Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative connesse alla disciplina dei rifiuti, in caso di violazione originariamente qualificabile come fattispecie contravvenzionale (nel caso di specie omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali) successivamente depenalizzata ai sensi del d.lgs n. 22 del 1997, l'obbligo della contestazione non sorge al momento dell'accertamento del fatto, in quanto l'art. 14 legge n. 689 del 1981 si applica ai soli illeciti amministrativi, ed il termine di novanta giorni per effettuare la contestazione medesima decorre, alla stregua della norma transitoria di cui al comma terzo dell'art. 55 d.lgs n. 22 del 1997, dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti trasmessi da quella giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento penale era pendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/2008, n. 27595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27595 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25821/2004 proposto da:
PROVINCIA L'AQUILA, in persona del Presidente pro tempore Sg.ra ZO AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato PROSPERETTI GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PERSICHETTI ULDERICO;
- ricorrente -
contro
LI SC, elettivamente domiciliato in f ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio dell'avvocato MANCINI MONALDO, rappresentato e difeso dall'avvocato VECCHIOLI PAOLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 531/2004 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 22/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2008 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l'Avvocato Eugenio PICOZZA, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PERSICHETTI Ulderico, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza - ingiunzione emessa in data 7.8.97 l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila irrogò, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, n. 1, e art. 11, n. 3, a AN NO la sanzione amministrativa di L. 20.150.000, per l'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali prodotti, sulla base di accertamento compiuto in data 2.12.96 dai C.C. della stazione di Paganica, ravvisante la violazione della L. n. 475 del 1988, artt. 3 - 9 octies, all'epoca vigente.
Si oppose il NO, tra l'altro e preliminarmente deducendo la mancanza di preventiva contestazione dell'illecito, resistette la Provincia e l'adito Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, in accoglimento del surriferito preliminare motivo, dichiarò invalida l'impugnata ordinanza, tuttavia compensando le spese del giudizio.
Rilevava il giudice di merito che effettivamente gli addebiti contestati non risultavano essere mai stati notificati all'interessato, emergendo dall'acquisita documentazione che il verbale di controllo ed ispezione, a suo tempo elevato dai Carabinieri, era stato redatto nella locale stazione in assenza del NO, o comunque senza dare atto di suo rifiuto o impossibilità di sottoscrizione, per di più omettendo l'indicazione della "somma da pagare e degli altri elementi richiesti dalla legge";la mancanza della successiva notificazione, da eseguirsi entro il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art 14, aveva comportato, dunque, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Provincia suddetta, deducendo tre motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso il NO. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 41, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 55, comma 3, censurandosi la decisione impugnata, essenzialmente, per non aver considerato che l'illecito accertato dai C.C aveva originariamente carattere penale, con la conseguente necessità e sufficienza della trasmissione del rapporto alla competente Procura Circondariale della Repubblica, cui aveva fatto seguito, a seguito della sopravvenuta depenalizzazione per effetto del D.Lgs. n. 22 del 1997, la trasmissione degli atti, da parte della suddetta A.G. con nota del 12.6.97 pervenuta il successivo 16.6 alla competente Provincia, che avrebbe, a sua volta poi contestato, tempestivamente in relazione al termine decorrente dalla ricezione degli atti, la violazione al NO con atto notificato in data 9.8.97. Con il terzo e connesso motivo si lamenta il mancato esame delle risultanze processuali relative al suesposto svolgimento della vicenda, la cui adeguata valutazione avrebbe condotto a diversa decisione.
Le censure sono fondate.
Il giudice di merito non ha considerato che l'originaria natura penale della violazione ascritta al NO, all'epoca del fatto integrante una contravvenzione punibile con arresto e ammenda, non comportava alcuna necessità di contestazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, norma applicabile ai soli illeciti amministrativi, essendo i verbalizzanti tenuti esclusivamente all'obbligo del rapporto al P.M. ed a compiere gli atti di polizia giudiziaria necessari all'acquisizione della prova. Sopravvenuta la depenalizzazione disposta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, (i cui artt. 11 e 12, avevano degradato il reato ad illecito amministrativo, mentre l'art. 56 aveva abrogato, tranne alcuni articoli nella specie non rilevanti, la L. n. 475 del 1988) e trasmessici sensi dell'art. 55, comma 3, gli atti del contesto dall'A.G. alla P.A. competente all'irrogazione delle sanzioni (nella specie alla Provincia), quest'ultima disponeva di novanta giorni, a partire dalla data di ricezione degli atti, per procedere alla contestazione dell'illecito, ai sensi dell'art. 14, comma 3, in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, comma 2, prevedente che, nei casi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria (come, appunto, nel caso previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 55, comma 3), il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della relativa ricezione. Nessun accertamento al riguardo ha compiuto il giudice di merito, la cui monca decisione, arrestatasi alla disamina degli atti compiuti dai verbalizzanti durante la vigenza delle norme prevedenti il fatto quale reato, deve essere cassata.
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale si lamenta la riunione tra due giudizi oppositivi, uno dei quali sarebbe stato proposto contro un semplice verbale, circostanza che, tuttavia, viene contestata nel controricorso, nel quale si deduce che vi sarebbe stata una reiterazione dell'ordinanza ingiuntiva, mentre nella narrativa della sentenza si riferisce, genericamente, dell'avvenuta riunione tra due cause aventi "lo stesso oggetto". Trattandosi di questioni essenzialmente attinenti all'iter amministrativo della controversia, il relativo accertamento compete al giudice di merito, cui la causa deve essere rinviata per il riesame dell'intera vicenda, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti. Al giudice di rinvio va, infine, demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del presente giudizio, ad altro magistrato del Tribunale di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008