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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 3849/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 19 marzo 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Antonietta Vitale (c.f. , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla via Gino Palumbo n. 6
-attrice-
E
(p. IV ), in persona del Sindaco in carica, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 alla via Roma n. 14, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione,
[...] dall'avvocato Carla Lauretano (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Positano, alla via S. Giovanni n. 10 -convenuto-
NONCHE'
(p. IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma, alla via Po n. 20, rappresentata e difesa, per procura in calce alla citazione per chiamata in causa, dall'avvocato Antonio Stoppani (c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza C.F._4 della Concordia n. 28, presso lo studio dell'avvocato Bruno Amendola
-chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 19 aprile 2017, evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1 il per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle Controparte_1 lesioni personali patite a seguito dell'incidente occorsole il 7 settembre 2014, alle ore 17:00 circa, allorquando, all'interno del parcheggio San Pancrazio, “dopo essere scesa dall'auto e percorso pochi metri”, era caduta rovinosamente al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e non visibile, procurandosi una
“frattura base del V metatarso”. Tanto premesso, l'attrice chiese “1) nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro di cui in Controparte_1 premessa e , per l'effetto condannarlo in persona del sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig.ra per complessivi € 6.188,99, di cui € 3.431,70 per danno Parte_1 biologico, € 1.383,00 per I.T.T., € 230,50 per I.T.P., oltre al danno morale per € 1.613,50 quantificato in 1/3 del danno biologico, nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 244,62, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari oltre i.v.a. e
c.n.p.a. con attribuzione”.
Il costituendosi con comparsa del 24 luglio 2017, eccepì l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, la nullità della citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria per mancanza di responsabilità dell'Ente convenuto, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla esclusiva o concorsuale condotta colposa dell'attrice, e tanto chiese dichiarare;
chiese, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa che lo garantiva per la responsabilità Controparte_2 civile verso terzi.
La citata e costituita con comparsa del 19 novembre 2018, eccepì la nullità dell'atto Controparte_2 di chiamata in causa, per violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c., la violazione del patto di gestione della lite, l'eventuale applicazione della franchigia stabilita in contratto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e, infine, l'infondatezza della richiesta risarcitoria dell'attrice, per assenza del nesso di causalità tra il sinistro e il danno fisico riportato da . Parte_1
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, acquisita la documentazione prodotta dai litiganti, la causa, all'udienza del 19 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate con i rispettivi atti introduttivi, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 giugno 2025.
2.- La domanda è procedibile, avendo l'attrice, tramite il suo difensore, successivamente alla sollecitazione del giudice istruttore, con messaggio di posta elettronica certificata del 23 ottobre 2017 invitato il
[...]
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, invito al quale i destinatari della Controparte_1 richiesta non risultano avere dato seguito.
3.- È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., sollevata dal convenuto CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (così Cass n. 18783/2009; nello stesso senso v. Cass. n. 20294/2014). Più precisamente, i Massimi giudici insegnano che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4,
c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (così Cass. n. 11751/2013). Orbene, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, non può predicarsi la nullità dell'atto di citazione dal quale, invero, emerge chiaramente non solo il petitum, ma anche la causa petendi. L'attore, infatti, ripercorre gli snodi essenziali della vicenda di fatto, enuclea le circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato (“l'attrice in data 07/09/2014 alle ore 17:00 circa si trovava all'interno del parcheggio
San Pancrazio, nel comune di , così a pagina 1 della citazione), la dinamica della caduta Controparte_1
(“dopo essere scesa dall'auto e percorso pochi metri, cadeva rovinosamente in terra a causa della pavimentazione del parcheggio sconnessa e non visibile”, sempre a pagina 1 della citazione) e i profili di responsabilità assunti come riconducibili al convenuto, e individua, tramite l'allegata documentazione medica, i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro. Le asserzioni della parte attrice sono, dunque, in grado di veicolare il thema decidendum, ponendo il nella condizione di approntare le Controparte_1 proprie difese e instaurando, in tal guisa, un effettivo contraddittorio, come comprovato da contenuto degli scritti di parte, che evidenziano la piena comprensione della materia devoluta in giudizio.
4.- Parimenti è infondata l'eccezione di nullità della chiamata in causa per violazione dell'art. 163 commi 3 e
4 c.p.c., sollevata dalla compagnia assicurativa.
L'atto di chiamata in causa, invero, risulta redatto con l'osservanza di tutti i requisiti prescritti dall'art. 163
c.p.c. Il infatti, ripercorre gli snodi essenziali della vicenda di fatto ponendo la Controparte_1 chiamata in causa nella condizione di conoscere l'atto introduttivo dell'attrice e di svolgere in maniera compiuta le proprie difese e instaurando, in tal guisa, un effettivo contraddittorio, come comprovato da contenuto degli scritti di parte, che evidenziano la piena comprensione della materia devoluta in giudizio.
5.- Il convenuto reclama l'affermazione della nullità dell'ordinanza del 16 maggio 2023, di nomina del consulente tecnico d'ufficio, poiché il giudice (al tempo diverso dall'estensore della presente sentenza)
“riaprendo il verbale del 16.05.2023 in assenza delle parti convenute e dunque in violazione del contraddittorio, conferiva detto incarico” (così negli scritti conclusionali).
Dall'esame degli atti di causa risulta che all'udienza del 16 maggio 2023, alla presenza dei difensori di parte convenuta e chiamata, il giudice rinviò per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2023 e che, successivamente, alle ore 10:28, in presenza dell'avvocato Vitale (di parte attrice), che chiese revocarsi il precedente provvedimento e conferirsi l'incarico al consulente tecnico d'ufficio, il giudice si riservò; la riserva fu poi sciolta, alle ore 11:07 dello stesso giorno 16 maggio 2023, con la revoca dell'ordinanza resa in udienza e il rinvio al 27 giugno 2023 per il conferimento dell'incarico al nominato ausiliario.
L'irregolarità della riapertura del verbale d'udienza, in assenza di alcune parti, è stata, quindi, sanata dal successivo provvedimento, col quale s'è disposto un rinvio per il conferimento della già ammessa (con ordinanza del 25 gennaio 2023) consulenza tecnica d'ufficio, conferimento poi avvenuto all'udienza del 15 maggio 2024, alla quale risultano avere partecipato tutte le parti, compreso il convenuto (che in quell'occasione chiese “la revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU”).
6.1.- La domanda va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente territoriale in quanto custode della strada teatro dell'incidente.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, il quale ente proprietario della strada teatro del sinistro Controparte_1 oggetto di causa, era (ed è) tenuto a provvedere alla sua manutenzione, gestione e pulizia nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo, l'ente di gestione risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass.
19/05/2011, n. 11016; Cass. 25/07/2008, n.20427).
Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato.
Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Va, infine, rammentato che la più recente ed oramai consolidata giurisprudenza insegna che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n. 8935 del 12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto o del marciapiede, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
6.2.- Tanto premesso, è acquisita alla decisione la dinamica del sinistro: , nel pomeriggio Parte_1 del 7 settembre 2014, alle ore 17:00 circa, nel parcheggio San Pancrazio, nel comune di Controparte_1 cadde al suolo dopo essere inciampata per l'instabilità di una pietra costituente la pavimentazione del parcheggio.
La verità del sinistro, nella dinamica riferita da parte attrice, è stata confermata dal teste , il Testimone_1 quale ha dichiarato di aver assistito alla caduta riferendo che, “dopo aver parcheggiato, la sig.ra Parte_1 mentre camminava verso la chiesa è inciampata su una pietra che poi si è capovolta e non c'era nulla sotto”; anche il secondo testimone, , ha riferito che “davanti a me camminava la sig.ra Testimone_2 Pt_1
e il marito. All'improvviso la sig.ra ha avuto un cedimento perché c'era una pietra movibile
[...] Parte_1 sulla quale è caduta” precisando che “la pavimentazione del parcheggio era fatta con pietre vive di media dimensione…”. Entrambi i testi hanno riferito che l'attrice lamentava dolore al piede sinistro, gonfiatosi in seguito alla caduta, e che si era recata in ospedale solo in seguito al riacutizzarsi del dolore.
I testimoni escussi hanno confermato la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice sicché sarebbe stato onere del convenuto dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo e dimostrando che CP_1
l'anomalia era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile: la mancanza di tale prova impone di affermare che il danno è stato la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte del convenuto CP_1 dei poteri di sorveglianza della cosa.
Tali deposizioni non sono smentite dalla dichiarazione del testimone del convenuto , Testimone_3 maresciallo dei Vigili Urbani di il quale, nel riferire della pavimentazione dell'area – in parte Controparte_1 di asfalto e in parte di cemento – non esclude la sussistenza della pietra instabile a cagione della quale l'attrice
è caduta. Va aggiunto che nella nota prot. n. 19/15 del 31 gennaio 2015, a firma dell'indicato maresciallo, che l'ha richiamata nel corso della sua deposizione, si riferisce genericamente della insussistenza di
“anomalia di carattere strutturale” dell'area di sosta, affermazione insufficiente a confutare le puntuali dichiarazioni, di segno contrario, dei due richiamati testi di parte attrice.
La gestione della strada e delle sue pertinenze è demandata all'ente locale, gestione che non può dirsi limitata alla sede stradale, ma va estesa alle relative pertinenze (l'area del parcheggio, nel caso di specie): il
[...] non ha dimostrato la corretta custodia e manutenzione del tratto di strada in questione, Controparte_1 ovvero l'avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Parimenti manca la prova che tra l'inconveniente che determinò la sconnessione della pavimentazione in pietra, così basculante, e l'incidente lo spazio di tempo non sia stato così breve da non consentire un intervento di manutenzione, che il non deduce CP_1 né prova essere ordinariamente previsto e svolto sulla tratta teatro del sinistro.
L'istruttoria, infine, non consente di muovere nessun rimprovero al pedone, intenta semplicemente a camminare all'interno del parcheggio per dirigersi verso la chiesa ed inconsapevole del pericolo rappresentato dalla instabilità della pietra costituente la pavimentazione, che si è spostata al suo passaggio e ne ha provocato la caduta al suolo, e quindi nient'affatto prevedibile come pericoloso.
7.1.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attrice patì la “frattura del V metatarsale sinistro, accertata dai sanitari del pronto soccorso del
P.O. “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno (v. verbale n. 20140099029 del 9 settembre 2014), con una iniziale prognosi di guarigione in 30 giorni e di ulteriori 15 giorni di terapia medica in seguito a visita ortopedica e rimozione del gesso, come da certificato medico rilasciato l'8 ottobre 2014 dal dott. Per_1
P.O. “S. Maria Incoronata dell'Olmo” di Cava de' Tirreni (tutti i documenti sono in prod. att.).
[...]
Il nominato consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , le cui conclusioni sono condivise Persona_2 dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che , avente 44 anni all'epoca del sinistro, ha riportato “un trauma con Parte_1 frattura del V metarsale sinistro”, con applicazione di apparecchio gessato rimosso dopo 30 giorni, con
“postumi permanenti consistenti in dolore e limitazione funzionale del piede sinistro”, eziologicamente riconducibili all'evento lesivo, da cui è conseguita un'invalidità temporanea che fu totale per 30 giorni e parziale al 50% per altri 15 giorni, oltre che un danno biologico permanente valutabile nella misura del 3%, senza incidenza sulla sfera individuale e relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiana né sulla capacità lavorativa.
Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano 2024, nella sua più recente formulazione, tale danno va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di € 4.614,00 (€ 3.691,00 per il danno biologico ed € 923,00 per la sofferenza soggettiva, presumibilmente correlata alla natura ed entità delle lesioni patite).
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attrice la somma di € 3.450,00 per 30 giorni di ITT ed € 862,50 per 15 giorni di
ITP al 50%, quindi la somma totale di € 4.312,50.
Nulla spetta all'attrice a titolo di danno morale invocato in una misura pari ad “un 1/3 del danno biologico”
(così nelle conclusioni dell'atto introduttivo), in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e da ultimo Sez. 3, ordinanza n. 6443 del 03/03/2023). In particolare, se la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, consegue la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento. Nel caso di specie, si è limitata a chiedere il ristoro del danno morale senza, Parte_2 tuttavia, allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. Né sussistono elementi che consentano a questo giudice di inferire la compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'attrice.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei danni non patrimoniali patiti in Parte_2 conseguenza dell'infortunio, la somma di € 8.926,50.
Tale somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata di € 996,32, pari agli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto il danneggiato disporre di quanto dovutogli nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro – verificatosi, come s'è detto, il 7 settembre 2014 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Sono infine dovuti sulla sorta capitale innanzi indicata gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
7.2.- Quanto al danno patrimoniale, dagli atti risulta il pagamento di € 244,62 per spese mediche per intervento di rimozione del gesso e visita ortopedica, ritenute congrue e necessarie per la cura delle lesioni oggetto di causa: tale importo deve essere rivalutato all'attualità. Anche su tale somma, che rivaluta all'attualità, dai singoli pagamenti, ascende ad € 296,48, spettano gli interessi compensativi, pari a € 31,99, computati secondo i criteri innanzi indicati a decorrere dai singoli esborsi e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre che gli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo sulla sola sorte capitale.
7.3.- Complessivamente, spetta all'attrice la somma di € 10.251,29, oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente al saldo sulle sole sorti capitali come innanzi computate.
8.- Il ha chiesto di essere manlevato delle conseguenze negative della presente Controparte_1 decisione da che lo garantiva, al tempo del sinistro, per la responsabilità civile verso Controparte_2 terzi.
L'eccezione di violazione del patto di gestione della lite sollevata da è infondata in Controparte_2 quanto la compagnia di assicurazione risulta essere stata notiziata dal con Controparte_1 denunce cautelative del 4 marzo 2015, prot. n. 0000578, e del 13 marzo 2015, prot. n. 684, a firma del
Segretario Comunale, dott. , tant'è che la stessa compagnia, aperto il sinistro n. Persona_3
S1315133600015, ha provveduto a rispondere in merito al denunciato sinistro direttamente a Parte_1
, con comunicazione datata 24 marzo 2015, inviata allo studio del suo difensore, avvocato Vitale,
[...] motivando altrimenti l'impossibilità di riconoscere l'indennizzo (tutti i documenti sono allegati alla memoria del 1° aprile 2019 del autorizzata a norma dell'art. 183, comma sesto, n. 2, Controparte_1
c.p.c.).
Sussiste, pertanto, obbligo di garanzia di che per contratto, giusta la polizza n. 50 Controparte_2
08543JY, è tenuta a manlevare il di quanto esso è tenuto a pagare alla Controparte_1 danneggiata, con i limiti delle franchigie contrattuali: l'art. 15 del capitolato di polizza (allegato alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. della compagnia assicurativa) prevede, infatti, l'applicazione, in caso di risarcimento dei danni alla persona (cd. danno biologico), di una franchigia frontale pari ad € 2.500,00.
9.- La soccombenza del convenuto ente territoriale ne impone la condanna a pagare all'attrice le spese del giudizio, distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Antonietta Vitale, e liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1,700,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in ragione della medesima regola della soccombenza.
Vanno compensate le spese nei rapporti tra chiamante e chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna il a pagare a la somma € 10.251,29, Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente al saldo sulle sole sorti capitali;
2) condanna il a pagare a le spese giudiziali, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 280,00 per esborsi ed € 4.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Antonietta Vitale;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_1
[...] 4) dichiara che è tenuta a manlevare il di Controparte_2 Controparte_1 quanto questo pagherà a in conseguenza della presente sentenza, al netto Parte_1 della franchigia di 2.500,00;
5) compensa per intero e spese del giudizio nei rapporti tra il chiamante Controparte_1 CP_
la chiamata
[...] Controparte_2
Salerno, 13 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda sezione civile
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 3849/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 19 marzo 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Antonietta Vitale (c.f. , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla via Gino Palumbo n. 6
-attrice-
E
(p. IV ), in persona del Sindaco in carica, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 alla via Roma n. 14, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione,
[...] dall'avvocato Carla Lauretano (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Positano, alla via S. Giovanni n. 10 -convenuto-
NONCHE'
(p. IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma, alla via Po n. 20, rappresentata e difesa, per procura in calce alla citazione per chiamata in causa, dall'avvocato Antonio Stoppani (c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza C.F._4 della Concordia n. 28, presso lo studio dell'avvocato Bruno Amendola
-chiamata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 19 aprile 2017, evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1 il per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle Controparte_1 lesioni personali patite a seguito dell'incidente occorsole il 7 settembre 2014, alle ore 17:00 circa, allorquando, all'interno del parcheggio San Pancrazio, “dopo essere scesa dall'auto e percorso pochi metri”, era caduta rovinosamente al suolo a causa della pavimentazione sconnessa e non visibile, procurandosi una
“frattura base del V metatarso”. Tanto premesso, l'attrice chiese “1) nel merito, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro di cui in Controparte_1 premessa e , per l'effetto condannarlo in persona del sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig.ra per complessivi € 6.188,99, di cui € 3.431,70 per danno Parte_1 biologico, € 1.383,00 per I.T.T., € 230,50 per I.T.P., oltre al danno morale per € 1.613,50 quantificato in 1/3 del danno biologico, nonché delle spese mediche sostenute pari ad € 244,62, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari oltre i.v.a. e
c.n.p.a. con attribuzione”.
Il costituendosi con comparsa del 24 luglio 2017, eccepì l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, la nullità della citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria per mancanza di responsabilità dell'Ente convenuto, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla esclusiva o concorsuale condotta colposa dell'attrice, e tanto chiese dichiarare;
chiese, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa che lo garantiva per la responsabilità Controparte_2 civile verso terzi.
La citata e costituita con comparsa del 19 novembre 2018, eccepì la nullità dell'atto Controparte_2 di chiamata in causa, per violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c., la violazione del patto di gestione della lite, l'eventuale applicazione della franchigia stabilita in contratto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e, infine, l'infondatezza della richiesta risarcitoria dell'attrice, per assenza del nesso di causalità tra il sinistro e il danno fisico riportato da . Parte_1
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, acquisita la documentazione prodotta dai litiganti, la causa, all'udienza del 19 marzo 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate con i rispettivi atti introduttivi, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 giugno 2025.
2.- La domanda è procedibile, avendo l'attrice, tramite il suo difensore, successivamente alla sollecitazione del giudice istruttore, con messaggio di posta elettronica certificata del 23 ottobre 2017 invitato il
[...]
a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, invito al quale i destinatari della Controparte_1 richiesta non risultano avere dato seguito.
3.- È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., sollevata dal convenuto CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (così Cass n. 18783/2009; nello stesso senso v. Cass. n. 20294/2014). Più precisamente, i Massimi giudici insegnano che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4,
c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (così Cass. n. 11751/2013). Orbene, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, non può predicarsi la nullità dell'atto di citazione dal quale, invero, emerge chiaramente non solo il petitum, ma anche la causa petendi. L'attore, infatti, ripercorre gli snodi essenziali della vicenda di fatto, enuclea le circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato (“l'attrice in data 07/09/2014 alle ore 17:00 circa si trovava all'interno del parcheggio
San Pancrazio, nel comune di , così a pagina 1 della citazione), la dinamica della caduta Controparte_1
(“dopo essere scesa dall'auto e percorso pochi metri, cadeva rovinosamente in terra a causa della pavimentazione del parcheggio sconnessa e non visibile”, sempre a pagina 1 della citazione) e i profili di responsabilità assunti come riconducibili al convenuto, e individua, tramite l'allegata documentazione medica, i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro. Le asserzioni della parte attrice sono, dunque, in grado di veicolare il thema decidendum, ponendo il nella condizione di approntare le Controparte_1 proprie difese e instaurando, in tal guisa, un effettivo contraddittorio, come comprovato da contenuto degli scritti di parte, che evidenziano la piena comprensione della materia devoluta in giudizio.
4.- Parimenti è infondata l'eccezione di nullità della chiamata in causa per violazione dell'art. 163 commi 3 e
4 c.p.c., sollevata dalla compagnia assicurativa.
L'atto di chiamata in causa, invero, risulta redatto con l'osservanza di tutti i requisiti prescritti dall'art. 163
c.p.c. Il infatti, ripercorre gli snodi essenziali della vicenda di fatto ponendo la Controparte_1 chiamata in causa nella condizione di conoscere l'atto introduttivo dell'attrice e di svolgere in maniera compiuta le proprie difese e instaurando, in tal guisa, un effettivo contraddittorio, come comprovato da contenuto degli scritti di parte, che evidenziano la piena comprensione della materia devoluta in giudizio.
5.- Il convenuto reclama l'affermazione della nullità dell'ordinanza del 16 maggio 2023, di nomina del consulente tecnico d'ufficio, poiché il giudice (al tempo diverso dall'estensore della presente sentenza)
“riaprendo il verbale del 16.05.2023 in assenza delle parti convenute e dunque in violazione del contraddittorio, conferiva detto incarico” (così negli scritti conclusionali).
Dall'esame degli atti di causa risulta che all'udienza del 16 maggio 2023, alla presenza dei difensori di parte convenuta e chiamata, il giudice rinviò per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2023 e che, successivamente, alle ore 10:28, in presenza dell'avvocato Vitale (di parte attrice), che chiese revocarsi il precedente provvedimento e conferirsi l'incarico al consulente tecnico d'ufficio, il giudice si riservò; la riserva fu poi sciolta, alle ore 11:07 dello stesso giorno 16 maggio 2023, con la revoca dell'ordinanza resa in udienza e il rinvio al 27 giugno 2023 per il conferimento dell'incarico al nominato ausiliario.
L'irregolarità della riapertura del verbale d'udienza, in assenza di alcune parti, è stata, quindi, sanata dal successivo provvedimento, col quale s'è disposto un rinvio per il conferimento della già ammessa (con ordinanza del 25 gennaio 2023) consulenza tecnica d'ufficio, conferimento poi avvenuto all'udienza del 15 maggio 2024, alla quale risultano avere partecipato tutte le parti, compreso il convenuto (che in quell'occasione chiese “la revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU”).
6.1.- La domanda va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente territoriale in quanto custode della strada teatro dell'incidente.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, il quale ente proprietario della strada teatro del sinistro Controparte_1 oggetto di causa, era (ed è) tenuto a provvedere alla sua manutenzione, gestione e pulizia nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
Considerato che a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo, l'ente di gestione risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass.
19/05/2011, n. 11016; Cass. 25/07/2008, n.20427).
Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato.
Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Va, infine, rammentato che la più recente ed oramai consolidata giurisprudenza insegna che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n. 8935 del 12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto o del marciapiede, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
6.2.- Tanto premesso, è acquisita alla decisione la dinamica del sinistro: , nel pomeriggio Parte_1 del 7 settembre 2014, alle ore 17:00 circa, nel parcheggio San Pancrazio, nel comune di Controparte_1 cadde al suolo dopo essere inciampata per l'instabilità di una pietra costituente la pavimentazione del parcheggio.
La verità del sinistro, nella dinamica riferita da parte attrice, è stata confermata dal teste , il Testimone_1 quale ha dichiarato di aver assistito alla caduta riferendo che, “dopo aver parcheggiato, la sig.ra Parte_1 mentre camminava verso la chiesa è inciampata su una pietra che poi si è capovolta e non c'era nulla sotto”; anche il secondo testimone, , ha riferito che “davanti a me camminava la sig.ra Testimone_2 Pt_1
e il marito. All'improvviso la sig.ra ha avuto un cedimento perché c'era una pietra movibile
[...] Parte_1 sulla quale è caduta” precisando che “la pavimentazione del parcheggio era fatta con pietre vive di media dimensione…”. Entrambi i testi hanno riferito che l'attrice lamentava dolore al piede sinistro, gonfiatosi in seguito alla caduta, e che si era recata in ospedale solo in seguito al riacutizzarsi del dolore.
I testimoni escussi hanno confermato la dinamica del sinistro come descritta da parte attrice sicché sarebbe stato onere del convenuto dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo e dimostrando che CP_1
l'anomalia era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile: la mancanza di tale prova impone di affermare che il danno è stato la conseguenza dell'inefficace esercizio, da parte del convenuto CP_1 dei poteri di sorveglianza della cosa.
Tali deposizioni non sono smentite dalla dichiarazione del testimone del convenuto , Testimone_3 maresciallo dei Vigili Urbani di il quale, nel riferire della pavimentazione dell'area – in parte Controparte_1 di asfalto e in parte di cemento – non esclude la sussistenza della pietra instabile a cagione della quale l'attrice
è caduta. Va aggiunto che nella nota prot. n. 19/15 del 31 gennaio 2015, a firma dell'indicato maresciallo, che l'ha richiamata nel corso della sua deposizione, si riferisce genericamente della insussistenza di
“anomalia di carattere strutturale” dell'area di sosta, affermazione insufficiente a confutare le puntuali dichiarazioni, di segno contrario, dei due richiamati testi di parte attrice.
La gestione della strada e delle sue pertinenze è demandata all'ente locale, gestione che non può dirsi limitata alla sede stradale, ma va estesa alle relative pertinenze (l'area del parcheggio, nel caso di specie): il
[...] non ha dimostrato la corretta custodia e manutenzione del tratto di strada in questione, Controparte_1 ovvero l'avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Parimenti manca la prova che tra l'inconveniente che determinò la sconnessione della pavimentazione in pietra, così basculante, e l'incidente lo spazio di tempo non sia stato così breve da non consentire un intervento di manutenzione, che il non deduce CP_1 né prova essere ordinariamente previsto e svolto sulla tratta teatro del sinistro.
L'istruttoria, infine, non consente di muovere nessun rimprovero al pedone, intenta semplicemente a camminare all'interno del parcheggio per dirigersi verso la chiesa ed inconsapevole del pericolo rappresentato dalla instabilità della pietra costituente la pavimentazione, che si è spostata al suo passaggio e ne ha provocato la caduta al suolo, e quindi nient'affatto prevedibile come pericoloso.
7.1.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attrice patì la “frattura del V metatarsale sinistro, accertata dai sanitari del pronto soccorso del
P.O. “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno (v. verbale n. 20140099029 del 9 settembre 2014), con una iniziale prognosi di guarigione in 30 giorni e di ulteriori 15 giorni di terapia medica in seguito a visita ortopedica e rimozione del gesso, come da certificato medico rilasciato l'8 ottobre 2014 dal dott. Per_1
P.O. “S. Maria Incoronata dell'Olmo” di Cava de' Tirreni (tutti i documenti sono in prod. att.).
[...]
Il nominato consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , le cui conclusioni sono condivise Persona_2 dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che , avente 44 anni all'epoca del sinistro, ha riportato “un trauma con Parte_1 frattura del V metarsale sinistro”, con applicazione di apparecchio gessato rimosso dopo 30 giorni, con
“postumi permanenti consistenti in dolore e limitazione funzionale del piede sinistro”, eziologicamente riconducibili all'evento lesivo, da cui è conseguita un'invalidità temporanea che fu totale per 30 giorni e parziale al 50% per altri 15 giorni, oltre che un danno biologico permanente valutabile nella misura del 3%, senza incidenza sulla sfera individuale e relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiana né sulla capacità lavorativa.
Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano 2024, nella sua più recente formulazione, tale danno va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di € 4.614,00 (€ 3.691,00 per il danno biologico ed € 923,00 per la sofferenza soggettiva, presumibilmente correlata alla natura ed entità delle lesioni patite).
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attrice la somma di € 3.450,00 per 30 giorni di ITT ed € 862,50 per 15 giorni di
ITP al 50%, quindi la somma totale di € 4.312,50.
Nulla spetta all'attrice a titolo di danno morale invocato in una misura pari ad “un 1/3 del danno biologico”
(così nelle conclusioni dell'atto introduttivo), in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e da ultimo Sez. 3, ordinanza n. 6443 del 03/03/2023). In particolare, se la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, consegue la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento. Nel caso di specie, si è limitata a chiedere il ristoro del danno morale senza, Parte_2 tuttavia, allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. Né sussistono elementi che consentano a questo giudice di inferire la compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo dell'attrice.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei danni non patrimoniali patiti in Parte_2 conseguenza dell'infortunio, la somma di € 8.926,50.
Tale somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata di € 996,32, pari agli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto il danneggiato disporre di quanto dovutogli nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro – verificatosi, come s'è detto, il 7 settembre 2014 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Sono infine dovuti sulla sorta capitale innanzi indicata gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
7.2.- Quanto al danno patrimoniale, dagli atti risulta il pagamento di € 244,62 per spese mediche per intervento di rimozione del gesso e visita ortopedica, ritenute congrue e necessarie per la cura delle lesioni oggetto di causa: tale importo deve essere rivalutato all'attualità. Anche su tale somma, che rivaluta all'attualità, dai singoli pagamenti, ascende ad € 296,48, spettano gli interessi compensativi, pari a € 31,99, computati secondo i criteri innanzi indicati a decorrere dai singoli esborsi e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre che gli interessi legali per il periodo successivo fino al soddisfo sulla sola sorte capitale.
7.3.- Complessivamente, spetta all'attrice la somma di € 10.251,29, oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente al saldo sulle sole sorti capitali come innanzi computate.
8.- Il ha chiesto di essere manlevato delle conseguenze negative della presente Controparte_1 decisione da che lo garantiva, al tempo del sinistro, per la responsabilità civile verso Controparte_2 terzi.
L'eccezione di violazione del patto di gestione della lite sollevata da è infondata in Controparte_2 quanto la compagnia di assicurazione risulta essere stata notiziata dal con Controparte_1 denunce cautelative del 4 marzo 2015, prot. n. 0000578, e del 13 marzo 2015, prot. n. 684, a firma del
Segretario Comunale, dott. , tant'è che la stessa compagnia, aperto il sinistro n. Persona_3
S1315133600015, ha provveduto a rispondere in merito al denunciato sinistro direttamente a Parte_1
, con comunicazione datata 24 marzo 2015, inviata allo studio del suo difensore, avvocato Vitale,
[...] motivando altrimenti l'impossibilità di riconoscere l'indennizzo (tutti i documenti sono allegati alla memoria del 1° aprile 2019 del autorizzata a norma dell'art. 183, comma sesto, n. 2, Controparte_1
c.p.c.).
Sussiste, pertanto, obbligo di garanzia di che per contratto, giusta la polizza n. 50 Controparte_2
08543JY, è tenuta a manlevare il di quanto esso è tenuto a pagare alla Controparte_1 danneggiata, con i limiti delle franchigie contrattuali: l'art. 15 del capitolato di polizza (allegato alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. della compagnia assicurativa) prevede, infatti, l'applicazione, in caso di risarcimento dei danni alla persona (cd. danno biologico), di una franchigia frontale pari ad € 2.500,00.
9.- La soccombenza del convenuto ente territoriale ne impone la condanna a pagare all'attrice le spese del giudizio, distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Antonietta Vitale, e liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1,700,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in ragione della medesima regola della soccombenza.
Vanno compensate le spese nei rapporti tra chiamante e chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna il a pagare a la somma € 10.251,29, Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente al saldo sulle sole sorti capitali;
2) condanna il a pagare a le spese giudiziali, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 280,00 per esborsi ed € 4.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Antonietta Vitale;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_1
[...] 4) dichiara che è tenuta a manlevare il di Controparte_2 Controparte_1 quanto questo pagherà a in conseguenza della presente sentenza, al netto Parte_1 della franchigia di 2.500,00;
5) compensa per intero e spese del giudizio nei rapporti tra il chiamante Controparte_1 CP_
la chiamata
[...] Controparte_2
Salerno, 13 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce