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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 30.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 6734/2023 R.G.L. avente a oggetto “ricostruzione della carriera – scatti di anzianità – principio di non discriminazione”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Cristina Capodicasa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- Convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.6.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…nel merito, ritenuta la nullità della apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata, i relativi aumenti stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant'altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo
1 Bellini di , come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato dal CP_1
CP_ 1.06.2010 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;
condannare, pertanto, l' resistente a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto a ricostruire l'intera carriera lavorativa del ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l'Ente; B. conseguentemente, condannare
l' , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante protempore al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive dovute, in favore del Signor
[...]
, quantificate nella somma di € 6.500,21 (seimilacinquecento/21), di cui € 7.398,11 Pt_1
a titolo di differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata e € 496,60 a titolo differenze di TFR, detratta la somma di € 1.394,50 riconosciuta dall'Ente a titolo di arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo. C. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente ha dedotto che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta in forza di una serie di contratti a termine quale impiegato amministrativo, con inquadramento al livello 4° dell'area tecnico amministrativa del CCNL delle fondazioni lirico sinfoniche, nel periodo dall'1.6.2010 al 10.3.2022 e nei termini descritti in ricorso;
che, a seguito della delibera n. 32/2022 del
[...]
e del sottostante provvedimento del Sovrintendente n. 30/2022, egli Parte_2
CP_ è stato assunto alle dipendenze dell' convenuto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di impiegato amministrativo ex livello 4° del CCNL, senza ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita in forza dei suddetti contratti a termine;
che, durante l'intero periodo di lavoro a termine e anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, ha sempre svolto le medesime mansioni di impiegato amministrativo;
che, a seguito di sua diffida, in data 12.3.2023 l'Ente resistente ha dichiarato di potere riconoscere cinque scatti biennali di anzianità, ai sensi dell'art. 17 del
CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza dalla data di avvenuta stabilizzazione del marzo
2022, senza alcun riconoscimento retroattivo;
che a marzo 2023 gli è stata riconosciuta a tale titolo la somma di € 1.394,50; che tale importo è errato e insufficiente;
che, in applicazione del principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo
2 quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, egli ha diritto all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato in forza dei suddetti contratti a tempo determinato;
che egli ha pertanto diritto alla somma indicata in ricorso a titolo di differenze retributive per l'anzianità di servizio maturata e relativi scatti di anzianità e a titolo di differenze di
TFR.
L'Ente convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza non definitiva.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
L'oggetto del presente giudizio concerne il chiesto riconoscimento integrale del CP_ servizio prestato dal ricorrente a tempo determinato alle dipendenze dell' convenuto e della progressione stipendiale conseguentemente maturata con riguardo all'intero periodo di lavoro dedotto in ricorso.
2.2. Nella specie, innanzitutto, emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività lavorativa per l'Ente resistente, in qualità di Impiegato
Amministrativo, inquadrato al livello 4° Area Tecnico Amministrativa del CCNL delle
Fondazioni Lirico - Sinfoniche, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione per gli anni specificamente indicati in ricorso (cfr. “Certificato di servizio” all. n. 1 al ricorso, nonché contratti di lavoro e buste paga all. nn. 7 e 9); risulta inoltre inconfutato che la stessa ha sempre percepito lo stipendio iniziale previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, senza ottenere nel frattempo il riconoscimento dei vari passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i dipendenti di ruolo.
Risulta altresì dimostrata l'immissione in ruolo del ricorrente a decorrere dall'11.3.2022.
In particolare, con provvedimento n. 32 del 12.2.2022 il Parte_2 ha autorizzato “...l'immissione in ruolo dei n. 30 dipendenti precari dell'Ente Lirico Teatro
Massimo V. Bellini in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma I del Decreto legislativo n.75/2017 e ss.mm.ii., così come individuati nel Provvedimento del
Sovrintendente n. 30 del 04.02.2022” (tra cui la stessa parte ricorrente – cfr. doc. n. 3) e le
3 parti hanno quindi stipulato il conseguente contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla sottoscrizione dell'11.3.2022 (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente).
Infine, con “Riscontro agli atti di diffida presentati per conto dei lavoratori del di , stabilizzati con decorrenza marzo 2022. ai sensi Controparte_1 CP_1 dell'art. 20, comma l, del d.lgs. n. 75, del 25 maggio 2017”, l'Ente convenuto ha comunicato che “...che questo Ente, in linea con il parere espresso dal Collegio dei
Revisori in data 3 gennaio 2023, prot. n. 1, potrà riconoscere un numero di cinque scatti biennali di anzianità, ai sensi dell'art. 17, del CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza marzo
2022, ossia dalla data di avvenuta stabilizzazione, senza alcun riconoscimento retroattivo”, precisando inoltre che “...in atto, gli uffici di competenza stanno quantificando gli scatti stipendiali dovuti, i quali saranno successivamente riconosciuti con delibera commissariale, ai fini del nuovo inquadramento economico del personale interessato.” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
Siccome allegato e documentato da parte ricorrente, in particolare, l'Ente convenuto ha erogato al ricorrente nel mese di marzo 2023 l'importo di € 1.394,50 a titolo di arretrati
(cfr. pag. 5 del ricorso e doc. n. 10 ivi allegato).
2.3. A fronte di ciò, come detto, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento
CP_ integrale dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' convenuto in virtù dei rapporti di lavoro a termine dedotti in giudizio ai fini della progressione stipendiale e delle conseguenti differenze retributive maturate nell'intero periodo, invocando a tal fine la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del
Consiglio 1999/70/CE, la quale sancisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
2.4. L'assunto di parte ricorrente appare fondato.
A tal fine può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 513/2025 del Tribunale di Catania emessa in data 4.2.2025 nel proc. n. 11592/2023 R.G. – est. dott. M. Pennisi –, nonché sentenza n. 2762/2023 ivi richiamata).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nelle citate sentenze del Tribunale di Catania:
4 <<...La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
[...]
; 8.9.2011, causa C-177/10 . Persona_1 CP_2
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
5 cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi). La clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014, in causa C-152/14, ; “qualora non possano procedere ad Per_2 un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte di Giustizia 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C444/09, Gavierio e
C-456/09, ). Persona_3
Al Giudice nazionale, dunque, spetta valutare in concreto se la norma comunitaria sia stata rispettata e se la corresponsione nel caso specifico al lavoratore a termine di un trattamento retributivo diverso rispetto a quello del lavoratore a tempo indeterminato sia sorretta da oggettive e specifiche esigenze nel senso sopra illustrato.
Nell'assenza di elementi che conducono a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego inducono a ritenere la posizione rivestita dalla parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica il trattamento e la progressione stipendiale. [...]>> (cfr., da ultimo, sentenza n.
513/2025 del Tribunale di Catania, cit.).
2.5. Stante quanto sopra, disapplicati ogni contrario provvedimento e ogni difforme
CP_ disposizione adottati dall' convenuto, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e alle conseguenti differenze stipendiali richieste (comprensive del residuo TFR con riguardo ai soli rapporti a tempo
6 determinato, non essendo invece dedotta e provata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato), tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti;
ciò oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Del resto, come argomentato e documentato con il ricorso introduttivo, le mansioni di impiegato amministrativo, con inquadramento al livello 4° dell'area tecnico amministrativa del CCNL, esercitate dal ricorrente in veste di dipendente di ruolo sono rimaste invariate e praticamente identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei numerosi contratti di lavoro a tempo determinato;
tale identità di mansioni, in difetto di CP_ deduzioni e prove contrarie fornite dall' convenuto rimasto contumace, risulta suffragata dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. nn. 1, 8 e 9 allegati al ricorso), oltre che dalla disciplina dettata dal CCNL di comparto (cfr. doc. 2 allegato al ricorso). CP_ In particolare, nello stesso certificato storico di servizio (cfr. all. 1 al ricorso), l' convenuto ha attestato in maniera chiara e incontrovertibile che il ricorrente precedentemente all'assunzione in ruolo “…ha avuto rapporti di lavoro presso questo
Ente, con la stessa mansione, con rapporti di lavoro come di seguito specificato: [...] con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con la qualifica di
Impiegato Amministrativo – 4° livello dell'area tecnico Amministrativa del suddetto
C.C.N.L.”, elencando così i contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi dal 2010 al
2022.
Come già osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, pertanto, <...si dimostra in palese contrasto alle disposizioni normative eurocomunitare vigenti e alla contrattazione collettiva del settore la dichiarazione, fatta dal resistente a marzo 2023, di poter riconoscere al ricorrente a titolo di arretrati n. 5 scatti biennali per l'anzianità di servizio, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico, con decorrenza semplicemente dal marzo 2022, ossia dalla data dell'avvenuta stabilizzazione
(cfr. doc. [5] allegato al ricorso), senza alcun effetto retroattivo. [...]>> (cfr. sentenza n.
513/2025 del Tribunale di Catania, cit.).
2.6. Accertato il diritto di parte ricorrente alle suindicate differenze retributive discendenti dall'integrale riconoscimento del servizio prestato con contratti di lavoro a CP_ tempo determinato alle dipendenze dell' convenuto nei termini anzidetti e dalla conseguente progressione professionale economica prevista per il personale dipendente a tempo indeterminato, al fine di determinare se e quanto spetta a parte ricorrente per la suddetta causale, il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza (rivelandosi
7 necessari i dovuti accertamenti di natura tecnico contabile, anche considerato che la contumacia di parte convenuta impedisce l'operatività del principio di non contestazione – cfr., sul punto, artt. 115 c.p.c. nonché C. Cass. 10182/2007, C. Cass. 14629/2009, C. Cass.
24885/2014).
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto, c.p.c.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente e della documentazione in atti, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto nei limiti di cui sopra.
Al fine di quantificare le somme spettanti a parte ricorrente per le causali suindicate, la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'espletamento di consulenza tecnico contabile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato dall'1.6.2010 con contratti di lavoro a tempo
CP_ determinato alle dipendenze dell' convenuto, nonché a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, gli scatti di anzianità e le differenze retributive conseguentemente maturati, oltre interessi legali sulla sorte capitale nella misura di cui all'art. 16 comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/94; condanna, per l'effetto, l'Ente convenuto alla rettifica della ricostruzione di carriera del ricorrente effettuata nel marzo 2023, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente ed effettivamente prestato dal ricorrente a tempo determinato dall'1.6.2010 sulla base della documentazione in atti;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti per i superiori titoli;
Spese al definitivo.
Catania, 30 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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