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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
20.05.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, nel rispetto del termine di cui all'art. 127-ter, ult. co. c.p.c., ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 241/2025
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Andrea Pesenti e dall'avv. Luca Pizzigoni
ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato. convenuto
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, ritualmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti dell' , innanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per accertare il proprio diritto al pagamento diretto dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 01.07.2021/31.12.2021 deducendo di aver lavorato dal 09.03.2021 al 31.01.2021 in qualità di operaio per la ditta Vitari Maurizio, dichiarata fallita in data 22.03.2022;
l'istante deduceva di avere moglie e tre figli a carico.
Si costituiva in giudizio l , con memoria depositata in data CP_1
10.04.2025, rilevando di aver riesaminato d'ufficio la posizione del ricorrente accogliendo la domanda amministrativa di pagamento diretto dell'ANF; insisteva affinché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate per aver assunto la determina in autotutela solo a seguito della documentazione prodotta con il ricorso giudiziario (domanda di ammissione al passivo).
Il Giudice disponeva che la causa fosse trattata con le modalità di cui all'ar.t 127-ter c.p.c. e con le note autorizzate parte ricorrente aderiva alla dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, dal momento che “La domanda di insinuazione allo stato passivo non era… un documento rilevante, in ogni caso mai richiesto dall' . CP_1
La causa veniva decisa entro i termini di cui all'art. 127-ter, co. 3
c.pc.
***
Il presente giudizio può essere definito mediante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa (v. doc. 1 fasc. ), anche CP_1
indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n.
5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Nel caso che qui interessa nulla osta alla dichiarazione di cessata materia del contendere stante l'azione in autotutela dell' (v. CP_1
docc. 1 e 2 fasc. convenuta); le spese di lite si compensano per metà stante il contegno collaborativo dell' , ma tenendo CP_1
conto che la domanda di insinuazione allo stato passivo, in base Parte_ alla quale si è ritenuto di accogliere ex post da domanda di del ricorrente non era stata richiesta dall' ; la restante parte CP_1
segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l al CP_1
pagamento della restante parte che si liquida in € 450,00 per compensi professionali oltre accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta