Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Sentenza breve 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 13/01/2023, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00021/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Sorrenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagnatico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Toscana Sud Est, non costituita in giudizio;
nei confronti
AN Valbonesi, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza del Sindaco n. 33 del 02.08.2022 notificata il 03.08.2022 e acquisita al registro ufficiale del protocollo dell'ente al nr. 0023721 avente ad oggetto: “Rimozione inconvenienti igienico-sanitari derivanti da polveri da traffico veicolare - Strada Provinciale della Sabatina” nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, in particolare la nota del Responsabile della U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Dr. Davide Romani e del tecnico della prevenzione Dr Luca Baffigo acquisita al protocollo dell'Ente prot. 27330 del 21/09/2021 avente ad oggetto: “Segnalazione inconveniente igienico sanitario a firma di nr. 23 esponenti (prot. 0373633 del 23/08/21) derivante da polveri da traffico veicolare, strada prov.le della Sabatina, Campagnatico (GR). Valutazioni igienico sanitarie e richiesta emissione provvedimenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Provincia di Grosseto il 21/12/2022:
dell’ordinanza del Sindaco n. 8 del 02.11.2022 (reg. gen. n.49) comunicata il 04/11/2022 avente ad oggetto: “Modifica Ordinanza Sindacale n. 7 del 2 agosto 2022 ad oggetto: “Rimozione inconvenienti igienico-sanitari derivanti da polveri da traffico veicolare- strada provinciale della Sabatina” nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campagnatico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, la Provincia di Grosseto impugna l’ordinanza 2 agosto 2022, n. 33 del Sindaco di Campagnatico che le ha imposto, in qualità di Ente proprietario della strada di “ripristinare il manto bituminoso dove mancante lungo la Strada Provinciale n. 74 della Sabatina, quantomeno nei tratti prospicienti i civici 48,50,51,53,54 e 55 per almeno 100 metri in linea d’aria dalle intersecazioni degli ingressi e comunque dalle pertinenze delle abitazioni stesse o, in alternativa, ad adottare mezzi e strategie idonei all’abbattimento del particolato e comunque volti all'eliminazione dell’inconveniente in questione”; con i successivi motivi aggiunti depositati in data 21 dicembre 2012, viene altresì impugnata la successiva ordinanza 2 novembre 2022, n. 8 (reg. gen. n. 49), con la quale il Sindaco di Campagnatico ha modificato l’atto impugnato con il ricorso, prevedendo solo, a carico dell’Ente proprietario della strada, l’obbligo di “adottare tutte le cautele pratiche utili e necessarie a scongiurare il fenomeno …mediante l’applicazione di un getto d’acqua di adeguata consistenza, ogni due giorni, nelle ore ritenute più adeguate ai fini dell’efficacia dell’intervento”.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, il provvedimento sindacale impugnato con il ricorso risulta, infatti, essere stato superato dalla successiva ordinanza impugnata dalla ricorrente con i motivi aggiunti e la Provincia di Grosseto non ha espressamente richiesto la declaratoria dell’illegittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34, 3° comma c.p.a., ma solo genericamente prospettato “una utilità residua, strumentale e morale, a veder accolto il ricorso qui proposto per i motivi di cui nel proseguo” che non trova considerazione nella nuova sistematica prevista dal codice del processo amministrativo e non viene ad integrare pertanto un interesse legittimamente tutelato alla decisione del ricorso nel merito (in termini, si veda Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2021, n. 3086).
I motivi aggiunti sono, al contrario, pienamente ammissibili (non potendosi dubitare che l’impugnazione investa un atto connesso a quello impugnato con il ricorso) e fondati nel merito.
Non risultano necessarie, al proposito, molte parole per rilevare come l’emanazione delle due ordinanze del Sindaco di Campagnatico non sia stata preceduta da una seria istruttoria in ordine alle (presunte) conseguenze negative per la salute derivanti dalla polvere che il passaggio dei veicoli sulla strada solleva e come anche la nota dell’A.U.S. L Toscana Sud Est richiamata in funzione motivazionale dei provvedimento risulti essere basata su affermazioni apodittiche e del tutto sfornite di una qualche dimostrazione; oltre a mancare un qualche accertamento ad opera dell’organo deputato alle valutazioni ambientali (che è l’A.R.P.A.T. e non l’A.U.S.L.), l’affermazione della pericolosità dello stato dei luoghi risulta pertanto essere rinviata a generiche affermazioni in ordine ad una presunta pericolosità del particolato che non è per nulla corroborata da dati scientifici riferiti al sito in discorso o che evidenzino una concreta pericolosità per gli abitanti di unità immobiliari che, in alcuni casi, distano anche più di 50 metri dalla strada.
Del resto, l’emanazione degli atti impugnati non può neanche essere giustificata dal generico riferimento al “principio di precauzione a tutela della salute pubblica” contenuto nella già citata nota dell’A.U.S. L Toscana Sud Est, alla luce dello stabilizzato orientamento giurisprudenziale che ha giustificato il ricorso al principio di precauzione, “anche laddove non vi sia la certezza scientifica della pericolosità dei prodotti a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 agosto 2021, n. 9230; si veda anche C.G.U.E., sez. IV, 16 giugno 2022, n. 65); nel caso di specie, manca del tutto (ed in maniera assoluta) un qualche riferimento a studi clinici in materia di pericolosità del particolato ed il riferimento al pericolo per la salute dei frontisti è del tutto apodittico e non corroborato da una qualche (e seria) valutazione in concreto del pericolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sui motivi aggiunti e devono essere poste a carico della sola Amministrazione comunale di Campagnatico e liquidate, in maniera comprensiva anche della fase cautelare, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso, come da motivazione;
b) accoglie i motivi aggiunti depositati in data 21 dicembre 2012 e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 2 novembre 2022, n. 8 (reg. gen. n. 49) del Sindaco di Campagnatico.
Condanna il Comune di Campagnatico alla corresponsione a parte ricorrente della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Roberto Pupilella |
IL SEGRETARIO