Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati:
Presidente dott. Umberto GIACOMELLI
dott.ssa Chiara SANDINI Giudice
dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 337/2025
promosso dai coniugi: Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in [...],
Frazione Servo nr. 25 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in
EL (BL), via Monte Cauriol n. 1 presso lo studio dell'avv. Patrizia Zannini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
Parte 2 nata a [...] il [...] e residente in [...]
), elettivamente domiciliata(BL), Frazione Sorriva n. 10 (c.f. C.F. 2 in EL (BL), via Roma n. 2 presso lo studio dell'avv. Chiara Zaetta, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
19/04/2014 il figlio ER_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 05/03/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 26/02/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sovramonte in data 4 settembre 2010 (atto n. 4, parte II, serie A) tra Parte 1 nato a
EL (BL) il 25/02/1972 e residente in [...], Frazione Servo nr. 25 (c.f.
C.F. 1 () e Parte 2 nata a [...] il [...] e residente in [...], Frazione Sorriva n. 10 (c.f. C.F. 2 alle seguenti condizioni, come concordare dalle parti e che qui si trascrivono: 1. I figli ER_1 e ER 2 resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno concordate insieme dai genitori e, solo in caso di assenza o di impedimento un genitore può essere delegato, in forma scritta, dall'altro genitore. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé, mantenendo un comportamento sempre rispettoso dell'altro genitore e delle decisioni da questi prese nell'interesse dei figli stessi, evitando ingerenze nella gestione ordinaria nei giorni di rispettiva permanenza. In particolare purché non comportino assunzione di spese da dividersi quali spese straordinarie, nel qual caso le decisioni dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di
Belluno e le spese dovranno sempre essere giustificate e documentate - potranno essere assunte separatamente dai genitori le decisioni relative ai rapporti scuola-famiglia, gestione della salute ordinaria, attività sportive non agonistiche, attività culturali e ricreative, gestione dei figli da parte di terzi (baby sitter, nonni, etc...).
2. I figli Per 1 e ER_2 saranno collocati in modo paritario tra i genitori, i quali li terranno con sé per una settimana in modo alternato - salvo migliori accordi che i sig.ri Pt 1 Pt 2 potranno rinvenire liberamente nel limite degli impegni, delle esigenze e e della volontà dei figli. - e nulla i genitori dovranno reciprocamente versare a titolo di assegno per concorso al mantenimento ordinario per i figli. Entrambi i genitori si impegnano a favorire l'altro nel caso di impegni di lavoro contrastanti con le tempistiche sopra riportate, consentendo, previo accordo, alla modifica delle giornate di permanenza. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare i tempi e gli orari stabiliti, senza eccezioni se non preventivamente concordate.
3. Con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali, ogni anno i genitori terranno con sé i figli in modo che ognuno di loro li abbia con sé per il giorno di natale ed il giorno di pasqua in modo alternato, salvo migliori accordi che i sig.ri Pt 1 e Pt 2 potranno rinvenire liberamente nel limite degli impegni, delle esigenze e della volontà dei figli.
4. Con riferimento alle ricorrenze riguardanti i figli ad esempio compleanni,
-
comunione, cresima etc... i genitori si impegnano ad organizzare di comune accordo gli eventi
-
celebrativi ai quali parteciperanno entrambi unitamente alle rispettive famiglie, di modo che Per 1 e ER 2 possano godere della presenza di tutti gli affetti per queste importanti ricorrenze.
Nel caso in cui non vi sia accordo o possibilità di organizzare congiuntamente predetti eventi celebrativi, il sig. Pt_1 terrà con sé i figli dalla mattina fino alle ore 17:00 e la signora Pt_2 dalle ore 17:00 fino a dopo cena e viceversa in modo alternato per ogni ricorrenza e per ogni figlio. 5.
Ognuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per nr. 3 settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estive, previo accordo entro il mese di maggio di ogni anno, salvo migliori accordi liberamente rinvenuti tra gli stessi.
6. Le spese straordinarie per Per 1 e Per 2 saranno suddivise al 50% tra i genitori. I sig.ri Pt_1 Pt 2 ogni 3 mesi, provvederanno a scambiarsi e le ricevute relative alle spese rispettivamente sostenute ed il genitore che avrà a suo carico il conguaglio a debito dovrà rimborsare l'atro genitore entro e non oltre giorni 15 dal di dello scambio delle ricevute di spesa. Le spese straordinarie dovranno essere gestite come da Protocollo del Tribunale di Belluno che si allega.
7. I figli ER_1 e ER_2 manterranno la residenza formale presso la casa familiare in Sovramonte (BL), Frazione Servo nr. 25. 8. A titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra coniugi, in forza della legge e trattandosi di atto che avviene in adempimento di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta, chiedendo le parti le esenzioni previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, così come chiarite con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012, cui è seguita la circolare n. 18 del 29 maggio
2013 e confermate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, in quanto trattasi di elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra Parte 2 quale proprietaria per la quota indivisa di 14 dei terreni siti in Sovramonte (BL), censiti al Foglio
40 – Particella nr. 71 e al Foglio 32 – Particelle nr. 352 – 353 – 354 – 355 – 356 – 410, si impegna sin d'ora a cedere al sig. Parte 1 che accetta, la propria quota di 14 di proprietà dei
,
terreni sopra indicati a titolo gratuito, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio. Tutti i costi, nessuno escluso, necessari alla stipula del rogito notarile, compresi quelli notarili, rimarranno in capo al sig. Pt_1 9. L'assegno unico e universale per figli a carico sarà percepito al 50% dai sig.ri Pt 1 e Pt 2 così come saranno ripartite al 50% le detrazioni per le spese straordinarie sostenute per i figli. 10. Le parti confermano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra salvo quanto previsto dal punto 8). 11. Entrambi i ricorrenti si assumono l'obbligo di comunicarsi per iscritto, ogni variazione della residenza, domicilio e/o dimora sino al momento del raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica dei figli. 12. I genitori si impegnano a concedersi reciproco assenso al rilascio della carta d'identità dei figli, valida anche per l'espatrio. 13. Spese legali compensate.' "
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 27 marzo
2024
IL PRESIDENTE
dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL.
dott. Beniamino Margiotta