Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 316/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 650 del 13.4.2022
Oggetto: pagamento somme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Lavoro, in grado d'appello, iscritta al n.
316.2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1
atti, dall'avv. Mario Chirico, domiciliatario;
APPELLANTE contro
, , qiali eredi di;
CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Persona_1
; e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
rappresentati e difesi, per mandato in Atti dall'avv. Giuseppe
[...]
Giordano, domiciliatario
APPELLATI
All'udienza del 7.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni in atti rassegnate.
FATTO
è stata accolta, con la condanna al pagamento di complessivi € 8.046 in attuazione di un accordo 8.7.2014 sottoscritto con le OO.SS e l'azienda
Ha dedotto l'erroneità della decisione per contraddittorietà della motivazione e l'incerta ricostruzione della prova. Ha chiesto la totale riforma della decisione, con rigetto delle domande avanzate in I grado evittoria di spese del doppio grado.
Le parti evocate, ritualmente costituitesi in giudizio hanno chiesto il rigetto della domanda per sua infondatezza, con vittoria delle spese.
All'udienza del 27.1.2025 parte appellante non è comparsa, e dunque la causa
è stata rinviata ex art 348 cpc all'udienza del 7.3.2025 ove si è riscontrata solamente la presenza del procuratore di parte appellata.
La causa è stata oggi decisa come da separato dispositivo con la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile
La comunicazione del rinvio, ex art 348 cpc, alla udienza del 7.3.2025, è stata ritualmente effettuata ma l'appellante ha ritenuto di non comparire, al contrario della controparte.
Per la constatata inattività delle parti occorre far riferimento alla disciplina del codice di rito, pacificamente applicabile al rito del lavoro;
per il combinato disposto degli artt 437, 181, 359 e 348 cpc occorre distinguere se l'inattività, consistente nella mancata comparizione alla successiva udienza di rinvio determinatasi per un pregressa mancata comparizione, riguardi tutte le parti o solamente l'appellante. Nel primo caso la conseguenza sarà la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nel secondo la declaratoria di improcedibilità, giusta la previsione dell'art 348, comma 2 cpc, compatibile con i principi del giusto processo (art 111 Cost.) e dell'art 6 CEDU. Per il principio di causalità espresso dall'art 91 cpc le spese di questo grado, rapportate al valore di causa e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del
26.5.2022 da confronti di eredi di Parte_2 Per_1
; ;
[...] Controparte_5 Controparte_6
avverso la sentenza del 13.4.2022 del Tribunale Controparte_8
di Brindisi, così provvede: dichiara improcedibile l'appello condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 2597, ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppe Giordano.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115.2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della Sentenza entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 7.3.2025
Il Presidente
Gennaro LOMBARDI