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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 12210 del
Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto:
APPELLO
vertente TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
CASAL DI PRINCIPE alla VIA IPPOLITO NIEVO n. 13 presso lo studio dell'Avv. MARFELLA GIOVANNI (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._2
in calce all'atto di intervento di primo grado
APPELLANTE
E
(c.f.: , elet.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to in AVERSA alla VIALE OLIMPICO n. 100 presso lo studio dell'Avv. DELLA VOLPE MARCO (c.f.: ) dal C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
APPELLATA
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 1 di 9 (c.f.: e CP_2 C.F._4 [...]
, c.f.: non costituiti CP_3 C.F._5
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07/02/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 3525/21 resa dal Giudice di
Pace presso il Tribunale di Napoli Nord in data 28.04.2021, con cui è
stata rigettata la domanda proposta da , intervenuto a Parte_1
seguito di decesso di , per difetto di prova. Persona_1
L'appellante articolava i seguenti motivi di appello:
1. Errata
interpretazione delle risultanze istruttorie;
2. errata valutazione in ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva in capo al . T_
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto dei requisiti dettati dal nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.
e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione.
Sta di fatto che, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 26.01.2023, veniva autorizzata la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di e , inizialmente Controparte_3 CP_2
risultati irreperibili.
Tuttavia, a seguito di più approfondite ricerche eseguite da parte appellante è emerso che è deceduto in data Controparte_3
15.09.2015, ben prima quindi della definizione del giudizio di primo grado, mentre non si è proceduto alla notifica dell'atto di appello nei
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 2 di 9 confronti di , nonostante il termine all'uopo concesso. CP_2
***
L'appello, come già evidenziato nel corso del giudizio, va dichiarato inammissibile.
Quanto a , deceduto nel corso del giudizio di primo Controparte_3
grado, va detto che secondo l'orientamento espresso da Cass. civ., Sez.
Un., 16/12/2009, n. 26279 in Guida dir., 2010, 4, 39, l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa,
deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente;
ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è
luogo all'applicazione dell'art. 291 c.p.c..
Che l'impugnazione debba essere proposta nei confronti degli eredi, in effetti, discende dal basilare principio già enunciato dall'art. 101 c.p.c. e ora solennemente ribadito dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”, principio che implica e contiene anche quello di “giusta parte”, quale non può evidentemente essere considerata la persona non più in vita, nel cui
universum ius sono subentrati i successori.
L'eccezionale deroga introdotta dall'art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara o notifica l'evento, non può quindi essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell'eventuale grado successivo del giudizio, in cui si dà luogo a un nuovo rapporto processuale ulteriore
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 3 di 9 e distinto, anche se collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza.
Il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” nel defunto comporta altresì che all'invalidità derivante dall'instaurazione nei suoi confronti del giudizio di impugnazione non può essere posto rimedio mediante lo strumento della rinnovazione, apprestato dall'art. 291 c.p.c.. Non si verte infatti nell'ipotesi, cui la norma si riferisce, di “un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione”, ma di un errore incidente sulla vocatio in ius, in quanto rivolta verso un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto esserne il destinatario.
Ora va detto che per quanto documentato in atti
[...]
risulta deceduto il 15.09.2025, ben prima quindi del CP_3
deposito della sentenza appellata in data 28.04.2021, sicché la parte appellante ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi di tale evento attivando il procedimento notificatorio nei confronti degli eredi del predetto, a ciò conseguendo l'inammissibilità del mezzo di gravame.
L'appello è parimenti inammissibile con riguardo a , per CP_2
effetto dell'art. 331 c.p.c. il quale commina la sanzione dell'inammissibilità nel caso di inottemperanza al termine per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti.
Posto quindi che ai sensi dell'art. 331 c.p.c., laddove la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non sia stata impugnata nei confronti di tutte e nessuno provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 4 di 9 giudice, l'impugnazione è inammissibile (Cass. civ., sez. II, 27/02/2017,
n. 4954), pare opportuno evidenziare che “in tema di cause inscindibili,
qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di
tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del
contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che
abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito
negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua
volontà e non prevedibili;
tuttavia, questo principio deve essere
applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del
contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il
procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano
prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di
permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso” (Cass. civ., sez. III, 11/02/2020,
n. 3318).
Nel caso in esame, l'appellante, non solo ha provveduto a spedire le notifiche in limine rispetto alla scadenza del termine imposto dal
Tribunale, ma ha svolto tale attività senza aver dato alcuna dimostrazione di aver effettuato le indagini prevedibilmente necessarie al fine del buon esito delle stesse.
Deve, infatti, rilevarsi che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. II Sent., 27/03/2007, n. 7528; Cass. civ. Sez. II Sent.,
14/01/2009, n. 749; Cass. civ. Sez. II Ord., 04/12/2018, n. 31316) il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio,
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 5 di 9 fissato ex art. 331, cod. proc. civ., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione.
Trattasi di un termine che assolve, infatti, alla funzione di rimediare ad un iniziale errore della parte, che non ha notificato l'atto di impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari, assicurando l'effetto conservativo dell'impugnazione quantunque essa sia rivolta solo ad una delle parti vittoriose o proposta da parte di uno solo dei più soccombenti,
impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che il successivo ordine di integrazione sia tempestivamente rispettato. Alla
luce di tali considerazioni, ben si comprende il rigore della giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della norma circa la natura perentoria del termine e la sua improrogabilità.
Nel caso di specie, il termine concesso all'appellante era di tale ampiezza da permettere alla parte di rimediare anche ad eventuali errori nei quali potesse incorrere nella notificazione dell'atto. L'appellante, come detto,
ha omesso di attivare il procedimento notificatorio nel termine perentorio anzidetto, asserendo, laconicamente, che “il sig. è CP_2
stato richiesto certificato di residenza storico in data 15.02.2023, ma
l'Ente comunale ha dato riscontro solo in data 08.03.2023, quindi oltre
i termini per poter effettuare nuovamente la notifica” (cfr. tra le altre
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 6 di 9 Corte Cassazione civile, sez. II, 15/10/2021 n. 28298).
Ebbene, è noto che l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi (ai sensi dell'art. 331 c.p.c.) non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. (salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato).
Nella fattispecie, l'appellante avrebbe dovuto esaurire il procedimento notificatorio entro il 26.02.2023, nel rispetto dei termini liberi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nella formulazione allora vigente.
Egli al contrario, ha soltanto dimostrato di aver richiesto solo il
15.02.2023 il certificato di residenza di parte appellata, ben oltre la scadenza del termine predetto, e precisamente il 26.05.2023, con ciò
rendendo non meritevole di accoglimento l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2° c.p.c. formalizzata in pari data.
Per quanto sin qui esposto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
L'esito del giudizio e il tenore degli scritti conclusivi di parte appellata,
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 7 di 9 del tutto inconferenti ai fini della presente decisione, alla luce oltretutto del rilievo officioso del 01/06/2023, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis
dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da T_
, confermando integralmente la sentenza appellata;
[...]
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 14/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 8 di 9 digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 12210 del
Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto:
APPELLO
vertente TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
CASAL DI PRINCIPE alla VIA IPPOLITO NIEVO n. 13 presso lo studio dell'Avv. MARFELLA GIOVANNI (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._2
in calce all'atto di intervento di primo grado
APPELLANTE
E
(c.f.: , elet.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to in AVERSA alla VIALE OLIMPICO n. 100 presso lo studio dell'Avv. DELLA VOLPE MARCO (c.f.: ) dal C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
APPELLATA
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 1 di 9 (c.f.: e CP_2 C.F._4 [...]
, c.f.: non costituiti CP_3 C.F._5
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07/02/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 3525/21 resa dal Giudice di
Pace presso il Tribunale di Napoli Nord in data 28.04.2021, con cui è
stata rigettata la domanda proposta da , intervenuto a Parte_1
seguito di decesso di , per difetto di prova. Persona_1
L'appellante articolava i seguenti motivi di appello:
1. Errata
interpretazione delle risultanze istruttorie;
2. errata valutazione in ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva in capo al . T_
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto dei requisiti dettati dal nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.
e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione.
Sta di fatto che, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 26.01.2023, veniva autorizzata la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di e , inizialmente Controparte_3 CP_2
risultati irreperibili.
Tuttavia, a seguito di più approfondite ricerche eseguite da parte appellante è emerso che è deceduto in data Controparte_3
15.09.2015, ben prima quindi della definizione del giudizio di primo grado, mentre non si è proceduto alla notifica dell'atto di appello nei
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 2 di 9 confronti di , nonostante il termine all'uopo concesso. CP_2
***
L'appello, come già evidenziato nel corso del giudizio, va dichiarato inammissibile.
Quanto a , deceduto nel corso del giudizio di primo Controparte_3
grado, va detto che secondo l'orientamento espresso da Cass. civ., Sez.
Un., 16/12/2009, n. 26279 in Guida dir., 2010, 4, 39, l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa,
deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente;
ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è
luogo all'applicazione dell'art. 291 c.p.c..
Che l'impugnazione debba essere proposta nei confronti degli eredi, in effetti, discende dal basilare principio già enunciato dall'art. 101 c.p.c. e ora solennemente ribadito dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”, principio che implica e contiene anche quello di “giusta parte”, quale non può evidentemente essere considerata la persona non più in vita, nel cui
universum ius sono subentrati i successori.
L'eccezionale deroga introdotta dall'art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara o notifica l'evento, non può quindi essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell'eventuale grado successivo del giudizio, in cui si dà luogo a un nuovo rapporto processuale ulteriore
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 3 di 9 e distinto, anche se collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza.
Il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” nel defunto comporta altresì che all'invalidità derivante dall'instaurazione nei suoi confronti del giudizio di impugnazione non può essere posto rimedio mediante lo strumento della rinnovazione, apprestato dall'art. 291 c.p.c.. Non si verte infatti nell'ipotesi, cui la norma si riferisce, di “un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione”, ma di un errore incidente sulla vocatio in ius, in quanto rivolta verso un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto esserne il destinatario.
Ora va detto che per quanto documentato in atti
[...]
risulta deceduto il 15.09.2025, ben prima quindi del CP_3
deposito della sentenza appellata in data 28.04.2021, sicché la parte appellante ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi di tale evento attivando il procedimento notificatorio nei confronti degli eredi del predetto, a ciò conseguendo l'inammissibilità del mezzo di gravame.
L'appello è parimenti inammissibile con riguardo a , per CP_2
effetto dell'art. 331 c.p.c. il quale commina la sanzione dell'inammissibilità nel caso di inottemperanza al termine per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti.
Posto quindi che ai sensi dell'art. 331 c.p.c., laddove la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non sia stata impugnata nei confronti di tutte e nessuno provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 4 di 9 giudice, l'impugnazione è inammissibile (Cass. civ., sez. II, 27/02/2017,
n. 4954), pare opportuno evidenziare che “in tema di cause inscindibili,
qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di
tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del
contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che
abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito
negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua
volontà e non prevedibili;
tuttavia, questo principio deve essere
applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del
contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il
procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano
prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di
permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso” (Cass. civ., sez. III, 11/02/2020,
n. 3318).
Nel caso in esame, l'appellante, non solo ha provveduto a spedire le notifiche in limine rispetto alla scadenza del termine imposto dal
Tribunale, ma ha svolto tale attività senza aver dato alcuna dimostrazione di aver effettuato le indagini prevedibilmente necessarie al fine del buon esito delle stesse.
Deve, infatti, rilevarsi che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. II Sent., 27/03/2007, n. 7528; Cass. civ. Sez. II Sent.,
14/01/2009, n. 749; Cass. civ. Sez. II Ord., 04/12/2018, n. 31316) il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio,
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 5 di 9 fissato ex art. 331, cod. proc. civ., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione.
Trattasi di un termine che assolve, infatti, alla funzione di rimediare ad un iniziale errore della parte, che non ha notificato l'atto di impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari, assicurando l'effetto conservativo dell'impugnazione quantunque essa sia rivolta solo ad una delle parti vittoriose o proposta da parte di uno solo dei più soccombenti,
impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che il successivo ordine di integrazione sia tempestivamente rispettato. Alla
luce di tali considerazioni, ben si comprende il rigore della giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della norma circa la natura perentoria del termine e la sua improrogabilità.
Nel caso di specie, il termine concesso all'appellante era di tale ampiezza da permettere alla parte di rimediare anche ad eventuali errori nei quali potesse incorrere nella notificazione dell'atto. L'appellante, come detto,
ha omesso di attivare il procedimento notificatorio nel termine perentorio anzidetto, asserendo, laconicamente, che “il sig. è CP_2
stato richiesto certificato di residenza storico in data 15.02.2023, ma
l'Ente comunale ha dato riscontro solo in data 08.03.2023, quindi oltre
i termini per poter effettuare nuovamente la notifica” (cfr. tra le altre
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 6 di 9 Corte Cassazione civile, sez. II, 15/10/2021 n. 28298).
Ebbene, è noto che l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi (ai sensi dell'art. 331 c.p.c.) non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. (salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato).
Nella fattispecie, l'appellante avrebbe dovuto esaurire il procedimento notificatorio entro il 26.02.2023, nel rispetto dei termini liberi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nella formulazione allora vigente.
Egli al contrario, ha soltanto dimostrato di aver richiesto solo il
15.02.2023 il certificato di residenza di parte appellata, ben oltre la scadenza del termine predetto, e precisamente il 26.05.2023, con ciò
rendendo non meritevole di accoglimento l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2° c.p.c. formalizzata in pari data.
Per quanto sin qui esposto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
L'esito del giudizio e il tenore degli scritti conclusivi di parte appellata,
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 7 di 9 del tutto inconferenti ai fini della presente decisione, alla luce oltretutto del rilievo officioso del 01/06/2023, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis
dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da T_
, confermando integralmente la sentenza appellata;
[...]
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 14/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 8 di 9 digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 9 di 9