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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 4794/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 4794/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dalle avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
LI e CA BA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione di indebito
1. il ricorrente , titolare di assegno sociale dell'importo mensile Parte_1 pari a € 735,04 nel 2024, riferisce di aver ricevuto nel mese di aprile 2024 il minor importo di € 685,00 e di essersi recato alla sede per ottenere CP_1 chiarimenti;
che il funzionario gli aveva consegnato lettera datata
09/08/2022 di rideterminazione dell'assegno sociale per revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2017, a cui conseguiva in indebito di € 16.813,68 per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2019, oggetto di recupero con trattenute mensili di € 50,00 sulla prestazione in pagamento;
2. il sig. nega di aver ricevuto solleciti e rileva come l' non abbia Pt_1 CP_1 mai provveduto alla sospensione dell'erogazione dell'assegno, prevista dall'art. 13 comma 6 lettera c) DL 78/2010, che ha introdotto il comma 10
1 RGL n. 4794/2025
bis all'art. 35 DL 207/2008, preliminare alla revoca della prestazione;
afferma di non aver percepito per l'anno 2017 alcun reddito ad eccezione dell'assegno sociale, legittimamente percepito, ed agisce per ottenere l'accertamento che nulla è dovuto all' per l'assegno sociale percepito CP_1 dal gennaio 2018 al dicembre 2019, con conseguente annullamento dell'indebito e condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute;
3. l' si è costituito affermando la fondatezza della Controparte_2 pretesa restitutoria, a seguito della definitiva revoca della prestazione per mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi dell'anno 2017, nonostante i solleciti inviati;
4. non è controversa la sussistenza dei requisiti reddituali a fondamento del diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nel periodo per cui ne è stata chiesta la restituzione: la pretesa dell' non discende dalla CP_1 mancata prova delle condizioni legittimanti l'erogazione (è infatti incontestato che il ricorrente non abbia percepito altri redditi oltre all'assegno sociale), ma discende dalla mancata comunicazione da parte del sig. dei redditi percepiti nell'anno 2017; Pt_1
5. l'art. 35 comma 10 bis DL 207/2008 dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
2 RGL n. 4794/2025
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”;
6. non vi è dubbio che l'assegno sociale rientri tra le prestazioni a cui è riferita la norma riportata, che il comma 8 dell'art. 35 individua nelle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito;
la finalità della norma è razionalizzare l'obbligo annuale di verifica da parte dell' delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni, sancito dall'art. 13 comma 2 L. 412/1991;
7. la revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed il recupero delle prestazioni già erogate è prevista con finalità sanzionatorie per la violazione dell'obbligo di comunicazione, a prescindere dall'esito delle verifiche che tali comunicazioni devono consentire: qualora – come nel caso di specie – la verifica sulle dichiarazioni reddituali non consegnate dall'assistito avrebbe condotto alla conferma dell'assegno sociale, la revoca comporta la perdita del diritto altrimenti spettante, integra una fattispecie di natura decadenziale e pertanto di stretta interpretazione;
8. il procedimento previsto dal comma 10 bis sopra riportato prevede – qualora come per il sig. non vi siano dichiarazioni reddituali Pt_1 presentate all'Agenzia delle Entrate – l'obbligo del titolare della prestazione di effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Ente previdenziale nei tempi e nelle modalità stabilite dall'Ente stesso: in mancanza la prestazione deve essere sospesa per almeno 60 giorni, e revocata definitivamente ove in tale intervallo di tempo la comunicazione non sia pervenuta;
in caso contrario, la prestazione sospesa viene ripristinata;
9. non vi è prova che l' abbia comunicato al ricorrente tempi e modi con CP_3 cui effettuare la comunicazione omessa: l' ha prodotto quale doc. 4 CP_1 un tabulato delle comunicazioni di richiesta e di sollecito che avrebbe inviato al ricorrente, senza peraltro dimostrarne l'avvenuta ricezione;
il
3 RGL n. 4794/2025
ricorrente afferma di non aver ricevuto tali solleciti, e la circostanza è verosimile posto che il sig. aveva subito lo sfratto per morosità nel Pt_1 maggio 2017 dall'immobile in Torino, c.so 79/5 presso cui Per_1 risiedeva, quindi aveva vissuto senza regolarizzazione in altro immobile per poi essere iscritto, dall'aprile 2021 al febbraio 2024, all'Anagrafe del
Comune di Torino con l'indirizzo fittizio dei soggetti senza fissa dimora;
10. neppure risulta (né la convenuta lo afferma) che l' abbia CP_1 proceduto alla sospensione della prestazione: al contrario, il sig. ha Pt_1 prodotto quali doc. 8 gli estratti conto da cui emerge il regolare accredito dell'assegno sociale;
deve pertanto ritenersi che l' non fosse CP_2 facoltizzato a disporre la revoca della prestazione, non sussistendone i presupposti;
si osserva che sia l'indicazione di tempi e modi per la comunicazione sia la sospensione dell'erogazione sono adempimenti tutt'altro che simbolici o irrilevanti, essendo diretti ad ottenere la consegna della documentazione che l'assistito omette di consegnare
(verosimilmente in buona fede, in assenza di elementi rilevanti per la prestazione di cui mettere a conoscenza l' ), e – per quanto riguarda CP_2 la sospensione – a provocare la reazione del beneficiario che avesse ignorato le richieste e i solleciti: la effettività di tale misura è evidente, sol che si consideri che il ricorrente si è rivolto all' non appena ha CP_2 rilevato una trattenuta (ancorché modesta) dall'assegno mensile;
11. non essendo stata rispettata la procedimentalizzazione prevista dalla disciplina in esame per indurre i percettori della prestazione dipendente dal reddito a comunicare all' i dati reddituali, deve ritenersi che la CP_2 revoca della prestazione al sig. sia avvenuta al di fuori delle Pt_1 previsioni normative;
la presenza in capo al ricorrente di ogni altro elemento necessario per la spettanza dell'assegno sociale conduce a ritenere illegittima la richiesta di ripetizione degli importi erogati, ed a disporre la restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
12. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione;
4 RGL n. 4794/2025
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione al contestato indebito di
€ 16.813,68 a titolo di assegno sociale per il periodo gennaio 2018 – dicembre
2019;
- condanna l' alla restituzione al ricorrente delle somme trattenute per il CP_1 recupero dell'indebito di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
3.727,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore delle avv. Sabrina Favali e Monica Tabacco.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 4794/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dalle avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
LI e CA BA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione di indebito
1. il ricorrente , titolare di assegno sociale dell'importo mensile Parte_1 pari a € 735,04 nel 2024, riferisce di aver ricevuto nel mese di aprile 2024 il minor importo di € 685,00 e di essersi recato alla sede per ottenere CP_1 chiarimenti;
che il funzionario gli aveva consegnato lettera datata
09/08/2022 di rideterminazione dell'assegno sociale per revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2017, a cui conseguiva in indebito di € 16.813,68 per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2019, oggetto di recupero con trattenute mensili di € 50,00 sulla prestazione in pagamento;
2. il sig. nega di aver ricevuto solleciti e rileva come l' non abbia Pt_1 CP_1 mai provveduto alla sospensione dell'erogazione dell'assegno, prevista dall'art. 13 comma 6 lettera c) DL 78/2010, che ha introdotto il comma 10
1 RGL n. 4794/2025
bis all'art. 35 DL 207/2008, preliminare alla revoca della prestazione;
afferma di non aver percepito per l'anno 2017 alcun reddito ad eccezione dell'assegno sociale, legittimamente percepito, ed agisce per ottenere l'accertamento che nulla è dovuto all' per l'assegno sociale percepito CP_1 dal gennaio 2018 al dicembre 2019, con conseguente annullamento dell'indebito e condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute;
3. l' si è costituito affermando la fondatezza della Controparte_2 pretesa restitutoria, a seguito della definitiva revoca della prestazione per mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi dell'anno 2017, nonostante i solleciti inviati;
4. non è controversa la sussistenza dei requisiti reddituali a fondamento del diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nel periodo per cui ne è stata chiesta la restituzione: la pretesa dell' non discende dalla CP_1 mancata prova delle condizioni legittimanti l'erogazione (è infatti incontestato che il ricorrente non abbia percepito altri redditi oltre all'assegno sociale), ma discende dalla mancata comunicazione da parte del sig. dei redditi percepiti nell'anno 2017; Pt_1
5. l'art. 35 comma 10 bis DL 207/2008 dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
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redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”;
6. non vi è dubbio che l'assegno sociale rientri tra le prestazioni a cui è riferita la norma riportata, che il comma 8 dell'art. 35 individua nelle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito;
la finalità della norma è razionalizzare l'obbligo annuale di verifica da parte dell' delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni, sancito dall'art. 13 comma 2 L. 412/1991;
7. la revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed il recupero delle prestazioni già erogate è prevista con finalità sanzionatorie per la violazione dell'obbligo di comunicazione, a prescindere dall'esito delle verifiche che tali comunicazioni devono consentire: qualora – come nel caso di specie – la verifica sulle dichiarazioni reddituali non consegnate dall'assistito avrebbe condotto alla conferma dell'assegno sociale, la revoca comporta la perdita del diritto altrimenti spettante, integra una fattispecie di natura decadenziale e pertanto di stretta interpretazione;
8. il procedimento previsto dal comma 10 bis sopra riportato prevede – qualora come per il sig. non vi siano dichiarazioni reddituali Pt_1 presentate all'Agenzia delle Entrate – l'obbligo del titolare della prestazione di effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Ente previdenziale nei tempi e nelle modalità stabilite dall'Ente stesso: in mancanza la prestazione deve essere sospesa per almeno 60 giorni, e revocata definitivamente ove in tale intervallo di tempo la comunicazione non sia pervenuta;
in caso contrario, la prestazione sospesa viene ripristinata;
9. non vi è prova che l' abbia comunicato al ricorrente tempi e modi con CP_3 cui effettuare la comunicazione omessa: l' ha prodotto quale doc. 4 CP_1 un tabulato delle comunicazioni di richiesta e di sollecito che avrebbe inviato al ricorrente, senza peraltro dimostrarne l'avvenuta ricezione;
il
3 RGL n. 4794/2025
ricorrente afferma di non aver ricevuto tali solleciti, e la circostanza è verosimile posto che il sig. aveva subito lo sfratto per morosità nel Pt_1 maggio 2017 dall'immobile in Torino, c.so 79/5 presso cui Per_1 risiedeva, quindi aveva vissuto senza regolarizzazione in altro immobile per poi essere iscritto, dall'aprile 2021 al febbraio 2024, all'Anagrafe del
Comune di Torino con l'indirizzo fittizio dei soggetti senza fissa dimora;
10. neppure risulta (né la convenuta lo afferma) che l' abbia CP_1 proceduto alla sospensione della prestazione: al contrario, il sig. ha Pt_1 prodotto quali doc. 8 gli estratti conto da cui emerge il regolare accredito dell'assegno sociale;
deve pertanto ritenersi che l' non fosse CP_2 facoltizzato a disporre la revoca della prestazione, non sussistendone i presupposti;
si osserva che sia l'indicazione di tempi e modi per la comunicazione sia la sospensione dell'erogazione sono adempimenti tutt'altro che simbolici o irrilevanti, essendo diretti ad ottenere la consegna della documentazione che l'assistito omette di consegnare
(verosimilmente in buona fede, in assenza di elementi rilevanti per la prestazione di cui mettere a conoscenza l' ), e – per quanto riguarda CP_2 la sospensione – a provocare la reazione del beneficiario che avesse ignorato le richieste e i solleciti: la effettività di tale misura è evidente, sol che si consideri che il ricorrente si è rivolto all' non appena ha CP_2 rilevato una trattenuta (ancorché modesta) dall'assegno mensile;
11. non essendo stata rispettata la procedimentalizzazione prevista dalla disciplina in esame per indurre i percettori della prestazione dipendente dal reddito a comunicare all' i dati reddituali, deve ritenersi che la CP_2 revoca della prestazione al sig. sia avvenuta al di fuori delle Pt_1 previsioni normative;
la presenza in capo al ricorrente di ogni altro elemento necessario per la spettanza dell'assegno sociale conduce a ritenere illegittima la richiesta di ripetizione degli importi erogati, ed a disporre la restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
12. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione;
4 RGL n. 4794/2025
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione al contestato indebito di
€ 16.813,68 a titolo di assegno sociale per il periodo gennaio 2018 – dicembre
2019;
- condanna l' alla restituzione al ricorrente delle somme trattenute per il CP_1 recupero dell'indebito di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
3.727,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore delle avv. Sabrina Favali e Monica Tabacco.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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