Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l'evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. (Nella specie, la S.C., esclusa la configurabilità dell'infortunio in itinere, ha confermato la sentenza, che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a dipendente attinto da colpi di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura faceva ritorno alla sua abitazione , il quale era stato in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto perché "non lasciava vivere altri candidati alle forniture").
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Pasquale Varone, Cesare Ioppoli e Antonio Vincenzo Noto, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 22 aprile 1996 rep. n. 43359;
- ricorrente -
contro
BO NF,
elettivamente in Roma, via Vittorio Locchi 6, presso l'avv. Giancarlo Pizzi, che con l'avv. Bruno Finzi lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1630 del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 1995, depositata il 24 febbraio 1996 (R.G. n. 64/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Rita Raspanti per delega avv. Antonio Vincenzo Noto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14 dicembre 1995/24 febbraio 1996 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto dall'INAIL nei confronti di NF ON avverso la decisione depositata il 10 dicembre 1994, con la quale il Pretore della stessa città aveva condannato il suddetto istituto costituzione della rendita in favore del ON, all'epoca del fatto dipendente della MIVAR, per l'infortunio subito mentre alla guida della propria autovettura rientrava nella propria abitazione. Il lavoratore alle ore 19,15 dell'8 gennaio 1992, mentre percorreva la tangenziale del capoluogo lombardo, era stato attinto da colpi di pistola, che gli avevano procurato la lesione del midollo spinale.
In considerazione di una precedente aggressione subita in data 17 aprile 1991 dal predetto lavoratore nei pressi della propria abitazione e di minacce a mezzo telefono rivolte allo stesso, con l'avvertimento che era noto il percorso seguito dal lavoratore per rientrare a casa e nel corso delle quali telefonate l'interlocutore aveva fatto preciso riferimento a circostanze specifiche inerenti l'attività lavorativa del ON, e in particolare che costui, incaricato degli ordini di acquisto per l'azienda, "non lasciava vivere altri candidati alle forniture", il giudice del gravame ha ritenuto che l'episodio di cui innanzi fosse eziologicamente collegato con l'attività lavorativa e che perciò dovesse essere qualificato come infortunio sul lavoro.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INAIL con un solo motivo, cui l'altra parte resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo l'istituto ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 66 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, 12 disposizioni sulla legge in generale, 2727 e 2729 cod. civ.,
112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., violazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione. Deduce che l'evento lesivo in questione non può ritenersi conseguenza di un rischio specifico o generico aggravato inerente la prestazione lavorativa, essendo da ricollegare ad un agguato criminoso avvenuto fuori del luogo e dell'orario di lavoro ed a fattori o attività del tutto indipendenti dalle macchine, dalle persone e dall'ambiente costituenti le condizioni oggettive dell'attività lavorativa. Critica inoltre la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato gli elementi assunti a fonte di presunzione, non rispondendo essi a quei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ., in quanto dalle circostanze evidenziate dai testimoni Ferretti e Cambielli emerge che i moventi dell'attentato subito dal ON erano correlati alla persona della vittima e non allo svolgimento di un settore di attività dell'impresa datrice di lavoro. Sostiene l'erroneità della qualificazione di infortunio del lavoro data dal Tribunale come ulteriore ragione di indennizzabilità, in quanto la necessità del lavoratore di utilizzare la propria auto non era nella specie idonea a configurare l'occasione di lavoro, non avendo avuto alcuna influenza sull'evento, causato in via esclusiva dal fatto delittuoso di terzi.
Il ricorso è infondato. L'occasione di lavoro, elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile a norma dell'art. 2 del t.u. n. 1124 del 1965, si verifica, come ha ripetutamente evidenziato la giurisprudenza di questa Corte (v. oltre a Cass. 13 ottobre 1992 n. 11172, fra le più recenti Cass. 7 dicembre 1996 n. 10910, Cass. 7 maggio 1997 n. 3994, Cass. 5 settembre 1997 n. 8538), quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa vi sia un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l'infortunio non debba essere necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all'espletamento dell'attività lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l'infortunio sia connesso ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo e al perseguimento delle correlative finalità.
Su questi principi sembra del resto concordare l'istituto ricorrente, laddove in ricorso afferma che l'evento lesivo può essere considerato come avvenuto in occasione di lavoro se legato alla prestazione lavorativa da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato e indiretto, e la dedotta esclusione del nesso causale, allorché l'evento lesivo subito dall'infortunato derivi "da fattori od attività del tutto indipendenti dalle macchine, dalle persone e dall'ambiente costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta", non contrasta con l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato ed è senza dubbio da condividere se con tale deduzione si intende negare la indennizzabilità dell'evento lesivo in quelle ipotesi nelle quali manchi qualsiasi correlazione causale fra attività lavorativa e evento dannoso.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dall'istituto ricorrente non giovano all'accoglimento dell'assunto da esso qui sostenuto, secondo cui il fatto delittuoso che ha determinato l'inabilità permanente del ON sarebbe del tutto estraneo all'attività lavorativa dallo stesso espletata, in quanto riguardante situazioni od attività non strettamente connesse con l'esecuzione della prestazione di lavoro. I primi tre precedenti hanno ad oggetto fattispecie ben diverse in cui è stato escluso il nesso eziologico fra evento e lavoro: Cass. 23 febbraio 1989 n. 1017, concernente l'omicidio di un pastore avvenuto mentre la vittima faceva pascolare il proprio gregge, ha confermato la decisione del Tribunale che con apprezzamento di fatto congruamente motivato aveva escluso l'inerenza dell'omicidio all'attività lavorativa esplicata dal pastore, essendo stato accertato che costui era stato ucciso nel corso di una rapina - gli era stato sottratto il portafoglio - che non aveva alcuna relazione causale ne' occasionale (tranne l'elemento topografico) con il pascolo del bestiame, non asportato dagli autori del delitto. Cass. 26 novembre 1994 n. 10065 si riferisce all'omicidio, avvenuto in un mercato di fiori, di un commerciante attinto da alcuni colpi di pistola che non erano a lui diretti e perciò sulla base di tale accertamento era stata negata la sussistenza del nesso eziologico con l'attività lavorativa. Analogamente in Cass. 4 ottobre 1995 n. 10406 in cui la vittima, bracciante agricolo con mansioni di vedetta antincendio, già in precedenza sfuggito ad un agguato mafioso, era stata colpita, secondo quanto accertato dal giudice del merito, a causa dei suoi legami con le organizzazioni criminali operanti nella zona. Mentre Cass. 7 gennaio 1994 n. 106, con riferimento ad un'aggressione per rapina subita dal titolare di un esercizio di vendita e di monopolio, ha affermato il principio che l'indennizzabilità di un siffatto evento lesivo, trattandosi di un rischio comune al quale sono esposti tutti i cittadini, presuppone che all'attività lavorativa svolta dalla vittima (considerata specificamente o in relazione a caratteristiche comuni ad una più ampia categoria di attività, quali nell'esempio riportato in quella pronuncia all'attività di esercizi dotati di una cassa o comunque implicanti accumulazione di denaro) possa associarsi un aggravamento non trascurabile del medesimo rischio.
Ma più recentemente questa Corte, in altra ipotesi di fatto delittuoso, commesso ai danni di un conducente di autocarro, ustionato dal liquido infiammabile versato sul veicolo da una persona, che aveva così agito in quanto disturbata dal continuo transito, sotto la sua abitazione e nelle prime ore del mattino, dei pesanti automezzi della ditta datrice di lavoro del medesimo autista, ha affermato che il rischio generico, gravante sul lavoratore come su di ogni altra persona, rientra nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività (Cass. 11 aprile 1998 n. 3744). Orbene, nella specie il Tribunale ha desunto da altra precedente aggressione subita dal ON (in data 17 aprile 1991 era stato aggredito e malmenato nei pressi della sua abitazione e non risultano per tale episodi moventi specifici) e da ripetute minacce rivolte allo stesso a mezzo telefono - episodi tutti verificati dal giudice del merito con accertamento di fatto non sottoposto a censura - che anche il ferimento del ON a seguito dei colpi di pistola esplosi contro di lui, mentre faceva ritorno alla sua abitazione, doveva essere posto in relazione con la sua attività lavorativa e tale conclusione è stata giustificata dal Tribunale dal contenuto delle minacce riferito dai testimoni escussi (alcuni dei quali avevano risposto al telefono) - in esse si era fatto riferimento al comportamento del ON che nell'ambito, della sua attività lavorativa, quale addetto agli ordini di acquisto per l'azienda datrice di lavoro "approfittava della propria posizione per fare i propri interessi e ... non lasciava vivere altri candidati alle forniture" - e dal preciso avvertimento espresso con dette minacce telefoniche, che cioè "era noto il percorso che (il ON) seguiva per fare ritorno a casa". Il Tribunale ha inoltre evidenziato che dopo la denuncia sporta dal ON di sottrazione di materiale dell'azienda, questa aveva fatto installare telecamere per i controlli, ed ha poi sottolineato come sia l'assunzione da parte del ON degli ordini di acquisto, previa scelta dei fornitori, sia la denuncia di furto di materiali dell'azienda costituissero comportamenti posti in essere nell'espletamento del proprio incarico di lavoro, che verosimilmente avevano provocato reazioni e vendette da parte di chi riteneva di essere danneggiato da tali comportamenti. Queste argomentazioni sono immuni dai vizi di illogicità che l'istituto ricorrente muove in ricorso, peraltro solo genericamente, senza specificare però quali i punti della sentenza in cui sarebbero ravvisabili incoerenze nel ragionamento seguito dal giudice del merito, rivolgendo le proprie critiche inammissibilmente alla valutazione degli elementi indiziari richiamati dal Tribunale e che ad avviso dell'istituto ricorrente porterebbero ad affermare, semmai, che l'attentato subito dal ON era "conseguenza di moventi correlati alla persona della vittima".
Fondata è la censura che l'INAIL rivolge alla sentenza impugnata per aver qualificato l'evento dannoso in questione come infortunio in itinere. Accertato infatti che le lesioni subite dall'infortunato furono causate dai colpi di pistola esplosi nei suoi confronti e dai quali fu attinto mentre alla guida della sua auto rientrava nella propria abitazione, deve escludersi una qualsiasi connessione tra l'infortunio ed il rischio derivante dalla circolazione stradale.
Ma poiché si tratta di una ulteriore qualificazione che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter attribuire all'infortunio in questione ed essendo il dispositivo conforme a diritto, l'accoglimento della censura non può portare all'annullamento della sentenza, ma soltanto alla correzione della motivazione nei termini innanzi indicati.
Il ricorso va dunque rigettato e in applicazione del principio della soccombenza, l'istituto ricorrente va condannato al rimborso in favore dell'altra parte delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 60.000, oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 Gennaio 1999