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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa n. 923/2023 RG promossa da
(C.F. ), in persona del suo Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., avv. Gaetano Mulonia, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Maria
Ligato
Attore
CONTRO
, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Cristarella P.IVA_2
Convenuto
PREMESSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante, premetteva di essere titolare Parte_2
di un utenza, contraddistinta dal n. , per fornitura di acqua potabile a canone idrico P.IVA_3
integrato; di aver ricevuto, a mezzo pec del 07.10.2022, da parte del Controparte_1
, per il tramite della Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., un'attestazione della propria
[...]
situazione debitoria nei confronti dello stesso comprensiva di presunti debiti per CP_1
canoni idrici non pagati per € 35.175,16, portati da fatture indicate nello stesso prospetto ed emesse negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 e 2013. Ciò premesso, il
1 Condominio attore ha chiesto l'accertamento negativo delle pretese creditorie del
[...]
, rilevandone, preliminarmente, l'avvenuta prescrizione quinquennale;
ha, Controparte_1
inoltre, dichiarato che le fatture relative ai crediti vantati dal convenuto non gli CP_1
sono mai state inoltrate, né, peraltro, dal prospetto è dato sapere se i consumi in relazione ai quali si contesta il mancato pagamento del canone idrico siano relativi allo stesso anno di emissione delle fatture o a consumi precedenti. Il ha, quindi, formulato, le Parte_1
seguenti domande: “-In via preliminare, in accoglimento di ciascuno e tutti i motivi del presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell' Controparte_2
relativa al canone idrico integrato con riferimento alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007,
[...]
2009, 2011, 2012 e 2013, portate dalla attestazione della situazione debitoria oggetto di contestazione;
per
l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la corrispondente richiesta di pagamento;
accertare e dichiarare, in accoglimento delle causali di cui in premessa, in ogni caso, non dovuta, ad alcun titolo, la complessiva somma di € 35.175,16, riferita al canone idrico integrato per le annualità 2004,2005,
2006, 2007,2009,2011, 2012 e 2012, portate dall' attestazione della situazione debitoria e, dunque, la non tenutezza in capo all'istante, a pagare dette somme e, per l'effetto, annullare e/o stornare il citato importo
e/o eventuali fatture e/o atti connessi. In via subordinata, si chiede che il Tribunale voglia procedere, anche in via equitativa, alla riduzione delle pretese di parte convenuta, alla luce delle ragioni attoree”.
Il si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data Controparte_1
28.07.2023, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore del Condominio, chiedendo, in subordine e nel merito, il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale;
con ordinanza del 20.09.2023 sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; con ordinanza del 23.10.2023, rilevato che l'azione era stata proposta dall'Amministratore del Condominio attore senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, pur non rientrando nell'alveo delle azioni proponibili autonomamente, di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., è stato assegnato al
Condominio attore, ai sensi dell'art. 182 II comma c.p.c., un termine di 60 giorni per produrre
2 delibera assembleare di autorizzazione all'amministratore ad agire in giudizio;
la delibera, emessa dall'assemblea condominiale in data 27.11.2024, è stata depositata in data 19.12.2024.
All'udienza del 26.02.2025, fissata per la discussione e la decisione, parte attrice si è riportata ai propri atti di causa, insistendo nelle proprie conclusioni;
parte convenuta ha preliminarmente contestato la validità della delibera condominiale del 27.11.2024, di ratifica dell'operato dell'amministratore del condominio attore nel presente giudizio - depositata da pare attrice in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 23.10.2024 - si è riportata ai propri atti di causa ed ha insistito per il rigetto delle domande avversarie. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della camera di consiglio, dato atto che alle ore 15,15 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*********
Preliminarmente si fa rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio attore, sollevata da parte convenuta, è superata dalla delibera condominiale di ratifica dell'operato dell'amministratore nel presente giudizio, datata
27.11.2024 e prodotta in data 19.12.2024, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 23.10.2024. Al riguardo, non sono condivisibili le contestazioni sulla validità della predetta delibera, sollevate da parte convenuta nel verbale del 26.02.2025, considerato che nella stessa vengono espressamente indicati i condomini presenti, il numero di deleghe rilasciate dai non presenti ed il conseguente numero complessivo dei millesimi rappresentati da chi era presente e da chi era delegato;
nel verbale di assemblea è inoltre espressamente attestato il raggiungimento del quorum costitutivo ex art. 1136 c.c. e la relativa attestazione conferma la validità delle decisioni assembleari – compresa quella relativa alla ratifica de quo, assunta peraltro, all'unanimità - stante l'assenza di elementi probatori che possano smentire quanto riportato nello stesso verbale di assemblea;
né può ritenersi idonea ad inficiare la validità della delibera la mera contestazione sul calcolo dei millesimi da parte di uno dei condomini. La stessa eccezione deve, pertanto, essere rigettata. Nel merito, si rileva la fondatezza della domanda attorea di declaratoria di maturata prescrizione quinquennale del
3 diritto creditorio preteso da parte del in quanto la fornitura Controparte_1
idrica integra una prestazione continuativa, contro pagamento di un corrispettivo, come tale riconducibile ad un contratto di somministrazione, i cui crediti sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.4 c.c., comprendente ogni prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo ( cfr. Cass. civ. n.6966 del 20.3.2018).
Nel caso in esame non può trovare applicazione la prescrizione biennale prevista dall'art. 1 comma 4 e ss della L.n.205/2017, in quanto il comma 10 del predetto articolo dispone che la stessa prescrizione si applica, per il settore idrico, solo per fatture la cui scadenza sia successiva al 1 gennaio 2020, mentre le fatture di cui all'attestazione notificata dal CP_1
convenuto al attore, si riferiscono ad annualità dal 2004 al 2013, con relativa Parte_1
scadenza anteriore alla predetta data del 01.01.2020. Per i consumi oggetto del presente giudizio la prescrizione soggiace, quindi, al termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., con decorrenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., dal momento in cui può essere fatto valere il diritto e, quindi, alla scadenza del termine utile per il pagamento. Per i crediti soggetti a fatturazione, il Giudice Amministrativo ha meglio chiarito quali siano i termini di decorrenza della prescrizione, seppure con riferimento a quella biennale introdotta dalla
L.207/2017 sopra citata, statuendo che “la prescrizione biennale di cui alla L.207/2017 decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”(Tar Lombardia n.1442/2021). La predetta statuizione, seppure espressa con riferimento alla prescrizione breve, deve ritenersi riferibile – data la sostanziale identità della natura del credito - anche per canoni idrici soggetti a prescrizione quinquennale, come quelli oggetto di causa. Venendo all'esame dei singoli crediti vantati da parte convenuta, si rileva che due delle fatture riportate nell'attestazione notificata al Condominio attore, sono state emesse a distanza di ben due anni rispetto al periodo di consumo cui si riferiscono - la fattura n.10319/2006 riferita al consumo del 2004, e la fattura 9729/2007, riferita al consumo del 2005; per esse la prescrizione decorre, rispettivamente, dal 14 febbraio 2005 e dal 14
4 febbraio 2006, in linea con la statuizione sopra richiamata;
e per l'ultima fattura in ordine cronologico, tra quelle riportate e nell'attestazione del convenuto, emessa nel 2013 CP_1
e riferita allo stesso periodo di consumo, il termine è iniziato e decorrere il 14 febbraio 2014; la prescrizione quinquennale è, pertanto, ampiamente maturata rispetto a tutti i crediti per canone idrico di cui alle fatture riportate nell'attestazione notificata dal convenuto CP_1
al attore. Ma anche a voler ritenere non applicabile il principio espresso dalla Parte_1
sopra citata sentenza ed a voler, invece, ritenere decorrente la prescrizione dalla data di scadenza indicata in ogni fattura, il termine quinquennale è, comunque, ampiamente decorso, anche con riferimento all'ultima fattura emessa dal n.6925 del 03.07.2013, la cui CP_1
scadenza è del 16.08.2013, come si evince dalla copia prodotta dal convenuto, in CP_1
allegato alla comparsa. Riguardo ad alcune delle fatture oggetto di causa, parte convenuta rileva che sono state oggetto di contestazione in sede giudiziale, su iniziativa del
Condominio attore;
tale circostanza non ha, comunque, precluso la maturazione del termine quinquennale di prescrizione, atteso che per una fattura è stata prodotta la relativa sentenza del Giudice di Pace, risalente al 2015, a partire dal quale anno è iniziato a decorrere il nuovo termine, da ritenersi maturato nel 2020, stante la mancanza di prova di ulteriori interruzioni;
per le altre fatture, in relazione alle quali è stata prodotto solo l'atto introduttivo del giudizio, il termine prescrizionale può, al più, ritenersi rinnovato dalla data della stessa citazione che, comunque, per ogni giudizio, è di gran lunga anteriore a cinque anni. Si fa, peraltro, rilevare che le scadenze delle fatture non sono state riportate nell'attestazione inviata dal convenuto al Condominio attore, ma sono riscontrabili nelle copie CP_1
delle stesse fatture prodotte da parte convenuta nel presente giudizio, mai inoltrate al
Condominio, secondo quanto dichiarato dallo stesso attore e non documentalmente smentito dal convenuto;
tale circostanza conferma la fondatezza delle doglianze di CP_1
parte attrice in merito all' indeterminatezza del credito fatto valere dal convenuto, CP_1
considerato che dalla generica attestazione notificata al Condominio attore e dall'elencazione delle fatture in essa contenuta non è dato sapere con esattezza a quali
5 consumi le fatture stesse si riferiscano;
peraltro, non può essere contestato al Parte_1
l'inadempimento della controprestazione per le forniture d'acqua, né la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale di cui all'art. 1375 c.c., considerato che la mancata comunicazione degli effettivi consumi gli ha precluso la possibilità di sapere quanto esattamente fosse da lui dovuto a titolo di corrispettivo per le forniture di acqua. L' accertata maturazione della prescrizione supera, comunque, ogni altra contestazione nel merito. Non può essere accolta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte convenuta, in quanto fondata sull' inadempimento di prestazioni contrattuali, aventi ad oggetto diritti di credito di cui è stata accertata la prescrizione quinquennale;
l'inadempimento presuppone, infatti, sia l'esistenza di un'obbligazione sia l'esigibilità della relativa prestazione che, nel caso in esame non ricorrono, stante la prescrizione il relativo diritto di credito;
né, peraltro, è stata fornita prova del danno per inadempimento degli ulteriori obblighi nascenti dal regolamento comunale integrante il contratto di fornitura idrica e richiamato in atti da parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto, Controparte_1
, in persona del sindaco pro tempore, è tenuto e rifondere all'attore
[...] Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che si liquidano, ex DM
[...]
147/2022 secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in €
3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA , spese forfettarie e spese vive per € 550,42
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.923/2023 R.G, vertente tra in persona dell'amministratore pro tempore, attore, e Parte_1 [...]
, in persona del sindaco pro tempore, convenuto, così provvede: Controparte_1
1. accoglie le domande attoree e, per l'effetto dichiara l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditorie avanzate dell'Ente convenuto nei confronti del Condominio attore, relative al canone idrico integrato erogato con riferimento alle annualità 2004,2005, 2006,
2007, 2009, 2011, 2012, 2013 per un ammontare complessivo di € 35.175,16, di cui alle
6 fatture n.10319/2006, n. 9729/2007, n. 88565/2007, n. 164996/2007, n. 8010/2009, n.
7611/2011, n. 3433/2012, n. 6925/2013, riportate nell'attestazione della situazione debitoria redatta dal convenuto ed allegata all'atto di citazione; CP_1
2. per l'effetto, dichiara la non tenutezza da parte dell'attore, ad alcun titolo, della complessiva somma di € 35.175,16, riferita al canone idrico integrato, per le annualità dal 2004 al 2013, di cui alle fatture sopra indicate, riportate nell' attestazione della situazione debitoria redatta dal convenuto ed allegata all'atto di citazione. CP_1
3.condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali in favore di parte attrice, che liquida in € 3.809,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%. e spese vive per € 550,42.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 26.02.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Francesca Versaci
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