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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente Relatore
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo l'8/10/2024, al n. 3601/2024 V.G. e promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Pietribiasi Silvia del Foro di Vicenza;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
i ricorrenti fanno istanza affinché l'onorevole Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) La casa di abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere abitata Pt_1
1 dalla stessa e in essa manterranno la residenza i figli, avendo i propri spazi e le proprie abitudini;
2) Il sig. si è trasferito nell'abitazione di Schio (VI) via Battg. Val Leogra n.79; Parte_2
3) I figli e in età adolescenziale, pur trascorrendo più notti presso l'abitazione familiare con la Per_1 Per_2
madre, vedono quotidianamente il padre accompagna e va prendere all'uscita da scuola. Il sig. Parte_2
infatti, ha di recente cambiato attività lavorativa ed ha orari di lavoro compatibili con una presenza costante nella vita dei figli.
Quanto ai fine settimana gli ex coniugi, anche grazie alla vicina reciproca residenza, alternano i sabati e le domeniche.
Quanto al periodo natalizio, quello pasquale e le vacanze estive, si rimanda agli accordi tra coniugi, sentiti in argomento anche i ragazzi;
4) Anche in ragione del maggior tempo che il padre può attualmente trascorrere e dedicare ai figli minori, il sig. verserà alla signora a titolo di concorso per il mantenimento di e la Parte_2 Pt_1 Per_1 Per_2
somma di euro 400,00(quattrocento/00=) complessivi da versarsi direttamente alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese.
Quanto alle spese straordinarie, di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere, verranno divise nella misura del 50% ciascuno;
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nulla prevedono in ordine al concorso nel mantenimento;
6) I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio
(VI) in data 26/08/2006.
All'esito dell'udienza del 7/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi
2 hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Tribunale
nel procedimento per separazione consensuale (7/03/2024) e la presentazione del ricorso in esame (7/10/2024)
e la separazione si è conclusa con sentenza n. 706/2024 pubblicata in data 27/03/2024; i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio sono nati i figli in data 04/06/2008 e in data 06/09/2010 e ritenuto Per_1 Per_2
che appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale dei figli minori le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare in ordine all'affidamento condiviso, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre, nonché in ordine al contributo al mantenimento dei figli a carico del padre che verserà alla signora la somma di euro 400,00 complessivi, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio;
preso atto delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti;
ritenuto che nulla vada disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda;
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 3601/2024 V.G.,
così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Schio (VI) in data
3 26/08/2006 da , nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(VI) il 12/07/1975, trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune per l'anno 2006, al numero
57, parte II, serie A, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente Relatore
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo l'8/10/2024, al n. 3601/2024 V.G. e promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Pietribiasi Silvia del Foro di Vicenza;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
i ricorrenti fanno istanza affinché l'onorevole Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) La casa di abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere abitata Pt_1
1 dalla stessa e in essa manterranno la residenza i figli, avendo i propri spazi e le proprie abitudini;
2) Il sig. si è trasferito nell'abitazione di Schio (VI) via Battg. Val Leogra n.79; Parte_2
3) I figli e in età adolescenziale, pur trascorrendo più notti presso l'abitazione familiare con la Per_1 Per_2
madre, vedono quotidianamente il padre accompagna e va prendere all'uscita da scuola. Il sig. Parte_2
infatti, ha di recente cambiato attività lavorativa ed ha orari di lavoro compatibili con una presenza costante nella vita dei figli.
Quanto ai fine settimana gli ex coniugi, anche grazie alla vicina reciproca residenza, alternano i sabati e le domeniche.
Quanto al periodo natalizio, quello pasquale e le vacanze estive, si rimanda agli accordi tra coniugi, sentiti in argomento anche i ragazzi;
4) Anche in ragione del maggior tempo che il padre può attualmente trascorrere e dedicare ai figli minori, il sig. verserà alla signora a titolo di concorso per il mantenimento di e la Parte_2 Pt_1 Per_1 Per_2
somma di euro 400,00(quattrocento/00=) complessivi da versarsi direttamente alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese.
Quanto alle spese straordinarie, di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere, verranno divise nella misura del 50% ciascuno;
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nulla prevedono in ordine al concorso nel mantenimento;
6) I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio
(VI) in data 26/08/2006.
All'esito dell'udienza del 7/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi
2 hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Tribunale
nel procedimento per separazione consensuale (7/03/2024) e la presentazione del ricorso in esame (7/10/2024)
e la separazione si è conclusa con sentenza n. 706/2024 pubblicata in data 27/03/2024; i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio sono nati i figli in data 04/06/2008 e in data 06/09/2010 e ritenuto Per_1 Per_2
che appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale dei figli minori le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare in ordine all'affidamento condiviso, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre, nonché in ordine al contributo al mantenimento dei figli a carico del padre che verserà alla signora la somma di euro 400,00 complessivi, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio;
preso atto delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti;
ritenuto che nulla vada disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda;
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 3601/2024 V.G.,
così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Schio (VI) in data
3 26/08/2006 da , nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(VI) il 12/07/1975, trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune per l'anno 2006, al numero
57, parte II, serie A, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4