Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28.2.1997, n. 30, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di sessanta giorni concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione. L'introduzione normativa di siffatto "spatium deliberandi" in favore delle pubbliche amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2008, n. 23732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23732 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI TE elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, rappresentato e difeso dall'avvocato FABBRINI FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.P.O.S.T. - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3094/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/09/04 R.G.N. 8126//02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BUZZELLI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'il ottobre 2002, l'Istituto Postelegrafonici - IPOST - proponeva appello avverso la sentenza del 27 settembre 2001, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da WA OL e relativa esclusivamente all'obbligo al pagamento delle spese del precetto notificato dalla parte prima dello spirare del termine di 60 gg. di cui alla L. 28 febbraio 1997, n. 30, art. 14.
L'appellato si costituiva, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto. Con sentenza del 19 maggio - 3 settembre 2004, l'adita Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame.
Osservava che, ai sensi della richiamata normativa, considerato che alle pubbliche amministrazioni era concessa la facoltà di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti entro 60 giorni dalla loro notifica, un'intimazione a pagare in tale arco di tempo doveva ritenersi inutilmente proposta, con esclusione, quindi, di ogni diritto della parte a pretendere il rimborso delle relative spese. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il OL con due motivi, cui resiste l'Ipost - Istituto Postelegrafonici - Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane S.p.A. con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'inammissibilità dell'appello in quanto asseritamente proposto da soggetto (la Gestione commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane S.p.a.) diverso da quello che aveva proposto l'opposizione ex art.615 c.p.c., in primo grado (IPOST).
Il motivo è infondato.
Ed invero, risulta dalla stessa intestazione della sentenza d'appello, unitamente al relativo ricorso, che l'impugnazione è stata proposta dal Dott. Mario Di Bernardo sia in qualità di Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale, sia in qualità di procuratore generale dell'Ipost - Istituto Postelegrafonici, sicché la censura appare del tutto priva di pregio.
È appena il caso di evidenziare che questa Corte ha già rigettato censure analoghe a quella fatta valere in questa sede con la sentenza n. 6446/2006, ove si rimarca, tra l'altro, che, giusta i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la soppressione ope legis di un ente pubblico non determina sempre e automaticamente il venir meno della sua soggettività che, invece, si prolunga anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della disposizione soppressiva tutte le volte in cui, per i rapporti (o per alcuni rapporti) che al medesimo facevano capo, si apra una fase liquidatoria, la cui gestione venga affidata - come nella specie - non agli organi dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, bensì ad un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi (v. Cass. 23 settembre 2004 n. 19133, 7 maggio 2003 n. 6940, 9 aprile 2001 n. 5279, 12 aprile 1986 n. 2595). Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1997, art. 14, e art. 12 preleggi, nonché difetto assoluto di motivazione, sostiene che una corretta interpretazione della normativa di riferimento, ed, in particolare, la caratterizzazione del precetto quale atto "non esecutivo" condurrebbe a conclusioni opposte a quelle assunte dalla sentenza impugnata.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
La L. 28 febbraio 1997, n. 30, richiamato art. 14, dispone: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per le esecuzioni dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamenti di somme di denaro entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi". La Corte Costituzionale ha interpretato la norma assumendo che essa: "in coerenza con i principi di ragionevolezza, permette uno spatium deliberandi, per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, evitando il blocco dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti dei fondi" ed ancora "lo spatium adimplendi concesso con il predetto differimento persegue lo scopo di evitare il blocco dell'atti vitità amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti dei fondi, contemperando l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinaria gestione delle risorse finanziarie pubbliche" (cfr. Corte Cost. 23.4.1998 n. 142). Appare evidente, anche alla luce di dette argomentazioni, che la ratio della norma richiamata risiede appunto nel consentire che le pubbliche amministrazioni possano disporre di un congruo tempo tecnico per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali senza incorrere in oneri aggiuntivi;
ratio questa che, all'evidenza, verrebbe irrimediabilmente sacrificata laddove, durante il decorso del predetto termine, si consentisse di richiedere, attraverso la notifica di un atto di precetto, il pagamento di diritti e competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo, alla cui notificazione la legge fa esclusivo riferimento.
Nè vale il contrario argomento, per il quale il precetto, non essendo atto esecutivo, non rientrerebbe nella disciplina della norma de quo.
Tale interpretazione discende da una lettura parziale della norma, la quale testualmente recita: "il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi". Come non si ha diritto di procedere all'esecuzione forzata, allo stesso modo non si ha il diritto di intimare il precetto, che ad essa è
evidentemente preordinato. La soluzione contraria, non solo appare scorretta sotto il profilo sistematico, ma costringerebbe l'amministrazione a pagare spese di precetto nonostante il tempestivo adempimento alle proprie obbligazioni.
Vi è peraltro un ulteriore argomento letterale: la disposizione citata da un lato nega al creditore il diritto a procedere ad esecuzione, dall'altro vieta di porre in essere atti esecutivi. Le due disposizioni sarebbero pleonastiche se fossero intese in senso strettamente letterale. È invece da ritenere che la seconda sia indirizzata ad ogni atto relativo all'esecuzione e diverso dalla notifica della sentenza. Appare chiaro infatti che, aderendo alla tesi propugnata dal ricorrente, emergerebbero insanabili problemi di coordinamento tra la richiamata L. n. 30 del 1997, ed il disposto degli artt. 480, 481 e 482 c.p.c.. Va infatti tenuto in debito conto che in base al disposto dell'art. 480 c.p.c., il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo portato dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a 10 giorni salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c.. L'indicazione del termine non inferiore a 10 giorni costituisce dunque elemento qualificante dell'atto a tal punto che l'indicazione di un diverso e più breve termine rende comunque operante, attraverso un meccanismo di sostituzione legale, il termine minimo di legge (cfr., per tutte, Cass. 8624/91). In base poi al disposto dell'art. 482 c.p.c., il decorso del termine menzionato integra un ulteriore requisito necessario per procedere nell'esecuzione forzata nel rispetto dei limiti di cessazione di efficacia del precetto sanciti dall'art. 481 c.p.c.. Deve, pertanto, ritenersi che i requisiti dell'intimazione al pagamento nel termine non inferiore a 10 giorni e del decorso di tale termine - ma pur sempre entro i limiti di efficacia del precetto - costituiscono, tra gli altri, presupposti necessari perché l'azione esecutiva possa procedere. Appare allora evidente che la L. n. 30 del 1997, art. 14, non può interpretarsi come provvedimento introduttivo di termini funzionalmente diversi rispetto a quelli degli artt. 480, 481 e 482 c.p.c., con riguardo alle pubbliche amministrazioni, mancando qualsivoglia elemento che, sul piano ermeneutico, possa orientare in detto senso. Al contrario l'introduzione di uno "spatium deliberandi" per il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali a favore delle amministrazioni comporta una vera e propria sospensione della efficacia del titolo esecutivo durante il decorso del predetto termine, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase, non potendosi interpretare come intimazione e minaccia di esecuzione realmente operante nei confronti del debitore come pure esige l'art. 480 c.p.c., si rivela tanquam non esset.
Per quanto precede, deve ritenersi, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, che l'intimazione, contenuta nel precetto, ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione -come nella specie - non è tenuta a procedere al pagamento, deve ritenersi inutilmente proposta.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 17,00, oltre Euro 1.300,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2008