Articolo 3 della Legge 18 dicembre 1898, n. 509
Articolo 2Articolo 4
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15 gennaio 1899
Art. 3.

Per la esecuzione del piano di che nei precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 1,800,000.

Nel bilancio dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio corrente 1898-99, sara' iscritta la prima rata di quella spesa in lire 200,000.

Il bilancio dell'Entrata registrera' nell'esercizio medesimo la corrispondente rata di concorso del Comune di Roma in lire 100,000 e il contributo dei proprietari di beni confinanti e contigui ai termini dell' articolo 7 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 .

Le residue somme di spesa e di concorso saranno ripartite ed iscritte negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1899