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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ) e AVV. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio;
C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
E P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 16.04.2024, gli Avv. Parte_1
e nella qualità di arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nel Parte_2
procedimento iscritto al n. 2069/2023 R.V.G., adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento del diritto all'onorario loro dovuto per l'opera prestata, nell'ambito del procedimento promosso dalla quale socia della Controparte_1 [...]
[...
[...] nei confronti della detta ultima società e avente ad oggetto Parte_3
l'impugnazione della delibera assembleare del 30.03.2023.
Il Collegio Arbitrale nel decidere la controversia, preso atto della mancata costituzione della e della revoca della delibera impugnata, con lodo del Controparte_2
18.12.2023, dichiarava l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire della ricorrente, ponendo a carico della parte contumace le spese legali sostenute dalla nonché le spese dell'arbitrato. Controparte_1
Con separato provvedimento, in pari data, il Collegio Arbitrale liquidava a ciascun arbitro la somma di euro 8.505,00, a titolo di onorario, oltre accessori di legge.
Il lodo e l'ordinanza di liquidazione venivano comunicati alle parti resistenti, a mezzo p.e.c., a cura del segretario del Collegio Arbitrale.
Le odierne parti ricorrenti, a fronte del mancato pagamento da parte della
[...]
di quanto liquidato nel provvedimento di liquidazione, avevano chiesto ad Controparte_2
entrambe le parti dell'arbitrato il pagamento, in solido tra loro, dell'onorario loro dovuto.
Dette richieste erano rimaste prive di riscontro.
I ricorrenti, pertanto, erano stati costretti ad introdurre il presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“[accertare e dichiarare], per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa, il diritto degli istanti ad ottenere la remunerazione per l'attività di arbitri effettivamente svolta, quantificare i relativi compensi (1) in via principale in misura pari alla somma liquidata dall'ordinanza del Collegio arbitrale del
18.12.2023, ossia euro 8.505,00 per ciascun arbitro, oltre accessori e interessi;
(2) in via subordinata nella misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia secondo le vigenti tariffe professionali, oltre accessori e interessi, pronunciando ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti del procedimento arbitrale e per
l'effetto condannare le stesse al relativo pagamento in regime di solidarietà ex art. 814/I cpc, salvo rivalsa tra loro. Vittoria di spese e compensi professionali.”
Rinnovato il ricorso introduttivo, istaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa e definito il tema della lite, all'udienza del 29.05.2025, le parti ricorrenti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
2 Tanto premesso, preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della e della Controparte_1 Controparte_2
[...]
Ancora, in via preliminare, quanto al rito applicabile al presente giudizio si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Gli avv.ti e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., hanno Parte_1 Parte_2
chiesto all'intestato Tribunale di accertare il loro diritto al compenso per l'attività svolta quali arbitri, nella misura di euro 8.505,00 ciascuno, pari alla somma autoliquidata, a ciascun componente, dallo stesso Collegio Arbitrale in data 18.12.2023, all'esito del procedimento promosso dalla e contro la CP_1 Controparte_1 Controparte_2
avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 30.03.2023, conclusosi con lodo arbitrale del 18.12.2023.
L'art. 814 c.p.c., al riguardo, prevede che le parti, in via solidale, sono tenute a rimborsare le spese procedimentali – ivi incluse quelle relative alla c.t.u. e al segretario – e al pagamento dell'onorario dovuto agli arbitri, sempreché quest'ultimi non vi abbiano rinunciato in sede di accettazione dell'incarico o successivamente mediante atto scritto.
Da quanto detto si deduce che il diritto di ricevere il pagamento dell'onorario sorge in capo agli arbitri per il solo fatto di avere effettivamente svolto l'incarico loro conferito, a prescindere dalla validità o meno del lodo pronunciato, trovando tale diritto la propria origine nel contratto di mandato o prestazione d'opera intellettuale concluso tra le parti e gli arbitri stessi (cfr. Cass. civ. ord. n. 15450/2018).
Ciascun componente del Collegio Arbitrale risulta, pertanto, titolare di un autonomo diritto di credito nei confronti delle parti.
Tale principio è stato, anche di recente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, pronunciandosi sulla liquidazione del compenso dei membri del Collegio Arbitrale, costituito unicamente da avvocati, ha precisato che ciascun componente ha diritto ad un onorario integrale per l'attività prestata, non potendosi liquidare un unico compenso al collegio, poi, da divere tra i membri (cfr. Cass, 11800/2022).
L'art. 814, comma 2 c.p.c., nel disciplinare il particolare procedimento presidenziale di recupero dell'onorario degli arbitri, dispone che qualora quest'ultimi, nello stesso lodo o con
3 provvedimento separato, abbiano provveduto a liquidare le spese e il compenso loro dovuto, tale liquidazione, non è vincolante per le parti, potendo queste ultime rifiutarla;
in tal caso, viene riconosciuta la competenza del Presidente del Tribunale a determinare, mediante ordinanza,
l'ammontare delle spese e degli onorari dovuti.
Ed invero, come disposto dal dettato normativo e come più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, l'autoliquidazione degli arbitri costituisce mera proposta contrattuale, vincolante per le parti solo se da queste accettata.
Nello specifico, tale proposta “non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma finché, in difetto di accettazione, a essa succeda la determinazione giudiziale offerta agli stessi arbitri onde acquisire un titolo giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo per conseguire il diritto ai compensi. In tale contesto
l'assenza di alcun termine per l'accettazione della proposta contenuta nell'autoliquidazione appare coerente con
l'esclusività dell'opinione giurisdizionale offerta agli arbitri proponenti, nel senso che è lo stesso ricorso al giudice che assume funzione di sollecitoria di un'eventuale accettazione, possibile in qualsivoglia forma, sino a che con la pubblicazione della ordinanza, si sia firmato il titolo di cui all'art. 814, comma 3 del codice di procedura civile”
(cfr. Cass. civ. nn. 24260/2004).
Più di recente, la Suprema Corte è tornata sull'argomento ed ha sancito che “la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per facta concludentia, la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti.”( cfr. Cass. vic. N. 7772/2017).
La speciale procedura di liquidazione del compenso di cui si è fatto riferimento, presuppone la pronuncia del lodo, in quanto solo sulla base di questo il Presidente del
Tribunale può trarre degli elementi necessari per liquidare il compenso secondo criteri equitativi.
Pertanto, in difetto di detta pronuncia, l'arbitro potrà recuperare il proprio onorario solo a seguito di un normale procedimento, rimesso alla cognizione del giudice – e non del
Presidente del Tribunale – da individuarsi facendo applicazione degli ordinari criteri di competenza.
Tanto detto in punto di diritto, nel caso di specie, le parti ricorrenti, nonostante la possibilità di azionare lo speciale procedimento presidenziale di cui all'art. 814, comma 2 c.p.c.,
4 hanno promosso un autonomo giudizio sommario di cognizione per il recupero dei loro compensi.
Del resto, una simile opzione deve ritenersi pienamente ammissibile tenuto conto di quanto evidenziato dalla Corte di Legittimità.
Sul punto, invero, preme evidenziare come la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25045/2016, oltre ad aver attributo all'ordinanza presidenziale di liquidazione degli onorari degli arbitri il carattere della definitività e decisorietà, abbia sostanzialmente ammesso, che i professionisti possano legittimamente promuovere, in via alternativa rispetto alla procedura di cui all'art. 814, comma 2 c.p.c., un giudizio di cognizione ordinario per il recupero dei loro compensi.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la funzione svolta dagli arbitri ha carattere giurisdizionale e, quindi, sostitutiva della funzione di giudice ordinario e l'attività ha eminentemente professionale, conseguentemente, la controversia per la determinazione dei relativi compensi coinvolge veri e propri diritti soggettivi.
Il procedimento ex art. 814, quindi, è speciale e alternativo rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione, ma con questo ha in comune la natura giurisdizionale e possibile idoneità al giudicato (cfr. Cass. 25045/2016: “a ciò non osta la circostanza che, come in precedenza osservato, sussiste per gli arbitri la possibilità di sottoporre la medesima controversia in sede di giudizio ordinario in quanto tale facoltà non esclude che, se gli arbitri optano per il diverso procedimento sommario di liquidazione da parte del presidente del tribunale con possibilità di successivo reclamo innanzi alla Corte d'appello, questo secondo procedimento rivesta anch'esso carattere giurisdizionale”, come ribadito in Cass. S.U.
23675/2014).
Da ciò ne discende che il procedimento per la liquidazione dell'onorario degli arbitri non deve necessariamente svolgersi nelle forme previste del rito speciale presidenziale, atteso che con esso possono concorrere tanto un ordinario giudizio di cognizione – anche nelle forme semplificate di cui agli art. 281 decies e s.s. c.p.c. - quanto un procedimento monitorio.
Accertata l'ammissibilità del rito prescelto, allora, passando al merito della domanda, osserva il Tribunale come, dagli atti di causa, risulti documentato che, a seguito del ricorso ex art. 810 c.p.c., la , azionando la clausola compromissoria di cui Controparte_1
all'art. 28 dello Statuto sociale della ha chiesto al Presidente Controparte_2
5 dell'intestato Tribunale la nomina di un Collegio Arbitrale, al fine di promuovere un procedimento arbitrale avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare della
, del 30.03.2023 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). Controparte_2
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 30.07.2023, ha nominato quali membri del Collegio Arbitrale gli avv.ti Massimo Zizzari e Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo).
Previa accettazione dell'incarico da parte dei componenti e svolti i rituali incontri, il
Collegio Arbitrale, preso atto della mancata costituzione della Controparte_2
e della revoca da parte di quest'ultima della delibera oggetto di impugnazione, con lodo del
18.12.2023, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire della società ricorrente e ha condannato, in applicazione dell'art. 2377, comma 8 c.c., la alla refusione delle spese legali in favore della Controparte_2 [...]
e al pagamento delle spese procedimentali (cfr. doc.ti n. 3-7-9 allegato al Controparte_1
ricorso introduttivo).
Con separato provvedimento, emesso in pari data, il Collegio Arbitrale, ha provveduto a liquidare ai singoli arbitri la somma di euro 8.505,00, a titolo di onorario, oltre accessori di legge, ponendo il pagamento a carico delle parti, in solido tra loro (cfr. doc. 10 allegato al ricorso introduttivo).
Il segretario del collegio, Avv. Paola Perticarini, ha provveduto in data 19.12.2023 a comunicare, a mezzo p.e.c., alle odierne parti resistenti il lodo arbitrale e il provvedimento di liquidazione degli onorari degli arbitri (cfr. doc. n. 11 allegato al ricorso introduttivo).
La e la più volte Controparte_2 Controparte_1
intimate ad adempiere, non hanno provveduto né ad accettare la liquidazione dei compensi operata dal Collegio Arbitrale né a remunerare i ricorrenti per l'attività professionale svolta (cfr. doc. ti 12-13-14-15 allegati al ricorso introduttivo).
Ciò premesso in punto di fatto, nel merito, la domanda di pagamento avanzata dagli avv.ti e è fondata e va accolta per quanto di ragione. Parte_1 Parte_2
In particolare, le parti ricorrenti hanno documentato la loro nomina da parte del
Presidente del Tribunale nonché l'entità dell'opera professionale svolta nell'ambito del
6 procedimento arbitrale, concretizzatasi nella partecipazione ai due incontri fissati e alla stesura del lodo arbitrale (cfr. doc. ti n. 2-3-7-9 allegati al ricorso introduttivo).
Quanto al contegno processuale delle controparti, il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dal 115 c.p.c., come conferma lo stesso dato letterale della norma -che si riferisce alla sola “parte costituita”- oltre che consolidata giurisprudenza
(“L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” in Cass. Civ. sez. III, n. 14623/2009).
Peraltro, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore. Tale principio trova puntuale riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. Civ.,
S.U., n. 13533 del 2001): “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Pertanto, nel caso di specie, l'onere della prova dell'adempimento gravava sulle parti resistenti che, tuttavia, essendo rimaste contumaci, non hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dagli arbitri.
Passando al quantum dei compensi, dalla documentazione in atti è pacifico che il Collegio
Arbitrale, nella specie. risultasse composto da soli avvocati, di talché ai fini della determinazione del compenso loro dovuto deve farsi riferimento ai principi e ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014.
Sul punto, trova, infatti, applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'onorario spettante agli arbitri, che siano tutti avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il giudice di fare ricorso ai criteri equitativi, essendovi in merito precise disposizione dei decreti ministeriali (cfr. Cass. civ. n. 11963/2022).
7 La Corte di Cassazione, in ordine alla determinazione del valore della controversia, ha precisato che in caso di devoluzione della controversia ad un Collegio Arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente – ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore – sulla base del petitum, “senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione “ex post” del valore della causa sulla base del concreto “decisum” sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile” (cfr. Cass. civ. 11963/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame, oggetto del procedimento del procedimento arbitrale era l'impugnata delibera del 30.03.2023, con la quale l'assemblea dei soci della
[...]
aveva deliberato “la trasformazione in finanziamento fruttifero del finanziamento soci Controparte_2
deliberato dall'Assemblea del 2.02.2023”, ammontante quest'ultimo ad euro 370.000,00 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo). Facendo applicazione dei principi sopra citati, allora, è evidente come il petitum non possa farsi coincidere con il valore del finanziamento, da considerarsi già posta attiva del patrimonio della società, rilevando come la domanda avesse ad oggetto, piuttosto, l'annullamento della delibera.
In questi termini e in assenza della dichiarazione di valore che accompagnava l'atto introduttivo relativo alla controversia dinanzi al Collegio Arbitrale, appare maggiormente congrua l'applicazione dello scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile a complessità media.
Nell'ambito del suddetto scaglione, si ritiene poi altrettanto congruo, in considerazione dell'attività in concreto espletata dagli arbitri, della tipologia della controversia e del suo grado di complessità e del suo esito, fare applicazione dei valori medi.
In conclusione, sulla base delle tariffe professionali applicabili al tempo del completamento della prestazione professionali e avuto riguardo dell'art. 10 del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle ivi allegate, il compenso spettante a ciascun arbitro può essere in questa sede liquidato in euro 5.846,00, oltre c.a.p. ed iva.
8 Non spettano, al contrario, sul compenso determinato, le spese generali di cui all'art. 2 del
D.M. n. 55/2014, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, la liquidazione delle spese generali degli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 c.p.c. che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese c.d. “borsuali” - ovvero quelle effettivamente sostenute e documentate - senza che si possano, per converso, ritenersi applicabili tout court i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese forfettarie, attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera prestata (cfr. Cass. civ. n. 1673/2003; Trib. Roma n. 576/2017)
Pertanto, le parti resistenti sono tenute, in solido tra loro, al pagamento degli onorari sopra liquidati rispettivamente a favore dell'Avv.to e dell'Avv.to Parte_1 [...]
in ossequio a quanto previsto dall'art. 814 c.p.c.. Parte_2
Trattandosi di obbligazione pecuniaria ed in particolare di debito di valuta e non di valore,
l'importo dovuto va aumentato degli interessi legali -sulla somma capitale non rivalutata- dal
12.01.2024, data della prima missiva alla quale può riconoscersi natura di atto di messa in mora e in assenza di documentate precedenti diffide ad adempiere nei termini di legge, sino al saldo.
Deve, diversamente, essere rigettata la domanda, avanzata dalle parti ricorrenti all'udienza di discussione, diretta ad ottenere la condanna delle resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Invero, la norma invocata stabilisce un ristoro in favore della parte che subisce, nel processo, dei danni in conseguenza della mala fede o colpa grave tenuta dall'altra parte (“se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni”).
Pertanto, presupposto indefettibile per l'istanza risarcitoria è proprio la presenza di una azione o di una difesa giudiziale espletata dalla parte soccombente, senza la quale, come nel caso di specie ove la controparte soccombente dei ricorrenti è rimasta contumace, non è configurabile l'istituto processuale invocato.
Neppure possono ravvisarsi i presupposti richiamati dalla norma in punto di elemento soggettivo con riferimento alla condotta inadempiente precedente al giudizio.
Quanto alle spese di lite relative al presente procedimento, il parziale accoglimento delle domande, nonché la mancata resistenza in giudizio da parte delle parti rimaste contumaci si pongono quali giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
514/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la contumacia della e della CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
❖ in parziale accoglimento dalla domanda svolta dalle parti ricorrenti, determina in euro
5.846,00, oltre I.VA. e C.P.A, il compenso spettante a ciascuno dei ricorrenti;
❖ per l'effetto, condanna la e e la CP_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv.to dell'importo
[...] Parte_1
di euro 5.846,00, oltre I.VA., C.P.A. e oltre interessi come in parte motiva;
❖ condanna la e e la in CP_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv.to dell'importo di euro Parte_2
5.846,00, oltre I.VA., C.P.A. e oltre interessi come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalle parti ricorrenti;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 27.06.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ) e AVV. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio;
C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
E P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 16.04.2024, gli Avv. Parte_1
e nella qualità di arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nel Parte_2
procedimento iscritto al n. 2069/2023 R.V.G., adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento del diritto all'onorario loro dovuto per l'opera prestata, nell'ambito del procedimento promosso dalla quale socia della Controparte_1 [...]
[...
[...] nei confronti della detta ultima società e avente ad oggetto Parte_3
l'impugnazione della delibera assembleare del 30.03.2023.
Il Collegio Arbitrale nel decidere la controversia, preso atto della mancata costituzione della e della revoca della delibera impugnata, con lodo del Controparte_2
18.12.2023, dichiarava l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire della ricorrente, ponendo a carico della parte contumace le spese legali sostenute dalla nonché le spese dell'arbitrato. Controparte_1
Con separato provvedimento, in pari data, il Collegio Arbitrale liquidava a ciascun arbitro la somma di euro 8.505,00, a titolo di onorario, oltre accessori di legge.
Il lodo e l'ordinanza di liquidazione venivano comunicati alle parti resistenti, a mezzo p.e.c., a cura del segretario del Collegio Arbitrale.
Le odierne parti ricorrenti, a fronte del mancato pagamento da parte della
[...]
di quanto liquidato nel provvedimento di liquidazione, avevano chiesto ad Controparte_2
entrambe le parti dell'arbitrato il pagamento, in solido tra loro, dell'onorario loro dovuto.
Dette richieste erano rimaste prive di riscontro.
I ricorrenti, pertanto, erano stati costretti ad introdurre il presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“[accertare e dichiarare], per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa, il diritto degli istanti ad ottenere la remunerazione per l'attività di arbitri effettivamente svolta, quantificare i relativi compensi (1) in via principale in misura pari alla somma liquidata dall'ordinanza del Collegio arbitrale del
18.12.2023, ossia euro 8.505,00 per ciascun arbitro, oltre accessori e interessi;
(2) in via subordinata nella misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia secondo le vigenti tariffe professionali, oltre accessori e interessi, pronunciando ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti del procedimento arbitrale e per
l'effetto condannare le stesse al relativo pagamento in regime di solidarietà ex art. 814/I cpc, salvo rivalsa tra loro. Vittoria di spese e compensi professionali.”
Rinnovato il ricorso introduttivo, istaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa e definito il tema della lite, all'udienza del 29.05.2025, le parti ricorrenti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
2 Tanto premesso, preliminarmente, rilevata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della e della Controparte_1 Controparte_2
[...]
Ancora, in via preliminare, quanto al rito applicabile al presente giudizio si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Gli avv.ti e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., hanno Parte_1 Parte_2
chiesto all'intestato Tribunale di accertare il loro diritto al compenso per l'attività svolta quali arbitri, nella misura di euro 8.505,00 ciascuno, pari alla somma autoliquidata, a ciascun componente, dallo stesso Collegio Arbitrale in data 18.12.2023, all'esito del procedimento promosso dalla e contro la CP_1 Controparte_1 Controparte_2
avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 30.03.2023, conclusosi con lodo arbitrale del 18.12.2023.
L'art. 814 c.p.c., al riguardo, prevede che le parti, in via solidale, sono tenute a rimborsare le spese procedimentali – ivi incluse quelle relative alla c.t.u. e al segretario – e al pagamento dell'onorario dovuto agli arbitri, sempreché quest'ultimi non vi abbiano rinunciato in sede di accettazione dell'incarico o successivamente mediante atto scritto.
Da quanto detto si deduce che il diritto di ricevere il pagamento dell'onorario sorge in capo agli arbitri per il solo fatto di avere effettivamente svolto l'incarico loro conferito, a prescindere dalla validità o meno del lodo pronunciato, trovando tale diritto la propria origine nel contratto di mandato o prestazione d'opera intellettuale concluso tra le parti e gli arbitri stessi (cfr. Cass. civ. ord. n. 15450/2018).
Ciascun componente del Collegio Arbitrale risulta, pertanto, titolare di un autonomo diritto di credito nei confronti delle parti.
Tale principio è stato, anche di recente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, pronunciandosi sulla liquidazione del compenso dei membri del Collegio Arbitrale, costituito unicamente da avvocati, ha precisato che ciascun componente ha diritto ad un onorario integrale per l'attività prestata, non potendosi liquidare un unico compenso al collegio, poi, da divere tra i membri (cfr. Cass, 11800/2022).
L'art. 814, comma 2 c.p.c., nel disciplinare il particolare procedimento presidenziale di recupero dell'onorario degli arbitri, dispone che qualora quest'ultimi, nello stesso lodo o con
3 provvedimento separato, abbiano provveduto a liquidare le spese e il compenso loro dovuto, tale liquidazione, non è vincolante per le parti, potendo queste ultime rifiutarla;
in tal caso, viene riconosciuta la competenza del Presidente del Tribunale a determinare, mediante ordinanza,
l'ammontare delle spese e degli onorari dovuti.
Ed invero, come disposto dal dettato normativo e come più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, l'autoliquidazione degli arbitri costituisce mera proposta contrattuale, vincolante per le parti solo se da queste accettata.
Nello specifico, tale proposta “non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma finché, in difetto di accettazione, a essa succeda la determinazione giudiziale offerta agli stessi arbitri onde acquisire un titolo giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo per conseguire il diritto ai compensi. In tale contesto
l'assenza di alcun termine per l'accettazione della proposta contenuta nell'autoliquidazione appare coerente con
l'esclusività dell'opinione giurisdizionale offerta agli arbitri proponenti, nel senso che è lo stesso ricorso al giudice che assume funzione di sollecitoria di un'eventuale accettazione, possibile in qualsivoglia forma, sino a che con la pubblicazione della ordinanza, si sia firmato il titolo di cui all'art. 814, comma 3 del codice di procedura civile”
(cfr. Cass. civ. nn. 24260/2004).
Più di recente, la Suprema Corte è tornata sull'argomento ed ha sancito che “la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per facta concludentia, la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti.”( cfr. Cass. vic. N. 7772/2017).
La speciale procedura di liquidazione del compenso di cui si è fatto riferimento, presuppone la pronuncia del lodo, in quanto solo sulla base di questo il Presidente del
Tribunale può trarre degli elementi necessari per liquidare il compenso secondo criteri equitativi.
Pertanto, in difetto di detta pronuncia, l'arbitro potrà recuperare il proprio onorario solo a seguito di un normale procedimento, rimesso alla cognizione del giudice – e non del
Presidente del Tribunale – da individuarsi facendo applicazione degli ordinari criteri di competenza.
Tanto detto in punto di diritto, nel caso di specie, le parti ricorrenti, nonostante la possibilità di azionare lo speciale procedimento presidenziale di cui all'art. 814, comma 2 c.p.c.,
4 hanno promosso un autonomo giudizio sommario di cognizione per il recupero dei loro compensi.
Del resto, una simile opzione deve ritenersi pienamente ammissibile tenuto conto di quanto evidenziato dalla Corte di Legittimità.
Sul punto, invero, preme evidenziare come la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25045/2016, oltre ad aver attributo all'ordinanza presidenziale di liquidazione degli onorari degli arbitri il carattere della definitività e decisorietà, abbia sostanzialmente ammesso, che i professionisti possano legittimamente promuovere, in via alternativa rispetto alla procedura di cui all'art. 814, comma 2 c.p.c., un giudizio di cognizione ordinario per il recupero dei loro compensi.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la funzione svolta dagli arbitri ha carattere giurisdizionale e, quindi, sostitutiva della funzione di giudice ordinario e l'attività ha eminentemente professionale, conseguentemente, la controversia per la determinazione dei relativi compensi coinvolge veri e propri diritti soggettivi.
Il procedimento ex art. 814, quindi, è speciale e alternativo rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione, ma con questo ha in comune la natura giurisdizionale e possibile idoneità al giudicato (cfr. Cass. 25045/2016: “a ciò non osta la circostanza che, come in precedenza osservato, sussiste per gli arbitri la possibilità di sottoporre la medesima controversia in sede di giudizio ordinario in quanto tale facoltà non esclude che, se gli arbitri optano per il diverso procedimento sommario di liquidazione da parte del presidente del tribunale con possibilità di successivo reclamo innanzi alla Corte d'appello, questo secondo procedimento rivesta anch'esso carattere giurisdizionale”, come ribadito in Cass. S.U.
23675/2014).
Da ciò ne discende che il procedimento per la liquidazione dell'onorario degli arbitri non deve necessariamente svolgersi nelle forme previste del rito speciale presidenziale, atteso che con esso possono concorrere tanto un ordinario giudizio di cognizione – anche nelle forme semplificate di cui agli art. 281 decies e s.s. c.p.c. - quanto un procedimento monitorio.
Accertata l'ammissibilità del rito prescelto, allora, passando al merito della domanda, osserva il Tribunale come, dagli atti di causa, risulti documentato che, a seguito del ricorso ex art. 810 c.p.c., la , azionando la clausola compromissoria di cui Controparte_1
all'art. 28 dello Statuto sociale della ha chiesto al Presidente Controparte_2
5 dell'intestato Tribunale la nomina di un Collegio Arbitrale, al fine di promuovere un procedimento arbitrale avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare della
, del 30.03.2023 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo). Controparte_2
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 30.07.2023, ha nominato quali membri del Collegio Arbitrale gli avv.ti Massimo Zizzari e Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo).
Previa accettazione dell'incarico da parte dei componenti e svolti i rituali incontri, il
Collegio Arbitrale, preso atto della mancata costituzione della Controparte_2
e della revoca da parte di quest'ultima della delibera oggetto di impugnazione, con lodo del
18.12.2023, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire della società ricorrente e ha condannato, in applicazione dell'art. 2377, comma 8 c.c., la alla refusione delle spese legali in favore della Controparte_2 [...]
e al pagamento delle spese procedimentali (cfr. doc.ti n. 3-7-9 allegato al Controparte_1
ricorso introduttivo).
Con separato provvedimento, emesso in pari data, il Collegio Arbitrale, ha provveduto a liquidare ai singoli arbitri la somma di euro 8.505,00, a titolo di onorario, oltre accessori di legge, ponendo il pagamento a carico delle parti, in solido tra loro (cfr. doc. 10 allegato al ricorso introduttivo).
Il segretario del collegio, Avv. Paola Perticarini, ha provveduto in data 19.12.2023 a comunicare, a mezzo p.e.c., alle odierne parti resistenti il lodo arbitrale e il provvedimento di liquidazione degli onorari degli arbitri (cfr. doc. n. 11 allegato al ricorso introduttivo).
La e la più volte Controparte_2 Controparte_1
intimate ad adempiere, non hanno provveduto né ad accettare la liquidazione dei compensi operata dal Collegio Arbitrale né a remunerare i ricorrenti per l'attività professionale svolta (cfr. doc. ti 12-13-14-15 allegati al ricorso introduttivo).
Ciò premesso in punto di fatto, nel merito, la domanda di pagamento avanzata dagli avv.ti e è fondata e va accolta per quanto di ragione. Parte_1 Parte_2
In particolare, le parti ricorrenti hanno documentato la loro nomina da parte del
Presidente del Tribunale nonché l'entità dell'opera professionale svolta nell'ambito del
6 procedimento arbitrale, concretizzatasi nella partecipazione ai due incontri fissati e alla stesura del lodo arbitrale (cfr. doc. ti n. 2-3-7-9 allegati al ricorso introduttivo).
Quanto al contegno processuale delle controparti, il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dal 115 c.p.c., come conferma lo stesso dato letterale della norma -che si riferisce alla sola “parte costituita”- oltre che consolidata giurisprudenza
(“L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” in Cass. Civ. sez. III, n. 14623/2009).
Peraltro, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore. Tale principio trova puntuale riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. Civ.,
S.U., n. 13533 del 2001): “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Pertanto, nel caso di specie, l'onere della prova dell'adempimento gravava sulle parti resistenti che, tuttavia, essendo rimaste contumaci, non hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dagli arbitri.
Passando al quantum dei compensi, dalla documentazione in atti è pacifico che il Collegio
Arbitrale, nella specie. risultasse composto da soli avvocati, di talché ai fini della determinazione del compenso loro dovuto deve farsi riferimento ai principi e ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014.
Sul punto, trova, infatti, applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'onorario spettante agli arbitri, che siano tutti avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il giudice di fare ricorso ai criteri equitativi, essendovi in merito precise disposizione dei decreti ministeriali (cfr. Cass. civ. n. 11963/2022).
7 La Corte di Cassazione, in ordine alla determinazione del valore della controversia, ha precisato che in caso di devoluzione della controversia ad un Collegio Arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente – ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore – sulla base del petitum, “senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione “ex post” del valore della causa sulla base del concreto “decisum” sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile” (cfr. Cass. civ. 11963/2022).
Orbene, nella fattispecie in esame, oggetto del procedimento del procedimento arbitrale era l'impugnata delibera del 30.03.2023, con la quale l'assemblea dei soci della
[...]
aveva deliberato “la trasformazione in finanziamento fruttifero del finanziamento soci Controparte_2
deliberato dall'Assemblea del 2.02.2023”, ammontante quest'ultimo ad euro 370.000,00 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo). Facendo applicazione dei principi sopra citati, allora, è evidente come il petitum non possa farsi coincidere con il valore del finanziamento, da considerarsi già posta attiva del patrimonio della società, rilevando come la domanda avesse ad oggetto, piuttosto, l'annullamento della delibera.
In questi termini e in assenza della dichiarazione di valore che accompagnava l'atto introduttivo relativo alla controversia dinanzi al Collegio Arbitrale, appare maggiormente congrua l'applicazione dello scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile a complessità media.
Nell'ambito del suddetto scaglione, si ritiene poi altrettanto congruo, in considerazione dell'attività in concreto espletata dagli arbitri, della tipologia della controversia e del suo grado di complessità e del suo esito, fare applicazione dei valori medi.
In conclusione, sulla base delle tariffe professionali applicabili al tempo del completamento della prestazione professionali e avuto riguardo dell'art. 10 del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle ivi allegate, il compenso spettante a ciascun arbitro può essere in questa sede liquidato in euro 5.846,00, oltre c.a.p. ed iva.
8 Non spettano, al contrario, sul compenso determinato, le spese generali di cui all'art. 2 del
D.M. n. 55/2014, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, la liquidazione delle spese generali degli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 c.p.c. che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese c.d. “borsuali” - ovvero quelle effettivamente sostenute e documentate - senza che si possano, per converso, ritenersi applicabili tout court i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese forfettarie, attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera prestata (cfr. Cass. civ. n. 1673/2003; Trib. Roma n. 576/2017)
Pertanto, le parti resistenti sono tenute, in solido tra loro, al pagamento degli onorari sopra liquidati rispettivamente a favore dell'Avv.to e dell'Avv.to Parte_1 [...]
in ossequio a quanto previsto dall'art. 814 c.p.c.. Parte_2
Trattandosi di obbligazione pecuniaria ed in particolare di debito di valuta e non di valore,
l'importo dovuto va aumentato degli interessi legali -sulla somma capitale non rivalutata- dal
12.01.2024, data della prima missiva alla quale può riconoscersi natura di atto di messa in mora e in assenza di documentate precedenti diffide ad adempiere nei termini di legge, sino al saldo.
Deve, diversamente, essere rigettata la domanda, avanzata dalle parti ricorrenti all'udienza di discussione, diretta ad ottenere la condanna delle resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Invero, la norma invocata stabilisce un ristoro in favore della parte che subisce, nel processo, dei danni in conseguenza della mala fede o colpa grave tenuta dall'altra parte (“se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni”).
Pertanto, presupposto indefettibile per l'istanza risarcitoria è proprio la presenza di una azione o di una difesa giudiziale espletata dalla parte soccombente, senza la quale, come nel caso di specie ove la controparte soccombente dei ricorrenti è rimasta contumace, non è configurabile l'istituto processuale invocato.
Neppure possono ravvisarsi i presupposti richiamati dalla norma in punto di elemento soggettivo con riferimento alla condotta inadempiente precedente al giudizio.
Quanto alle spese di lite relative al presente procedimento, il parziale accoglimento delle domande, nonché la mancata resistenza in giudizio da parte delle parti rimaste contumaci si pongono quali giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
514/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la contumacia della e della CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
❖ in parziale accoglimento dalla domanda svolta dalle parti ricorrenti, determina in euro
5.846,00, oltre I.VA. e C.P.A, il compenso spettante a ciascuno dei ricorrenti;
❖ per l'effetto, condanna la e e la CP_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv.to dell'importo
[...] Parte_1
di euro 5.846,00, oltre I.VA., C.P.A. e oltre interessi come in parte motiva;
❖ condanna la e e la in CP_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv.to dell'importo di euro Parte_2
5.846,00, oltre I.VA., C.P.A. e oltre interessi come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalle parti ricorrenti;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 27.06.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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