Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 16232 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2020 – avente a oggetto: contratti bancari tra rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco Parte_1 Attore Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 esa d Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
********** Con ricorso ex art. 702 bis cpc, notificato il 10.02.2021, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Bari la (o ). Controparte_2 CP_1 Riferiva di aver stipulato in d di cu titoli n. 100623489 sul quale la banca convenuta aveva addebitato, nel periodo 13.01.2009 – 01.09.2014, n.
3.684 azioni di propria emissione per un controvale di € 32.521,33. Asseriva di aver ottenuto la consegna della relativa documentazione solo a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo. Riferiva di aver compilato 3 questionari di profilatura, rispettivamente in data 03.06.2010, 29.11.2012 e 26.01.2017. Nei questionari del 03.06.2010 e del 26.01.2017 emergeva un profilo di rischio basso, avendo l'attore dichiarato di voler proteggere il capitale investito con entrate costanti e prevedibili, con una perdita minima nel primo e moderata nel secondo;
nel questionario del 29.11.2012 dichiarava di essere interessato ad una crescita del capitale compatibile con delle perdite moderate, teoricamente compatibile con un profilo di rischio medio. Sosteneva, dunque, la inadeguatezza dei titoli fatti acquistare rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore, eccependo la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, per omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà, nonché per omessa segnalazione del conflitto di interessi in cui verteva la banca convenuta, rivestendo contemporaneamente la qualità di emittente e di intermediario. Chiedeva, dunque, la nullità e/o l'annullabilità o la risoluzione del contratto quadro e dei relativi ordini di acquisto, per violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e dalla comunicazione CP_3
n. 9019104/2009, con co te restituzione anche a titolo di risarcimento del danno CP_3 tale investito pari ad € 32.521,33 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 03.05.2021 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_4 l'integrale rigetto della domanda attorea.
[...] 7% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, con conse Controparte_2 nto titoli allo stesso intestato di ulteriori n.
1.233 azioni BP;
in data 04.05.2012 e in data 19.04.2013 venivano assegnate gratuitamente all'attore rispettivamente n. 25 e n. 44 azioni. Affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BP tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che l'attore aveva periodicamente ricevuto gli e/c (all. n. 19 e 21 fasc. convenuta), senza mai muovere alcuna contestazione e, in ogni caso, aveva incassato € 676,98 a titolo di dividendi (all. n. 20 fasc. convenuta); l'attore, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, aveva fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia, prendendone specificamente conoscenza ed accettando tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BP, rischi illustrati anche nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate al sottoscrittore (all. n. 4, 8, 9, 10, 16 e 17 fasc. convenuta). Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità, annullamento e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati, nonché la prescrizione decennale delle domande di risoluzione e restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 10.02.2011. Evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BP, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato l'odierno attore, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dall'attore a titolo gratuito. Disposto il mutamento del rito con ordinanza del 13.05.2021, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_3 da parte della di tutta una serie di obblighi infor relazione alla determinazione del CP_1 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BP come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_1 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di deposito del ricorso (21.12.2020) nessuna prescrizione si è verificata. Come documentalmente provato (all. n. 19 fasc. convenuta) ed accertato dal perito nominato, sul dossier titoli intestato all'odierno attore sono state effettuate le seguenti operazioni di investimento:
Ciò posto, la domanda di nullità ex art. 23 TUF per mancata consegna del contratto quadro è infondata e non può essere accolta. È noto che, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta a pena di radicale nullità della operazione negoziale ("..i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento
... sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.."). Va osservato in diritto che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità, azionabile dal cliente, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti “ ( Cfr. Cass. n. 9187 del 2021, Cass. S.U. 898/2018). Va altresì rilevato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” ( Cfr. Cass. S.U. n. 26724/2007; Cass. Sez. III, n.15099/2021). Nel caso di specie, non ricorre la dedotta nullità, atteso che, come anche verificato dal perito nominato, l'odierno attore ha regolarmente sottoscritto in data 13.01.2009 il contratto quadro (all. n. 3 fasc. convenuta) avente ad oggetto il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari relativo al dossier titoli n. 67/20020692/7, NDG e P.IVA_1 contenente le norme relative al servizio e le principali condizioni economiche. Risultano in atti, altresì, i contratti quadro regolarmente sottoscritti in data 03.06.2010 e 29.11.2012 (all. n. 11 e 14 fasc. convenuta) e riportanti le medesime norme e condizioni del contratto quadro del 13.01.2009. In tutti e tre i contratti sottoscritti, ha dichiarato di averne ricevuto copia. Parte_1 Inoltre, l'art. 23 del d.lgs. n. 58 d impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (Cfr. Cass. Sez. I, n.18122/2020). La domanda di nullità è dunque infondata. Parimenti va disattesa la domanda di annullamento avanzata da parte attrice. Ed invero “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto [1441 ss]” (art. 1427 c.c.) e la volontà del contraente deve ritenersi viziata nell'ipotesi in cui sia accompagnata da determinati fatti, in assenza dei quali essa si sarebbe determinata a condizioni diverse” (Cass., n. 5549/2005, Cass. n. 9253/2006). In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che la semplice omissione delle doverose informazioni, concretizzandosi in un mero silenzio, consente di annullare il contratto soltanto quando si inserisca in un comportamento più complesso, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a indurre in errore, mentre non costituisce causa invalidante la semplice inerzia della parte che si limiti a non contrastare la percezione che l'altro contraente abbia della realtà sia pure con riguardo a elementi salienti dell'accordo. Ne consegue che la mera violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario non determina di per sé l'annullabilità del contratto, laddove manchi la prova specifica di artifici e/o raggiri che abbiano generato nell'investitore una rappresentazione alterata della realtà. Nel caso di specie, la domanda di annullamento dei contratti d'acquisto risulta generica e non adeguatamente argomentata, difettando l'allegazione dell'errore invocato e della sua essenzialità, nonché del dolo e della violenza relativi alla condotta della Banca, con conseguente rigetto della domanda. Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_1 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonche' fornire la prova del danno e del nesso di causalita' fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_3 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento;
nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La suddetta normativa ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Nella specie, il perito nominato ha accertato che nelle schede di “adesione tipo”, il cliente dichiarava di aver preso visione della tipologia di titoli che avrebbe sottoscritto. Inoltre, risultano in atti le schede informative relative alle azioni ed obbligazioni BP emesse nel periodo 2009 – 2012, nelle quali risultano fornite informazioni varie sulla società emittente, sulle ragioni della offerta, sulla caratteristica delle stesse, e dei vari fattori di rischio, distinti in riferimento all'attività svolta dall'ente emittente, del settore in cui l'ente opera, e dei rischi propri degli strumenti finanziari offerti (pag. 7 elaborato peritale). Sul punto il ctu ha precisato che in ciascuna scheda informativa risultava evidenziato che: le azioni non erano quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e che il valore economico delle stesse poteva variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri, essendo strumenti rappresentativi del capitale sociale della Banca;
che veniva specificato che vi sarebbe stato il rischio di non trovare tempestiva ed adeguata contropartita alle richieste di vendita delle azioni, poiché le stesse non erano quotate in un mercato regolamentato o equivalente. Inoltre, nel documento di sintesi, in relazione al grado di rischio (ISR), veniva indicato il livello medio. Il ctu, quindi, ha ritenuto che la banca abbia formalmente adempiuto agli obblighi informativi posti a suo carico, ma è mancata l'indagata sull'adeguatezza rispetto alle aspettative ed alla situazione finanziaria del cliente, attesa la circostanza per cui le informazioni venivano fornite con la consegna di così corposa documentazione non necessariamente in grado di permettere all'investitore una scelta consapevole. In proposito, il perito nominato ha verificato la sottoscrizione da parte dell'attore di due questionari di profilatura, compilati rispettivamente nel 2009 (all. n. 5 fasc. convenuta) e nel 2012 (all. n. 15 fasc. convenuta). Nel primo questionario di profilatura dichiarava di voler proteggere nel tempo il Parte_1 capitale investito e ricevere flussi contenuti, costanti e prevedibili;
inoltre, dichiarava di non accettare alcuna perdita. Nel secondo questionario di profilatura dichiarava di voler ottenere una crescita di capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte;
dichiarava, poi, di accettare la perdita di una parte media del capitale investito. Quanto alla conoscenza delle varie tipologie di titoli, da entrambi i questionari emerge una conoscenza sommaria. Alla luce di ciò, dunque, il ctu ha ritenuto che l'attore avesse dimostrato una propensione al rischio di tipo prudente, pertanto incompatibile con l'acquisto dei titoli azionari oggetto di controversia, peraltro di esclusiva emissione dello stesso intermediario. L'investimento in azioni presuppone un rischio quanto meno medio-alto, quindi comunque non adeguato al rischio medio eventualmente attribuibile all'attore, inadeguatezza peraltro accentuata dalla mancata diversificazione degli investimenti effettuati. A ciò deve aggiungersi che con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un CP_3 orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza nella zione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. Tali CP_3 azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato r ntato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Orbene, il perito nominato ha concluso per l'inadeguatezza degli investimenti in quanto non corrispondenti agli obiettivi del cliente e comportanti il rischio di perdita totale dell'investimento stesso, finanziariamente non prevista e non ritenuta sopportabile dal cliente. Dall'attenta analisi della documentazione in atti ed in accoglimento delle osservazioni di parte convenuta, il ctu ha accertato che alla data del 01.09.2014 le azioni di titolarità di Parte_1 erano n.
3.684 per un controvalore pari ad € 31.449,48, come da tabella che qui si
Ha, altresì, accertato che parte attrice ha percepito € 848,63 a titolo di dividendi. Alla luce, dunque, delle suddette valutazioni del tutto condivisibili, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione dei singoli negozi di acquisto, di segnalazione di inadeguatezza e di astensione dall'esecuzione determina l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione formulata da parte attrice ai sensi dell'art.1453 c.c., assorbito ogni ulteriore addebito d'inadempienza, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme incassate. Alla restituzione da parte della banca del capitale investito, sì come rideterminato dalla espletata ctu, deve corrispondere la restituzione da parte di dei titoli. Parte_1 Alla somma corrispondente al capitale investito to percepito da parte attrice a titolo di dividendi, somma quantificata dal ctu in € 848,63. La convenuta sarà, quindi, tenuta alla restituzione della complessiva somma di € 30.600,85. Tenuto conto della natura dell'obbligazione restitutoria, costituente debito di valuta, in difetto di adeguata prova del maggior danno da svalutazione monetaria, sulle somme come innanzi riconosciute, competono i soli interessi legali, dalla domanda (notifica dell'atto di citazione) al soddisfo. Il mancato accoglimento della domanda risarcitoria esime dal valutare l'eccezione sollevata ai sensi dell'art.1227 c.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014, modificati dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 notificato il 10.02.2021, nei confronti di Controparte_5 CP_1
così provvede:
[...] OGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, DICHIARA la risoluzione degli ordini di acquisto effettuati dall'attore, residuati nel relativo dossier titoli, per grave inadempimento della convenuta CP_1
2. CONDA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Controparte_1 somma di € 3 di oltre interessi legali dal dì della notifica del Parte_1 ricorso e pedissequo decreto di fissa al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3. CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate Controparte_1 in € 7.616,00 rimborso spese generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 15.03.2023, definitivamente a carico di CP_1 2025
Il Giudice Assunta Napoliello