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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 237/2020, posta in decisione in data 31.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il PA P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. BIVONA CARMELA MARIA e con elezione di domicilio in via VIA GOETHE N. 1C/O AVV.A.PISCIOTTA PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a BURGIO (AG) in [...] Controparte_1 C.F._1
18/11/1958, con il patrocinio dell'Avv. VACCARO GIUSEPPE e con elezione di
1 domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 258/2016 del Tribunale di Sciacca (R.G. n. 572/2016), emesso il 26 luglio 2016, veniva ingiunto alla di PA
rilasciare a l'estratto del libro dei soci, con specifico riferimento Controparte_1
all'annotazione del verbale del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 2000, condannando, altresì, la Cooperativa alle spese della procedura liquidate in € 450,00 per onorari, € 274,00 per spese oltre accessori.
Avverso detto decreto ingiuntivo, la Cooperativa proponeva opposizione e allo scopo citava avanti al predetto Tribunale, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'insussistenza e, ovvero erroneità della pretesa azionata nel D.I opposto e, per l'effetto, annullarlo e, ovvero, dichiararlo nullo ovvero illegittimo e comunque revocarlo;
dichiarare sussistente e provato che (fratello di Persona_1 [...]
) non era più socio della Cooperativa e quindi ritenere e dichiarare legittimo CP_1
il rifiuto di esibizione dei libri della Cooperativa;
condannare l'opposto al pagamento in favore della Cooperativa delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado.
Si costituiva , deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, Controparte_1
delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della Cooperativa, nonché a mezzo di prova testimoniale resa da
(moglie di ). Testimone_1 Persona_1
Con sentenza n. 12/2020 pronunziata il 13 gennaio 2020, il Tribunale di Sciacca, rigettava le domande dell'opponente, confermava il decreto ingiuntivo n. 258/2016 e
2 condannava la al pagamento delle spese di lite. In motivazione, il primo PA
Giudice rilevava che in mancanza di comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte della società ai sensi dell'art. 2532 c.c., il recesso di
[...]
doveva considerarsi inidoneo ad estinguere il rapporto sociale, Per_1
derivandone indubbiamente il riconoscimento in capo allo , in Persona_1
quanto socio, e conseguentemente del suo erede ( ), del diritto di Controparte_1
consultare i libri sociali, sancito dall'art. 2422 c.c. in tema di società per azioni e società cooperative per azioni.
Avverso la suddetta sentenza, la proponeva appello;
resisteva lo PA
, costituendosi e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
In data 31.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata dall'appellato , poiché l'appello consta di argomentazioni che, Controparte_1
risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Quanto al merito, con i primo tre motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la società appellante deduce e lamenta quanto segue: 1) “violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., sub specie di arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”: deduce che il
Giudice erroneamente ha ritenuto non esservi traccia di alcuna comunicazione del recesso da parte del socio nei confronti della società né di accoglimento da parte della società nei confronti del socio, evincendosi, invece, chiaramente il recesso, dai libri della società, in particolare dal verbale del consiglio di amministrazione del 5 ottobre
2000 allegato agli atti del fascicolo di primo grado per estratto ed anche in originale in modalità cartacea;
2)“erronea applicazione dell'art. 2532 cc (nuovo diritto societario)”: il Giudice avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l'art. 2532
3 c.c., in base al quale in mancanza di tempestiva comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte della società, il recesso è inidoneo ad estinguere il rapporto sociale;
sostiene l'appellante che l'art. 2532 c.c., nella formulazione richiamata dal Tribunale, è stato introdotto con la riforma del diritto societario introdotta dal D.lvo 6/2003, in un periodo, dunque, successivo al recesso del socio avvenuto in data 5.10.2000, per il quale, di contro, deve trovare applicazione l'art. 2526 c.c. (nel testo previgente il citato D.lvo) il quale recita testualmente “ la dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori…”; 3) “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui al recesso di socio, nonché vizio di interpretazione del fatto e violazione di legge”: la società deduce che il recesso deve, quindi, considerarsi effettivo in quanto non vi è dubbio che lo abbia Persona_1
espresso la volontà di recedere dalla Cooperativa manifestando e comunicando la sua volontà agli amministratori che in data 5 ottobre 2000 hanno accettato le dimissioni e redatto il verbale;
ne deriva che , erede di , non Controparte_1 Persona_1
avrebbe alcun diritto a consultare i libri, stante che alla morte non Persona_1
era più socio della Cooperativa da ben 14 anni.
Le censure non hanno fondamento.
Deduce l'appellante che erroneamente il Tribunale ha applicato PA
l'art. 2532 c.c., che riguarda il recesso del socio, nella formulazione introdotta con la riforma del diritto societario, e quindi dopo il D.lvo 6 del 2003. La vicenda per la quale pende questo giudizio di contro si svolge nel 2000, quindi si deve applicare la disciplina previgente (d'ora in poi VT).
E' utile premettere qui
Per una migliore comprensione della causa, va premesso che come emerge dallo statuto societario prodotto in atti, l'odierna appellante, PA
, ha la forma di Cooperativa a responsabilità limitata, costituita nel 1998
[...]
4 per anni trenta (v. art. 1 dello Statuto, in atti), e tale conformazione risulta avere anche al momento del recesso di cui in contestazione (v. verbale Cda del 5.10.2000).
Trovano perciò applicazione gli artt. 2514 c.c. e segg. VT;
secondo l'art. 2516
c.c. VT, «alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni in quanto compatibili con le disposizioni successive e con quelle delle leggi speciali».
Trova altresì applicazione l'art. 2526 c.c. che, proprio in tema di recesso del socio, detta: «la dichiarazione di recesso nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori .
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso…».
Ovviamente trovano applicazione le norme dell'art. 2222, sul diritto dei soci di ispezionare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di estrarne copia.
Sicché la norma prevede che la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; entrambi i testi il vecchio e il nuovo evocano una comunicazione per iscritto, sempre con raccomandata alla società, mentre con la nuova disciplina cambiano le modalità susseguenti la ricezione del recesso da parte della società.
Ora, tanto premesso, l'atto che la società vorrebbe usare come prova di recesso è costituito da una lettera indirizzata alla Cooperativa recante «oggetto: di missioni» apparentemente firmata da che non reca alcuna data, men che Persona_1
meno data certa (a parte una annotazione a mano di una data in altro sulla lettera).
Soprattutto la sua produzione non è accompagnata da documenti che attestino una spedizione raccomandata o di qualunque altro tipo (per esempio la busta timbrata) o una consegna certa.
5 Per conseguenza, tale produzione è ininfluente ai fini della domanda in esame. I riscontri contenuti nei libri sociali, che la cooperativa ha poi prodotto in originale in versione integrale, non sono sufficienti a corroborare la tesi difensiva della stessa cooperativa in ordine al recesso del dante causa dell'appellato sin dal 5.10.2000, trattandosi di documenti precostituiti dalla stessa società cooperativa.
E' appena il caso di notare che dal libro dei verbali delle assemblee, al verbale del 5 ottobre 2000 (pagina 36), la data nella quale secondo la società sarebbe stata formalizzato il recesso di , risulta che è stato Persona_1 Persona_1
nominato sindaco elettivo della società. Dall'articolo 2397 c.c. (sia VT che nuovo testo), si dispone che i soci nella società per azioni possono essere soci o non soci;
tuttavia questo dato non sembra decisivo, proprio perché la norma lascia libertà In ordine alla qualità o meno di socio del soggetto nominato sindaco.
In difetto di prova della regolarità della procedura prevista anche dalla vecchia disciplina per il recesso del socio, pertanto, non può pervenirsi alla conclusione che non fosse più socio al momento della morte, dovendosi ritenere la Persona_1
permanenza della qualità di socio al momento della morte di e Persona_1
quindi la legittimazione di a chiedere l'estratto del libro dei soci. Controparte_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti:
6 1) rigetta l'appello proposto dalla nei confronti di PA
, avverso la sentenza n. 12/2020 pronunziata in data 13 gennaio 2020 Controparte_1
dal Tribunale di Sciacca;
2) condanna la al pagamento, in favore dello PA
, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre CP_1
accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno
20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 237/2020, posta in decisione in data 31.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il PA P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. BIVONA CARMELA MARIA e con elezione di domicilio in via VIA GOETHE N. 1C/O AVV.A.PISCIOTTA PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a BURGIO (AG) in [...] Controparte_1 C.F._1
18/11/1958, con il patrocinio dell'Avv. VACCARO GIUSEPPE e con elezione di
1 domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 258/2016 del Tribunale di Sciacca (R.G. n. 572/2016), emesso il 26 luglio 2016, veniva ingiunto alla di PA
rilasciare a l'estratto del libro dei soci, con specifico riferimento Controparte_1
all'annotazione del verbale del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 2000, condannando, altresì, la Cooperativa alle spese della procedura liquidate in € 450,00 per onorari, € 274,00 per spese oltre accessori.
Avverso detto decreto ingiuntivo, la Cooperativa proponeva opposizione e allo scopo citava avanti al predetto Tribunale, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'insussistenza e, ovvero erroneità della pretesa azionata nel D.I opposto e, per l'effetto, annullarlo e, ovvero, dichiararlo nullo ovvero illegittimo e comunque revocarlo;
dichiarare sussistente e provato che (fratello di Persona_1 [...]
) non era più socio della Cooperativa e quindi ritenere e dichiarare legittimo CP_1
il rifiuto di esibizione dei libri della Cooperativa;
condannare l'opposto al pagamento in favore della Cooperativa delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado.
Si costituiva , deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, Controparte_1
delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della Cooperativa, nonché a mezzo di prova testimoniale resa da
(moglie di ). Testimone_1 Persona_1
Con sentenza n. 12/2020 pronunziata il 13 gennaio 2020, il Tribunale di Sciacca, rigettava le domande dell'opponente, confermava il decreto ingiuntivo n. 258/2016 e
2 condannava la al pagamento delle spese di lite. In motivazione, il primo PA
Giudice rilevava che in mancanza di comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte della società ai sensi dell'art. 2532 c.c., il recesso di
[...]
doveva considerarsi inidoneo ad estinguere il rapporto sociale, Per_1
derivandone indubbiamente il riconoscimento in capo allo , in Persona_1
quanto socio, e conseguentemente del suo erede ( ), del diritto di Controparte_1
consultare i libri sociali, sancito dall'art. 2422 c.c. in tema di società per azioni e società cooperative per azioni.
Avverso la suddetta sentenza, la proponeva appello;
resisteva lo PA
, costituendosi e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
In data 31.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c., spiegata dall'appellato , poiché l'appello consta di argomentazioni che, Controparte_1
risultando sufficientemente articolate, superano il vaglio di ammissibilità prescritto, contenendo sia la parte argomentativa con critica delle ragioni della decisione, che quella relativa alla riforma richiesta.
Quanto al merito, con i primo tre motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la società appellante deduce e lamenta quanto segue: 1) “violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., sub specie di arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”: deduce che il
Giudice erroneamente ha ritenuto non esservi traccia di alcuna comunicazione del recesso da parte del socio nei confronti della società né di accoglimento da parte della società nei confronti del socio, evincendosi, invece, chiaramente il recesso, dai libri della società, in particolare dal verbale del consiglio di amministrazione del 5 ottobre
2000 allegato agli atti del fascicolo di primo grado per estratto ed anche in originale in modalità cartacea;
2)“erronea applicazione dell'art. 2532 cc (nuovo diritto societario)”: il Giudice avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l'art. 2532
3 c.c., in base al quale in mancanza di tempestiva comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte della società, il recesso è inidoneo ad estinguere il rapporto sociale;
sostiene l'appellante che l'art. 2532 c.c., nella formulazione richiamata dal Tribunale, è stato introdotto con la riforma del diritto societario introdotta dal D.lvo 6/2003, in un periodo, dunque, successivo al recesso del socio avvenuto in data 5.10.2000, per il quale, di contro, deve trovare applicazione l'art. 2526 c.c. (nel testo previgente il citato D.lvo) il quale recita testualmente “ la dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori…”; 3) “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui al recesso di socio, nonché vizio di interpretazione del fatto e violazione di legge”: la società deduce che il recesso deve, quindi, considerarsi effettivo in quanto non vi è dubbio che lo abbia Persona_1
espresso la volontà di recedere dalla Cooperativa manifestando e comunicando la sua volontà agli amministratori che in data 5 ottobre 2000 hanno accettato le dimissioni e redatto il verbale;
ne deriva che , erede di , non Controparte_1 Persona_1
avrebbe alcun diritto a consultare i libri, stante che alla morte non Persona_1
era più socio della Cooperativa da ben 14 anni.
Le censure non hanno fondamento.
Deduce l'appellante che erroneamente il Tribunale ha applicato PA
l'art. 2532 c.c., che riguarda il recesso del socio, nella formulazione introdotta con la riforma del diritto societario, e quindi dopo il D.lvo 6 del 2003. La vicenda per la quale pende questo giudizio di contro si svolge nel 2000, quindi si deve applicare la disciplina previgente (d'ora in poi VT).
E' utile premettere qui
Per una migliore comprensione della causa, va premesso che come emerge dallo statuto societario prodotto in atti, l'odierna appellante, PA
, ha la forma di Cooperativa a responsabilità limitata, costituita nel 1998
[...]
4 per anni trenta (v. art. 1 dello Statuto, in atti), e tale conformazione risulta avere anche al momento del recesso di cui in contestazione (v. verbale Cda del 5.10.2000).
Trovano perciò applicazione gli artt. 2514 c.c. e segg. VT;
secondo l'art. 2516
c.c. VT, «alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni in quanto compatibili con le disposizioni successive e con quelle delle leggi speciali».
Trova altresì applicazione l'art. 2526 c.c. che, proprio in tema di recesso del socio, detta: «la dichiarazione di recesso nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori .
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso…».
Ovviamente trovano applicazione le norme dell'art. 2222, sul diritto dei soci di ispezionare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di estrarne copia.
Sicché la norma prevede che la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; entrambi i testi il vecchio e il nuovo evocano una comunicazione per iscritto, sempre con raccomandata alla società, mentre con la nuova disciplina cambiano le modalità susseguenti la ricezione del recesso da parte della società.
Ora, tanto premesso, l'atto che la società vorrebbe usare come prova di recesso è costituito da una lettera indirizzata alla Cooperativa recante «oggetto: di missioni» apparentemente firmata da che non reca alcuna data, men che Persona_1
meno data certa (a parte una annotazione a mano di una data in altro sulla lettera).
Soprattutto la sua produzione non è accompagnata da documenti che attestino una spedizione raccomandata o di qualunque altro tipo (per esempio la busta timbrata) o una consegna certa.
5 Per conseguenza, tale produzione è ininfluente ai fini della domanda in esame. I riscontri contenuti nei libri sociali, che la cooperativa ha poi prodotto in originale in versione integrale, non sono sufficienti a corroborare la tesi difensiva della stessa cooperativa in ordine al recesso del dante causa dell'appellato sin dal 5.10.2000, trattandosi di documenti precostituiti dalla stessa società cooperativa.
E' appena il caso di notare che dal libro dei verbali delle assemblee, al verbale del 5 ottobre 2000 (pagina 36), la data nella quale secondo la società sarebbe stata formalizzato il recesso di , risulta che è stato Persona_1 Persona_1
nominato sindaco elettivo della società. Dall'articolo 2397 c.c. (sia VT che nuovo testo), si dispone che i soci nella società per azioni possono essere soci o non soci;
tuttavia questo dato non sembra decisivo, proprio perché la norma lascia libertà In ordine alla qualità o meno di socio del soggetto nominato sindaco.
In difetto di prova della regolarità della procedura prevista anche dalla vecchia disciplina per il recesso del socio, pertanto, non può pervenirsi alla conclusione che non fosse più socio al momento della morte, dovendosi ritenere la Persona_1
permanenza della qualità di socio al momento della morte di e Persona_1
quindi la legittimazione di a chiedere l'estratto del libro dei soci. Controparte_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti:
6 1) rigetta l'appello proposto dalla nei confronti di PA
, avverso la sentenza n. 12/2020 pronunziata in data 13 gennaio 2020 Controparte_1
dal Tribunale di Sciacca;
2) condanna la al pagamento, in favore dello PA
, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre CP_1
accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno
20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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