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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15.10.2025 da lettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti prof. Raffaele De Luca Tamajo, RA Toffoletto, DR
LU e LA VA che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
AR MO che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 735/25 del Tribunale di Padova
In punto: licenziamento per g.m.o.
Causa trattata all'udienza del 27.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito
Riformarsi integralmente la Sentenza non definitiva n. 735/2025 del
11.9.2025 del Tribunale di Padova, Sez. Lavoro e, per l'effetto:
- Rigettarsi tutte le domande formulate dalla lavoratrice con il ricorso di primo grado, perché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice per giustificato motivo
- In via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, procedersi alla determinazione del risarcimento del danno/indennità risarcitoria eventualmente spettante tenuto conto di quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione nel primo grado di giudizio.
- In ogni caso, spese e compensi integralmente rifusi”
Conclusioni per parte appellata: “Si costituisce lo scrivente Avvocato al fine di contestare in ogni sua parte il ricorso in appello promosso ex adverso”
Istanza congiunta del 6.11.2025: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, compatibilmente con il proprio ruolo, anticipi l'udienza già fissata per il 11.6.2026 per consentire la comparizione spontanea delle Parti al fine di dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in funzione dell'estizione del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 15.10.2025 la società ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
con cui il Tribunale di Padova ha annullato il licenziamento per
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
giustificato motivo oggettivo intimato alla dipendente , CP_1
condannando la società a reintegrarla nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione. La società ha chiesto la riforma della sentenza sulla base di un unico articolato motivo con cui la censura per avere il giudice erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dal procuratore speciale della società stessa in sede di interrogatorio libero, su cui ha fondato la decisione gravata.
Nel costituirsi in giudizio, l'originaria ricorrente ha contestato la fondatezza dell'appello.
Con istanza del 6.11.2025 le parti hanno concordemente dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa come da dispositivo in calce all'esito dell'udienza del 27.11.2025, nell'ambito della quale i procuratori delle parti, richiamato il contenuto dell'istanza congiunta, hanno dato atto che l'accordo raggiunto riguardava anche la regolamentazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Rileva la Corte che, sulla base di quanto dichiarato concordemente dalle parti, la materia del contendere è cessata a seguito di accordo stragiudiziale che ha definito la controversia.
Pertanto, in conformità a quanto concordato e richiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 - Le spese di lite rimangono regolate sulla base di quanto previsto nell'accordo stragiudiziale stipulato tra le parti.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
− spese come da accordo tra le parti.
Venezia, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PO AN UC SI
~ 4 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PO GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15.10.2025 da lettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti prof. Raffaele De Luca Tamajo, RA Toffoletto, DR
LU e LA VA che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
AR MO che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 735/25 del Tribunale di Padova
In punto: licenziamento per g.m.o.
Causa trattata all'udienza del 27.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito
Riformarsi integralmente la Sentenza non definitiva n. 735/2025 del
11.9.2025 del Tribunale di Padova, Sez. Lavoro e, per l'effetto:
- Rigettarsi tutte le domande formulate dalla lavoratrice con il ricorso di primo grado, perché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice per giustificato motivo
- In via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, procedersi alla determinazione del risarcimento del danno/indennità risarcitoria eventualmente spettante tenuto conto di quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione nel primo grado di giudizio.
- In ogni caso, spese e compensi integralmente rifusi”
Conclusioni per parte appellata: “Si costituisce lo scrivente Avvocato al fine di contestare in ogni sua parte il ricorso in appello promosso ex adverso”
Istanza congiunta del 6.11.2025: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, compatibilmente con il proprio ruolo, anticipi l'udienza già fissata per il 11.6.2026 per consentire la comparizione spontanea delle Parti al fine di dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in funzione dell'estizione del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 15.10.2025 la società ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
con cui il Tribunale di Padova ha annullato il licenziamento per
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
giustificato motivo oggettivo intimato alla dipendente , CP_1
condannando la società a reintegrarla nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione. La società ha chiesto la riforma della sentenza sulla base di un unico articolato motivo con cui la censura per avere il giudice erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dal procuratore speciale della società stessa in sede di interrogatorio libero, su cui ha fondato la decisione gravata.
Nel costituirsi in giudizio, l'originaria ricorrente ha contestato la fondatezza dell'appello.
Con istanza del 6.11.2025 le parti hanno concordemente dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa come da dispositivo in calce all'esito dell'udienza del 27.11.2025, nell'ambito della quale i procuratori delle parti, richiamato il contenuto dell'istanza congiunta, hanno dato atto che l'accordo raggiunto riguardava anche la regolamentazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Rileva la Corte che, sulla base di quanto dichiarato concordemente dalle parti, la materia del contendere è cessata a seguito di accordo stragiudiziale che ha definito la controversia.
Pertanto, in conformità a quanto concordato e richiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 - Le spese di lite rimangono regolate sulla base di quanto previsto nell'accordo stragiudiziale stipulato tra le parti.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in riforma della sentenza gravata, dichiara cessata la materia del contendere;
− spese come da accordo tra le parti.
Venezia, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PO AN UC SI
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