Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 14/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2024, proposto da
ON RI NN NN CA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo A. Ronchini n. 9, presso studio dell’avv. Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 294/2023 in data 14 agosto 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 il dott. Italo Caso e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 294/2023 in data 14 agosto 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato a) accertato il “… diritto di CA ON RI NN NN al riconoscimento dell’anzianità di servizio, a fini giuridici e economici, maturata durante il periodo di precariato con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire con assegno ad personam l’aumento retributivo relativo al passaggio di gradone contrattuale …”, è stato b) condannato il “… Ministero dell’Istruzione a pagare, in favore della ricorrente la complessiva somma di euro 8.549,18, a titolo di differenze retributive calcolate fino al 01/09/2020 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo …” ed è stato c) condannato il “… Ministero dell’Istruzione a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, di cui all’art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo e con accredito della somma di euro 1.000,00 per gli a.s. 2017/2018 e 20118/2019 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione nella parte relativa ai punti sub b) e c) , malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 294/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.08.2023, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante il pagamento di €. 8.549,18 a titolo di differenze retributive, nonché l’assegnazione alla ricorrente della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e con accredito sulla Carta dell’importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 quale contributo alla sua formazione professionale …” e che si nomini “… sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 19 settembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento in parte qua al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 3 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 294/2023 in data 14 agosto 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro (per quanto attiene alla spettanza della « complessiva somma di euro 8.549,18, a titolo di differenze retributive calcolate fino al 01/09/2020 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo » e per quanto concerne la c.d. « carta docente »), provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
che, invece, circa gli invocati interessi legali in tema «carta docente», il Collegio rileva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che, come è noto, il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980), neppure peraltro essendo stata proposta la specifica «azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza» ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm. – per essere stati anzi chiesti espressamente gli “interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo” –, con conseguente rigetto di simile istanza;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 294/2023 in data 14 agosto 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro (per quanto attiene alla spettanza della « complessiva somma di euro 8.549,18, a titolo di differenze retributive calcolate fino al 01/09/2020 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo » e per quanto concerne la c.d. « carta docente »), nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione in parte qua del giudicato (per quanto attiene alla spettanza della « complessiva somma di euro 8.549,18, a titolo di differenze retributive calcolate fino al 01/09/2020 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo » e per quanto concerne la c.d. « carta docente »);
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO