Articolo 6 della Legge 31 luglio 1954, n. 570
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 agosto 1954
Art. 6.
Con provvedimento del Ministro per le finanze, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili, le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione dell'imposta, o siano incorse piu' volte in alcune delle sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni, per non aver assolto in tutto ed in parte il tributo dovuto, possono essere escluse per il periodo massimo di un anno dal beneficio della restituzione dell'imposta generale sull'entrata, stabilito dall'art. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 20 agosto 1954