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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1569/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 27 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1569/2020 R.G.
T R A
elettivamente domiciliata in Barrafranca via Sig. Ritrovato n.83 presso lo studio Parte_1
dell'avv.to G Piazza, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola/opposizione ad avvisi di addebito.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.10.2020 parte ricorrente esponeva che nell'anno 2018 aveva prestato la propria attività lavorativa, con la mansione di bracciante agricolo a tempo determinato, alle dipendenze del sig. titolare dell'omonima azienda agricola con sede legale in Via Parigi n. Controparte_2
43, Adrano (CT), che in particolare aveva lavorato dal 05.09.2018 al 31.12.2018 per 102 (centodue)
giornate lavorative, occupandosi dapprima della raccolta di albicocche, sistemandole nelle apposite cassette in legno e successivamente della raccolta di uva da tavola con la specifica mansione di sistemarla all'interno delle cassette in legno, nonché di ogni altra attività necessaria per la cura del campo.
Esponeva di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola/indennità di malattia per gli anni in questione. Lamentava che l' dopo CP_1 avere erogato le suddette somme riesaminava le istanze e le rigettava pretendendo in restituzione gli importi erogati.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Ammessa la prova orale chiesta in ricorso, autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
******
La domanda non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ed infatti, la produzione dell'iscrizione nell'elenco costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. Civ.
sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ora, in base agli ordinari principi processuali, e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, appare chiaro che, sia che risulti emesso un provvedimento di disconoscimento, sia che detto provvedimento manchi (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongono, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in specie laddove l' previdenziale contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero CP_3
l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n.13877, cit.).
In particolare, in ossequio all'art. 414 c.p.c., appare necessario che l'attore indichi, in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20
marzo 2001 n. 3975).
Alla luce dei summenzionati principi deve essere deciso l'odierno ricorso.
Al fine di corroborare gli assunti attorei la prova testimoniale articolata in ricorso veniva ammessa dal giudicante, essendo stati indicati 2 testi in seno al ricorso (testi di cui veniva appunto richiesta l'escussione).
Ora, dalla lettura dei verbali relativi all'attività istruttoria demandata al GOP, risulta però che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all'audizione dei predetti (verbale di udienza del 13 giugno 2023) con ciò implicitamente rinunciando definitivamente al tentativo di dimostrare la fondatezza degli assunti di cui al ricorso.
Né possono ritenersi sufficienti, i documenti prodotti (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti di formazione unilaterale.
Laddove emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c.,
essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della particolarità della questione trattata.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 27 maggio 2025.