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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 1552/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Fracasso Valeria, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Forzanti Elena e CP_2
Gabriele Marco, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/07/2018 in Greccio (RI), che dall'unione è nato il figlio
[...]
, in Terni (TR) il 04/08/2020, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dell'11.9.2024, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in Terni, Via Perillo n.61 int.2, resterà in proprietà ed uso alla signora CP_2 proprietaria esclusiva. Il signor revocherà la domiciliazione bancaria per il pagamento CP_1 dell'utenza elettrica della casa coniugale dal 1.8.2024.
3.Il signor trasferirà altrove la propria residenza in altro immobile sito in Terni, tale da CP_1 consentire al minore di poter ivi dimorare nei giorni di pertinenza paterni;
questi lascerà la Per_1 casa coniugale entro 15 giorni dal rientro dalle vacanze e comunque non oltre il 7agosto 2024.
Condizioni di affido del minore e tempi di frequentazione
4. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore del figlio, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, Per_1 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I coniugi decidono per la collocazione paritetica di presso ciascun genitore, nella Per_1 alternanza tre giorni con la madre/quattro giorni con il padre per una settimana, e quattro giorni con la madre/tre giorni con il padre per la settimana successiva, e così in prosieguo, e ciò dal 1.8.2025.
Fintanto che non raggiunga il quinto anno di età i coniugi concordano un regime Per_1 transitorio/adattamento per il suo collocamento, da adottarsi sino al 31.7.2025, nelle seguenti modalità:
prima settimana -3 pernotti con il padre e 4 con la madre:
lunedì con la madre (1 pernotto), rientro dal padre martedì dall'uscita di scuola o dalla mattina;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre (3 pernotti), rientro dalla madre venerdì dall'uscita di scuola o dalla mattina venerdì, sabato e domenica con la madre (3 pernotti), rientro dal padre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina
seconda settimana -3 pernotti con il padre e 4 con la madre: lunedì con il padre (1 pernotto) con rientro martedì sera dopo cena presso la madre.
martedì notte, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre (4 pernotti) rientro dal padre sabato mattina sabato e domenica con il padre (2 pernotti), rientro dalla madre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina.
6. Disponibilità e collaborazione nella tenuta di Per_1
I coniugi manifestano massima disponibilità e collaborazione reciproca nell'interesse superiore del minore, per quanto concordato sui tempi di tenuta del bambino, e pertanto gli stessi stabiliscono che il regime di turnazione nel periodo di adattamento di , e per cui lo schema indicato, sarà Per_1 rispettato da entrambi i coniugi nella quotidianità.
Tenuto conto che la signora è dipendente soggetta a turni, la stessa si impegna a notiziare il CP_2 proprio datore di lavoro della intervenuta modifica dell'assetto familiare e delle correlate esigenze di tenuta del minore, sì da tutelare la dipendente nella programmazione della turnazione lavorativa, manifestando delle preferenze in ordine alle date della turnazione medesima. Nel caso in cui l'azienda non recepisca, parzialmente o totalmente, le esigenze della signora nell'elaborazione CP_2 della turnazione pomeridiana e per cui non sia possibile conciliare l'attività lavorativa (14,00/20,00) con le esigenze di tenuta del minore, le parti, nella reciproca collaborazione, recependo le criticità logistiche, valuteranno la soluzione migliore per la tenuta di , nella massima flessibilità e nel Per_1 contemperamento delle necessità di ciascuno adattando lo schema menzionato alla turnazione lavorativa della madre;
in ogni caso verrà garantita al padre la tenuta del minore per tre notti consecutive. Nella ipotesi in cui uno dei genitori non possa tenere il minore negli orari concordati e l'altro genitore sia libero, quest'ultimo sarà preferito nella tenuta di con possibilità di Per_1 recupero, per l'altro genitore, del tempo di permanenza del minore.
7. Vacanze estive ed invernali
I ricorrenti concordano che per il periodo di vacanze invernali ciascun genitore potrà portare con sé
per due settimane non consecutive, e ciò fintanto che gli impegni scolastici di in Per_1 Per_1 futuro lo consentano, periodo da comunicare all'altro genitore entro il 30 novembre di ogni anno.
Per le vacanze estive trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, Per_1 salvo diverso accordo delle parti rispetto alla continuità delle settimane, con impegno a comunicare le date entro il 31 maggio di ogni anno, e, poi, informare con congruo anticipo l'altro genitore del luogo in cui trascorrerà la villeggiatura con il figlio.
Sulla possibilità di portare il minore in viaggi all'estero che prevedano un soggiorno di tre settimane consecutive, tale facoltà si potrà avere, previo accordo, a far data dal compimento dell'ottavo anno di età di . Per_1
8. Natale: la sera della vigilia con il padre;
pranzo di Natale con un genitore e cena di Natale con l'altro, ad anni alterni;
pranzo di Santo Stefano con la madre.
9. Pasqua: ad anni alterni, Domenica di Pasqua con un genitore, Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
10. Entrambi i coniugi prestano sin d'ora assenso al rilascio del passaporto per il minore, il quale secondo la più recente normativa avrà il proprio documento di riconoscimento in via autonoma.
Condizioni del mantenimento economico del figlio minore 11. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di , anche nel periodo di Per_1 adattamento.
12. Assegno unico: l'assegno verrà percepito in via esclusiva dalla signora fintanto che non si CP_2 dia corso al collocamento paritetico, e pertanto a far data dal 1.8.2025 l'importo sarà diviso al 50% tra i genitori.
13. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Terni a cui si rinvia integralmente e la cui copia è stata consegnata ai ricorrenti.
14. Detrazioni per il minore al 50%.
Rinuncia al mantenimento reciproco -Rinuncia all'assegno divorzile
15. I coniugi, con capacità reddituale e patrimoniale pressoché paritaria, provvederanno in modo autonomo al proprio mantenimento;
la signora stante la contestuale richiesta di pronuncia di CP_2 scioglimento del matrimonio, rinuncia all'assegno divorzile;
al pari rinuncia il signor CP_1
Altre disposizioni patrimoniali
16. I ricorrenti hanno regolato con separata scrittura privata, che si allega al ricorso (doc.11), la divisione del mobilio e delle suppellettili, concordando anche i tempi di prelievo dei beni.
17. Quanto al conto corrente cointestato, le somme ivi presenti alla data della sottoscrizione saranno divise al 50% tra i coniugi ed il suddetto conto corrente verrà chiuso.
18. Le parti dichiarano di aver regolato tutte le questioni economiche, anche per conto di terzi, e relative ai beni mobili, alle suppellettili della casa coniugale ed ai gioielli e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione in relazione ai predetti beni, come meglio specificato nel doc.11.
Impegno dei coniugi
19. I coniugi si impegnano a non frequentare in presenza di persone a cui potranno legarsi Per_1 affettivamente, e ciò fino al compimento del sesto anno di età del minore, sia nella quotidianità che nel periodo delle vacanze, nell'interesse superiore del bambino e della sua crescita equilibrata, quanto a ruoli familiari e figure di riferimento.”
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue. Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Greccio (RI) in data 14/07/2018, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di GRECCIO (RI) (atto n. 6, parte II, serie C, dell'anno 2018); -rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 1552/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Fracasso Valeria, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Forzanti Elena e CP_2
Gabriele Marco, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/07/2018 in Greccio (RI), che dall'unione è nato il figlio
[...]
, in Terni (TR) il 04/08/2020, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed Persona_1 appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dell'11.9.2024, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale in Terni, Via Perillo n.61 int.2, resterà in proprietà ed uso alla signora CP_2 proprietaria esclusiva. Il signor revocherà la domiciliazione bancaria per il pagamento CP_1 dell'utenza elettrica della casa coniugale dal 1.8.2024.
3.Il signor trasferirà altrove la propria residenza in altro immobile sito in Terni, tale da CP_1 consentire al minore di poter ivi dimorare nei giorni di pertinenza paterni;
questi lascerà la Per_1 casa coniugale entro 15 giorni dal rientro dalle vacanze e comunque non oltre il 7agosto 2024.
Condizioni di affido del minore e tempi di frequentazione
4. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese, nel massimo della responsabilità e nell'interesse superiore del figlio, singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, Per_1 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I coniugi decidono per la collocazione paritetica di presso ciascun genitore, nella Per_1 alternanza tre giorni con la madre/quattro giorni con il padre per una settimana, e quattro giorni con la madre/tre giorni con il padre per la settimana successiva, e così in prosieguo, e ciò dal 1.8.2025.
Fintanto che non raggiunga il quinto anno di età i coniugi concordano un regime Per_1 transitorio/adattamento per il suo collocamento, da adottarsi sino al 31.7.2025, nelle seguenti modalità:
prima settimana -3 pernotti con il padre e 4 con la madre:
lunedì con la madre (1 pernotto), rientro dal padre martedì dall'uscita di scuola o dalla mattina;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre (3 pernotti), rientro dalla madre venerdì dall'uscita di scuola o dalla mattina venerdì, sabato e domenica con la madre (3 pernotti), rientro dal padre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina
seconda settimana -3 pernotti con il padre e 4 con la madre: lunedì con il padre (1 pernotto) con rientro martedì sera dopo cena presso la madre.
martedì notte, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre (4 pernotti) rientro dal padre sabato mattina sabato e domenica con il padre (2 pernotti), rientro dalla madre lunedì dall'uscita di scuola o dalla mattina.
6. Disponibilità e collaborazione nella tenuta di Per_1
I coniugi manifestano massima disponibilità e collaborazione reciproca nell'interesse superiore del minore, per quanto concordato sui tempi di tenuta del bambino, e pertanto gli stessi stabiliscono che il regime di turnazione nel periodo di adattamento di , e per cui lo schema indicato, sarà Per_1 rispettato da entrambi i coniugi nella quotidianità.
Tenuto conto che la signora è dipendente soggetta a turni, la stessa si impegna a notiziare il CP_2 proprio datore di lavoro della intervenuta modifica dell'assetto familiare e delle correlate esigenze di tenuta del minore, sì da tutelare la dipendente nella programmazione della turnazione lavorativa, manifestando delle preferenze in ordine alle date della turnazione medesima. Nel caso in cui l'azienda non recepisca, parzialmente o totalmente, le esigenze della signora nell'elaborazione CP_2 della turnazione pomeridiana e per cui non sia possibile conciliare l'attività lavorativa (14,00/20,00) con le esigenze di tenuta del minore, le parti, nella reciproca collaborazione, recependo le criticità logistiche, valuteranno la soluzione migliore per la tenuta di , nella massima flessibilità e nel Per_1 contemperamento delle necessità di ciascuno adattando lo schema menzionato alla turnazione lavorativa della madre;
in ogni caso verrà garantita al padre la tenuta del minore per tre notti consecutive. Nella ipotesi in cui uno dei genitori non possa tenere il minore negli orari concordati e l'altro genitore sia libero, quest'ultimo sarà preferito nella tenuta di con possibilità di Per_1 recupero, per l'altro genitore, del tempo di permanenza del minore.
7. Vacanze estive ed invernali
I ricorrenti concordano che per il periodo di vacanze invernali ciascun genitore potrà portare con sé
per due settimane non consecutive, e ciò fintanto che gli impegni scolastici di in Per_1 Per_1 futuro lo consentano, periodo da comunicare all'altro genitore entro il 30 novembre di ogni anno.
Per le vacanze estive trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, Per_1 salvo diverso accordo delle parti rispetto alla continuità delle settimane, con impegno a comunicare le date entro il 31 maggio di ogni anno, e, poi, informare con congruo anticipo l'altro genitore del luogo in cui trascorrerà la villeggiatura con il figlio.
Sulla possibilità di portare il minore in viaggi all'estero che prevedano un soggiorno di tre settimane consecutive, tale facoltà si potrà avere, previo accordo, a far data dal compimento dell'ottavo anno di età di . Per_1
8. Natale: la sera della vigilia con il padre;
pranzo di Natale con un genitore e cena di Natale con l'altro, ad anni alterni;
pranzo di Santo Stefano con la madre.
9. Pasqua: ad anni alterni, Domenica di Pasqua con un genitore, Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
10. Entrambi i coniugi prestano sin d'ora assenso al rilascio del passaporto per il minore, il quale secondo la più recente normativa avrà il proprio documento di riconoscimento in via autonoma.
Condizioni del mantenimento economico del figlio minore 11. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di , anche nel periodo di Per_1 adattamento.
12. Assegno unico: l'assegno verrà percepito in via esclusiva dalla signora fintanto che non si CP_2 dia corso al collocamento paritetico, e pertanto a far data dal 1.8.2025 l'importo sarà diviso al 50% tra i genitori.
13. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Terni a cui si rinvia integralmente e la cui copia è stata consegnata ai ricorrenti.
14. Detrazioni per il minore al 50%.
Rinuncia al mantenimento reciproco -Rinuncia all'assegno divorzile
15. I coniugi, con capacità reddituale e patrimoniale pressoché paritaria, provvederanno in modo autonomo al proprio mantenimento;
la signora stante la contestuale richiesta di pronuncia di CP_2 scioglimento del matrimonio, rinuncia all'assegno divorzile;
al pari rinuncia il signor CP_1
Altre disposizioni patrimoniali
16. I ricorrenti hanno regolato con separata scrittura privata, che si allega al ricorso (doc.11), la divisione del mobilio e delle suppellettili, concordando anche i tempi di prelievo dei beni.
17. Quanto al conto corrente cointestato, le somme ivi presenti alla data della sottoscrizione saranno divise al 50% tra i coniugi ed il suddetto conto corrente verrà chiuso.
18. Le parti dichiarano di aver regolato tutte le questioni economiche, anche per conto di terzi, e relative ai beni mobili, alle suppellettili della casa coniugale ed ai gioielli e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione in relazione ai predetti beni, come meglio specificato nel doc.11.
Impegno dei coniugi
19. I coniugi si impegnano a non frequentare in presenza di persone a cui potranno legarsi Per_1 affettivamente, e ciò fino al compimento del sesto anno di età del minore, sia nella quotidianità che nel periodo delle vacanze, nell'interesse superiore del bambino e della sua crescita equilibrata, quanto a ruoli familiari e figure di riferimento.”
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue. Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Greccio (RI) in data 14/07/2018, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di GRECCIO (RI) (atto n. 6, parte II, serie C, dell'anno 2018); -rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti