovevano essere pagate dalla
Regione Lazio e non dall'odierna convenuta;
- illegittimità del credito vantato, in particolare:
1) Per quanto riguardava la somma di € 57.366,39:
a) fatturazioni numero: 33-78-126-177-218-280 dell'anno 2011, in virtù di proroga del servizio di pulizia e sanificazione ambientale presso i Presidi Ospedalieri
C dell'ASL Roma 3, l' ( con nota prot. n. 62695 del CP_2 Parte_4
27/06/2011 informava l' e, la stessa di aver proceduto alla Pt_5 Pt_3
riclassificazione dei codici di complessità delle aree oggetto del servizio di pulizia e sanificazione, comportando il blocco della somma pari ad euro 4.195,58 quale differenza mensile non dovuta in relazione al ricalcolo delle superfici dei
[...]
e alla conseguente riclassificazione delle aree di Controparte_6
rischio, quale quota del corrispettivo mensile oggetto della differenza dei canoni non dovuti e, pertanto, tale differenza non poteva essere oggetto di rivendicazione;
b) fatture numero: 340-423 dell'anno 2011, veniva applicato per i mesi di luglio ed agosto l'abbattimento del 10%, secondo le disposizioni regionali conformi a quanto statuito dal d. lgs n. 95/2012 al fine dell'attuazione del piano di risparmio.
c) fatture numero: 455-593 dell'anno 2011, l'importo bloccato per ognuna è pari al 5% del canone mensile, ovverossia pari ad € 3.838,08 (su un importo totale di €
56.225,56), in seguito all'accettazione, in data 06 ottobre 2011, da parte della quale capogruppo mandataria Parte_2 dell' Parte_6
della rideterminazione
[...]
del corrispettivo per tale annualità, ricalcolato a fronte proprio della decurtazione pari al 5%, proposto dal Direttore Generale dell'allora Parte_4
d) fatture numero: 123-200 dell'anno 2012, riferite ai mesi di marzo, maggio e giugno 2012 erano state decurtate del 5% per intervento del D.L n.95/2012 –
“Spending Review”. Pertanto, l'importo per € 3.501,45 (la prima) e per € 310,35 (la seconda), oggetto di rivendicazione nei limiti di tale decurtazione non era dovuto;
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- € 310,35 (fattura n. 251/2012 di € 62.070,12 è stata saldata per intero, anche per il credito residuo azionato nel decreto ingiuntivo di € 310,35).
2) 31 fatture (dalla n. 385 alla n. 421) dell'anno 2011 per un totale di € 126.603,20 riguardava l'adeguamento ISTAT, a cui l'ATI, cui era parte, aveva Pt_3
rinunciato.
Ciò premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe.
1.3.Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 28.03.2023 veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
2.1 decidendum CP_7 Parte La IÀ è mandataria dell' che si Pt_1 Parte_2 era aggiudicata la gara del servizio di pulizia e sanificazione dei Parte_4
contratto scaduto in data 30.09.2009, ma oggetto di proroghe tecniche
[...] CP_2 nelle more dell'espletamento della nuova gara fino al 2013.
A seguito della sentenza che revocava il D.I. emesso nei confronti della , Parte_4
ad istanza della parte della suddetta ATI, per fatture non pagate per Parte_6 revisione prezzi per le annualità 2007-2009 e per saldo di fatture emesse per prestazioni rese, sentenza fondata sulla carenza di legittimazione attiva della a Parte_6
richiedere il provvedimento condannatorio, residuando in capo alla mandataria la legittimazione processuale fino all'estinzione dei rapporti, la proponeva la Pt_1
medesima domanda di pagamento a carico di precisando di non avere Parte_7 affatto rinunciato alla rivalutazione ISTAT per gli anni pregressi e che l'accettazione alla rideterminazione del canone a €1.937.149,84 IVA inclusa, per il periodo dal 1.01.31 al Cont 31.12.2011 con un risparmio del 5% era condizionata alla rinuncia da parte della di
Cont procedere alla riqualificazione delle aree oggetto del contratto. Invero, la aveva proceduto alla riclassificazione e, pertanto, non vi era stata alcuna accettazione della scontistica né la committente poteva procedere unilateralmente alla applicazione di un taglio dal 5 al 10% della Spending review, anche in considerazione che il D.Lgs 95/2021
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era entrato in vigore in data 06.07.2012, successivamente all'ultima delle fatture emesse
(n. 251 del 30.06.2012).
Cont L contestava la carenza di legittimazione passiva in ragione dell'Accordo
Pagamenti sottoscritto dalla stessa e dalla Regione Lazio, sicché Parte_6
l'incaricato per il pagamento e il legittimato passivo per l'eventuale condanna era solo la Regione Lazio. Inoltre, rappresentava che alcune fatture che indicava singolarmente erano state solo parzialmente saldate a seguito di riclassificazione delle aree oggetto di pulizia, con conseguenti risparmi di spesa, altre avevano beneficiato dell'abbattimento del 10% per le disposizioni regionali attuative del
D.Lgs 95/2012, per altre si richiamava l'accordo intervenuto con la missiva del
06.10.2011.
2.2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Pt_8
oppone l'assenza di titolarità passiva nel rapporto in quanto le fatture di cui
[...] all'atto di citazione sarebbero state inserite in ambito del c.d. “Accordo Pagamenti” e gli eventuali pagamenti sarebbero di competenza della Regione Lazio, unica che si sarebbe dovuta chiamare in giudizio. Ciò troverebbe conferma anche nella missiva prot. 184 del 03.06.2015 nella quale il Responsabile Ufficio Pagamenti dell'
[...]
in riferimento all'istanza presentata da ed inserita nella Pt_4 Pt_3
piattaforma certificazione crediti in data 16/03/2015, comunicava che le fatture 529-
530-558- 559 e 560 del 2010 erano state liquidate dai centri liquidatori competenti e che le rimanenti fatture non erano state liquidate per diversi motivi, consigliando di contattare i centri liquidatori e chiarendo che il pagamento dovuto sarebbe stato eseguito dalla Regione Lazio perché le fatture erano state inserite in ambito accordo pagamenti nei tempi stabiliti dalla stessa.
Invero, tra e la Regione Lazio era intercorso l'Accordo Pagamenti – id Parte_6 est la aveva aderito all'accordo predisposto dalla Regione Lazio per Parte_6
tutti gli erogatori di servizi e beni verso le aziende sanitarie – accordo che prevedeva la gestione centralizzate delle fatture ed il pagamento della Regione Lazio.
A supporto dell'assunto che l'ente incaricato del pagamento sarebbe stato l'unico legittimato passivo della domanda di condanna richiama alcuni precedenti giurisprudenziali che si muovono dall'interpretazione giurisprudenziale sorta in
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relazione all'1 co.10 l.423/1993 che, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, determinava la titolarità passiva del rapporto controverso sull'ente incaricato del pagamento. Tale disposizione prevedeva che “10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”.
Successivamente alla riforma del sistema sanitario, con il D.Lgs 229/1999 il modello organizzativo muta radicalmente e le spese non vengono più pagate alle strutture sanitarie private sulla base di una mera convenzione nazionale ma sulla base di un contratto all'interno di un budget di spesa.
Cont Il sistema è quello per cui l' contraente stipula il contratto con l'erogatore, riceve la fattura dal medesimo e provvede essa stessa al pagamento in ragione dei finanziamenti regionali ricevuti a fronte dei contratti stipulati.
A causa dell'elevato disavanzo che interessava alcune Regioni, sono state adottate dal legislatore alcune misure che sono state poi implementate a livello regionale
(l'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione;
la Regione Lazio ha approvato, con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari), In particolare, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i., la Regione Lazio ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, con il fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR. I Piani che si sono via via succeduti ed ai quali gli operatori potevano aderire hanno consentito, secondo la Regione Lazio, il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra
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cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento.
In relazione all'interpretazione giurisprudenziale fondata sull'1 co.10 l.423/1993, la vorrebbe sentire dichiarare la propria mancanza di titolarità passiva del Pt_4 rapporto in quanto soggetto “non incaricato del pagamento”.
Si è correttamente affermato in dottrina che l'aver preso parte alla stipulazione del contratto fonte di obbligazione costituisce assolvimento da parte dell'attore all'onere della prova sullo stesso incombente che il soggetto tenuto a rispondere sia quello che ha stipulato il contratto.
Sarà, quindi, il convenuto, parte del contratto, a dover eccepire la carenza della legittimazione passiva, in quanto non incaricato del pagamento. Alcune sentenze anche della Suprema Corte (Cass. 13333/2015, per la quale la Regione può operare lo spostamento di titolarità passiva del rapporto con effetto sui terzi anche con atto amministrativo, Cass. 25159/2018) attengono comunque ai soggetti delineati dalla ormai risalente L. 423/93.
Ad ogni buon conto, in disparte la risoluzione della questione se l'attuale struttura di assegnazione fondi alle aziende sanitarie con limite di budget impedisca la sottrazione della titolarità passiva del rapporto nel caso in cui la Regione decida di accentrare le funzioni di pagamento, l' non ha assolto all'onere di provare che Pt_4
in riferimento al contratto di cui è causa ed alle fatture azionate in giudizio vi sia stata quest'adesione all'Accordo Pagamenti e cosa lo stesso comportasse.
Invero, l'all. 7 che dovrebbe contendere l'Accordo Pagamenti sottoscritto dalla
è illeggibile (msg- pec), non vi è indicazione della data di Parte_6
sottoscrizione di tale accordo e nulla si eccepisce alla contestazione di parte attrice sulla valenza temporale del contratto.
Infatti, secondo l'Accordo Pagamenti, si riferisce espressamente alle Pt_1
fatture che sarebbero state emesse a partire dal giorno di sottoscrizione dello stesso (e quindi, a decorrere dal 25.01.2013) e non anche a quelle precedenti, pure riferite allo stesso rapporto, quali quelle richieste in pagamento in questa sede, risalenti tutte agli anni 2011 – 2012.
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Anzi, nella prima memoria cita parte dell'Accordo che reciterebbe: “La Pt_1
Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito” (pag. 10 dell'accordo – doc. 7 fascicolo avversario) e secondo l'art.
4.6 dell'accordo, come riportato da “Le , terminata la procedura diretta ad Pt_1 Parte_9
accertare la conformità della merce o dei servizi e indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti, procederanno al pagamento dei Crediti Certificati entro l'ultimo giorno del mese in cui cade il 30° giorno dalla
Data Scadenza Certificazione della relativa Fattura o parte di essa (Data Ultima di
Pagamento)”. Con ciò smentendo che incaricato del pagamento sia Parte_10
.
[...]
L non si cura di contraddire a detta contestazione e la mancata allegazione Pt_4
del documento in formato leggibile impedisce di valutare la correttezza dell'eccezione.
Peraltro, in mancanza del testo dell'Accordo Pagamenti non si può desumere alcunché in ordine alle previsioni in esso contenute. Affermazione che rimane valida benché tutte le fatture in atti del 2011-2012 facciano espressa menzione del “Sistema
Regionale Accordo Pagamenti. Regione Lazio”.
Il che può far supporre che la abbia aderito ad un precedente Accordo Parte_6
Pagamenti.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del rapporto deve, quindi, essere rigettata.
2.3. I presunti accordi sottoscritti tra le parti e le ragioni dei mancati integrali pagamenti.
Con non migliore dettaglio, indica le ragioni per le quali alcune fatture non Pt_4
sono state pagate.
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Merita richiamare lo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti, che viene interpretato in modo diverso.
In primo luogo vi è la nota del 04.03.2010 prot. 21705 dell' che comunica che Pt_4 con la deliberazione n. 166 del 16.02.220 l' ha proceduto all'adeguamento Pt_4
ISTA relativo al servizio indicato (Ditta Manutencoop- Diemme -L'esempio) per il periodo 2007-2009 per un importo complessivo di €89.167,14.
Vi è, quindi, prova che l' avesse riconosciuto la revisione prezzi per gli anni Pt_4
2007- 2009 nell'importo indicato.
In secondo luogo, vi è la nota del 27.06.2011 nella quale con la quale Pt_4
l'azienda sanitaria comunicava di avere proceduto alla revisione dell'attuale utilizzo delle superfici relative ad alcuni presidi ospedalieri, riclassificando il codice di complessità di parte delle aree oggetto del servizio di pulizia e sanificazione, prevedendo, quindi, un totale annuo di €1.898.101,01, importo che sarebbe stato Cont assunto come base per il piano di risparmio richiesto alla stessa er il periodo di proroga dal 01.01.2011al 31.12.2011, dando indicazione dell'importo previsto per la proroga anno 2011 di euro €1.502 663,29 iva esclusa.
Seguiva altra missiva dell' , del 27.09.2011 che seguiva ad un incontro tra le Pt_4 parti, nella quale l' accettava le condizioni del piano di risparmio del 5% del Pt_4
canone per il periodo 01/09/2011 31/12/2011 sempre che vi sia espressa rinuncia alla richiesta dell'adeguamento Istat ancora da concedere in caso di attenzione importo annuale relativo alla proroga del servizio sarebbe stato di 1.000.937 149,84 iva compresa restando ferma la facoltà di questa amministrazione di procedere al recupero delle somme relative alla riqualificazione delle aree oggetto della presente gara di appalto.
Vola tale missiva rispondeva manutencoop facendo espresso riferimento alla nota del
27 settembre 2011 confermando di accettare la determinazione del corrispettivo annuo per il periodo 01/01/2011 31/12/2011 per 1.000.937 149,84 iva compresa con contestuale rinuncia all'adeguamento Istat dovuto per il periodo 01/10/2009
31/12/2011 onestamente IÀ che quanto sopra espresso era subordinato da rinuncia di
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qualsiasi richiesta da parte vostra di somme dovute alla riqualificazione delle aree oggetto d'appalto che si riservavano comunque di contestare ogni sede.
Da tale corrispondenza, si deve dedurre che non vi sia stato alcun accordo né sulla rinuncia all'adeguamento ISTAT, che la Manutencoop avrebbe accettato solo per il periodo 2009-2011 e non per il pregresso ed a condizione della mancata riclassificazione delle aree.
Ne risulta che le fatture relative all'adeguamento ISTAT, azionate con il monitorio e di cui è causa che richiamano espressamente il periodo 2007-2009 devono essere pagate non essendo stata effettuata alcuna rinuncia. Tuttavia, l'adeguamento riconosciuto da in merito al detto periodo era pari a €89.167,14, oltre IVA a Pt_4
ciò dovendosi ricondurre il quantum debeatur a tale titolo, oltre IVA se dovuta.
Infatti, nulla dice in ordine al diverso importo dell'adeguamento ISTAT, Pt_1
richiamando, tuttavia, la detta missiva del 04.03.2010 quale riconoscimento del debito da parte della Pt_11
[.
merito alle fatture n. 33-78-126-177-218-280 dell'anno 2011, si deve ritenere motivata la decurtazione delle somme in ragione della riclassificazione delle aree da pulire come comunicata nella missiva del 27.06.2021 IÀ richiamata.
Si osserva che l'art. 5 del contratto di appalto prevede, tra l'altro, che “l'azienda si riserva la facoltà di ridurre o di estendere il servizio in oggetto in relazione alle esigenze che si potranno determinare durante la vigenza contrattuale in caso di cambiamenti di destinazione d'uso di aree IÀ comprese nel presente capitolato dovrà essere ridefinito livello di prestazione in base ai criteri di complessità e di
Cont percorribilità”. Come si è visto l' non ha mai inteso rinunciare a ricalibrare il livello di complessità della prestazione richiesta in caso di modifica del codice delle aree da pulire/sanificare.
Quanto ai motivi formulati in ordine alle fatture 340-423 del 2021, l' riferisce Pt_4 di avere applicato per i mesi di luglio e agosto l'abbattimento del 10% secondo non specificate disposizioni regionali conformi a quanto statuito dal D.Lgs 95/2012 ai fini dell'attuazione del piano di risparmio. Le motivazioni non sono adeguatamente individuate posto che non vengono puntualmente richiamare le disposizioni regionali
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che avrebbero imposto tale decurtazione che non è presente sic et simpliceter nel summenzionato atto di normazione primaria. La medesima argomentazione è richiamata per le fatture 123 e 200 del 2011 che sarebbero state tagliate del 5% per intervento del D.L. 95/2012. Si tratta, invero, di fatture emesse prima dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012.
In merito alle fatture 455-593 la documentazione in atti non consente di giustificare la riduzione del pagamento di quelle fatture sulla scorta della presunta accettazione in data 6.10.201 della rideterminazione del corrispettivo di tale annualità con decurtazione pari al 5% della annualità. Come si è argomentato non si può ritenere che tale accordo vi sia stato posto che l'accettazione da parte di era Parte_2 subordinata alla rinuncia da parte dell' alla riclassificazione delle aree. Pt_4
Né risulta che in altro atto, abbia aderito incondizionatamente alla Parte_2
rideterminazione del prezzo prevendendo uno sconto del 5%.
Non viene contestato, invece, il pagamento per intero della fattura n. 251, dovendosi escludere la debenza di €310,35.
3.1 Conclusioni
Ne consegue che la domanda debba essere parzialmente accolta: per €89.167,14, oltre IVA in relazione all'adeguamento ISTAT 2007-2009; per le altre fatture
€31.520,82 IÀ inclusa IVA.
Quanto agli interessi, debbono essere riconosciuti gli interessi legali di mora dalle singole scadenze al saldo dovendosi ritenere che la direttiva comunitaria da cui è sortito il D.Lgs 231/2002 avesse lo scopo di attuare, "... nel settore, la "lotta" alla morosità imposta da tale iniziativa europea, e da cui, in generale, non può effettivamente essere esonerata la pubblica amministrazione, considerata l'ampiezza - consapevolmente ricercata del paradigma definitorio riversato poi nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo (e cfr. da ultimo Cass. sez. 6-2, ord. 21 ottobre 2019
n. 28151, Rv 655754-01, ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, Sentenza n.
3678/2023 del 13-09-2023)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo l'accolto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda di condanna la Parte_1 CP_2
(IÀ ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
(C.F. – P.IVA , con sede legale in Roma, Via Casal Bernocchi n. 73, al P.IVA_2
pagamento diretto in favore della quale mandante Parte_3 dell'ATI con capogruppo dell'importo di €89.167,14, oltre IVA in Parte_1 relazione all'adeguamento ISTAT 2007-2009 e, in relazione alle altre fatture nel minor importo di €31.520,82 IÀ inclusa IVA, oltre interessi di mora dalle scadenze per quanto in narrativa.
2) ON (IÀ ) in persona CP_2 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., (C.F. – P.IVA , con sede legale in Roma, P.IVA_2
Via Casal Bernocchi n. 73, a rifondere le spese di lite a (IÀ Parte_1
(C.F. e P.IVA ), in qualità Parte_2 P.IVA_1 di capogruppo mandataria dell'ATI delle spese di lite, che liquida in €11.268 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.06.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa. Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
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