Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2528
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità della richiesta di ripetizione degli importi erogati

    Il Tribunale ha ritenuto che l'INPS non abbia provato di aver comunicato al ricorrente i tempi e i modi per effettuare la comunicazione reddituale omessa. Inoltre, non risulta che l'INPS abbia proceduto alla sospensione della prestazione. Pertanto, la revoca della prestazione è avvenuta al di fuori delle previsioni normative. Essendo tutti gli altri elementi necessari per la spettanza dell'assegno sociale presenti in capo al ricorrente, la richiesta di ripetizione degli importi erogati è illegittima.

  • Accolto
    Illegittimità della richiesta di ripetizione degli importi erogati

    Il Tribunale ha ritenuto che l'INPS non abbia provato di aver comunicato al ricorrente i tempi e i modi per effettuare la comunicazione reddituale omessa. Inoltre, non risulta che l'INPS abbia proceduto alla sospensione della prestazione. Pertanto, la revoca della prestazione è avvenuta al di fuori delle previsioni normative. Essendo tutti gli altri elementi necessari per la spettanza dell'assegno sociale presenti in capo al ricorrente, la richiesta di ripetizione degli importi erogati è illegittima.

  • Accolto
    Illegittimità della richiesta di ripetizione degli importi erogati

    Il Tribunale ha ritenuto che l'INPS non abbia provato di aver comunicato al ricorrente i tempi e i modi per effettuare la comunicazione reddituale omessa. Inoltre, non risulta che l'INPS abbia proceduto alla sospensione della prestazione. Pertanto, la revoca della prestazione è avvenuta al di fuori delle previsioni normative. Essendo tutti gli altri elementi necessari per la spettanza dell'assegno sociale presenti in capo al ricorrente, la richiesta di ripetizione degli importi erogati è illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2528
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 2528
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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