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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENI Parte_1 C.F._1
GUIDO e dell'avv. GALLIZIOLI GIULIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
RENI GUIDO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2
BOLOGNA ( , elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA DELLO C.F._2
STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 3.10.2024 lamentava l'assenza di giustificato motivo nel Parte_1 licenziamento intimatole il 6.3.2024 dal , di cui era stata Controparte_1
pagina 1 di 5 dipendente. Affermava in particolare che: 1) era stata collaboratrice scolastica presso l'
[...] di a tempo indeterminato;
2) Controparte_2 CP_2 con delibera del 6.3.2024 era stata licenziata a decorrere dal 4.3.2024 per superamento del periodo di comporto poiché dal 4.3.2024 era stato superato il limite massimo di cumulabilità di assenza per malattia nel triennio precedente pari a 18 mesi;
3) era stata colta di sorpresa poiché alla data del licenziamento, consultando la sua pagina personale all'interno dell'area iSoft della piattaforma le risultavano ancora quaranta giorni di malattia di cui poter usufruire Parte_2 prima del superamento del periodo di comporto;
inoltre, nel periodo considerato, aveva fruito di due giorni di malattia, l'11 e il 12.9.2023, per positività al covid-19, giorni che andavano Contr esclusi dal computo;
4) era errato il calcolo compiuto dal poiché, se si contavano le assenze dall'inizio dell'ultimo episodio morboso, andando a ritroso per tre anni, i giorni di assenza erano solo 506 e il periodo di comporto non era stato superato.
Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la sua reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna del resistente al pagamento a CP_1 suo favore di tutte le differenze retributive dalla data del licenziamento fino a quello dell'avvenuta reintegrazione.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di Controparte_1 tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) a partire dall'inizio del 2021 la ricorrente aveva prodotto certificati di assenza per malattia in modo sistematico e continuo;
2) nel 2023 l'ultimo certificato prodotto riguardava il periodo 7.12 – 23.12.2023 e nel 2024 il primo certificato medico prodotto era stato relativo all'assenza del giorno 8.1.2024, ininterrottamente fino al 9.3.2024, non avendo più ripreso nel frattempo servizio;
3) risultando superato il periodo di comporto, era stato disposto il licenziamento della dipendente con decorrenza dal 4.3.2024; 4) legittimo era stato il calcolo dei giorni di assenza, poiché l'ultimo episodio morboso era iniziato l'8.1.2024, quando era iniziata l'ultima assenza della ricorrente, e non il 4.3.2024 quando aveva inviato l'ultimo certificato – come invece ella affermava – poiché da quella data non vi era stato alcun nuovo episodio morboso, ma solo la prosecuzione di quello precedente;
5) legittimo era stato il computo dell'11 e del 12 settembre 2021 poiché dalla certificazione non risultava l'assenza per Covid.
La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza dell'8.7.2025, mediante lettura del dispositivo.
Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
I fatti – e in particolare le assenze della ricorrente - sono pacifici, e comunque documentalmente provati.
Oggetto di controversia è - anzitutto - la decorrenza a ritroso del termine da cui calcolare il triennio rilevante per il computo del comporto che – secondo la ricorrente - è il 4.3.2024, data dell'ultimo certificato medico inviato;
in tal modo le assenze complessive sarebbero di 506 giorni, o al più di 508 calcolando i due giorni di assenza per Covid, in ogni caso inferiori a 540. Replica il resistente che l'ultimo episodio morboso deve essere calcolato come CP_1 decorrente dal 9.1.2024, giorno in cui è iniziata l'assenza e non dal 4.3.2024, giorno in cui è stato inviato l'ultimo certificato poiché tale ultima circostanza non vale a qualificare l'evento morboso come diverso da quello in atto e, quindi, in assenza di altri elementi, deve ritenersi come attestante la prosecuzione del precedente evento.
La difesa del è fondata. CP_1
pagina 2 di 5 L'art. 17, comma 1, CCNL del Comparto Scuola del 29.11.2007, stabilisce che: “l dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente”. I diciotto mesi del periodo di comporto equivalgono a 540 giorni (Cass. civ., sez. lav., n. 24027/16). Con nota del 23.10.2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il triennio da considerare per il calcolo delle assenze deve essere computato partendo a ritroso dal giorno che precede l'ultimo episodio morboso e risalendo indietro di tre anni, sommando tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni, con esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto, e infine aggiungendo a tale somma i giorni relativi all'evento morboso in atto (documento n. 7 di parte ricorrente).
Nel caso in esame il primo certificato medico prodotto nel 2024 è relativo all'assenza del giorno 8.1.2024, cui è seguita una serie ininterrotta di certificati fino al 9.3.2024, dunque l'ultimo evento morboso è iniziato l'8.1.2024 ed è durato fino al licenziamento, poiché da quel giorno la dipendente non è più tornata in servizio, prolungando di volta in volta l'originaria assenza per malattia mediante la presentazione di più certificati, senza che risulti che le ulteriori assenze fossero riconducibili a un episodio morboso diverso e ulteriore, rispetto a quello iniziato l'8.1.2024.
Sotto questo profilo il computo delle assenze è stato correttamente eseguito.
Oggetto di controversia è – ulteriormente – la computabilità delle assenze dell'11 e 12.9.2023, che risultano giustificate dalla ricorrente come normali assenze per malattia - tanto che i certificati medici prodotti non risultano essere mai stati presentati all'Amministrazione, risultando privi di protocollazione - ma che risultano dovute al fatto che la ricorrente aveva contratto l'infezione da Covid-19, circostanza di cui nemmeno il Ministero resistente dubita, contestando solo il fatto che non ne era a conoscenza. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale deve ritenersi che “il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, operi oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causale dell'assenza. Infatti, la disposizione sancisce testualmente che “il periodo trascorso” dal lavoratore nelle condizioni ivi previste “non è computabile ai fini del periodo di comporto”, senza condizionare l'operatività della norma alla previa conoscenza delle ragioni dell'assenza da parte datoriale. L'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, con una indebita interpolazione ermeneutica del testo. Evidentemente il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi che certamente gli compete, di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando invece recessiva l'eventuale tutela dell'affidamento datoriale.
… nella disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore viene realizzato assegnando al dato della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettiva, con
pagina 3 di 5 l'inevitabile conseguenza, già scontata nella soluzione legislativa, che, a seconda delle circostanze, il dato obiettivo possa determinare effetti pregiudizievoli per l'una o per l'altra parte … L'indirizzo ha trovato recentemente dichiarata conferma a proposito di una disciplina contrattuale collettiva, ribadendosi che per l'istituto del comporto si prescinde dalla conoscenza che delle ragioni dell'assenza possa avere la parte datoriale (cfr. Cass. n. 15845 del 2024)” (Cass. civ., sez. lav., n. 12272/25). Secondo la Corte un elemento esterno alla fattispecie regolata, quale la conoscenza delle ragioni dell'assenza ex latere datoris, non può precludere lo scomputo delle assenze imposto dalla legge, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità di esse alle ipotesi legislativamente previste.
Dunque, sotto questo profilo non risulta corretto il calcolo delle assenze della ricorrente compiuto dall'Amministrazione resistente e posto a base del licenziamento, difettando due giorni, visto che l'11 e il 12.9.2023 non devono essere computati e la loro esclusione non consente di ritenere superato il periodo. Quanto alla tutela applicabile, il licenziamento deve essere dichiarato nullo, per violazione del periodo di comporto, ex art. 2110 c.c. Ex art. 63, comma 2, D.l.vo n. 165/01 con l'accertamento della nullità deve essere condannata l'Amministrazione alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria mensile commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €. 1.942,20 mensili, somma non contestata nel suo ammontare dall'Amministrazione resistente, e dunque pacifica, corrispondente al periodo dal 6.3.2024, giorno del licenziamento, fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Su di essa è poi dovuta la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. L'Amministrazione deve inoltre essere condannata al versamento, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3562/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. dichiara la nullità del licenziamento intimato a il 6.3.2024 e ordina al Parte_1
la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
2. condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità - commisurata all'ultima retribuzione
[...] di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €. 1.942,20 - dal 6.3.2024 fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a ventiquattro mensilità, oltre alla maggior somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme mese per mese maturate e oltre al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
3. condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in complessivi €. 3.729,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 3.470,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
4. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
pagina 4 di 5 Bologna, 8.7.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENI Parte_1 C.F._1
GUIDO e dell'avv. GALLIZIOLI GIULIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
RENI GUIDO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2
BOLOGNA ( , elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA DELLO C.F._2
STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 3.10.2024 lamentava l'assenza di giustificato motivo nel Parte_1 licenziamento intimatole il 6.3.2024 dal , di cui era stata Controparte_1
pagina 1 di 5 dipendente. Affermava in particolare che: 1) era stata collaboratrice scolastica presso l'
[...] di a tempo indeterminato;
2) Controparte_2 CP_2 con delibera del 6.3.2024 era stata licenziata a decorrere dal 4.3.2024 per superamento del periodo di comporto poiché dal 4.3.2024 era stato superato il limite massimo di cumulabilità di assenza per malattia nel triennio precedente pari a 18 mesi;
3) era stata colta di sorpresa poiché alla data del licenziamento, consultando la sua pagina personale all'interno dell'area iSoft della piattaforma le risultavano ancora quaranta giorni di malattia di cui poter usufruire Parte_2 prima del superamento del periodo di comporto;
inoltre, nel periodo considerato, aveva fruito di due giorni di malattia, l'11 e il 12.9.2023, per positività al covid-19, giorni che andavano Contr esclusi dal computo;
4) era errato il calcolo compiuto dal poiché, se si contavano le assenze dall'inizio dell'ultimo episodio morboso, andando a ritroso per tre anni, i giorni di assenza erano solo 506 e il periodo di comporto non era stato superato.
Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la sua reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna del resistente al pagamento a CP_1 suo favore di tutte le differenze retributive dalla data del licenziamento fino a quello dell'avvenuta reintegrazione.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di Controparte_1 tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) a partire dall'inizio del 2021 la ricorrente aveva prodotto certificati di assenza per malattia in modo sistematico e continuo;
2) nel 2023 l'ultimo certificato prodotto riguardava il periodo 7.12 – 23.12.2023 e nel 2024 il primo certificato medico prodotto era stato relativo all'assenza del giorno 8.1.2024, ininterrottamente fino al 9.3.2024, non avendo più ripreso nel frattempo servizio;
3) risultando superato il periodo di comporto, era stato disposto il licenziamento della dipendente con decorrenza dal 4.3.2024; 4) legittimo era stato il calcolo dei giorni di assenza, poiché l'ultimo episodio morboso era iniziato l'8.1.2024, quando era iniziata l'ultima assenza della ricorrente, e non il 4.3.2024 quando aveva inviato l'ultimo certificato – come invece ella affermava – poiché da quella data non vi era stato alcun nuovo episodio morboso, ma solo la prosecuzione di quello precedente;
5) legittimo era stato il computo dell'11 e del 12 settembre 2021 poiché dalla certificazione non risultava l'assenza per Covid.
La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza dell'8.7.2025, mediante lettura del dispositivo.
Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
I fatti – e in particolare le assenze della ricorrente - sono pacifici, e comunque documentalmente provati.
Oggetto di controversia è - anzitutto - la decorrenza a ritroso del termine da cui calcolare il triennio rilevante per il computo del comporto che – secondo la ricorrente - è il 4.3.2024, data dell'ultimo certificato medico inviato;
in tal modo le assenze complessive sarebbero di 506 giorni, o al più di 508 calcolando i due giorni di assenza per Covid, in ogni caso inferiori a 540. Replica il resistente che l'ultimo episodio morboso deve essere calcolato come CP_1 decorrente dal 9.1.2024, giorno in cui è iniziata l'assenza e non dal 4.3.2024, giorno in cui è stato inviato l'ultimo certificato poiché tale ultima circostanza non vale a qualificare l'evento morboso come diverso da quello in atto e, quindi, in assenza di altri elementi, deve ritenersi come attestante la prosecuzione del precedente evento.
La difesa del è fondata. CP_1
pagina 2 di 5 L'art. 17, comma 1, CCNL del Comparto Scuola del 29.11.2007, stabilisce che: “l dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente”. I diciotto mesi del periodo di comporto equivalgono a 540 giorni (Cass. civ., sez. lav., n. 24027/16). Con nota del 23.10.2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il triennio da considerare per il calcolo delle assenze deve essere computato partendo a ritroso dal giorno che precede l'ultimo episodio morboso e risalendo indietro di tre anni, sommando tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni, con esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto, e infine aggiungendo a tale somma i giorni relativi all'evento morboso in atto (documento n. 7 di parte ricorrente).
Nel caso in esame il primo certificato medico prodotto nel 2024 è relativo all'assenza del giorno 8.1.2024, cui è seguita una serie ininterrotta di certificati fino al 9.3.2024, dunque l'ultimo evento morboso è iniziato l'8.1.2024 ed è durato fino al licenziamento, poiché da quel giorno la dipendente non è più tornata in servizio, prolungando di volta in volta l'originaria assenza per malattia mediante la presentazione di più certificati, senza che risulti che le ulteriori assenze fossero riconducibili a un episodio morboso diverso e ulteriore, rispetto a quello iniziato l'8.1.2024.
Sotto questo profilo il computo delle assenze è stato correttamente eseguito.
Oggetto di controversia è – ulteriormente – la computabilità delle assenze dell'11 e 12.9.2023, che risultano giustificate dalla ricorrente come normali assenze per malattia - tanto che i certificati medici prodotti non risultano essere mai stati presentati all'Amministrazione, risultando privi di protocollazione - ma che risultano dovute al fatto che la ricorrente aveva contratto l'infezione da Covid-19, circostanza di cui nemmeno il Ministero resistente dubita, contestando solo il fatto che non ne era a conoscenza. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale deve ritenersi che “il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, operi oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causale dell'assenza. Infatti, la disposizione sancisce testualmente che “il periodo trascorso” dal lavoratore nelle condizioni ivi previste “non è computabile ai fini del periodo di comporto”, senza condizionare l'operatività della norma alla previa conoscenza delle ragioni dell'assenza da parte datoriale. L'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo, pur nel silenzio della norma e in difetto di inequivoche indicazioni sistematiche, introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, con una indebita interpolazione ermeneutica del testo. Evidentemente il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi che certamente gli compete, di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando invece recessiva l'eventuale tutela dell'affidamento datoriale.
… nella disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore di lavoro e del lavoratore viene realizzato assegnando al dato della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettiva, con
pagina 3 di 5 l'inevitabile conseguenza, già scontata nella soluzione legislativa, che, a seconda delle circostanze, il dato obiettivo possa determinare effetti pregiudizievoli per l'una o per l'altra parte … L'indirizzo ha trovato recentemente dichiarata conferma a proposito di una disciplina contrattuale collettiva, ribadendosi che per l'istituto del comporto si prescinde dalla conoscenza che delle ragioni dell'assenza possa avere la parte datoriale (cfr. Cass. n. 15845 del 2024)” (Cass. civ., sez. lav., n. 12272/25). Secondo la Corte un elemento esterno alla fattispecie regolata, quale la conoscenza delle ragioni dell'assenza ex latere datoris, non può precludere lo scomputo delle assenze imposto dalla legge, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità di esse alle ipotesi legislativamente previste.
Dunque, sotto questo profilo non risulta corretto il calcolo delle assenze della ricorrente compiuto dall'Amministrazione resistente e posto a base del licenziamento, difettando due giorni, visto che l'11 e il 12.9.2023 non devono essere computati e la loro esclusione non consente di ritenere superato il periodo. Quanto alla tutela applicabile, il licenziamento deve essere dichiarato nullo, per violazione del periodo di comporto, ex art. 2110 c.c. Ex art. 63, comma 2, D.l.vo n. 165/01 con l'accertamento della nullità deve essere condannata l'Amministrazione alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria mensile commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €. 1.942,20 mensili, somma non contestata nel suo ammontare dall'Amministrazione resistente, e dunque pacifica, corrispondente al periodo dal 6.3.2024, giorno del licenziamento, fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Su di essa è poi dovuta la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. L'Amministrazione deve inoltre essere condannata al versamento, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3562/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. dichiara la nullità del licenziamento intimato a il 6.3.2024 e ordina al Parte_1
la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
2. condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità - commisurata all'ultima retribuzione
[...] di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €. 1.942,20 - dal 6.3.2024 fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a ventiquattro mensilità, oltre alla maggior somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme mese per mese maturate e oltre al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
3. condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in complessivi €. 3.729,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 3.470,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
4. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
pagina 4 di 5 Bologna, 8.7.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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