Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 774
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l'evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. (Nella specie, la S.C., esclusa la configurabilità dell'infortunio in itinere, ha confermato la sentenza, che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a dipendente attinto da colpi di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura faceva ritorno alla sua abitazione , il quale era stato in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto perché "non lasciava vivere altri candidati alle forniture").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 774
Data del deposito : 28 gennaio 1999

Testo completo