Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/2008, n. 27595
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Sentenza 20 novembre 2008

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In tema di sanzioni amministrative connesse alla disciplina dei rifiuti, in caso di violazione originariamente qualificabile come fattispecie contravvenzionale (nel caso di specie omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali) successivamente depenalizzata ai sensi del d.lgs n. 22 del 1997, l'obbligo della contestazione non sorge al momento dell'accertamento del fatto, in quanto l'art. 14 legge n. 689 del 1981 si applica ai soli illeciti amministrativi, ed il termine di novanta giorni per effettuare la contestazione medesima decorre, alla stregua della norma transitoria di cui al comma terzo dell'art. 55 d.lgs n. 22 del 1997, dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti trasmessi da quella giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento penale era pendente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/2008, n. 27595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27595
    Data del deposito : 20 novembre 2008

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