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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
07/05/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1397/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente ricorso, in Brolo via Ferrara C.F._1
n. 99, presso studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con il ricorso depositato in data 21/04/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la ricorrente, svolge da tempo l'attività di bracciante agricola e, come tale, la medesima è regolarmente iscritta negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940.
- Che l'odierna ricorrente, per l'anno 2020, ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta di S.Angelo di Brolo – con sede in S.Angelo di Controparte_2
Brolo via Scarapullì n. 22-… PVA - per un totale di giornate lavorative pari a 102 e P.IVA_1
circa sette ore al giorno (6.50) con la mansione di bracciante agricola ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione.
- Che, per il suddetto periodo, la ricorrente ha percepito la legittima retribuzione prevista dalla legge e il rapporto lavorativo veniva regolarmente confermato tanto che la ricorrente risultava iscritta negli appositi elenchi agricoli del Comune di residenza.
- Che la parte istante ha svolto diligentemente il proprio lavoro di bracciante agricola consistito principalmente nella ripulitura e coltivazione dei fondi e nella cernita e raccolta delle nocciole;
- Che l'stante, al pari degli altri lavoratori, si recavano sui fondi - siti nel Comune di Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria e S. Angelo di Brolo - con mezzi propri e talvolta venivano accompagnati anche dal datore di lavoro.
- Che la ricorrente per l'anno 2020, relativamente al rapporto di lavoro con l'azienda
[...]
, ha regolarmente presentato domanda, ai sensi dell'art.6 comma 29. Del D.L. n. 536/87, CP_2
convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, per come modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge
389/89, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, avendone i requisiti di legge ovvero il biennio assicurativo e contributivo minimo;
- Che, tuttavia, nonostante la regolarità del rapporto di lavoro a tempo determinato l' – a CP_1
seguito di accertamento ispettivo - ha proceduto arbitrariamente alla mancata iscrizione e/o cancellazione ingiustificata ed arbitraria dagli EE AA del Comune di residenza nonchè delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto comunicato a mezzo a/r allegata;
- Che tale provvedimento è stato adottato dall sulla scorta di valutazioni Controparte_3
unilaterali e senza effettuare alcun contraddittorio, né è stato basato su informazioni di sorta che, ove assunte, non avrebbero certamente indotto l' all'adozione del pregiudizievole ed CP_1
illegittimo provvedimento nei confronti della ricorrente.
- Che avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'immediata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che alla data odierna non ha sortito l'esito sperato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale, rilevando che parte ricorrente risulta residente in c/da IA (Enna), e nel CP_4
merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto;
All'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte resistente la causa veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Preliminarmente va scrutinata la competenza territoriale di questo Tribunale;
Ai sensi dell'art. 444 c.p.c. le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 c.p.c., sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
CP_ Premesso quanto sopra, l' ha eccepito che il ricorrente è residente in c/da IA CP_4
(Enna), circondario del Tribunale di Enna.
Tale assunto è confermato dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (vedesi estratto
) dalla quale risulta la residenza del ricorrente in Centuripe (Enna), nonché dalla copia della Pt_2
carta di identità del ricorrente, rilasciata dal Comune di Centuripe (Enna) prodotta in atti ed allegata al ricorso introduttivo dal quale risulta la residenza in Centuripe (Enna).
Pertanto, la competenza a decidere appartiene al Tribunale di Enna –sezione lavoro e previdenza-;
Va evidenziato che parte ricorrente alle udienze scorse era stato invitato, su sua richiesta, a produrre copia del certificato di residenza, incombente non adempiuto.
Rilevato la decisione in rito, ed il rilievo anche d'ufficio, le spese vanno compensate;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Enna – sezione lavoro e previdenza-;
2) Visto l'art. 428 II° comma c.p.c., assegna il termine di 30 giorni per l'eventuale riassunzione davanti al Tribunale dichiarato competente;
3) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 07/05/2025;
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
07/05/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1397/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente ricorso, in Brolo via Ferrara C.F._1
n. 99, presso studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con il ricorso depositato in data 21/04/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la ricorrente, svolge da tempo l'attività di bracciante agricola e, come tale, la medesima è regolarmente iscritta negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940.
- Che l'odierna ricorrente, per l'anno 2020, ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta di S.Angelo di Brolo – con sede in S.Angelo di Controparte_2
Brolo via Scarapullì n. 22-… PVA - per un totale di giornate lavorative pari a 102 e P.IVA_1
circa sette ore al giorno (6.50) con la mansione di bracciante agricola ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione.
- Che, per il suddetto periodo, la ricorrente ha percepito la legittima retribuzione prevista dalla legge e il rapporto lavorativo veniva regolarmente confermato tanto che la ricorrente risultava iscritta negli appositi elenchi agricoli del Comune di residenza.
- Che la parte istante ha svolto diligentemente il proprio lavoro di bracciante agricola consistito principalmente nella ripulitura e coltivazione dei fondi e nella cernita e raccolta delle nocciole;
- Che l'stante, al pari degli altri lavoratori, si recavano sui fondi - siti nel Comune di Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria e S. Angelo di Brolo - con mezzi propri e talvolta venivano accompagnati anche dal datore di lavoro.
- Che la ricorrente per l'anno 2020, relativamente al rapporto di lavoro con l'azienda
[...]
, ha regolarmente presentato domanda, ai sensi dell'art.6 comma 29. Del D.L. n. 536/87, CP_2
convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, per come modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge
389/89, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, avendone i requisiti di legge ovvero il biennio assicurativo e contributivo minimo;
- Che, tuttavia, nonostante la regolarità del rapporto di lavoro a tempo determinato l' – a CP_1
seguito di accertamento ispettivo - ha proceduto arbitrariamente alla mancata iscrizione e/o cancellazione ingiustificata ed arbitraria dagli EE AA del Comune di residenza nonchè delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto comunicato a mezzo a/r allegata;
- Che tale provvedimento è stato adottato dall sulla scorta di valutazioni Controparte_3
unilaterali e senza effettuare alcun contraddittorio, né è stato basato su informazioni di sorta che, ove assunte, non avrebbero certamente indotto l' all'adozione del pregiudizievole ed CP_1
illegittimo provvedimento nei confronti della ricorrente.
- Che avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'immediata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che alla data odierna non ha sortito l'esito sperato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale, rilevando che parte ricorrente risulta residente in c/da IA (Enna), e nel CP_4
merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto;
All'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte resistente la causa veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Preliminarmente va scrutinata la competenza territoriale di questo Tribunale;
Ai sensi dell'art. 444 c.p.c. le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 c.p.c., sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
CP_ Premesso quanto sopra, l' ha eccepito che il ricorrente è residente in c/da IA CP_4
(Enna), circondario del Tribunale di Enna.
Tale assunto è confermato dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (vedesi estratto
) dalla quale risulta la residenza del ricorrente in Centuripe (Enna), nonché dalla copia della Pt_2
carta di identità del ricorrente, rilasciata dal Comune di Centuripe (Enna) prodotta in atti ed allegata al ricorso introduttivo dal quale risulta la residenza in Centuripe (Enna).
Pertanto, la competenza a decidere appartiene al Tribunale di Enna –sezione lavoro e previdenza-;
Va evidenziato che parte ricorrente alle udienze scorse era stato invitato, su sua richiesta, a produrre copia del certificato di residenza, incombente non adempiuto.
Rilevato la decisione in rito, ed il rilievo anche d'ufficio, le spese vanno compensate;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Enna – sezione lavoro e previdenza-;
2) Visto l'art. 428 II° comma c.p.c., assegna il termine di 30 giorni per l'eventuale riassunzione davanti al Tribunale dichiarato competente;
3) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 07/05/2025;
Il Giudice on.
Antonino Casdia