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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1808/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9,34 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MAGNINI EDOARDO Parte_1 Per l'avv. ALESSI MARCO Controparte_1 L'avv. Magnini chiede che il giudice dia atto della mancata comparizione, senza giustificato motivo, del legale rappresentate di parte resistente al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Il giudice dà atto della mancata comparizione, senza giustificato motivo, del legale rappresentate di parte resistente al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Il giudice fa presente alle parti che ora sono visibili tutti i documenti allegati da parte resistente alla memoria difensiva.
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Magnini discute insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,26, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1808/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNINI Parte_1 C.F._1
EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIA A. POLIZIANO, 13 FIRENZE presso il difensore avv.
MAGNINI EDOARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI 13 SCANDICCI presso il difensore avv. ALESSI MARCO che ha rinunciato al mandato
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1
conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che fra il ricorrente sig. e la società Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante in carica pro tempore, a far data dal 27/02/2019 al
[...]
10/11/2022 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà accertata e di giustizia) è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 5° del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica nei giorni e con gli orari dettagliatamente indicati nella narrativa del presente atto;
B) e per l'effetto degli accertamenti di cui alla lettera A) condannare la società Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante in carica pro tempore, al pagamento in
[...] favore del sig. della somma complessiva lorda di € 63.608,41 di cui € 4.520,86 per Parte_1
TFR, pari alla differenza tra quanto dovuto in relazione all'effettivo rapporto di lavoro subordinato accertato e quanto percepito nel periodo 27/02/2019-10/11/2022, come meglio riportato e per i titoli - retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, festivo, notturno, ferie, permessi, mensilità aggiuntive,
R.O.L. e T.F.R. - riportati nel conteggio prodotto in allegato (sub doc. 7), o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria, anche ai sensi dell'art. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma, dal dì dei pagamenti dovuti ed omessi alla data di deposito del presente ricorso, ed oltre e con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sulla citata somma, dalla data di deposito del presente ricorso alla data dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio”.
A fondamento di esse, il ricorrente ha dedotto:
a) di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 27.2.2019 al 10.11.2022 in forza di contratto a tempo (determinato, poi trasformato in contratto a tempo) indeterminato, orario a tempo pieno ed inquadramento al livello 6J del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica;
b) di aver reso la propria prestazione presso il magazzino dell'area Mercafir per conto di committenti del datore di lavoro e di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 23,00/24,00 alle 9,00/10,00 quale addetto al magazzino con compiti di carico/scarico delle merci dai mezzi di trasporto utilizzando sempre transpallets manuali ed elettici, muletti e carrelli elevatori;
c) di aver diritto al pagamento di differenze retributive (quantificate in complessivi € 63.608,41) per il maggior orario notturno svolto e in forza del superiore inquadramento (livello 5) delle mansioni effettivamente rese.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'an e il quantum della pretesa, ha Controparte_1
dedotto di aver corrisposto mensilmente una somma superiore a quella dovuta (per un complessivo importo indebito di € 3.948,80) ed ha rilevato che il ricorrente è tuttora debitore della condanna alle spese di lite pronunciata in altro giudizio tra le parti per complessivi € 1.829,88; ha quindi concluso per il rigetto delle domande del ricorso e, in via riconvenzionale, per il pagamento in proprio favore della somma di € 5.788,68.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra le parti sia intercorso, dal 27.2.2019 al 10.11.2022, rapporto di lavoro a tempo
(determinato, poi trasformato in contratto a tempo) indeterminato, orario a tempo pieno ed inquadramento al livello 6J del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e che il ricorrente abbia operato presso il magazzino dell'area Mercafir per conto di committenti del datore di lavoro.
Al contrario, oggetto di controversia sono le mansioni rese e l'orario praticato.
Sul punto, la prova per testi (teste e ha permesso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di dimostrare che il ricorrente, per svolgere le proprie attività di magazziniere, ha sempre utilizzato transpallet e carrelli elevatori, ed ha ordinariamente prestato la propria attività lavorativa dalle
23,00/24,00 alle 9,00/10,00 dal lunedì al martedì.
Quanto sopra, grazie anche agli argomenti di prova ricavabili dall'interrogatorio formale di parte resistente andato ingiustificatamente deserto, permette di ritenere fondato il ricorso tanto in punto di maggior orario notturno praticato, quanto in ordine al superiore inquadramento rivendicato;
in particolare, sotto quest'ultimo profilo, l'utilizzo di transpallet e carrelli elevatori rende inappropriato l'inquadramento al livello 6J (proprio dei lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali) e permette di ricondurre le mansioni svolte al 5 livello del CCNL applicato, proprio dei lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva … - attività di addetto al magazzino;
… - attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici)”
(doc. 6 fasc. ric.).
In ordine al quantum, parte residente ha prodotto documentazione bancaria (docc. 3-7) da cui risulta che la medesima ha versato al ricorrente, nel corso del rapporto, la complessiva somma di € 71.108,00.
Considerato un dovuto (risultante dai conteggi allegati al ricorso e non specificamente contestati) pari ad € 115.163,69 (doc. 7 fasc. ric.), spetta al ricorrente il pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di € 44.055,69; ad essa deve aggiungersi quanto dovuto a titolo di TFR, quantificato in €
3.370,75 (risultante dal calcolo della proporzione € 59.087,55 : € 4.520,86 = € 44.055,69 : x).
La resistente deve essere quindi condannata a pagare al ricorrente la complessiva somma di €
47.426,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Infondata è la domanda riconvenzionale della resistente: l'importo di € 1.829,88 rinviene già titolo esecutivo nella sentenza emessa inter partes e non può essere domandato anche in questa sede, pena una inammissibile duplicazione dei titoli esecutivi;
l'importo di € 3.938,80 non è dovuto, permanendo un credito in favore del ricorrente (come sopra statuito) anche dopo la decurtazione della somma di €
71.108,00 a titolo di percepito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) condanna a pagare al ricorrente a titolo di differenze Controparte_1 Parte_1 retributive, la somma di € 47.426,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1808/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9,34 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MAGNINI EDOARDO Parte_1 Per l'avv. ALESSI MARCO Controparte_1 L'avv. Magnini chiede che il giudice dia atto della mancata comparizione, senza giustificato motivo, del legale rappresentate di parte resistente al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Il giudice dà atto della mancata comparizione, senza giustificato motivo, del legale rappresentate di parte resistente al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitogli. Il giudice fa presente alle parti che ora sono visibili tutti i documenti allegati da parte resistente alla memoria difensiva.
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Magnini discute insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,26, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1808/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNINI Parte_1 C.F._1
EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIA A. POLIZIANO, 13 FIRENZE presso il difensore avv.
MAGNINI EDOARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GALILEO GALILEI 13 SCANDICCI presso il difensore avv. ALESSI MARCO che ha rinunciato al mandato
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1
conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che fra il ricorrente sig. e la società Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante in carica pro tempore, a far data dal 27/02/2019 al
[...]
10/11/2022 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà accertata e di giustizia) è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 5° del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica nei giorni e con gli orari dettagliatamente indicati nella narrativa del presente atto;
B) e per l'effetto degli accertamenti di cui alla lettera A) condannare la società Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante in carica pro tempore, al pagamento in
[...] favore del sig. della somma complessiva lorda di € 63.608,41 di cui € 4.520,86 per Parte_1
TFR, pari alla differenza tra quanto dovuto in relazione all'effettivo rapporto di lavoro subordinato accertato e quanto percepito nel periodo 27/02/2019-10/11/2022, come meglio riportato e per i titoli - retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, festivo, notturno, ferie, permessi, mensilità aggiuntive,
R.O.L. e T.F.R. - riportati nel conteggio prodotto in allegato (sub doc. 7), o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria, anche ai sensi dell'art. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma, dal dì dei pagamenti dovuti ed omessi alla data di deposito del presente ricorso, ed oltre e con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sulla citata somma, dalla data di deposito del presente ricorso alla data dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio”.
A fondamento di esse, il ricorrente ha dedotto:
a) di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 27.2.2019 al 10.11.2022 in forza di contratto a tempo (determinato, poi trasformato in contratto a tempo) indeterminato, orario a tempo pieno ed inquadramento al livello 6J del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica;
b) di aver reso la propria prestazione presso il magazzino dell'area Mercafir per conto di committenti del datore di lavoro e di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 23,00/24,00 alle 9,00/10,00 quale addetto al magazzino con compiti di carico/scarico delle merci dai mezzi di trasporto utilizzando sempre transpallets manuali ed elettici, muletti e carrelli elevatori;
c) di aver diritto al pagamento di differenze retributive (quantificate in complessivi € 63.608,41) per il maggior orario notturno svolto e in forza del superiore inquadramento (livello 5) delle mansioni effettivamente rese.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'an e il quantum della pretesa, ha Controparte_1
dedotto di aver corrisposto mensilmente una somma superiore a quella dovuta (per un complessivo importo indebito di € 3.948,80) ed ha rilevato che il ricorrente è tuttora debitore della condanna alle spese di lite pronunciata in altro giudizio tra le parti per complessivi € 1.829,88; ha quindi concluso per il rigetto delle domande del ricorso e, in via riconvenzionale, per il pagamento in proprio favore della somma di € 5.788,68.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra le parti sia intercorso, dal 27.2.2019 al 10.11.2022, rapporto di lavoro a tempo
(determinato, poi trasformato in contratto a tempo) indeterminato, orario a tempo pieno ed inquadramento al livello 6J del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e che il ricorrente abbia operato presso il magazzino dell'area Mercafir per conto di committenti del datore di lavoro.
Al contrario, oggetto di controversia sono le mansioni rese e l'orario praticato.
Sul punto, la prova per testi (teste e ha permesso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di dimostrare che il ricorrente, per svolgere le proprie attività di magazziniere, ha sempre utilizzato transpallet e carrelli elevatori, ed ha ordinariamente prestato la propria attività lavorativa dalle
23,00/24,00 alle 9,00/10,00 dal lunedì al martedì.
Quanto sopra, grazie anche agli argomenti di prova ricavabili dall'interrogatorio formale di parte resistente andato ingiustificatamente deserto, permette di ritenere fondato il ricorso tanto in punto di maggior orario notturno praticato, quanto in ordine al superiore inquadramento rivendicato;
in particolare, sotto quest'ultimo profilo, l'utilizzo di transpallet e carrelli elevatori rende inappropriato l'inquadramento al livello 6J (proprio dei lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali) e permette di ricondurre le mansioni svolte al 5 livello del CCNL applicato, proprio dei lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva … - attività di addetto al magazzino;
… - attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici)”
(doc. 6 fasc. ric.).
In ordine al quantum, parte residente ha prodotto documentazione bancaria (docc. 3-7) da cui risulta che la medesima ha versato al ricorrente, nel corso del rapporto, la complessiva somma di € 71.108,00.
Considerato un dovuto (risultante dai conteggi allegati al ricorso e non specificamente contestati) pari ad € 115.163,69 (doc. 7 fasc. ric.), spetta al ricorrente il pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di € 44.055,69; ad essa deve aggiungersi quanto dovuto a titolo di TFR, quantificato in €
3.370,75 (risultante dal calcolo della proporzione € 59.087,55 : € 4.520,86 = € 44.055,69 : x).
La resistente deve essere quindi condannata a pagare al ricorrente la complessiva somma di €
47.426,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Infondata è la domanda riconvenzionale della resistente: l'importo di € 1.829,88 rinviene già titolo esecutivo nella sentenza emessa inter partes e non può essere domandato anche in questa sede, pena una inammissibile duplicazione dei titoli esecutivi;
l'importo di € 3.938,80 non è dovuto, permanendo un credito in favore del ricorrente (come sopra statuito) anche dopo la decurtazione della somma di €
71.108,00 a titolo di percepito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) condanna a pagare al ricorrente a titolo di differenze Controparte_1 Parte_1 retributive, la somma di € 47.426,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.