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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 25.3.2025 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 14512/2024
tra rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Giuseppe Iorio ed Alessia Parte_1
Iorio ricorrente E
, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Francesco Goglia e Pasquale Galassi, domiciliato come in atti resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 20.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato dipendente del in Parte_2 liquidazione, con rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di operatore ecologico livello 3A dal 01/05/1999 al 30/06/2013. Deduceva di non aver ricevuto all'atto della cessazione del rapporto il tfs. Allegava, altresì, che nonostante la compilazione e l'invio del modello TFR01, contenente tutti i dati relativi al rapporto di lavoro ed alla conseguente liquidazione, da parte del
, l' ometteva di procedere al pagamento del tfs in suo favore. Parte_2 CP_1
Tanto premesso, chiedeva a questo giudice condannarsi l' al pagamento in suo favore CP_1 del TFS maturato, quantificato in ricorso in € 21.193,76, sulla base del cud e della busta paga versata in atti. Si costituiva il CUB, che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFS dovevano essere corrisposte dall' , CP_1 essendo il consorzio un ente pubblico. Si costituiva l' che rilevava di aver provveduto alla liquidazione del TFS per la somma CP_1 di euro 11.817,15 al lordo con valuta del 14.2.2025, chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, in sede di note per la trattazione cartolare, ha chiesto pronunciarsi comunque sentenza di accoglimento parziale della domanda limitatamente alle somme già corrisposte, dichiara di voler rinunciare alla differenza. All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
******** Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Ed infatti risulta incontestato che l' , con ciò riconoscendo anche la propria CP_1 legittimazione passiva, ha provveduto, con valuta del 14.2.2025, al versamento in favore del ricorrente a titolo di TFS della somma di euro 11.817,15 al lordo delle ritenute. Al riguardo va osservato che come correttamente osservato dall' , le somme risultano CP_1 calcolate come per legge, sulla base dei dati comunicati dal CUB datore di lavoro nel modello TFR1 e che corrispondono ai dati forniti dallo stesso nei DMA, denunce Parte_2 mensili dei datori di lavoro pubblici. Né parte ricorrente in sede di note autorizzate ha chiarito le ragioni per le quali residuerebbe il credito asseritamente richiesto. Il ricorso va quindi rigettato sul punto. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'intervenuto parziale pagamento e della giurisprudenza contrastante, vanno interamente compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al pagamento della somma di euro 11.817,15;
2) Rigetta nel resto il ricorso.
3) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Aversa, 26.3.2025
Il giudice dr ssa Ida Ponticelli