Articolo 67 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 66
Versione
2 febbraio 2013
Art. 67. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente