Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3376/2024 R.V.G. promosso congiuntamente da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MORO ISABELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pavia, Via L. Valla, n. 2;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LETIZIA ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pavia, Via A. Volta, n. 12;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 31.07.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori , nato il Persona_1
02.12.2019 e nata il [...]; Persona_2 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni: Per
“1) Affidare, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, i figli minori e ad Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e nella casa di proprietà della stessa sita in Mazara del Vallo (TP), via Giuliano Mancini n. 22.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le Per_ aspirazioni di e . Per_2
Sarà altresì onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli.
, previo accordo con la madre, sia durante il weekend dal venerdì alla domenica sera, sia Per_2 infrasettimanalmente per alcuni giorni, recandosi a Mazara del Vallo (TP) dove soggiornerà in una casa di proprietà dei propri genitori sempre sita in Mazara del Vallo (TP), via degli Archi n.
48/50.
Tutte le spese e i costi per i trasferimenti del padre da Casorate Primo (PV) a Mazara del Vallo
(TP) per andare a trovare i figli saranno a carico del medesimo.
Nei giorni in cui il sig. soggiornerà a Mazara del Vallo (TP), lo stesso, previo Parte_1 Per accordo con la sig.ra potrà tenere e anche a dormire con lui, per Parte_2 Per_2 trascorrere un po' di tempo insieme ai figli e condividere la loro quotidianità recandosi anche a portare e/o a prendere i figli a scuola e alle attività sportive e/o ricreative che frequenteranno. Per_ I minori e , previo accordo tra i genitori, potranno trascorrere durante l'anno solare Per_2 anche periodi di soggiorno presso la casa del padre o dei nonni paterni a Casorate Primo (PV), compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e scolastici dei figli. La madre potrà, sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro, portare direttamente lei i figli a trovare il padre e/o i nonni paterni a Casorate Primo (PV), dove potranno fermarsi a soggiornare anche per alcuni giorni. In questo caso sarà la sig.ra che si accollerà il costo del viaggio. Pt_2
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali ed ogni altra festività, nonché i giorni del compleanno dei figli, i genitori, previo accordo tra di loro e sempre compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorreranno i predetti periodi con la prole ad anni alterni e sempre secondo il principio dell'alternanza tra loro.
In ordine al periodo di vacanze estive - nel periodo compreso da giugno a settembre - il sig. Pt_1 Per avrà la facoltà di trascorrere con e almeno un periodo di 15/20 giorni
[...] Per_2 anche non consecutivi. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre.
Ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della prole.
Le modalità di frequentazione sopra elencate saranno efficaci salvo più ampio e diverso accordo pag. 2 di 4 tra i genitori, i quali dovranno impegnarsi a comunicare, in via preventiva e reciprocamente almeno sette/quindici giorni prima della partenza, le località in cui condurranno la prole durante i periodi di vacanza, ferma restando la continua reperibilità telefonica.
In particolare, qualunque meta di vacanza esterna alla Comunità Europea dovrà essere espressamente concordata ed autorizzata dai genitori fino all'età di dodici anni, ferme restando le preclusioni relative ai paesi segnalati come a rischio dalla Farnesina. Per_ 3) Per quel che concerne la frequentazione di e con gli ascendenti (nonni) di ciascun Per_2 ramo genitoriale, disporre che ciò posso accadere anche quotidianamente per i nonni materni quando i minori si trovano con la madre a Mazara del Vallo (TP), mentre nell'ambito della regolamentazione del diritto di visita dei nonni paterni, disporre che gli stessi, previo accordo Per_ con la sig.ra possano vedere e tenere con sé anche a dormire i nipoti e Parte_2
, per alcuni giorni quando si recheranno a soggiornare nella casa di loro proprietà a Per_2
Mazara del Vallo (TP), via degli Archi n. 48/50 per trascorrere un po' di tempo insieme, sia nel periodo delle festività tradizionali, sia nel periodo estivo, sia durante l'anno solare per condividere con i nipoti la loro quotidianità.
4) Il padre e i nonni paterni potranno contattare quotidianamente con telefonate e/o Per_ videochiamate anche serali e per mantenere almeno telefonicamente un contatto Per_2 quotidiano con i minori, per seguirli e sostenerli il più possibile nella loro crescita psicologicoevolutiva.
5) Il sig. – a decorrere dal mese di settembre 2024 – si impegna a contribuire per Parte_1 Per_ il mantenimento dei figli minori e corrispondendo alla madre, in via anticipata, Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di € 250,00.= (duecentocinquanta/00) - €
125,00.= (centoventicinque/00) per ciascun figlio - a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat costo della vita a far tempo dal mese di settembre 2025.
6) La sig.ra attualmente percepisce interamente l'assegno unico e universale per Parte_2
i figli che ammonta alla somma mensile di € 375,00.=.
Le parti concordano che l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla madre ed il sig. si impegna a provvedere ad effettuare anche Parte_1 in futuro le comunicazioni istituzionali ed amministrative volte a consentire alla sig.ra Pt_2 di godere in via esclusiva del predetto assegno per EX e NI.
[...]
7) Le spese straordinarie extra assegno saranno corrisposte dalle parti in misura pari al 50% e saranno disciplinate secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pag. 3 di 4 8) Entrambi i genitori usufruiranno nella misura del 50% ciascuno delle detrazioni e dei benefici fiscali previsti per la prole.
9) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'uno all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio.
10) Le parti prestano sin d'ora assenso reciproco per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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