CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7373/2018 R.G. proposto da: CI MA AU, in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86, cod. proc. civ. e con l’avv. Graziano Pungì, come da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, via Maria Adelaide, 12; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- controricorrenti -
INPS, in persona del dirigente Maria Sandra Petrotta, per Determinazione Presidenziale 27 luglio 2016, n. 100, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Matano, Antonino Sgroi, IO TO, LE De SE ed ES AD Vita Sciplino, Nullità notifica cartella Civile Sent. Sez. 5 Num. 2480 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 27/01/2023 2 di 7 elettivamente domiciliati in Roma, via Cesare Beccaria, 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, il tutto come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
COMUNE DELL’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De Nardis, elettivamente domiciliato nella sede comunale, via Avezzano, 11, L’Aquila;
- controricorrente -
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. degli ABRUZZI, n. 730/03/2017, depositata il 31 agosto 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. Dato atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. IA Centro s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) notificava alla ricorrente CI avviso di intimazione di pagamento relativo a varie cartelle inerenti contributi INPS, tassa smaltimento rifiuti (2008), I.C.I. (2003-2004) e addizionale IRPEF (2008-2010), che la stessa impugnava per asserita inesistenza della notifica della cartella inerente ai contributi previdenziali e nullità della notifica delle altre cartelle, e subordinatamente la prescrizione dei relativi crediti. 2. La CTP respingeva l’impugnazione e quindi la contribuente proponeva gravame. La CTR dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella inerente ai contributi INPS e rigettava nel resto il gravame, ritenendo correttamente notificate le cartelle per irreperibilità del destinatario e il mancato spirare dei termini prescrizionali dei crediti. 3. La contribuente propone ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. Si sono costituiti con autonomi controricorsi tutte le amministrazioni per resistere all’impugnativa. 3 di 7 Con ordinanza interlocutoria 19 maggio 2022 questa Corte rinviava a pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell’art. 140, cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere la notifica correttamente effettuata ai sensi delle indicate disposizioni, ed in particolare dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, in quanto si versava in ipotesi di irreperibilità relativa, costituendo l’abitazione presso cui aveva acceduto il messo notificatore la residenza di Filomena Sette, dante causa dell’odierna ricorrente, che se ne era allontanata solo a seguito dell’evento sismico interessante la città di L’Aquila. In siffatto contesto, dunque, il messo avrebbe dovuto avvisare la contribuente con apposita raccomandata, come prescritto dall’art. 140, cod. proc. civ., così come indicato dalla sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012. In ogni caso la pronuncia sarebbe altresì erronea avendo ritenuto sufficienti le ricerche effettuate dal messo notificatore, neppure indicate nella relata. La Sette in particolare aveva comunicato al comune di L’Aquila il proprio indirizzo temporaneo, sito in Roma, via Maria Adelaide, 12, e ciò indirizzando tale notizia al settore servizi demografici, indirizzo che i messi notificatori in data 11 giugno 2013 avevano comunicato all’Agenzia delle Entrate in occasione della notifica di una precedente cartella esattoriale. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2948, primo comma, num. 4, cod. civ. e 11, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 4 di 7 Ritiene la ricorrente come i crediti fiscali di cui alle cartelle fossero già prescritti anteriormente alla notifica delle cartelle, quanto all’ICI rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Quanto all’addizionale IRPEF il diritto all’accertamento risultava oggetto di decadenza della relativa potestà nel termine triennale. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo le cartelle specificato aliquote, misure e periodo contemplato con riguardo a sanzioni ed interessi, e senza che la sentenza entrasse nel merito della censura, limitandosi a osservare che il motivo appariva “approssimativo e privo delle indispensabili specificazioni”. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., e 24, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In particolare, pur condividendo la ricorrente il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto ai crediti previdenziali, asserisce la stessa che essa avrebbe posto in discussione l’attività procedimentale di IA (allora agente della riscossione). 5. Il primo motivo è fondato. Risulta pacifico che il messo notificatore avesse verificato l’assenza della destinataria dalla propria residenza anagrafica, costituente ai fini dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 domicilio fiscale, e constatato, in esito a plurimi accessi, l’inagibilità dell’immobile, abbia proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale. Per il giudice d’appello in tale ipotesi “non sarebbe stato in alcun modo necessario che il messo incaricato della notificazione – una volta constatata la non reperibilità in loco della destinataria e, soprattutto, la “non agibilità” a causa del sisma dell’abitazione, che pure astrattamente avrebbe dovuto rappresentare l’unico domicilio- residenza della Sette conosciuto e conoscibile ed, in ogni caso, elemento inequivocabile del suo trasferimento in luogo diverso e sconosciuto (secondo quanto emergente dagli stessi atti comunali 5 di 7 disponibili) – avesse proseguito in ulteriori accertamenti e ricerche idonei all’individuazione di un possibile domicilio alternativo (l’esistenza dell’eventuale nuova abitazione in via Porta Leoni 12, che viene proposta dalla CI come sede alternativa, mai avrebbe potuto essere nota al messo, non risultando essa individuabile da nessuna annotazione o elenco pubblici) o ad acquisire altri elementi aliunde (la situazione post-sismica dell’abitato aquilano avrebbe reso estremamente problematico ed inutile tutto ciò)”. Da ciò quindi il giudice d’appello ricava la sufficienza della constatazione suddetta per procedersi al semplice deposito presso la casa comunale, omettendo l’avviso. Va osservato che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all’agente notificante: identificare un’ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto – oltre ad immettere l’avviso in cassetta – a inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l’effettuazione delle opportune ricerche, identificare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all’albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l’albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione. Nessuno di tali adempimenti risulta nella specie essere stato eseguito (o meglio l’agente notificatore ha allegato in alcune delle notifiche i certificati anagrafici che confermavano la residenza in loco della Sette), di talché non poteva il messo nella specie - a fronte delle risultanze anagrafiche che inequivocabilmente indicavano nell’indirizzo cui è stato effettuato l’accesso l’abitazione della contribuente – procedere alla notifica in base alle regole proprie della irreperibilità c.d. assoluta. 6 di 7 Per fare ciò, ove avesse ritenuto superata la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche (cfr. Cass. 18/05/2016, n. 10170) dalla condizione di “inagibilità” dell’immobile, avrebbe infatti dovuto, in base alle regole suddette, procedere alle necessarie ricerche, non rese superflue appunto dal fatto che l’immobile sia stato genericamente valutato come “inagibile”, ma anzi necessarie al fine di stabilire se comunque la contribuente accedesse all’immobile stesso o avesse fissato la propria dimora in altro luogo del comune ove si trovava la sua residenza fiscale o comunque avesse trasferito la propria residenza di fatto in luogo sconosciuto (ricerche che non si potevano ritenere astrattamente impossibili, come invece fa la Commissione d’appello, per il fatto che la città era stata attinta, quattro anni prima, dal noto evento sismico). Solo dopo aver documentato siffatte ricerche, e il loro vano esito, il messo avrebbe potuto procedere alla notifica con il rito proprio dell’irreperibilità c.d. assoluta. Da quanto precede, mancando la documentazione delle suddette ricerche a fronte della notifica con il rito dell’irreperibilità assoluta, discende la nullità della notifica. 6. Con riguardo al secondo ed al terzo motivo, gli stessi risultano assorbiti dall’accoglimento del primo. 7. Inammissibile si appalesa invece il quarto motivo, in quanto fa difetto il requisito della relativa specificità, non essendo specificato dove la ricorrente avrebbe dedotto che l’oggetto del ricorso sarebbe costituito dall’attività procedimentale dell’agente della riscossione, assunto peraltro smentito dalla dedotta prescrizione dei crediti. 8. Alla cassazione della sentenza consegue il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado degli Abruzzi, che procederà altresì alla liquidazione delle spese di giudizio relativamente alla controversia con l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, l’Agenzia delle Entrate ed il comune dell’Aquila, mentre con riguardo alla 7 di 7 controversia con l’Inps, definita in questa sede con la declaratoria d’inammissibilità del quarto motivo, le spese relative vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, dichiarato inammissibile il quarto, cassa la sentenza in parte qua, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado degli Abruzzi, che procederà altresì alla liquidazione delle spese relativamente alla controversia con l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, l’Agenzia delle Entrate ed il comune dell’Aquila. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese relativamente alla controversia con l’Inps, che liquida in € 850,00, oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022
- controricorrenti -
INPS, in persona del dirigente Maria Sandra Petrotta, per Determinazione Presidenziale 27 luglio 2016, n. 100, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Matano, Antonino Sgroi, IO TO, LE De SE ed ES AD Vita Sciplino, Nullità notifica cartella Civile Sent. Sez. 5 Num. 2480 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 27/01/2023 2 di 7 elettivamente domiciliati in Roma, via Cesare Beccaria, 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, il tutto come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
COMUNE DELL’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico De Nardis, elettivamente domiciliato nella sede comunale, via Avezzano, 11, L’Aquila;
- controricorrente -
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. degli ABRUZZI, n. 730/03/2017, depositata il 31 agosto 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. Dato atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. IA Centro s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) notificava alla ricorrente CI avviso di intimazione di pagamento relativo a varie cartelle inerenti contributi INPS, tassa smaltimento rifiuti (2008), I.C.I. (2003-2004) e addizionale IRPEF (2008-2010), che la stessa impugnava per asserita inesistenza della notifica della cartella inerente ai contributi previdenziali e nullità della notifica delle altre cartelle, e subordinatamente la prescrizione dei relativi crediti. 2. La CTP respingeva l’impugnazione e quindi la contribuente proponeva gravame. La CTR dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella inerente ai contributi INPS e rigettava nel resto il gravame, ritenendo correttamente notificate le cartelle per irreperibilità del destinatario e il mancato spirare dei termini prescrizionali dei crediti. 3. La contribuente propone ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. Si sono costituiti con autonomi controricorsi tutte le amministrazioni per resistere all’impugnativa. 3 di 7 Con ordinanza interlocutoria 19 maggio 2022 questa Corte rinviava a pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell’art. 140, cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A parere della stessa, infatti, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere la notifica correttamente effettuata ai sensi delle indicate disposizioni, ed in particolare dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, in quanto si versava in ipotesi di irreperibilità relativa, costituendo l’abitazione presso cui aveva acceduto il messo notificatore la residenza di Filomena Sette, dante causa dell’odierna ricorrente, che se ne era allontanata solo a seguito dell’evento sismico interessante la città di L’Aquila. In siffatto contesto, dunque, il messo avrebbe dovuto avvisare la contribuente con apposita raccomandata, come prescritto dall’art. 140, cod. proc. civ., così come indicato dalla sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012. In ogni caso la pronuncia sarebbe altresì erronea avendo ritenuto sufficienti le ricerche effettuate dal messo notificatore, neppure indicate nella relata. La Sette in particolare aveva comunicato al comune di L’Aquila il proprio indirizzo temporaneo, sito in Roma, via Maria Adelaide, 12, e ciò indirizzando tale notizia al settore servizi demografici, indirizzo che i messi notificatori in data 11 giugno 2013 avevano comunicato all’Agenzia delle Entrate in occasione della notifica di una precedente cartella esattoriale. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2948, primo comma, num. 4, cod. civ. e 11, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 4 di 7 Ritiene la ricorrente come i crediti fiscali di cui alle cartelle fossero già prescritti anteriormente alla notifica delle cartelle, quanto all’ICI rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Quanto all’addizionale IRPEF il diritto all’accertamento risultava oggetto di decadenza della relativa potestà nel termine triennale. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo le cartelle specificato aliquote, misure e periodo contemplato con riguardo a sanzioni ed interessi, e senza che la sentenza entrasse nel merito della censura, limitandosi a osservare che il motivo appariva “approssimativo e privo delle indispensabili specificazioni”. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ., e 24, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In particolare, pur condividendo la ricorrente il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto ai crediti previdenziali, asserisce la stessa che essa avrebbe posto in discussione l’attività procedimentale di IA (allora agente della riscossione). 5. Il primo motivo è fondato. Risulta pacifico che il messo notificatore avesse verificato l’assenza della destinataria dalla propria residenza anagrafica, costituente ai fini dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 domicilio fiscale, e constatato, in esito a plurimi accessi, l’inagibilità dell’immobile, abbia proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale. Per il giudice d’appello in tale ipotesi “non sarebbe stato in alcun modo necessario che il messo incaricato della notificazione – una volta constatata la non reperibilità in loco della destinataria e, soprattutto, la “non agibilità” a causa del sisma dell’abitazione, che pure astrattamente avrebbe dovuto rappresentare l’unico domicilio- residenza della Sette conosciuto e conoscibile ed, in ogni caso, elemento inequivocabile del suo trasferimento in luogo diverso e sconosciuto (secondo quanto emergente dagli stessi atti comunali 5 di 7 disponibili) – avesse proseguito in ulteriori accertamenti e ricerche idonei all’individuazione di un possibile domicilio alternativo (l’esistenza dell’eventuale nuova abitazione in via Porta Leoni 12, che viene proposta dalla CI come sede alternativa, mai avrebbe potuto essere nota al messo, non risultando essa individuabile da nessuna annotazione o elenco pubblici) o ad acquisire altri elementi aliunde (la situazione post-sismica dell’abitato aquilano avrebbe reso estremamente problematico ed inutile tutto ciò)”. Da ciò quindi il giudice d’appello ricava la sufficienza della constatazione suddetta per procedersi al semplice deposito presso la casa comunale, omettendo l’avviso. Va osservato che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all’agente notificante: identificare un’ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto – oltre ad immettere l’avviso in cassetta – a inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l’effettuazione delle opportune ricerche, identificare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all’albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l’albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione. Nessuno di tali adempimenti risulta nella specie essere stato eseguito (o meglio l’agente notificatore ha allegato in alcune delle notifiche i certificati anagrafici che confermavano la residenza in loco della Sette), di talché non poteva il messo nella specie - a fronte delle risultanze anagrafiche che inequivocabilmente indicavano nell’indirizzo cui è stato effettuato l’accesso l’abitazione della contribuente – procedere alla notifica in base alle regole proprie della irreperibilità c.d. assoluta. 6 di 7 Per fare ciò, ove avesse ritenuto superata la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche (cfr. Cass. 18/05/2016, n. 10170) dalla condizione di “inagibilità” dell’immobile, avrebbe infatti dovuto, in base alle regole suddette, procedere alle necessarie ricerche, non rese superflue appunto dal fatto che l’immobile sia stato genericamente valutato come “inagibile”, ma anzi necessarie al fine di stabilire se comunque la contribuente accedesse all’immobile stesso o avesse fissato la propria dimora in altro luogo del comune ove si trovava la sua residenza fiscale o comunque avesse trasferito la propria residenza di fatto in luogo sconosciuto (ricerche che non si potevano ritenere astrattamente impossibili, come invece fa la Commissione d’appello, per il fatto che la città era stata attinta, quattro anni prima, dal noto evento sismico). Solo dopo aver documentato siffatte ricerche, e il loro vano esito, il messo avrebbe potuto procedere alla notifica con il rito proprio dell’irreperibilità c.d. assoluta. Da quanto precede, mancando la documentazione delle suddette ricerche a fronte della notifica con il rito dell’irreperibilità assoluta, discende la nullità della notifica. 6. Con riguardo al secondo ed al terzo motivo, gli stessi risultano assorbiti dall’accoglimento del primo. 7. Inammissibile si appalesa invece il quarto motivo, in quanto fa difetto il requisito della relativa specificità, non essendo specificato dove la ricorrente avrebbe dedotto che l’oggetto del ricorso sarebbe costituito dall’attività procedimentale dell’agente della riscossione, assunto peraltro smentito dalla dedotta prescrizione dei crediti. 8. Alla cassazione della sentenza consegue il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado degli Abruzzi, che procederà altresì alla liquidazione delle spese di giudizio relativamente alla controversia con l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, l’Agenzia delle Entrate ed il comune dell’Aquila, mentre con riguardo alla 7 di 7 controversia con l’Inps, definita in questa sede con la declaratoria d’inammissibilità del quarto motivo, le spese relative vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, dichiarato inammissibile il quarto, cassa la sentenza in parte qua, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado degli Abruzzi, che procederà altresì alla liquidazione delle spese relativamente alla controversia con l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, l’Agenzia delle Entrate ed il comune dell’Aquila. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese relativamente alla controversia con l’Inps, che liquida in € 850,00, oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022