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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.2449/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2449/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA
e
GI RI (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
ME IA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole,
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Hernandarias - Paraguay il 07/11/2009 e che dalla loro unione è nato in data [...] in [...] il figlio;
Persona_1
Con provvedimento depositato in data 15/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 02/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 02/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e GI RI, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune
[...] di SI M.mo (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Hernandarias - Paraguay il 07/11/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SI M.mo (LI) al n. 26, Parte II, Serie C, Anno 2010; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale, sita in SI M.mo (LI), fraz. Solvay, Loc. La Casa n. 90, attualmente condotta in locazione, al canone mensile di euro 650,00 dal Sig. NI, continuerà ad abitare la Sig.ra unitamente al figlio Parte_1 Persona_1 ed alla mamma del Sig. NI MO;
mentre quest'ultimo si impegna a
[...] trovare una nuova abitazione ove spostare la propria residenza;
3) la Sig.ra provvederà a fare la voltura del contratto di locazione Parte_1 dell'immobile intestandolo a sé stessa e provvederà anche a fare la voltura delle forniture collegate all'immobile; le due mensilità a titolo di cauzione che sono state pagate dal sig. NI per l'ammontare di € 1.300,00 oltre € 200,00 per la cauzione del gpl, vengono lasciate a disposizione della sig.ra ed in parte Parte_1 compensate con le spese del canone di locazione dei mesi di marzo e aprile ed altre bollette;
nel momento in cui la sig.ra dovesse lasciare l'abitazione Parte_1
e riprendere le somme a titolo di cauzione, verserà al sig. NI la somma di € 600,00 ed in ogni caso entro il prossimo rinnovo del contratto di locazione che sarà nel 2029;
4) la Sig.ra provvederà a cambiare il nominativo relativo Parte_1 all'intestatario del loro cane domestico e si accollerà le relative spese di cura e gestione oltre che della relativa assicurazione;
5) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con abitazione e residenza anagrafica dello stesso, prevalentemente presso l'abitazione della madre. Secondo quanto sopra, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
6) la Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà Parte_1 tenuta a darne notizia al Sig. NI MO con congruo preavviso;
analogamente anche il sig. NI dovrà dare notizia alla Sig.ra del luogo ove Parte_1 fisserà la propria residenza e dovrà comunicare ogni eventuale cambiamento;
7) il Sig. NI potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio durante la settimana in base ai turni di lavoro dello stesso. Il fine settimana sarà alternato tra i genitori con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre fino a domenica pomeriggio;
il tutto con possibilità per entrambi i genitori di organizzarsi diversamente previe intese tra di loro e compatibilmente con le future occupazioni lavorative ed impegni personali di entrambi nonché con la volontà del minore. Qualora il padre non potesse tenere il figlio nel fine settimana di sua spettanza per motivi lavorativi dovrà comunicarlo in maniera tempestiva alla madre;
8) per quanto concerne le festività (vacanze di Natale e Pasqua) e il periodo delle ferie estive, i coniugi, troveranno di volta in volta un'intesa compatibilmente con le loro future occupazioni lavorative e impegni personali, purché vi sia un periodo equo che il figlio passerà con entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
entrambi i genitori dovranno accordarsi per le ferie estive entro la fine del mese di maggio;
9) il Sig. NI verserà, a titolo di mantenimento per il figlio la somma Persona_1 mensile di € 450,00 da versarsi, a mezzo bonifico bancario all'Iban della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sulla base dell'elenco emanato dal Consiglio Nazionale Forense e dietro presentazione di relative ricevute. L'assegno unico per il nucleo familiare, percepito dal Sig. NI, sarà versato, entro il giorno 15 di ogni mese, interamente dallo stesso alla Sig.ra fino Parte_1
a che sarà erogato dall'Inps e nella misura da quest'ultimo erogato;
qualora sorgessero problematiche inerenti l'assegno unico, le parti si autorizzano fin da ora a chiedere l'assegno unico a nome della sig.ra in modo che venga Parte_1 bonificato direttamente alla stessa;
10) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco e vicendevole consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti per sé stessi nonché per il figlio minore
[...]
. Per_1
11) Entrambe le parti dichiarano di non essere proprietari di alcun bene immobile;
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Le condizioni riportate nel presente ricorso hanno efficacia fin dalla firma del ricorso stesso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2449/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA
e
GI RI (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
ME IA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole,
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Hernandarias - Paraguay il 07/11/2009 e che dalla loro unione è nato in data [...] in [...] il figlio;
Persona_1
Con provvedimento depositato in data 15/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 02/10/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 02/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e GI RI, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune
[...] di SI M.mo (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Hernandarias - Paraguay il 07/11/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SI M.mo (LI) al n. 26, Parte II, Serie C, Anno 2010; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale, sita in SI M.mo (LI), fraz. Solvay, Loc. La Casa n. 90, attualmente condotta in locazione, al canone mensile di euro 650,00 dal Sig. NI, continuerà ad abitare la Sig.ra unitamente al figlio Parte_1 Persona_1 ed alla mamma del Sig. NI MO;
mentre quest'ultimo si impegna a
[...] trovare una nuova abitazione ove spostare la propria residenza;
3) la Sig.ra provvederà a fare la voltura del contratto di locazione Parte_1 dell'immobile intestandolo a sé stessa e provvederà anche a fare la voltura delle forniture collegate all'immobile; le due mensilità a titolo di cauzione che sono state pagate dal sig. NI per l'ammontare di € 1.300,00 oltre € 200,00 per la cauzione del gpl, vengono lasciate a disposizione della sig.ra ed in parte Parte_1 compensate con le spese del canone di locazione dei mesi di marzo e aprile ed altre bollette;
nel momento in cui la sig.ra dovesse lasciare l'abitazione Parte_1
e riprendere le somme a titolo di cauzione, verserà al sig. NI la somma di € 600,00 ed in ogni caso entro il prossimo rinnovo del contratto di locazione che sarà nel 2029;
4) la Sig.ra provvederà a cambiare il nominativo relativo Parte_1 all'intestatario del loro cane domestico e si accollerà le relative spese di cura e gestione oltre che della relativa assicurazione;
5) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con abitazione e residenza anagrafica dello stesso, prevalentemente presso l'abitazione della madre. Secondo quanto sopra, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
6) la Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà Parte_1 tenuta a darne notizia al Sig. NI MO con congruo preavviso;
analogamente anche il sig. NI dovrà dare notizia alla Sig.ra del luogo ove Parte_1 fisserà la propria residenza e dovrà comunicare ogni eventuale cambiamento;
7) il Sig. NI potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio durante la settimana in base ai turni di lavoro dello stesso. Il fine settimana sarà alternato tra i genitori con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre fino a domenica pomeriggio;
il tutto con possibilità per entrambi i genitori di organizzarsi diversamente previe intese tra di loro e compatibilmente con le future occupazioni lavorative ed impegni personali di entrambi nonché con la volontà del minore. Qualora il padre non potesse tenere il figlio nel fine settimana di sua spettanza per motivi lavorativi dovrà comunicarlo in maniera tempestiva alla madre;
8) per quanto concerne le festività (vacanze di Natale e Pasqua) e il periodo delle ferie estive, i coniugi, troveranno di volta in volta un'intesa compatibilmente con le loro future occupazioni lavorative e impegni personali, purché vi sia un periodo equo che il figlio passerà con entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
entrambi i genitori dovranno accordarsi per le ferie estive entro la fine del mese di maggio;
9) il Sig. NI verserà, a titolo di mantenimento per il figlio la somma Persona_1 mensile di € 450,00 da versarsi, a mezzo bonifico bancario all'Iban della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sulla base dell'elenco emanato dal Consiglio Nazionale Forense e dietro presentazione di relative ricevute. L'assegno unico per il nucleo familiare, percepito dal Sig. NI, sarà versato, entro il giorno 15 di ogni mese, interamente dallo stesso alla Sig.ra fino Parte_1
a che sarà erogato dall'Inps e nella misura da quest'ultimo erogato;
qualora sorgessero problematiche inerenti l'assegno unico, le parti si autorizzano fin da ora a chiedere l'assegno unico a nome della sig.ra in modo che venga Parte_1 bonificato direttamente alla stessa;
10) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco e vicendevole consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti per sé stessi nonché per il figlio minore
[...]
. Per_1
11) Entrambe le parti dichiarano di non essere proprietari di alcun bene immobile;
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Le condizioni riportate nel presente ricorso hanno efficacia fin dalla firma del ricorso stesso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra