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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1392/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. del 10.02.2023, emessa dal
Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5220/2022, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'11.4.2025, pendente
TRA
nata l'[...] (C.F.: ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Christian Cozzolino (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante TE P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Turrà (C.F.:
e Sergio Turrà (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “Voglia il collegio ovvero il giudice adito ritenere ammissibile il proposto gravame, reietta ogni contraria istanza e deduzione, accogliere e ritenere fondati i motivi esposti con il presente atto e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata accogliendo i motivi di doglianza che qui abbiansi esposti secondo i principi di chiarezza, sinteticità e specificità.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio e con distrazione nei confronti del procuratore antistatario”. per l'appellata: “… la Corte valuti, in propria giustizia, la fondatezza del gravame prendendo atto della disponibilità manifestata dalla al TE
pagamento spontaneo delle somme, disponendo, la correzione di errore materiale relativo alla età della appellante come individuata nella ordinanza del 10/02/2023, con precisazione delle somme dovute come da Tabelle di NO, rigettando la richiesta di modifica della percentuale di danno iatrogeno ritenuta risarcibile dal
Tribunale di Napoli;
in ogni caso, perché venga disposta la compensazione delle spese del giudizio, ove ritenuto fondato il gravame, attesa la disponibilità manifestata dalla o in subordine per la condanna TE
dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi, con rimborso spese forfetarie 15%, CPA ed IVA in favore della concludente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 2.03.2022 adiva il Parte_1
Tribunale di Napoli esponendo che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. aveva adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica, imprudente imperita e negligente, con la quantificazione del danno;
che, incardinato il suddetto procedimento r.g. n. 2859/2020, venivano nominati i CCTTUU, dott.
e dott. che, fallito il tentativo di Persona_1 Persona_2
conciliazione, i CCTTUU depositavano in data 02/12/2021 la consulenza medico legale dalla quale era emerso che “A seguito dell'intervento di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare tossico la SI.ra , 32enne all'epoca dei Parte_1
fatti, riportò una lesione bilaterale dei nervi laringei inferiori con paralisi cordali e successive complicanze respiratorie. Sono ravvisabili, per i suesposti motivi, errori di comportamento strettamente tecnico da parte degli operatori nella produzione della predetta lesione iatrogena. - L'intervento stesso, pur indaginoso, non presentò, comunque, caratteri che possano evocare i contenuti dell'art. 2236 cc. rientrando in ogni caso in un atto operatorio fondamentale di tipo routinario - L'attuale quadro menomativo presentato dalla p. concretizza un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 13-14% - Si delinea, altresì, un periodo di ITP quantificabile in 30 giorni al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%”; che, pertanto, risultava accertato il nesso eziologico tra le lamentate conseguenze patologiche e funzionali della ricorrente e la condotta colposamente omissiva tenuta dall'equipe del prof. dott. durante l'intervento Controparte_2
chirurgico del 14/02/2017 nella clinica Casa di Cura Villa delle Querce;
che, in base alle risultanze dei CCTTUU, aveva subito un danno risarcibile valutabile nella misura complessiva di € 68.118,10, tenuto conto di 14% punti percentuali e di 32 anni d'età al momento dell'occorso, secondo le tabelle del Tribunale di NO 2021, consistenti in € 40.904,00 a titolo di danno biologico permanente, € 13.633,30 a titolo di personalizzazione delle lesioni (valutabile in 1/3 del danno biologico permanente ex art. 2059 cc), € 5.400,00 a titolo di danno biologico temporaneo nonché € 8.180,80 per danno morale.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari intervenuti presso la convenuta, la ricorrente insisteva CP_3
affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del dott.
e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla CP_2
convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima, al TE
risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente nella misura di € 68.118,10 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della TE
domanda.
Alla prima udienza del 6.02.2023, sulla base delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Tribunale si riservava e all'esito, emetteva l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale così statuiva:
“1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
la convenuta al pagamento in suo favore di complessivi € TE
32.711,00, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente ordinanza;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in TE
favore della ricorrente liquidate in € 1.460,00 per esborsi dei due procedimenti (ivi incluse le spese di CTP), € 5.950,00 per compensi professionali del procuratore relativi ad entrambi i procedimenti, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della convenuta TE
”.
[...]
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, non notificata e pubblicata il 10.02.2023, con citazione notificata in data 10.03.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
20.03.2023 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva che resisteva all'atto di appello chiedendo TE
l'accoglimento delle descritte conclusioni: “… la Corte valuti, in propria giustizia, la fondatezza del gravame e la disponibilità manifestata dalla TE al pagamento spontaneo delle somme, disponendo, la correzione di errore materiale relativo alla età della appellante come individuata nella ordinanza del 10/02/2023, con precisazione delle somme dovute come da Tabelle di NO, rigettando la richiesta di modifica della percentuale di danno iatrogeno ritenuta risarcibile dal
Tribunale di Napoli;
in ogni caso, perché venga ritenuta fondata la compensazione delle spese del presente giudizio, ove ritenuto fondato il gravame, attesa la disponibilità manifestata dalla o in subordine per la TE
condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi, con rimborso spese forfetarie 15%, CPA ed IVA in favore della concludente”.
Disposta la trattazione scritta per la prima udienza dell'8.09.2023, la causa veniva, quindi, differita d'ufficio con concessone del termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 6.10.2023.
All'esito, il Collegio fissava l'udienza dell'11.04.2025 assegnando, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., alle parti termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, termine fino a trenta giorni prima per il deposito di comparse conclusionali e termine fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 10.3.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 19.2.2025 e memoria di replica il 21.3.2025.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la Corte riservava la causa per la decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“La domanda, per come formulata, può essere decisa allo stato degli atti, sulla base della sola documentazione prodotta, ivi inclusa la relazione medico legale svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, che ha preceduto il presente giudizio di merito. Nel merito, la domanda azionata dalla ricorrente può essere accolta atteso che
l'inadempienza lamentata dalla paziente quale causa del pregiudizio denunciato, risulta dimostrata dalla relazione di CTU a firma dei dott.ri e Persona_1
svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc che ha preceduto il Persona_2
presente giudizio di merito.
I CCTTUU, dopo un'adeguata disamina sul tipo di intervento a cui fu sottoposta la paziente, hanno riconosciuto la sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta nei seguenti termini:
(…) Nel caso di cui si discute è di tutta evidenza che la paralisi bilaterale delle corde vocali fu da lesione di entrambi i nervi ricorrenti e tale lesione è, con qualificate probabilità, riconducibile all'intervento di tiroidectomia totale eseguito in data
14/2/17, giacché ai fini della individuazione del nesso di causalità materiale appaiono soddisfatti tutti i criteri per la sua affermazione.
Ciò precisato occorre stabilire se la lesione bilaterale dei ricorrenti vada riferita a difetto di abilità del chirurgo operatore o se debba ritenersi quale conseguenza di un evento imprevedibile o comunque imprevedibile, indipendente da un errore di comportamento tecnico di costui.
Le lesioni del ricorrente rappresentano una delle più frequenti condizioni di morbilità iatrogena conseguente ad interventi chirurgici sulle ghiandole tiroide e paratiroide, raggiungendo percentuali variabili tra lo 0,3-5,77% (globalmente considerate) e lo 0,1 - 3,8% - quelle definitive - (Campana F.P at Al. 2001).
(…)
Quelle che si realizzano in corso di intervento chirurgico sono, dunque, abitualmente conseguenza di insulti meccanici od ischemici: sezioni o lacerazioni, contusioni per compressione, schiacciamento o stiramento, ustioni prodotte dall'uso di coagulatori.
Nel post - operatorio possono determinarsi fenomeni cicatriziali o decompressivi conseguenti ad ematomi da emorragie secondarie.
e (Il danno ricorrenziale nella chirurgia tiroidea. Aspetti medico - Pt_2 Parte_3
legali. Riv. It. Med. Leg., XVI, 1994) osservano che “l'azione compressiva dell'ematoma, se tale da occludere o ridurre sostanzialmente il lume dei vasi preposti all'irrorazione del nervo, è spesso responsabile di gravi alterazioni di natura ipossica, che possono manifestarsi anche tardivamente, qualora la compressione si verifichi in rapporto a fenomeni di organizzazione fibrotica della raccolta ematica. Gli stessi effetti compressivoischemici possono derivare da manifestazioni edematose e/o infettive successive all'intervento e da eventuali proliferazioni esuberanti delle cicatrici operatorie conglobanti il tronco nervoso”.
Le paralisi tardive, causate da anomali processi di cicatrizzazione che coinvolgono il nervo, sono progressive e il decorso evolutivo può esitare nella paralisi completa del nervo.
Nel caso di specie, la paralisi ricorrenziale non fu diagnosticata nell'immediatezza.
Ciononostante, già il giorno successivo all'intervento furono annotate in cartella alterazioni della voce in termini di “voce lievemente rauca”.
Merita inoltre, rilievo che, nel corso dello stesso atto chirurgico, non furono descritte alterazioni anatomiche (quali presenza di tenaci aderenze e/o anomalo decorso del nervo) che potessero giustificare condizioni di effettiva difficoltà tecnica rendendo indaginose le manovre chirurgiche nel corso dell'asportazione del parenchima ghiandolare. Difatti nulla risulta verbalizzato in proposito nella cartella clinica della
Casa di Villa né tanto meno, aspetto ancor più importante ai fini CP_4
valutativi, vi è traccia di un preventivo precauzionale isolamento dei nervi laringei inferiori, finalizzato a ridurre il rischio di lesioni iatrogene neurologiche. Sicché, da un punto di vista tecnico, devono prospettarsi censure nei confronti del chirurgo operatore perché, se è vero che le compromissioni delle corde vocali della p. furono diretta ed esclusiva conseguenza di una lesione completa e parziale dei nervi laringei inferiori intraoperatoria è altrettanto vero che un tal genere di evento poteva essere adeguatamente prevenuto, non risultando documentati elementi che dimostrino il contrario e possano consentire di ritenere quale imprevedibile l'evento avverso che si verificò. In tal senso si ritiene di poter ravvisare estremi di difetto di comportamento tecnico professionale nei Sanitari della Casa di Cura Villa delle Querce che sottoposero la
SI.ra ad intervento di tiroidectomia, non essendosi neanche in Parte_1
presenza di un intervento che di per sé non può oggi chiamare in causa gli estremi dell'art. 2236 cc. per la sua sostanziale routinarietà”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte - che si reputano pienamente condivisibili in quanto ben approfondite ed argomentate - va accolta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di . Parte_1 TE
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, i
CCTTUU hanno quantificato nel 13% l'invalidità permanente esitata, quale pregiudizio meramente iatrogeno dell'intervento subito.
Invero, (…) I postumi di cui sopra concretizzano un complessivo danno biologico iatrogeno del 13-14%, con media-discreta incidenza sulla sfera personale - relazionale della paziente.
Si perviene a tale valutazione corrispondendo un tasso di danno biologico del 6-7% per la lieve disfonia, in accordo con quanto previsto per “lievi alterazioni della favella” e 7-8 punti alla menomazione respiratoria, in analogia con le ipotesi invalidanti “esiti di traumi minori della laringe senza rilevanti deficit funzionali” e
“insufficienza respiratoria lieve” (pag. 12 della relazione peritale).
Sono stati, inoltre, riconosciuti 30 giorni di danno biologico temporaneo al 75%, 30 giorni al 50% e ulteriori 30 giorni al 25%.
Le considerazioni tutte dei CCTTUU - sia inerenti l'individuazione della condotta negligente, sia inerenti il nesso di causalità rispetto agli esiti pregiudizievoli, sia infine in merito alla quantificazione dei postumi - possono essere pienamente condivise e fatte proprie da chi scrive, in quanto esaustivamente e coerentemente argomentate, ivi incluse quelle esposte in risposta alle osservazioni critiche dei
CCTTPP, ai sensi dell'art. 195 cpc, che hanno fornito risposta puntuale e convincente alle residue doglianze di parte. Si rinvia, dunque, alla lettura integrale dell'elaborato in atti per l'ulteriore approfondimento di tutti gli aspetti tecnici della vicenda, qui solo accennati.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione, facendo applicazione delle Tabelle di NO.
Ebbene, in applicazione di siffatte Tabelle, tenuto conto dell'età della paziente all'epoca dei fatti (31 anni in sede di intervento chirurgico del 14.02.2017), competono alla parte ricorrente un risarcimento del danno da invalidità temporanea nella misura di € 4.455,00 e da invalidità permanente nella misura di € 28.256,00 pari a complessivi € 32.711,00, il tutto all'attualità.
Si fa riferimento all'ultima versione delle Tabelle di NO adottata nel corso dell'anno 2021, con espunzione della liquidazione di un ulteriore quid per sofferenza, in mancanza di specifica indicazione della relativa sussistenza, ed in assenza altresì di personalizzazione, in quanto non sono state allegate o dimostrate specifiche circostanze di fatto idonee a comprovare una maggiore afflittività del pregiudizio subito, rispetto a quello sopra riconosciuto e liquidato secondo i criteri legali generalizzati.
La convenuta struttura sanitaria va pertanto condannata al TE
risarcimento di complessivi € 32.711,00, a titolo di danno non patrimoniale in favore di . Parte_1
Alla ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (febbraio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da febbraio 2017 sino alla pubblicazione della presente ordinanza.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e di
CTP (forfetariamente determinate in € 600,00 onnicomprensive), seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, con la precisazione che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata in relazione alle sole fasi effettivamente svolte”. § 4.
Con un unico motivo la formula doglianze in ordine all'errata Parte_1
quantificazione dell'importo riconosciuto per invalidità permanente dalla redatta
CTU, dovuta ad un'individuazione imprecisa della percentuale d'invalidità riconosciuta ed al mero errore di fatto sull'età anagrafica di essa appellante.
In particolare, parte appellante evidenzia che, come si evince dalla relazione dei
CCTTUU, i postumi subiti concretano un complessivo danno biologico iatrogeno del
13-14%” e avendo il Tribunale ritenuto che “le considerazioni tutte dei CCTTUU - sia inerenti l'individuazione della condotta negligente, sia inerenti il nesso di causalità rispetto agli esiti pregiudizievoli, sia infine in merito alla quantificazione dei postumi - possono essere pienamente condivise”, la quantificazione per la liquidazione, con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di NO, avrebbe dovuta essere operata sulla base del 13,5 % di danno biologico e non del 13%.
Parte appellante evidenzia, poi, che come si evince dalla documentazione medica nonché da documentazione anagrafica, è nata in data [...] e, pertanto, alla data dell'intervento, aveva compiuto 21 anni di età e non 31, come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata. Pertanto, la quantificazione per la liquidazione, con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di NO, avrebbe dovuta essere operata tenendo conto dell'età di anni 21 al momento delle lesioni patite. Facendo riferimento all'ultima versione delle Tabelle di NO adottata nel corso dell'anno 2021, utilizzate dal Tribunale per la quantificazione della sola invalidità permanente,
l'importo corretto da liquidare alla stessa è pari a € 31.715,50 (per 13,5 % di D.B. e
21 anni di età al momento dell'occorso), in luogo della cifra di € 28.256,00, erroneamente conteggiata, oltre € 4.455,00 per invalidità temporanea (correttamente quantificata) per un importo complessivo pari ad € 36.170,50, oltre interessi e rivalutazione ISTAT.
§ 5.
Il motivo è fondato. Il CTU ha quantificato i postumi permanenti subiti dall'odierna appellante in conseguenza dell'intervento del 14/02/2017, come si evince dalla gravata sentenza, nella misura del 13-14%; avendo il Tribunale condiviso in toto le conclusioni peritali, le quali, peraltro, non sono oggetto di censura con il presente gravame, la quantificazione del danno iatrogeno conseguente all'errata condotta medica, in coerenza alle dette conclusioni, è pari al 13.5%, ovvero alla media della valutazione come operata dai nominati consulenti tecnici.
Applicando le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Tribunale di NO
(trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019,
n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), riconoscendo alla un'invalidità Parte_1
nella misura del 13.5%, avendo la stessa all'epoca del fatto dannoso l'età di 21 anni, il danno biologico, l'unico riconosciuto dal Tribunale con esclusione, dunque, del danno sofferenza, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 33.862,00; tuttavia, parte appellante ha chiesto tout court la somma di € 31.715,50 – applicando le tabelle del Tribunale di NO aggiornate al 2021 -, senza nel contempo domandare il risarcimento eventualmente di una somma maggiore, sicché al fine di non riconoscere un risarcimento ultra petitum – anche nella memoria conclusiva parte appellante chiede la medesima somma così come nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'11.4.2025 - parte appellata va condannata al pagamento dell'importo di € 36.170,50, di cui € 31.715,50 a titolo di danno biologico come quantificato dall'appellante e € 4.455,00 a titolo di invalidità temporanea come quantificata dal Tribunale.
A , va riconosciuta, oltre la somma di € 36.170,50, gli interessi Parte_1
legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242). Nella specie, l'importo di € 36.170,50, “devalutato” alla data del fatto, 14/02/2017, risulta pari a € 30.091,64 (indice a quo 101- indice ad quem 121,4) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
31.3.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 3.673,90.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 39.844,05 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.4.2025 fino al soddisfo.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, va condannata TE
al risarcimento del danno, in favore di , nella misura di € Parte_1
39.844,05, oltre interessi legali dal 1.4.2025 fino al soddisfo.
Non occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, poste a carico della soccombente
[...]
posto che lo scaglione applicato dal Tribunale resa invariato pur TE
a seguito della maggior somma attribuita all'appellante in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
Le spese processuali del presente grado vanno poste sempre a carico della soccombente e la relativa quantificazione viene operata TE
come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non complessità delle questioni esaminate secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00, nel quale risulta compreso il decisum – ovvero la differenza dal maggior importo riconosciuto a titolo di danno biologico-.
Le spese processuali liquidate in favore dell'appellante vanno distratte in favore dell'avv. Christian Cozzolino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 10.03.2023, avverso l'ordinanza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 39.844,05, oltre interessi legali dal Parte_1
1.4.2025 fino al soddisfo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, che TE
liquida, in euro 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Christian Cozzolino.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 8.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1392/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. del 10.02.2023, emessa dal
Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5220/2022, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'11.4.2025, pendente
TRA
nata l'[...] (C.F.: ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Christian Cozzolino (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante TE P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Turrà (C.F.:
e Sergio Turrà (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “Voglia il collegio ovvero il giudice adito ritenere ammissibile il proposto gravame, reietta ogni contraria istanza e deduzione, accogliere e ritenere fondati i motivi esposti con il presente atto e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata accogliendo i motivi di doglianza che qui abbiansi esposti secondo i principi di chiarezza, sinteticità e specificità.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio e con distrazione nei confronti del procuratore antistatario”. per l'appellata: “… la Corte valuti, in propria giustizia, la fondatezza del gravame prendendo atto della disponibilità manifestata dalla al TE
pagamento spontaneo delle somme, disponendo, la correzione di errore materiale relativo alla età della appellante come individuata nella ordinanza del 10/02/2023, con precisazione delle somme dovute come da Tabelle di NO, rigettando la richiesta di modifica della percentuale di danno iatrogeno ritenuta risarcibile dal
Tribunale di Napoli;
in ogni caso, perché venga disposta la compensazione delle spese del giudizio, ove ritenuto fondato il gravame, attesa la disponibilità manifestata dalla o in subordine per la condanna TE
dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi, con rimborso spese forfetarie 15%, CPA ed IVA in favore della concludente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 2.03.2022 adiva il Parte_1
Tribunale di Napoli esponendo che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. aveva adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica, imprudente imperita e negligente, con la quantificazione del danno;
che, incardinato il suddetto procedimento r.g. n. 2859/2020, venivano nominati i CCTTUU, dott.
e dott. che, fallito il tentativo di Persona_1 Persona_2
conciliazione, i CCTTUU depositavano in data 02/12/2021 la consulenza medico legale dalla quale era emerso che “A seguito dell'intervento di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare tossico la SI.ra , 32enne all'epoca dei Parte_1
fatti, riportò una lesione bilaterale dei nervi laringei inferiori con paralisi cordali e successive complicanze respiratorie. Sono ravvisabili, per i suesposti motivi, errori di comportamento strettamente tecnico da parte degli operatori nella produzione della predetta lesione iatrogena. - L'intervento stesso, pur indaginoso, non presentò, comunque, caratteri che possano evocare i contenuti dell'art. 2236 cc. rientrando in ogni caso in un atto operatorio fondamentale di tipo routinario - L'attuale quadro menomativo presentato dalla p. concretizza un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 13-14% - Si delinea, altresì, un periodo di ITP quantificabile in 30 giorni al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%”; che, pertanto, risultava accertato il nesso eziologico tra le lamentate conseguenze patologiche e funzionali della ricorrente e la condotta colposamente omissiva tenuta dall'equipe del prof. dott. durante l'intervento Controparte_2
chirurgico del 14/02/2017 nella clinica Casa di Cura Villa delle Querce;
che, in base alle risultanze dei CCTTUU, aveva subito un danno risarcibile valutabile nella misura complessiva di € 68.118,10, tenuto conto di 14% punti percentuali e di 32 anni d'età al momento dell'occorso, secondo le tabelle del Tribunale di NO 2021, consistenti in € 40.904,00 a titolo di danno biologico permanente, € 13.633,30 a titolo di personalizzazione delle lesioni (valutabile in 1/3 del danno biologico permanente ex art. 2059 cc), € 5.400,00 a titolo di danno biologico temporaneo nonché € 8.180,80 per danno morale.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari intervenuti presso la convenuta, la ricorrente insisteva CP_3
affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del dott.
e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla CP_2
convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima, al TE
risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla ricorrente nella misura di € 68.118,10 (salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della TE
domanda.
Alla prima udienza del 6.02.2023, sulla base delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Tribunale si riservava e all'esito, emetteva l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale così statuiva:
“1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
la convenuta al pagamento in suo favore di complessivi € TE
32.711,00, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente ordinanza;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in TE
favore della ricorrente liquidate in € 1.460,00 per esborsi dei due procedimenti (ivi incluse le spese di CTP), € 5.950,00 per compensi professionali del procuratore relativi ad entrambi i procedimenti, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della convenuta TE
”.
[...]
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, non notificata e pubblicata il 10.02.2023, con citazione notificata in data 10.03.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
20.03.2023 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva che resisteva all'atto di appello chiedendo TE
l'accoglimento delle descritte conclusioni: “… la Corte valuti, in propria giustizia, la fondatezza del gravame e la disponibilità manifestata dalla TE al pagamento spontaneo delle somme, disponendo, la correzione di errore materiale relativo alla età della appellante come individuata nella ordinanza del 10/02/2023, con precisazione delle somme dovute come da Tabelle di NO, rigettando la richiesta di modifica della percentuale di danno iatrogeno ritenuta risarcibile dal
Tribunale di Napoli;
in ogni caso, perché venga ritenuta fondata la compensazione delle spese del presente giudizio, ove ritenuto fondato il gravame, attesa la disponibilità manifestata dalla o in subordine per la TE
condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi, con rimborso spese forfetarie 15%, CPA ed IVA in favore della concludente”.
Disposta la trattazione scritta per la prima udienza dell'8.09.2023, la causa veniva, quindi, differita d'ufficio con concessone del termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 6.10.2023.
All'esito, il Collegio fissava l'udienza dell'11.04.2025 assegnando, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., alle parti termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, termine fino a trenta giorni prima per il deposito di comparse conclusionali e termine fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 10.3.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 19.2.2025 e memoria di replica il 21.3.2025.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la Corte riservava la causa per la decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“La domanda, per come formulata, può essere decisa allo stato degli atti, sulla base della sola documentazione prodotta, ivi inclusa la relazione medico legale svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, che ha preceduto il presente giudizio di merito. Nel merito, la domanda azionata dalla ricorrente può essere accolta atteso che
l'inadempienza lamentata dalla paziente quale causa del pregiudizio denunciato, risulta dimostrata dalla relazione di CTU a firma dei dott.ri e Persona_1
svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc che ha preceduto il Persona_2
presente giudizio di merito.
I CCTTUU, dopo un'adeguata disamina sul tipo di intervento a cui fu sottoposta la paziente, hanno riconosciuto la sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta nei seguenti termini:
(…) Nel caso di cui si discute è di tutta evidenza che la paralisi bilaterale delle corde vocali fu da lesione di entrambi i nervi ricorrenti e tale lesione è, con qualificate probabilità, riconducibile all'intervento di tiroidectomia totale eseguito in data
14/2/17, giacché ai fini della individuazione del nesso di causalità materiale appaiono soddisfatti tutti i criteri per la sua affermazione.
Ciò precisato occorre stabilire se la lesione bilaterale dei ricorrenti vada riferita a difetto di abilità del chirurgo operatore o se debba ritenersi quale conseguenza di un evento imprevedibile o comunque imprevedibile, indipendente da un errore di comportamento tecnico di costui.
Le lesioni del ricorrente rappresentano una delle più frequenti condizioni di morbilità iatrogena conseguente ad interventi chirurgici sulle ghiandole tiroide e paratiroide, raggiungendo percentuali variabili tra lo 0,3-5,77% (globalmente considerate) e lo 0,1 - 3,8% - quelle definitive - (Campana F.P at Al. 2001).
(…)
Quelle che si realizzano in corso di intervento chirurgico sono, dunque, abitualmente conseguenza di insulti meccanici od ischemici: sezioni o lacerazioni, contusioni per compressione, schiacciamento o stiramento, ustioni prodotte dall'uso di coagulatori.
Nel post - operatorio possono determinarsi fenomeni cicatriziali o decompressivi conseguenti ad ematomi da emorragie secondarie.
e (Il danno ricorrenziale nella chirurgia tiroidea. Aspetti medico - Pt_2 Parte_3
legali. Riv. It. Med. Leg., XVI, 1994) osservano che “l'azione compressiva dell'ematoma, se tale da occludere o ridurre sostanzialmente il lume dei vasi preposti all'irrorazione del nervo, è spesso responsabile di gravi alterazioni di natura ipossica, che possono manifestarsi anche tardivamente, qualora la compressione si verifichi in rapporto a fenomeni di organizzazione fibrotica della raccolta ematica. Gli stessi effetti compressivoischemici possono derivare da manifestazioni edematose e/o infettive successive all'intervento e da eventuali proliferazioni esuberanti delle cicatrici operatorie conglobanti il tronco nervoso”.
Le paralisi tardive, causate da anomali processi di cicatrizzazione che coinvolgono il nervo, sono progressive e il decorso evolutivo può esitare nella paralisi completa del nervo.
Nel caso di specie, la paralisi ricorrenziale non fu diagnosticata nell'immediatezza.
Ciononostante, già il giorno successivo all'intervento furono annotate in cartella alterazioni della voce in termini di “voce lievemente rauca”.
Merita inoltre, rilievo che, nel corso dello stesso atto chirurgico, non furono descritte alterazioni anatomiche (quali presenza di tenaci aderenze e/o anomalo decorso del nervo) che potessero giustificare condizioni di effettiva difficoltà tecnica rendendo indaginose le manovre chirurgiche nel corso dell'asportazione del parenchima ghiandolare. Difatti nulla risulta verbalizzato in proposito nella cartella clinica della
Casa di Villa né tanto meno, aspetto ancor più importante ai fini CP_4
valutativi, vi è traccia di un preventivo precauzionale isolamento dei nervi laringei inferiori, finalizzato a ridurre il rischio di lesioni iatrogene neurologiche. Sicché, da un punto di vista tecnico, devono prospettarsi censure nei confronti del chirurgo operatore perché, se è vero che le compromissioni delle corde vocali della p. furono diretta ed esclusiva conseguenza di una lesione completa e parziale dei nervi laringei inferiori intraoperatoria è altrettanto vero che un tal genere di evento poteva essere adeguatamente prevenuto, non risultando documentati elementi che dimostrino il contrario e possano consentire di ritenere quale imprevedibile l'evento avverso che si verificò. In tal senso si ritiene di poter ravvisare estremi di difetto di comportamento tecnico professionale nei Sanitari della Casa di Cura Villa delle Querce che sottoposero la
SI.ra ad intervento di tiroidectomia, non essendosi neanche in Parte_1
presenza di un intervento che di per sé non può oggi chiamare in causa gli estremi dell'art. 2236 cc. per la sua sostanziale routinarietà”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte - che si reputano pienamente condivisibili in quanto ben approfondite ed argomentate - va accolta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di . Parte_1 TE
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, i
CCTTUU hanno quantificato nel 13% l'invalidità permanente esitata, quale pregiudizio meramente iatrogeno dell'intervento subito.
Invero, (…) I postumi di cui sopra concretizzano un complessivo danno biologico iatrogeno del 13-14%, con media-discreta incidenza sulla sfera personale - relazionale della paziente.
Si perviene a tale valutazione corrispondendo un tasso di danno biologico del 6-7% per la lieve disfonia, in accordo con quanto previsto per “lievi alterazioni della favella” e 7-8 punti alla menomazione respiratoria, in analogia con le ipotesi invalidanti “esiti di traumi minori della laringe senza rilevanti deficit funzionali” e
“insufficienza respiratoria lieve” (pag. 12 della relazione peritale).
Sono stati, inoltre, riconosciuti 30 giorni di danno biologico temporaneo al 75%, 30 giorni al 50% e ulteriori 30 giorni al 25%.
Le considerazioni tutte dei CCTTUU - sia inerenti l'individuazione della condotta negligente, sia inerenti il nesso di causalità rispetto agli esiti pregiudizievoli, sia infine in merito alla quantificazione dei postumi - possono essere pienamente condivise e fatte proprie da chi scrive, in quanto esaustivamente e coerentemente argomentate, ivi incluse quelle esposte in risposta alle osservazioni critiche dei
CCTTPP, ai sensi dell'art. 195 cpc, che hanno fornito risposta puntuale e convincente alle residue doglianze di parte. Si rinvia, dunque, alla lettura integrale dell'elaborato in atti per l'ulteriore approfondimento di tutti gli aspetti tecnici della vicenda, qui solo accennati.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione, facendo applicazione delle Tabelle di NO.
Ebbene, in applicazione di siffatte Tabelle, tenuto conto dell'età della paziente all'epoca dei fatti (31 anni in sede di intervento chirurgico del 14.02.2017), competono alla parte ricorrente un risarcimento del danno da invalidità temporanea nella misura di € 4.455,00 e da invalidità permanente nella misura di € 28.256,00 pari a complessivi € 32.711,00, il tutto all'attualità.
Si fa riferimento all'ultima versione delle Tabelle di NO adottata nel corso dell'anno 2021, con espunzione della liquidazione di un ulteriore quid per sofferenza, in mancanza di specifica indicazione della relativa sussistenza, ed in assenza altresì di personalizzazione, in quanto non sono state allegate o dimostrate specifiche circostanze di fatto idonee a comprovare una maggiore afflittività del pregiudizio subito, rispetto a quello sopra riconosciuto e liquidato secondo i criteri legali generalizzati.
La convenuta struttura sanitaria va pertanto condannata al TE
risarcimento di complessivi € 32.711,00, a titolo di danno non patrimoniale in favore di . Parte_1
Alla ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (febbraio 2017) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da febbraio 2017 sino alla pubblicazione della presente ordinanza.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e di
CTP (forfetariamente determinate in € 600,00 onnicomprensive), seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, con la precisazione che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata in relazione alle sole fasi effettivamente svolte”. § 4.
Con un unico motivo la formula doglianze in ordine all'errata Parte_1
quantificazione dell'importo riconosciuto per invalidità permanente dalla redatta
CTU, dovuta ad un'individuazione imprecisa della percentuale d'invalidità riconosciuta ed al mero errore di fatto sull'età anagrafica di essa appellante.
In particolare, parte appellante evidenzia che, come si evince dalla relazione dei
CCTTUU, i postumi subiti concretano un complessivo danno biologico iatrogeno del
13-14%” e avendo il Tribunale ritenuto che “le considerazioni tutte dei CCTTUU - sia inerenti l'individuazione della condotta negligente, sia inerenti il nesso di causalità rispetto agli esiti pregiudizievoli, sia infine in merito alla quantificazione dei postumi - possono essere pienamente condivise”, la quantificazione per la liquidazione, con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di NO, avrebbe dovuta essere operata sulla base del 13,5 % di danno biologico e non del 13%.
Parte appellante evidenzia, poi, che come si evince dalla documentazione medica nonché da documentazione anagrafica, è nata in data [...] e, pertanto, alla data dell'intervento, aveva compiuto 21 anni di età e non 31, come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata. Pertanto, la quantificazione per la liquidazione, con l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di NO, avrebbe dovuta essere operata tenendo conto dell'età di anni 21 al momento delle lesioni patite. Facendo riferimento all'ultima versione delle Tabelle di NO adottata nel corso dell'anno 2021, utilizzate dal Tribunale per la quantificazione della sola invalidità permanente,
l'importo corretto da liquidare alla stessa è pari a € 31.715,50 (per 13,5 % di D.B. e
21 anni di età al momento dell'occorso), in luogo della cifra di € 28.256,00, erroneamente conteggiata, oltre € 4.455,00 per invalidità temporanea (correttamente quantificata) per un importo complessivo pari ad € 36.170,50, oltre interessi e rivalutazione ISTAT.
§ 5.
Il motivo è fondato. Il CTU ha quantificato i postumi permanenti subiti dall'odierna appellante in conseguenza dell'intervento del 14/02/2017, come si evince dalla gravata sentenza, nella misura del 13-14%; avendo il Tribunale condiviso in toto le conclusioni peritali, le quali, peraltro, non sono oggetto di censura con il presente gravame, la quantificazione del danno iatrogeno conseguente all'errata condotta medica, in coerenza alle dette conclusioni, è pari al 13.5%, ovvero alla media della valutazione come operata dai nominati consulenti tecnici.
Applicando le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Tribunale di NO
(trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019,
n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), riconoscendo alla un'invalidità Parte_1
nella misura del 13.5%, avendo la stessa all'epoca del fatto dannoso l'età di 21 anni, il danno biologico, l'unico riconosciuto dal Tribunale con esclusione, dunque, del danno sofferenza, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 33.862,00; tuttavia, parte appellante ha chiesto tout court la somma di € 31.715,50 – applicando le tabelle del Tribunale di NO aggiornate al 2021 -, senza nel contempo domandare il risarcimento eventualmente di una somma maggiore, sicché al fine di non riconoscere un risarcimento ultra petitum – anche nella memoria conclusiva parte appellante chiede la medesima somma così come nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'11.4.2025 - parte appellata va condannata al pagamento dell'importo di € 36.170,50, di cui € 31.715,50 a titolo di danno biologico come quantificato dall'appellante e € 4.455,00 a titolo di invalidità temporanea come quantificata dal Tribunale.
A , va riconosciuta, oltre la somma di € 36.170,50, gli interessi Parte_1
legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242). Nella specie, l'importo di € 36.170,50, “devalutato” alla data del fatto, 14/02/2017, risulta pari a € 30.091,64 (indice a quo 101- indice ad quem 121,4) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
31.3.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 3.673,90.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 39.844,05 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.4.2025 fino al soddisfo.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, va condannata TE
al risarcimento del danno, in favore di , nella misura di € Parte_1
39.844,05, oltre interessi legali dal 1.4.2025 fino al soddisfo.
Non occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, poste a carico della soccombente
[...]
posto che lo scaglione applicato dal Tribunale resa invariato pur TE
a seguito della maggior somma attribuita all'appellante in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
Le spese processuali del presente grado vanno poste sempre a carico della soccombente e la relativa quantificazione viene operata TE
come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non complessità delle questioni esaminate secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00, nel quale risulta compreso il decisum – ovvero la differenza dal maggior importo riconosciuto a titolo di danno biologico-.
Le spese processuali liquidate in favore dell'appellante vanno distratte in favore dell'avv. Christian Cozzolino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 10.03.2023, avverso l'ordinanza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di TE
, della somma di € 39.844,05, oltre interessi legali dal Parte_1
1.4.2025 fino al soddisfo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, che TE
liquida, in euro 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Christian Cozzolino.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 8.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.