Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 , concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni:
All'art. 5, le parole: "I prezzi di vendita" sono sostituite dalle parole: "I prezzi ufficiali di vendita".
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, e' ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purche' derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1 novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata gia' comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione".
E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 , concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni:
All'art. 5, le parole: "I prezzi di vendita" sono sostituite dalle parole: "I prezzi ufficiali di vendita".
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, e' ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purche' derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1 novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata gia' comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione".