TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 816/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Spagnolo;
C.F._2
OPPONENTI
E
(c.f. e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco;
Controparte_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 184/2023 del Tribunale di Palmi
Conclusioni: come da note ex art. 189 c.p.c. e verbale dell'udienza del 20.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano, innanzi a questo Tribunale, per ottenere la revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo nr. 184/2023 del Tribunale di Palmi, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 13.651,79 (oltre interessi e Controparte_1 spese) in forza del contratto di credito al consumo di prestito stipulato da e Parte_1 garantito da con in data 19.03.2005 e delle successive Parte_2 Parte_3 cessioni del credito intervenute prima tra e e poi tra quest'ultima Parte_3 CP_3
e nonché del contratto di credito al consumo stipulato tra Controparte_1 CP_4
e in data 10.07.2007 e della cessione del credito intervenuta tra
[...] Parte_1
e con atto del 17/06/2020, nonché del contratto di credito al Controparte_4 CP_1 consumo stipulato da e garantito da con Parte_1 Parte_2 Parte_3 in data 22.10.2005 e della successiva cessione del credito tra e e poi Parte_3 CP_5 tra quest'ultima e Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, e deducevano, tra Parte_1 Parte_2
l'altro, il difetto di prova del credito e, comunque, delle cessioni del credito intervenute nel tempo a favore di Controparte_1
1
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita in via documentale.
Infine, all'udienza del 20.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
L'accoglimento nel merito rende superfluo l'esame delle questioni preliminari sollevate da parte opponente in applicazione del principio della ragione più liquida (v., ex multis, Cass. civ. nr.
363/ 2019, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.).
Ciò premesso si ricorda che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486;
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
In caso di cessione di credito, secondo pacifica giurisprudenza, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass. Civ. nr.
24798/2020).
Orbene, nel caso di specie, il credito trae origine da tre distinti rapporti bancari, a loro volta oggetto di successive cessioni, ovvero:
1) il contratto di credito al consumo di prestito stipulato da e garantito Parte_1 da con in data 19.03.2005, il cui credito è stato – Parte_2 Parte_3 asseritamente - oggetto delle cessioni tra e e poi tra quest'ultima Parte_3 CP_3
e Controparte_1
2
2) il contratto di credito al consumo – asseritamente - stipulato tra e Controparte_4
in data 10.07.2007, oggetto della successiva cessione del credito intervenuta Parte_1 tra e con atto del 17/06/2020; Controparte_4 CP_1
3) il contratto di credito al consumo stipulato da e garantito da Parte_1 Pt_2 con in data 22.10.2005, il cui credito è stato – asseritamente –
[...] Parte_3 oggetto delle cessioni tra e e poi tra quest'ultima e Parte_3 CP_5 [...]
Controparte_1
2.1. Per quanto riguarda il contratto di credito al consumo – asseritamente - stipulato tra e in data 10.07.2007, deve rilevarsi che, in realtà, il Controparte_4 Parte_1 documento prodotto in atti (v. doc. 9 allegato al fascicolo monitorio) attiene al rapporto contrattuale sorto tra e . Controparte_6 Parte_1
Secondo la prospettazione di parte opposta, sarebbe subentrata nel rapporto Controparte_4 contrattuale de quo a seguito di fusione per incorporazione: tale circostanza, a fronte dalla contestazione di parte opponente circa l'assenza di collegamento tra e Controparte_6 non è tuttavia stata dimostrata dal creditore. Controparte_4
Deve, pertanto, concludersi che non vi è prova della titolarità da parte di Controparte_4 del rapporto in esame e, conseguentemente, della titolarità dello stesso in capo a
[...]
asserita cessionaria. Controparte_1
2.2. Quanto, poi, al rapporto derivante dal contratto di credito al consumo di prestito stipulato da e garantito da con in data Parte_1 Parte_2 Parte_3
19.03.2005, asseritamente oggetto delle cessioni tra e e poi tra Parte_3 CP_3 quest'ultima e deve rilevarsi che non vi è prova della cessione Controparte_1 intervenuta tra e e ciò è sufficiente a escludere la prova della Parte_3 CP_3 titolarità del credito in capo a Controparte_1
Ed infatti, parte opponente ha contestato l'esistenza del contratto di cessione e, a fronte di tale contestazione, parte opposta si è limitata a produrre l'avviso della cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, senza, tuttavia, depositare il contratto de quo.
In proposito, si ricorda che, qualora sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ed infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza del contratto di cessione (v. Cass.
Civ. nr. 5478/2024; Cass. Civ. nr. 17944/2023; Cass. Civ. nr. 20495/2020; Cass. Civ. nr.
22151/2019; Cass. civ. nr. 5997/2006).
3
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. Pertanto, quando, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - sotto tale limitato aspetto - possono ritenersi prova sufficiente in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata;
diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto - ovvero dei vari contratti - di cessione, detto contratto deve, invece, essere certamente oggetto di specifica prova (cfr. Cass. Civ. nr.
5478/2024).
Poichè, dunque, nel caso di specie, non è in contestazione soltanto l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione intervenute nel corso del tempo, ma si contesta, appunto, proprio l'esistenza, in sé, di operazioni di cessione del credito, la mancata produzione del contratto di cessione intervenuto tra e determina il Parte_3 CP_3 rigetto della domanda di adempimento in relazione al contratto in esame per difetto di prova circa la titolarità del credito azionato, come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidatasi (evidentemente, se non vi è la prova della titolarità del credito in capo a , CP_3
a nulla rileva la prova della successiva cessione del credito a favore di Controparte_1 non potendo disporre di un credito chi non ne è titolare).
2.3. Per le medesime ragioni, deve escludersi la prova del credito derivante dal contratto di credito al consumo stipulato da e garantito da con Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_ in data 22.10.2005, asseritamente oggetto delle cessioni tra e
[...] Parte_3
e poi tra quest'ultima e
[...] Controparte_1
Ed infatti, anche in questo caso parte opponente ha contestato l'esistenza del contratto di cessione e, a fronte di tale contestazione, parte opposta si è limitata a produrre l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza, tuttavia, depositare il contratto de quo.
Manca, dunque, la prova della titolarità del credito in capo a Controparte_1 anche in relazione a tale ultimo profilo.
2.4. In conclusione, la domanda di adempimento presentata da Controparte_1 deve essere rigettata per difetto di prova e, dunque, il decreto ingiuntivo nr. 184/2023 del
Tribunale di Palmi deve essere revocato, con integrale accoglimento dell'opposizione proposta in questa sede.
3. La condanna alle spese segue la soccombenza.
4
deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da e che si liquidano nella somma di € 2.540,00 Parte_1 Parte_2
(valore della causa compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), tenuto conto della natura della causa e delle questioni ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio di opposizione, il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 184/2023 del Tribunale Controparte_1 di Palmi;
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1
e che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso Parte_1 Parte_2 professionale, oltre al rimborso delle spese di introduzione del giudizio di opposizione, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, il 26/02/2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
5