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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/08/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3405/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3405/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOSCHERINI SERENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121 FORLI' presso il difensore avv. BOSCHERINI SERENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHESI LUCA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. NEW. N. 10 48124 RAVENNA presso il difensore avv. BORGHESI LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
. CP_1
Esponeva il Fallimento che:
- la società era stata costituita in data 28.11.2017; era stata messa in liquidazione Parte_1
con atto del 20.10.2020, iscritto nel registro delle imprese in data 27.5.2021; era partecipata e formalmente gestita dal convenuto CP_1
- la società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì n. 55/2021 del 15-20.7.2021;
- la società, pur non risultando formalmente controllata o in alcun modo collegata ad altre società, era inserita sin dalle sue origini all'interno di una fitta rete di società e rapporti variamente interconnessi, da un lato orbitanti intorno alle medesime figure di riferimento e dall'altro contraddistinti da un costante scambio di flussi di denaro e di risorse economiche, in assenza di valida giustificazione;
- la società era stata caratterizzata da una gestione irrazionale, antieconomica e del tutto priva di riscontro contabile, plausibilmente volta all'esclusivo perseguimento di interessi di terzi estranei alla società stessa e tale da condurla, sin dai primissimi tempi, in uno stato di conclamato e ingravescente dissesto;
- la società aveva accumulato un debito erariale e contributivo sin da subito ingentissimo e aveva dilapidato il proprio patrimonio, disperdendolo in spese non inerenti alla gestione e agli scopi societari;
- ciononostante, la gestione dell'attività era proseguita inalterata, nel più spregiudicato disinteresse per gli indici di dissesto;
- la società era stata oggetto di indagini penali, che ne avevano anch'esse accertato il grave stato di insolvenza.
Esponeva poi che:
pagina 2 di 7 - era stata omessa quasi integralmente la tenuta delle scritture contabili (risultava depositato solo il bilancio di esercizio relativo all'anno 2017);
- erano stati omessi pressoché totalmente i versamenti contributivi e fiscali;
l'esatta quantificazione del debito erariale non era possibile;
l'Agenzia delle Entrate e l'INPS erano stati ammessi al passivo per €
3.591.518,00;
- erano state distratte ingenti somme;
risultavano movimenti bancari in uscita per complessivi €
399.357,80 del tutto privi di giustificazione;
- a prescindere dall'individuazione dell'esecutore materiale delle distrazioni, responsabile del danno era il amministratore unico della società; CP_1
- il danno risarcibile era costituito da:
a) la complessiva distrazione di € 399.575,80 in favore di altre società del “gruppo” e/o di interessi extrasociali e soggetti a esso riconducibili;
b) il debito erariale/tributario, non inferiore a € 3.591.518,00, con relativi interessi, spese e sanzioni;
c) debiti vs dipendenti: € 60.656,62; debiti vs professionisti: € 5.106,92; debiti vs fornitori e altri: €
328.744,60; così per ulteriori € 394.508,14;
- l'obbligazione risarcitoria complessivamente gravante a carico dell'odierno convenuto era pertanto non inferiore a € 3.986.026,14;
- in subordine erano applicabili i criteri di liquidazione equitativa del danno, che poteva essere determinato in misura pari alla differenza tra l'attivo (€ 33.487,00) e il passivo (€ 3.986.026,14) accertati nella procedura, pari a € 3.952.539,14.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Accertare la responsabilità del sig. per i fatti descritti in narrativa e per l'effetto CP_1
condannare il predetto al risarcimento di tutti i danni cagionati alla società oggi Parte_1
fallita, e ai creditori sociali pari a € 3.986.026,14, ovvero a quella maggiore o minore somma che
pagina 3 di 7 risulterà equa e di giustizia, ovvero in subordine provvedere alla liquidazione equitativa del danno tramite ricorso al criterio presuntivo di cui all'art. 2486 c.c., così per € 3.952.539,14,ovveroper quella maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia.
Quanto sopra, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a Rsg, Cpa ed Iva come per legge”.
II
Si costituiva in giudizio . CP_1
Esponeva il convenuto che:
- l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile doveva essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore aveva l'onere di allegare, affinché potesse essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno;
- si poteva procedere alla liquidazione del danno col criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, a condizione che fossero indicate le ragioni che non avevano permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore;
- il mancato rinvenimento delle scritture contabili non era di per sé causa di danno;
- nelle vicende aziendali ben poca parte aveva avuto il amministratore ma vittima incolpevole CP_1
delle manovre degli addetti commerciali, primariamente nella persona di Controparte_2
dell'impiegata e sua stretta collaboratrice , nonché dei vari interlocutori contrattuali dai Controparte_3
medesimi scelti e gestiti;
- doveva essere fatta un'analisi attenta dei singoli rapporti, nonché di ogni atto gestionale, unitamente alla gestione diretta dei conti da parte del e della CP_2 CP_3
- certamente, per quanto gli fosse possibile, poiché tenuto all'oscuro di tutto dai succitati collaboratori, si poteva attribuire al una generica “culpa in vigilando”, ma del tutto marginale e residua CP_1
rispetto alle operazioni svolte dalla società.
Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 7 “Voglia l'On. le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”.
III
La causa era istruita solo documentalmente ed era posta in decisione all'udienza del 28.11.2024, sostituita col deposito di note scritte.
Il Fallimento attore precisava le conclusioni come in atto di citazione.
Il convenuto non depositava note scritte e nemmeno le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del deve essere accolta nei termini che seguono. Parte_1
È vero, come sostiene il convenuto, che è onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell'amministratore e il nesso causale tra gli inadempimenti e il danno, e che la liquidazione del danno col criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare è ammissibile, a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l'accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati.
Nel caso di specie, tuttavia, a giudizio del collegio sussistono tutte le condizioni perché il danno imputabile all'amministratore sia liquidano proprio in misura corrispondente alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 2486 comma 3 c.c..
Deve invero ritenersi provato, perché non è contestato, che:
- la società si è trovata fin da subito in situazione di crisi;
- ignorando gli indici del dissesto (primo fra tutti l'enorme debito erariale e contributivo), la gestione è proseguita inalterata;
- le scritture contabili sono sostanzialmente inesistenti (è stato rinvenuto solo il bilancio relativo al
2017, anno in cui la società, appena costituita, ha operato per poco più di un mese);
- l'attivo fallimentare ammonta a € 33.487,00 e il passivo € 3.986.026,14. pagina 5 di 7 Ne segue che:
- il amministratore unico, è venuto meno al dovere di gestione conservativa;
CP_1
- la ricostruzione delle specifiche operazioni della società è impossibile;
- la liquidazione del danno col criterio dei “netti patrimoniali” è parimenti impossibile per difetto delle scritture contabili e va applicato il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
Il è dunque tenuto al risarcimento di tale differenza, pari a € 3.952.539,14, oltre rivalutazione CP_1
monetaria e interessi, come richiesto, dalla domanda al saldo.
Depongono nel senso della responsabilità del convenuto le stesse ammissioni del che ha CP_1
riconosciuto una propria possibile culpa in vigilando, per aver omesso di controllare l'attività dei collaboratori, senza spiegare per quali ragioni tale colpa dovrebbe considerarsi “marginale e residua”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 34.578,30, di cui per spese € 3.449,30
e per compensi professionali € 31.129,00 (€ 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 11.436,00 per la fase istruttoria, € 6.771,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
CP_1
così provvede:
a) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 3.952.539,14, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulle somme così maturate dalla data della sentenza al saldo;
pagina 6 di 7 b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi € 34.578,30, di cui per spese € 3.449,30 e per compensi professionali € 31.129,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 25.8.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3405/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOSCHERINI SERENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32 47121 FORLI' presso il difensore avv. BOSCHERINI SERENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHESI LUCA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. NEW. N. 10 48124 RAVENNA presso il difensore avv. BORGHESI LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
. CP_1
Esponeva il Fallimento che:
- la società era stata costituita in data 28.11.2017; era stata messa in liquidazione Parte_1
con atto del 20.10.2020, iscritto nel registro delle imprese in data 27.5.2021; era partecipata e formalmente gestita dal convenuto CP_1
- la società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì n. 55/2021 del 15-20.7.2021;
- la società, pur non risultando formalmente controllata o in alcun modo collegata ad altre società, era inserita sin dalle sue origini all'interno di una fitta rete di società e rapporti variamente interconnessi, da un lato orbitanti intorno alle medesime figure di riferimento e dall'altro contraddistinti da un costante scambio di flussi di denaro e di risorse economiche, in assenza di valida giustificazione;
- la società era stata caratterizzata da una gestione irrazionale, antieconomica e del tutto priva di riscontro contabile, plausibilmente volta all'esclusivo perseguimento di interessi di terzi estranei alla società stessa e tale da condurla, sin dai primissimi tempi, in uno stato di conclamato e ingravescente dissesto;
- la società aveva accumulato un debito erariale e contributivo sin da subito ingentissimo e aveva dilapidato il proprio patrimonio, disperdendolo in spese non inerenti alla gestione e agli scopi societari;
- ciononostante, la gestione dell'attività era proseguita inalterata, nel più spregiudicato disinteresse per gli indici di dissesto;
- la società era stata oggetto di indagini penali, che ne avevano anch'esse accertato il grave stato di insolvenza.
Esponeva poi che:
pagina 2 di 7 - era stata omessa quasi integralmente la tenuta delle scritture contabili (risultava depositato solo il bilancio di esercizio relativo all'anno 2017);
- erano stati omessi pressoché totalmente i versamenti contributivi e fiscali;
l'esatta quantificazione del debito erariale non era possibile;
l'Agenzia delle Entrate e l'INPS erano stati ammessi al passivo per €
3.591.518,00;
- erano state distratte ingenti somme;
risultavano movimenti bancari in uscita per complessivi €
399.357,80 del tutto privi di giustificazione;
- a prescindere dall'individuazione dell'esecutore materiale delle distrazioni, responsabile del danno era il amministratore unico della società; CP_1
- il danno risarcibile era costituito da:
a) la complessiva distrazione di € 399.575,80 in favore di altre società del “gruppo” e/o di interessi extrasociali e soggetti a esso riconducibili;
b) il debito erariale/tributario, non inferiore a € 3.591.518,00, con relativi interessi, spese e sanzioni;
c) debiti vs dipendenti: € 60.656,62; debiti vs professionisti: € 5.106,92; debiti vs fornitori e altri: €
328.744,60; così per ulteriori € 394.508,14;
- l'obbligazione risarcitoria complessivamente gravante a carico dell'odierno convenuto era pertanto non inferiore a € 3.986.026,14;
- in subordine erano applicabili i criteri di liquidazione equitativa del danno, che poteva essere determinato in misura pari alla differenza tra l'attivo (€ 33.487,00) e il passivo (€ 3.986.026,14) accertati nella procedura, pari a € 3.952.539,14.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Accertare la responsabilità del sig. per i fatti descritti in narrativa e per l'effetto CP_1
condannare il predetto al risarcimento di tutti i danni cagionati alla società oggi Parte_1
fallita, e ai creditori sociali pari a € 3.986.026,14, ovvero a quella maggiore o minore somma che
pagina 3 di 7 risulterà equa e di giustizia, ovvero in subordine provvedere alla liquidazione equitativa del danno tramite ricorso al criterio presuntivo di cui all'art. 2486 c.c., così per € 3.952.539,14,ovveroper quella maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia.
Quanto sopra, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a Rsg, Cpa ed Iva come per legge”.
II
Si costituiva in giudizio . CP_1
Esponeva il convenuto che:
- l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile doveva essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore aveva l'onere di allegare, affinché potesse essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno;
- si poteva procedere alla liquidazione del danno col criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, a condizione che fossero indicate le ragioni che non avevano permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore;
- il mancato rinvenimento delle scritture contabili non era di per sé causa di danno;
- nelle vicende aziendali ben poca parte aveva avuto il amministratore ma vittima incolpevole CP_1
delle manovre degli addetti commerciali, primariamente nella persona di Controparte_2
dell'impiegata e sua stretta collaboratrice , nonché dei vari interlocutori contrattuali dai Controparte_3
medesimi scelti e gestiti;
- doveva essere fatta un'analisi attenta dei singoli rapporti, nonché di ogni atto gestionale, unitamente alla gestione diretta dei conti da parte del e della CP_2 CP_3
- certamente, per quanto gli fosse possibile, poiché tenuto all'oscuro di tutto dai succitati collaboratori, si poteva attribuire al una generica “culpa in vigilando”, ma del tutto marginale e residua CP_1
rispetto alle operazioni svolte dalla società.
Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
pagina 4 di 7 “Voglia l'On. le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”.
III
La causa era istruita solo documentalmente ed era posta in decisione all'udienza del 28.11.2024, sostituita col deposito di note scritte.
Il Fallimento attore precisava le conclusioni come in atto di citazione.
Il convenuto non depositava note scritte e nemmeno le memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del deve essere accolta nei termini che seguono. Parte_1
È vero, come sostiene il convenuto, che è onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell'amministratore e il nesso causale tra gli inadempimenti e il danno, e che la liquidazione del danno col criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare è ammissibile, a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l'accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati.
Nel caso di specie, tuttavia, a giudizio del collegio sussistono tutte le condizioni perché il danno imputabile all'amministratore sia liquidano proprio in misura corrispondente alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 2486 comma 3 c.c..
Deve invero ritenersi provato, perché non è contestato, che:
- la società si è trovata fin da subito in situazione di crisi;
- ignorando gli indici del dissesto (primo fra tutti l'enorme debito erariale e contributivo), la gestione è proseguita inalterata;
- le scritture contabili sono sostanzialmente inesistenti (è stato rinvenuto solo il bilancio relativo al
2017, anno in cui la società, appena costituita, ha operato per poco più di un mese);
- l'attivo fallimentare ammonta a € 33.487,00 e il passivo € 3.986.026,14. pagina 5 di 7 Ne segue che:
- il amministratore unico, è venuto meno al dovere di gestione conservativa;
CP_1
- la ricostruzione delle specifiche operazioni della società è impossibile;
- la liquidazione del danno col criterio dei “netti patrimoniali” è parimenti impossibile per difetto delle scritture contabili e va applicato il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
Il è dunque tenuto al risarcimento di tale differenza, pari a € 3.952.539,14, oltre rivalutazione CP_1
monetaria e interessi, come richiesto, dalla domanda al saldo.
Depongono nel senso della responsabilità del convenuto le stesse ammissioni del che ha CP_1
riconosciuto una propria possibile culpa in vigilando, per aver omesso di controllare l'attività dei collaboratori, senza spiegare per quali ragioni tale colpa dovrebbe considerarsi “marginale e residua”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 34.578,30, di cui per spese € 3.449,30
e per compensi professionali € 31.129,00 (€ 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 11.436,00 per la fase istruttoria, € 6.771,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
CP_1
così provvede:
a) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 3.952.539,14, oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulle somme così maturate dalla data della sentenza al saldo;
pagina 6 di 7 b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi € 34.578,30, di cui per spese € 3.449,30 e per compensi professionali € 31.129,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 25.8.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
pagina 7 di 7