Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06102/2025REG.PROV.COLL.
N. 02918/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1517/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, e della licenza del porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza.
Con ordinanza n. 1877/2023 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 giugno 2025.
2. Il gravame contesta la portata ostativa di un divieto di detenzione, non impugnato, adottato sulla base di una denuncia per minacce poi ritirata.
L’appello si incentra sul valore non esclusivo di tale denuncia ai fini della enucleazione del giudizio di idoneità all’uso dell’arma, ma non supera il profilo formale della preclusione riveniente dagli effetti del precedente divieto.
Ad avviso del Collegio è pertanto condivisibile – in quanto non superata dai motivi di gravame - l’affermazione del primo giudice secondo la quale “ l’esistenza del suddetto decreto prot. n. 49937 del 27.4.2022, che non risulta essere stato impugnato e per il quale non è stata avanzata alla P.A. alcuna istanza di revoca, costituisce una condizione ostativa al rilascio della licenza di porto d’armi, risultando il gravato provvedimento di diniego determinazione vincolata in aderenza al presupposto suddetto divieto ”.
Come già osservato dalla Sezione nel citato provvedimento cautelare, la remissione di querela non può costituire elemento da cui desumere l’illegittimità del provvedimento adottato (anche) sul presupposto dell’esistenza del dato fattuale dell’esistenza della querela stessa e del relativo episodio.
4. Fatta salva la possibilità di richiedere un nuovo titolo alla luce delle sopravvenienze intervenute, considerazioni di identico tenore valgono per l’impugnativa giurisdizionale (peraltro a quella fase ancora meramente pendente) proposta avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico rivolto contro il provvedimento presupposto rispetto a quello oggetto di giudizio.
Nel presente giudizio di appello il ricorrente ha prodotto infatti il ricorso gerarchico proposto contro il citato provvedimento presupposto, ed il ricorso al TAR proposto contro il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico (quest’ultimo successivo alla sentenza gravata).
Tali vicende, proprio per la loro collocazione diacronica rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato in primo grado, non possono comunque avere refluenza sul giudizio di legittimità dello stesso, per i motivi dedotti dal ricorrente in primo grado: posto che al momento della sua adozione esso era certamente conforme al relativo paradigma normativo sotto il profilo della legittima valutazione del carattere ostativo del precedente diniego (valido ed efficace).
Rimane ferma la possibilità per l’interessato di attivare un nuovo procedimento all’esito della rimozione in sede giurisdizionale ovvero in autotutela del provvedimento presupposto avente natura ostativo, e comunque legittimante i provvedimenti impugnati nel presente giudizio.
5. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale da respingere.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.